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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 31/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 28 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to GENTILE ANNAMARIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA RISORGIMENTO n. 19, FOGGIA, giusta mandato in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to ROTONDO CIRO LEONARDO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA FILIPPO D'ALFONSO n. 71 2p, SAN SEVERO, giusta mandato in atti;
- PARTE APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 234/2022, emessa dal Giudice di Pace di Termoli in data 11 novembre 2022 e depositata il 18.11.2022
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Termoli il Controparte_1
, sito in Termoli, esponendo di essere proprietaria Controparte_2 dell'appartamento con annesso garage situato nel medesimo condominio - identificato al NCEU del Comune di Termoli al Foglio 13 particella 927, sub. 2-, e di aver promosso, nei confronti dello stesso, giudizio di accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Larino ( RG n.
55/ 2020) per l'accertamento dei danni al proprio garage. Esponeva ancora l'attrice che a conclusione del giudizio di ATP, il Tribunale, con apposito decreto, liquidava il compenso al
CTU, ponendo il pagamento “a carico di parte ricorrente, nel rapporto interno alle parti del procedimento, comunque in via solidale a carico di tutte le parti del procedimento nei confronti del CTU”. Esponeva, quindi, che vane si erano palesate le richieste di ottenere dal il dovuto pagamento, neppure Parte_1 all'esito del tentativo di bonaria composizione.
Sulla scorta di tali fatti, agiva in giudizio rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “NEL MERITO: Condannarsi il Controparte_3
[..
a Termoli, in persona dell'Amministratrice p.t. in via solidale, a corrispondere all'attrice, Controparte_4
a titolo di quota parte della somma dovuta e corrisposta al c.t.u. Ing. di euro 1.093,75, così come Persona_1 quantificata, o quella diversa che verrà quantificata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari”. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento dell'inadempimento dei convenuti:1) Accertare il vincolo solidale del debito e così condannarli al pagamento della somma di euro 1.100 dovuta, oltre interessi e svalutazione. 2) Condannare il de quo al pagamento della somma di euro 1.093,75, così come quantificata in sede di c.t.u. o quella Parte_1 diversa che verrà quantificata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. 3) Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
1.1. Si costituiva il , contestando le ragioni dell'azione promossa e facendo Parte_1 rilevare l'infondatezza delle doglianze mosse dall'attrice, carenti sotto il profilo probatorio stante l'assenza della prova del pagamento effettuato in favore del consulente tecnico. In ragione di ciò, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite. Parte_1
1.2. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 234/2022, respingeva la domanda principale, reputandola infondata, e accoglieva parzialmente la domanda di accertamento del vincolo solidale dell'obbligazione, così provvedendo: “1) Rigetta la domanda principale di parte attrice;
2)
Accoglie parzialmente la domanda subordinata di parte attrice nella parte in cui chiede l'accertamento del vincolo di solidarietà tra le parti dell'onorario del CTU e rigetta le restanti domande di condanna;
3) Conseguentemente condanna il in persona del l.r.p.t. al rimborso delle spese legali in favore Parte_1 pagina 2 di 5 di parte attrice sig.ra , della somma complessiva di € 112,00 già compensata di Controparte_1
1/3, oltre ad Iva se dovuta, spese generali al 15% e CPA nonché ad € 68,60 per spese borsuali;
4) Compensa tra le parti per 1/3 le spese e competenze di lite”.
2. Avverso tale sentenza il ha spiegato appello con riguardo esclusivamente al Parte_1 capo della pronuncia concernente la regolazione delle spese di lite;
in particolare, l'appellante ha lamentato la non corretta applicazione del principio della soccombenza da parte del primo giudice, giacché, posta l'accertata infondatezza della domanda principale, l'accoglimento della domanda subordinata proposta dalla attrice era in “re ipsa” e neppure necessaria, visto che la natura solidale del vincolo era già posta nel decreto di liquidazione del compenso del CTU;
pertanto, ha chiesto di voler dichiarare “la soccombenza, totale o in subordine parziale, della parte oggi appellata in tema di spese di lite di cui al giudizio di primo grado”.
2.1. Si è costituita , la quale, nel contestare l'avverso ricorso in Controparte_1 appello censurandone il contenuto, ha chiesto il rigetto attesa la correttezza sulla statuizione delle spese giudiziali della pronuncia di primo grado.
2.2. La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Così sinteticamente ricostruito l'oggetto della causa e lo svolgimento del processo, il
Tribunale osserva quanto segue.
3.1. Preliminarmente, deve darsi atto che l'appellante ha espressamente dichiarato di non aver impugnato il capo della pronuncia relativo all'accoglimento della domanda subordinata che ha visto vittoriosa l'odierna appellata, di talché, su detta statuizione, deve ritenersi ormai formato il giudicato (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in appello: “Tale sentenza, tenuto fermo il giudizio assunto di cui al punti 1) e 2) del
P.Q.M.
, eppertanto da non doversi considerare oggetto del quivi proponendo gravame,
è ingiusta, nella parte di cui ai punti 3) e 4) del già citato
P.Q.M.
, e va –giustappunto- riformata a riguardo i citati punti, sicchè contro gli stessi si propone formale appello parziale”).
3.2. Sempre in limine, deve rilevarsi altresì che l'appellante, con le note sostitutive di udienza dell'11.10.2024, ha precisato le proprie conclusioni – così ribadite anche nella propria comparsa conclusionale- chiedendo volersi dichiarare la soccombenza totale della sig.ra Controparte_1 alle spese di lite, rinunciando alla richiesta, posta in via subordinata nell'atto di appello, di soccombenza parziale, in conformità, d'altronde, alle deduzioni svolte in seno alla stessa memoria finale.
4. Tanto posto, deve subito osservarsi che dalla mancata impugnazione del capo della pronuncia che ha visto vittoriosa la discende tout court l'infondatezza della richiesta CP_1 pagina 3 di 5 dell'appellante di riconoscimento della soccombenza totale dell'appellata.
Invero, le deduzioni svolte dal a sostegno della soccombenza dell'appellata si Parte_1 fondano su motivazioni tutte attinenti al capo non impugnato. Difatti, nell'originario atto di citazione in appello, l'appellante ha sostenuto la superfluità dell'accertamento compiuto dal
Giudice, in accoglimento della domanda subordinata, del vincolo solidale dell'obbligazione di pagamento del compenso nei confronti del ctu, trattandosi di disposizione già posta nel decreto di pagamento. Non v'è dubbio che, una siffatta difesa, sottende un'eccezione di difetto di interesse alla domanda spiegata dall'attrice in primo grado, che costituisce una condizione dell'azione che non pare essere stata sollevata in quella sede e ormai definitivamente preclusa in questo giudizio dalla mancata impugnazione della statuizione resa dal giudice. Ancor più evidente risulta quanto detto in relazione alla nuova motivazione spesa dall'appellante in sede di comparsa conclusionale (con il patrocinio di nuovo difensore): premessa la confusione dei piani in cui sono incorse entrambe le parti – soprattutto la parte appellata, come si desume dal proprio atto di costituzione- (come noto, deve distinguersi il rapporto interno tra le parti, per il quale vale la giurisprudenza indicata dall'appellante nella comparsa conclusionale, secondo cui le spese per l'accertamento tecnico preventivo sono da porre provvisoriamente a carico del richiedente, salva la liquidazione a carico del soccombente nel successivo giudizio di merito (cfr., tra le tante,
Cass. 29850/2023), proprio come è stato disposto nel decreto di liquidazione del compenso del ctu, non impugnato, e il rapporto esterno, ovvero tra le parti e il ctu, - su cui si è pronunciato il primo Giudice su domanda dell'odierna appellata- per il quale è stata riconosciuta la natura solidale dell'obbligazione di pagamento del compenso nei confronti dell'ausiliario, in conformità
a quanto riportato nel decreto di liquidazione -e si ripete ancora- non impugnato), le deduzioni rese dall'appellante nella comparsa conclusionale costituiscono una tardiva impugnazione del capo della pronuncia rispetto al quale la stessa parte ha espressamente dichiarato di non voler proporre appello. Ne consegue l'inammissibilità dell'esame del motivo, in quanto surrettiziamente volto a ottenere la revisione del capo della sentenza non impugnata.
Da quanto precede, allora, attesa la cristallizzata vittoria, ancorché limitata alla sola domanda
“subordinata”, dell'appellata, non può giocoforza riconoscersi una soccombenza totale dell'appellata (cfr. proprio la giurisprudenza citata dall'appellante, ovvero sentenza Corte di
Cassazione, 31 ottobre 2022 n. 32061), con la conseguenza che l'appello va respinto.
5. Le spese di lite di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il dm 55/2014 e succ. agg., nei valori minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) per le fasi studio, introduttiva e decisoria, omessa la fase istruttoria, non pagina 4 di 5 celebrata (valore della domanda: fino a 1.100 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− rigetta l'appello;
− condanna il al pagamento, per le causali Parte_1 di cui in motivazione ed in favore di , delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 232,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
− Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso,
a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Larino, 31/03/2024
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 28 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.to GENTILE ANNAMARIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA RISORGIMENTO n. 19, FOGGIA, giusta mandato in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to ROTONDO CIRO LEONARDO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA FILIPPO D'ALFONSO n. 71 2p, SAN SEVERO, giusta mandato in atti;
- PARTE APPELLATA –
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 234/2022, emessa dal Giudice di Pace di Termoli in data 11 novembre 2022 e depositata il 18.11.2022
CONCLUSIONI. Come in atti rassegnate.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Termoli il Controparte_1
, sito in Termoli, esponendo di essere proprietaria Controparte_2 dell'appartamento con annesso garage situato nel medesimo condominio - identificato al NCEU del Comune di Termoli al Foglio 13 particella 927, sub. 2-, e di aver promosso, nei confronti dello stesso, giudizio di accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Larino ( RG n.
55/ 2020) per l'accertamento dei danni al proprio garage. Esponeva ancora l'attrice che a conclusione del giudizio di ATP, il Tribunale, con apposito decreto, liquidava il compenso al
CTU, ponendo il pagamento “a carico di parte ricorrente, nel rapporto interno alle parti del procedimento, comunque in via solidale a carico di tutte le parti del procedimento nei confronti del CTU”. Esponeva, quindi, che vane si erano palesate le richieste di ottenere dal il dovuto pagamento, neppure Parte_1 all'esito del tentativo di bonaria composizione.
Sulla scorta di tali fatti, agiva in giudizio rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “NEL MERITO: Condannarsi il Controparte_3
[..
a Termoli, in persona dell'Amministratrice p.t. in via solidale, a corrispondere all'attrice, Controparte_4
a titolo di quota parte della somma dovuta e corrisposta al c.t.u. Ing. di euro 1.093,75, così come Persona_1 quantificata, o quella diversa che verrà quantificata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari”. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento dell'inadempimento dei convenuti:1) Accertare il vincolo solidale del debito e così condannarli al pagamento della somma di euro 1.100 dovuta, oltre interessi e svalutazione. 2) Condannare il de quo al pagamento della somma di euro 1.093,75, così come quantificata in sede di c.t.u. o quella Parte_1 diversa che verrà quantificata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria. 3) Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
1.1. Si costituiva il , contestando le ragioni dell'azione promossa e facendo Parte_1 rilevare l'infondatezza delle doglianze mosse dall'attrice, carenti sotto il profilo probatorio stante l'assenza della prova del pagamento effettuato in favore del consulente tecnico. In ragione di ciò, il convenuto chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite. Parte_1
1.2. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 234/2022, respingeva la domanda principale, reputandola infondata, e accoglieva parzialmente la domanda di accertamento del vincolo solidale dell'obbligazione, così provvedendo: “1) Rigetta la domanda principale di parte attrice;
2)
Accoglie parzialmente la domanda subordinata di parte attrice nella parte in cui chiede l'accertamento del vincolo di solidarietà tra le parti dell'onorario del CTU e rigetta le restanti domande di condanna;
3) Conseguentemente condanna il in persona del l.r.p.t. al rimborso delle spese legali in favore Parte_1 pagina 2 di 5 di parte attrice sig.ra , della somma complessiva di € 112,00 già compensata di Controparte_1
1/3, oltre ad Iva se dovuta, spese generali al 15% e CPA nonché ad € 68,60 per spese borsuali;
4) Compensa tra le parti per 1/3 le spese e competenze di lite”.
2. Avverso tale sentenza il ha spiegato appello con riguardo esclusivamente al Parte_1 capo della pronuncia concernente la regolazione delle spese di lite;
in particolare, l'appellante ha lamentato la non corretta applicazione del principio della soccombenza da parte del primo giudice, giacché, posta l'accertata infondatezza della domanda principale, l'accoglimento della domanda subordinata proposta dalla attrice era in “re ipsa” e neppure necessaria, visto che la natura solidale del vincolo era già posta nel decreto di liquidazione del compenso del CTU;
pertanto, ha chiesto di voler dichiarare “la soccombenza, totale o in subordine parziale, della parte oggi appellata in tema di spese di lite di cui al giudizio di primo grado”.
2.1. Si è costituita , la quale, nel contestare l'avverso ricorso in Controparte_1 appello censurandone il contenuto, ha chiesto il rigetto attesa la correttezza sulla statuizione delle spese giudiziali della pronuncia di primo grado.
2.2. La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Così sinteticamente ricostruito l'oggetto della causa e lo svolgimento del processo, il
Tribunale osserva quanto segue.
3.1. Preliminarmente, deve darsi atto che l'appellante ha espressamente dichiarato di non aver impugnato il capo della pronuncia relativo all'accoglimento della domanda subordinata che ha visto vittoriosa l'odierna appellata, di talché, su detta statuizione, deve ritenersi ormai formato il giudicato (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in appello: “Tale sentenza, tenuto fermo il giudizio assunto di cui al punti 1) e 2) del
P.Q.M.
, eppertanto da non doversi considerare oggetto del quivi proponendo gravame,
è ingiusta, nella parte di cui ai punti 3) e 4) del già citato
P.Q.M.
, e va –giustappunto- riformata a riguardo i citati punti, sicchè contro gli stessi si propone formale appello parziale”).
3.2. Sempre in limine, deve rilevarsi altresì che l'appellante, con le note sostitutive di udienza dell'11.10.2024, ha precisato le proprie conclusioni – così ribadite anche nella propria comparsa conclusionale- chiedendo volersi dichiarare la soccombenza totale della sig.ra Controparte_1 alle spese di lite, rinunciando alla richiesta, posta in via subordinata nell'atto di appello, di soccombenza parziale, in conformità, d'altronde, alle deduzioni svolte in seno alla stessa memoria finale.
4. Tanto posto, deve subito osservarsi che dalla mancata impugnazione del capo della pronuncia che ha visto vittoriosa la discende tout court l'infondatezza della richiesta CP_1 pagina 3 di 5 dell'appellante di riconoscimento della soccombenza totale dell'appellata.
Invero, le deduzioni svolte dal a sostegno della soccombenza dell'appellata si Parte_1 fondano su motivazioni tutte attinenti al capo non impugnato. Difatti, nell'originario atto di citazione in appello, l'appellante ha sostenuto la superfluità dell'accertamento compiuto dal
Giudice, in accoglimento della domanda subordinata, del vincolo solidale dell'obbligazione di pagamento del compenso nei confronti del ctu, trattandosi di disposizione già posta nel decreto di pagamento. Non v'è dubbio che, una siffatta difesa, sottende un'eccezione di difetto di interesse alla domanda spiegata dall'attrice in primo grado, che costituisce una condizione dell'azione che non pare essere stata sollevata in quella sede e ormai definitivamente preclusa in questo giudizio dalla mancata impugnazione della statuizione resa dal giudice. Ancor più evidente risulta quanto detto in relazione alla nuova motivazione spesa dall'appellante in sede di comparsa conclusionale (con il patrocinio di nuovo difensore): premessa la confusione dei piani in cui sono incorse entrambe le parti – soprattutto la parte appellata, come si desume dal proprio atto di costituzione- (come noto, deve distinguersi il rapporto interno tra le parti, per il quale vale la giurisprudenza indicata dall'appellante nella comparsa conclusionale, secondo cui le spese per l'accertamento tecnico preventivo sono da porre provvisoriamente a carico del richiedente, salva la liquidazione a carico del soccombente nel successivo giudizio di merito (cfr., tra le tante,
Cass. 29850/2023), proprio come è stato disposto nel decreto di liquidazione del compenso del ctu, non impugnato, e il rapporto esterno, ovvero tra le parti e il ctu, - su cui si è pronunciato il primo Giudice su domanda dell'odierna appellata- per il quale è stata riconosciuta la natura solidale dell'obbligazione di pagamento del compenso nei confronti dell'ausiliario, in conformità
a quanto riportato nel decreto di liquidazione -e si ripete ancora- non impugnato), le deduzioni rese dall'appellante nella comparsa conclusionale costituiscono una tardiva impugnazione del capo della pronuncia rispetto al quale la stessa parte ha espressamente dichiarato di non voler proporre appello. Ne consegue l'inammissibilità dell'esame del motivo, in quanto surrettiziamente volto a ottenere la revisione del capo della sentenza non impugnata.
Da quanto precede, allora, attesa la cristallizzata vittoria, ancorché limitata alla sola domanda
“subordinata”, dell'appellata, non può giocoforza riconoscersi una soccombenza totale dell'appellata (cfr. proprio la giurisprudenza citata dall'appellante, ovvero sentenza Corte di
Cassazione, 31 ottobre 2022 n. 32061), con la conseguenza che l'appello va respinto.
5. Le spese di lite di questo giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il dm 55/2014 e succ. agg., nei valori minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate) per le fasi studio, introduttiva e decisoria, omessa la fase istruttoria, non pagina 4 di 5 celebrata (valore della domanda: fino a 1.100 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
− rigetta l'appello;
− condanna il al pagamento, per le causali Parte_1 di cui in motivazione ed in favore di , delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in € 232,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
− Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso,
a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Larino, 31/03/2024
Il Giudice dott. Stefania Vacca
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