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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/12/2025, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gateano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1080 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 pendente
TRA
(c.f.: rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA RO DI
RICORRENTE
E
(c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
CA Le ER
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con in data 27.01.1982 in Crosia (CS) ( atto CP_1
registrato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crosia, Anno 1982, al n. 3, Parte
II, Serie A, Ufficio 1), dal quale sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Il ricorrente ha rappresentato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendo trascorsi i termini di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, definita con sentenza n. 856/2022 pubblicata il
23.06.2022; lo stesso ha chiesto al Tribunale l'assegnazione della casa familiare.
, costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio ma si è opposta alla domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente, chiedendonene l'assegnazione a sé.
L'istruttoria è stata compiuta mediante esame della produzione documentale e audizione della parti.
Il Tribunale osserva: la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta: infatti, con sentenza n. 856/2022 pubblicata il 23.06.2022 il Tribunale di Castrovillari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55), non è stata mai più ripristinata;
di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
In ordine alle domande accessorie si osserva quanto segue: le reciproche e contrapposte domande volte a ottenere l'assegnazione della casa coniugale sono infondate e devono essere rigettate, in attuazione dei seguenti principi di diritto:
- la casa familiare può essere assegnata soltanto se ed in quanto la predetta assegnazione sia diretta a conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente (Cass. n. 33610 del
11/11/2021; Cass. n. 6706 del 23/05/2000; Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 20452/2022).
- la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( Cass. n.
25604/2018);
Tanto premesso, nel caso di specie è incontestato che i figli , e Per_1 Per_2 Per_3
siano maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non convivano con alcuno dei genitori.
Ne consegue il rigetto delle contrapposte domande di assegnazione della casa coniugale.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 27.01.1982 in Crosia (CS) (atto registrato nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Crosia, Anno 1982, al n. 3, Parte II, Serie A,
Ufficio 1);
2. RIGETTA le domande di assegnazione della casa coniugale;
3. COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 20/12/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gateano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1080 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 pendente
TRA
(c.f.: rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA RO DI
RICORRENTE
E
(c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
CA Le ER
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto domanda di cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio contratto con in data 27.01.1982 in Crosia (CS) ( atto CP_1
registrato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crosia, Anno 1982, al n. 3, Parte
II, Serie A, Ufficio 1), dal quale sono nati tre figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Il ricorrente ha rappresentato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendo trascorsi i termini di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, definita con sentenza n. 856/2022 pubblicata il
23.06.2022; lo stesso ha chiesto al Tribunale l'assegnazione della casa familiare.
, costituendosi in giudizio, ha aderito alla domanda di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio ma si è opposta alla domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente, chiedendonene l'assegnazione a sé.
L'istruttoria è stata compiuta mediante esame della produzione documentale e audizione della parti.
Il Tribunale osserva: la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta: infatti, con sentenza n. 856/2022 pubblicata il 23.06.2022 il Tribunale di Castrovillari ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015
n. 55), non è stata mai più ripristinata;
di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
In ordine alle domande accessorie si osserva quanto segue: le reciproche e contrapposte domande volte a ottenere l'assegnazione della casa coniugale sono infondate e devono essere rigettate, in attuazione dei seguenti principi di diritto:
- la casa familiare può essere assegnata soltanto se ed in quanto la predetta assegnazione sia diretta a conservare l'habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente (Cass. n. 33610 del
11/11/2021; Cass. n. 6706 del 23/05/2000; Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 20452/2022).
- la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art. 337 sexies c.c. ( Cass. n.
25604/2018);
Tanto premesso, nel caso di specie è incontestato che i figli , e Per_1 Per_2 Per_3
siano maggiorenni ed economicamente autosufficienti e non convivano con alcuno dei genitori.
Ne consegue il rigetto delle contrapposte domande di assegnazione della casa coniugale.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in data 27.01.1982 in Crosia (CS) (atto registrato nei Parte_1 CP_1
Registri dello Stato Civile del Comune di Crosia, Anno 1982, al n. 3, Parte II, Serie A,
Ufficio 1);
2. RIGETTA le domande di assegnazione della casa coniugale;
3. COMPENSA le spese di lite.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 20/12/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola