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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 22/09/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5675/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5675/2025 V.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Zanella Stefania Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Frison Alessia CP
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
1. disporre -dal mese di marzo 2025 compreso- la cessazione del contributo al mantenimento a favore del figlio in quanto economicamente autosufficiente;
Persona_1
2. disporre a carico del signor -dal mese di marzo 2025 compreso – l'obbligo di Parte_1 corrispondere la somma di € 200,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_2
da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 21 di ogni mese. Tale somma sarà
[...]
soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda le detrazioni, le Parti concordano che la NO possa continuare a detrarre integralmente le spese sostenute a CP
Per_ favore della figlia , senza esclusione alcuna, anche se gli esborsi dovessero essere stati sostenuti
pagina 1 di 3 dal signor Qualora la quota dovesse essere attribuita direttamente al signor in PT PT
dichiarazione dei redditi, lo stesso si obbliga a rifondere la somma che dovesse risultare a detto titolo
e ciò in un'unica soluzione, al momento dell'effettiva conoscenza dell'esatto importo;
3. disporre a carico del signor -dal mese di marzo 2025 compreso- l'obbligo di Parte_1
corrispondere a favore della NO il 50% delle spese straordinarie sostenute CP nell'interesse della figlia previamente concordate tra i coniugi, versando il relativo Persona_2 importo alla madre che ne abbia eventualmente anticipato il pagamento all'atto dell'esibizione da parte della medesima della relativa documentazione ovvero corrispondendo direttamente l'importo; intendendosi per spese straordinarie quelle individuate nel Protocollo d'intesa siglato il 17.1.2017 dal
Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Padova, al quale si fa riferimento per l'intera regolamentazione;
4. le Parti convengono altresì che l'assegno unico corrisposto a favore di resti Persona_2
integralmente a favore della NO , che quindi lo percepirà per la quota del 100%; CP
5. i ricorrenti, infine, danno atto che la NO è stata integralmente e senza riserve CP
liberata dalla garanzia prestata per il contratto di mutuo condizionato del 3.10.2013 a firma del
Notaio rep. 198 racc. 168 e che, pertanto, si è avverata la condizione sospensiva Persona_3
prevista dalle parti nella scrittura privata del 7.7.2020. La NO rinuncia alla somma CP di € 15.000,00 di cui al punto 4 della sentenza n. 854/2017 del Tribunale di Padova;
6. restano ferme tutte le altre condizioni della sentenza n. 854/2017 del Tribunale di Padova, qui non modificate.
7. restano compensate integralmente tra le parti le spese di lite”
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.5.2025, e hanno chiesto la CP Parte_1
parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.854/2017 depositata in data
31.3.2017 del Tribunale di Padova, allegando che: con la predetta sentenza è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Curtarolo (PD) il 8.5.1999 e da cui sono nati due figli, il 12.01.2003, e il 7.3.2007; che, tra le varie condizioni, la Persona_1 Persona_2
sentenza prevede che sia tenuto a corrispondere la somma di € 300,00 mensili a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, che gli assegni familiari siano pagina 2 di 3 percepiti integralmente da così come le detrazioni per le spese sostenute dai figli, anche CP
laddove sostenute in quota parte dal signor nonché il riconoscimento, a favore di PT CP
, della somma di € 15.000 a fronte degli apporti dati in costanza di matrimonio in occasione della
[...]
vendita della casa coniugale;
successivamente, in data 7.7.2020, i ricorrenti hanno sottoscritto una scrittura privata in cui si è impegnata a rinunciare alla predetta somma, laddove fosse CP
stata liberata completamente dalla garanzia rilasciata per il contratto di mutuo condizionato del
3.10.2013; il figlio è diventato maggiorenne, ha completato il ciclo di studi e dal 5 Persona_1
novembre 2024 è impiegato, a tempo determinato fino al 31.10.2025, come pastore presso il Monte
Carega, percependo uno stipendio mensile netto di circa € 750,00 ed alloggia presso un collega di lavoro e che è stata liberata dalla garanzia prestata e, pertanto, ha rinunciato, come in CP effetti rinuncia, alla somma di € 15.000 di cui al punto 4 della sentenza n. 854/2017.
*******
Gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e, pertanto, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.854/2017 di questo Tribunale, va preso atto degli stessi con riguardo ai punti 1, 2 (limitatamente al contributo del padre al mantenimento della figlia ) e 3 delle rassegnate Per_2
conclusioni.
Gli accordi di cui alle ulteriori condizioni, costituendo manifestazione dell' autonomia negoziale delle parti, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale di fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si dispone in ordine alle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, riportati in epigrafe, per la parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.854/2017 depositata il 31.3.2017 del Tribunale di Padova, secondo quanto indicato in parte motiva;
- nulla sulle spese di causa.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5675/2025 V.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Zanella Stefania Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Frison Alessia CP
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
1. disporre -dal mese di marzo 2025 compreso- la cessazione del contributo al mantenimento a favore del figlio in quanto economicamente autosufficiente;
Persona_1
2. disporre a carico del signor -dal mese di marzo 2025 compreso – l'obbligo di Parte_1 corrispondere la somma di € 200,00 al mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia Per_2
da versarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 21 di ogni mese. Tale somma sarà
[...]
soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Per quanto riguarda le detrazioni, le Parti concordano che la NO possa continuare a detrarre integralmente le spese sostenute a CP
Per_ favore della figlia , senza esclusione alcuna, anche se gli esborsi dovessero essere stati sostenuti
pagina 1 di 3 dal signor Qualora la quota dovesse essere attribuita direttamente al signor in PT PT
dichiarazione dei redditi, lo stesso si obbliga a rifondere la somma che dovesse risultare a detto titolo
e ciò in un'unica soluzione, al momento dell'effettiva conoscenza dell'esatto importo;
3. disporre a carico del signor -dal mese di marzo 2025 compreso- l'obbligo di Parte_1
corrispondere a favore della NO il 50% delle spese straordinarie sostenute CP nell'interesse della figlia previamente concordate tra i coniugi, versando il relativo Persona_2 importo alla madre che ne abbia eventualmente anticipato il pagamento all'atto dell'esibizione da parte della medesima della relativa documentazione ovvero corrispondendo direttamente l'importo; intendendosi per spese straordinarie quelle individuate nel Protocollo d'intesa siglato il 17.1.2017 dal
Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Padova, al quale si fa riferimento per l'intera regolamentazione;
4. le Parti convengono altresì che l'assegno unico corrisposto a favore di resti Persona_2
integralmente a favore della NO , che quindi lo percepirà per la quota del 100%; CP
5. i ricorrenti, infine, danno atto che la NO è stata integralmente e senza riserve CP
liberata dalla garanzia prestata per il contratto di mutuo condizionato del 3.10.2013 a firma del
Notaio rep. 198 racc. 168 e che, pertanto, si è avverata la condizione sospensiva Persona_3
prevista dalle parti nella scrittura privata del 7.7.2020. La NO rinuncia alla somma CP di € 15.000,00 di cui al punto 4 della sentenza n. 854/2017 del Tribunale di Padova;
6. restano ferme tutte le altre condizioni della sentenza n. 854/2017 del Tribunale di Padova, qui non modificate.
7. restano compensate integralmente tra le parti le spese di lite”
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.5.2025, e hanno chiesto la CP Parte_1
parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.854/2017 depositata in data
31.3.2017 del Tribunale di Padova, allegando che: con la predetta sentenza è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto in Curtarolo (PD) il 8.5.1999 e da cui sono nati due figli, il 12.01.2003, e il 7.3.2007; che, tra le varie condizioni, la Persona_1 Persona_2
sentenza prevede che sia tenuto a corrispondere la somma di € 300,00 mensili a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli, rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, che gli assegni familiari siano pagina 2 di 3 percepiti integralmente da così come le detrazioni per le spese sostenute dai figli, anche CP
laddove sostenute in quota parte dal signor nonché il riconoscimento, a favore di PT CP
, della somma di € 15.000 a fronte degli apporti dati in costanza di matrimonio in occasione della
[...]
vendita della casa coniugale;
successivamente, in data 7.7.2020, i ricorrenti hanno sottoscritto una scrittura privata in cui si è impegnata a rinunciare alla predetta somma, laddove fosse CP
stata liberata completamente dalla garanzia rilasciata per il contratto di mutuo condizionato del
3.10.2013; il figlio è diventato maggiorenne, ha completato il ciclo di studi e dal 5 Persona_1
novembre 2024 è impiegato, a tempo determinato fino al 31.10.2025, come pastore presso il Monte
Carega, percependo uno stipendio mensile netto di circa € 750,00 ed alloggia presso un collega di lavoro e che è stata liberata dalla garanzia prestata e, pertanto, ha rinunciato, come in CP effetti rinuncia, alla somma di € 15.000 di cui al punto 4 della sentenza n. 854/2017.
*******
Gli accordi intervenuti tra le parti sono privi di profili di illegittimità e, pertanto, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.854/2017 di questo Tribunale, va preso atto degli stessi con riguardo ai punti 1, 2 (limitatamente al contributo del padre al mantenimento della figlia ) e 3 delle rassegnate Per_2
conclusioni.
Gli accordi di cui alle ulteriori condizioni, costituendo manifestazione dell' autonomia negoziale delle parti, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale di fini della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si dispone in ordine alle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, riportati in epigrafe, per la parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.854/2017 depositata il 31.3.2017 del Tribunale di Padova, secondo quanto indicato in parte motiva;
- nulla sulle spese di causa.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3