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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/05/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 11630/2018 R.G., avente ad oggetto
“opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Rocco Angelo Paccione,
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata dall'Avv. Maria Centrone, nella qualità di Comandante del Servizio di
Polizia Metropolitana,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 14.5.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 31.7.2018 il Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 65 del 2.7.2018,
[...]
notificata il 10.7.2018, con cui il Dirigente della Sezione Contenzioso della
[...] ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro Controparte_1
12.000,00 (oltre spese di notifica pari ad euro 7.50) per la violazione dell'art. 124 del
D.lgs. n. 152/2006, sanzionato dall' art. 133 comma 2 del medesimo decreto, stante lo scarico di acque reflue industriali in assenza della prescritta autorizzazione.
Pag. 1 a 8 In particolare, l'opponente ha rappresentato che - a seguito di sopralluoghi eseguiti nelle date 1, 2 e 16 Luglio 2013 dalla Polizia Provinciale di Servizio Ambiente, CP_1
Protezione Civile, cui seguiva il processo verbale n. 03648 del 22.8.2013 notificato il
27.8.2013 - veniva contestata, in violazione dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n.
152/2006, la presenza di uno scarico in atto nella pubblica fognatura delle acque utilizzate per il lavaggio degli impianti, degli strumenti di lavoro e per pulizie del laboratorio ove avviene la produzione casearia, assimilabili ad acque reflue domestiche come da D.P.R.
n. 227/2011, nonostante il Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, l'AQP, non avesse provveduto a rinnovare l'autorizzazione allo scarico in fogna n. 1012R/2008 scaduta il 17.4.2013.
Inoltre, ha dedotto che avverso detta contestazione ha presentato scritti difensivi e richiesta di audizione ex art. 18 L. n. 689/1981, indetta per il 18.9.2014, cui ha partecipato regolarmente e, ciononostante, la ha ingiunto il pagamento Controparte_1
della sanzione pecuniaria.
A tal fine, il ricorrente ha svolto le seguenti censure:
- nullità dei provvedimenti impugnati per incompetenza assoluta della
[...]
in violazione dell'art. 135, comma 1, del D. lgs. n. 152/2006; Controparte_1
- violazione dell'art. 2 D.P.R. n. 227/2011; per l'effetto: violazione degli artt. 107 comma
2 e 124 comma 4, D. Lgs. n. 152/2006; violazione ed omessa applicazione dell'art. 15 della Legge n. 689/1981; contraddittorietà, carenza di istruttoria e di motivazione.
Pertanto, ha concluso chiedendo, previa sospensione, la declaratoria di nullità/inefficacia/annullamento della ordinanza ingiunzione, nonché del richiamato verbale di contestazione n. 03648 del 22.08.2013 reso della
[...]
e di ogni ulteriore atto e/o verbale ad Parte_2
essi presupposti e/o connessi e/o conseguenti ancorché ignoti, e delle conseguenziali sanzioni ivi contenute o, in subordine, la riduzione dell'importo della sanzione, con vittoria delle spese di lite.
Con decreto depositato il 20.9.2018 è stata fissata l'udienza del 30.1.2019.
La si è costituita il 18.1.2019, contestando le avverse Controparte_1
difese e pretese ed instando per il rigetto dell'opposizione.
All'esito, la causa è stata rinviata per la discussione, in ultimo per l'udienza del
14.5.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 23.4.2025.
Si dà atto che con le note autorizzate depositate il 23.2.2023 l'opponente ha dedotto
Pag. 2 a 8 l'incompetenza della anche in relazione alla intervenuta L.R. n. 32 Controparte_1
del 29.12.2022 ed ha spiegato il seguente autonomo motivo di impugnazione:
“disapplicazione in via incidentale del provvedimento prot. n. 0063469 del 10.06.2013 reso da recante diniego del rinnovo della autorizzazione allo Controparte_2
scarico in rete di pubblica fognatura, quale illegittimo atto presupposto, anche per atto sopravvenuto, dell'impugnata ordinanza ingiunzione”, deducendo che, dai fatti di causa appresi in un distinto giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione avente n. R.G.
6059/2018, pendente dinanzi a questo Tribunale, tra le medesime parti, avente diverso oggetto, deriverebbe l'asserito assetto di stretta consequenzialità tra l'indagine penale cui
è stata sottoposta l'attività della odierna opponente – ad essa sconosciuta, stante al tempo la segretezza della stessa – ed il sequestro penale disposto presso il presidio depurativo di Gioia del Colle, circostanza che avrebbe comportato il diniego al rinnovo dell'autorizzazione del 10.6.2013 da parte della Controparte_3
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Il primo motivo di opposizione - con cui l'opponente lamenta la nullità dell'ordinanza opposta per incompetenza della anche seguito dell'entrata in Controparte_1
vigore nelle more della Legge Regione Puglia n. 32/2022 - è infondato.
Sul punto, va rilevato che:
- la competenza in capo alle Regioni, in materia di tutela delle acque da inquinamento, era stata attribuita originariamente con il D. lgs. n. 152/1999 e ss.mm.ii. che, all'art. 56, così statuiva: “In materia di accertamento di illeciti amministrativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa l'infrazione […]”;
- con la Legge Regionale n. 17/2000 all'art. 28 lett. h) la Regione Puglia, nel disciplinare il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale, ha espressamente attribuito tra i compiti delegati alle Provincie (e quindi anche alla CP_1
Metropolitana di Bari) “l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa di tutela qualitativa e quantitativa delle acque”;
- la suddetta delega, con conferimento del potere sanzionatorio in capo alla
[...]
non era venuta meno per incompatibilità con il ius superveniens, Controparte_1 rappresentato dal D. lgs. n. 152/2006; esso, invero, all'art. 135, se, per un verso, ha confermato, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, la potestà
Pag. 3 a 8 sanzionatoria spettante alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione nell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il Comune), per altro verso, ha espressamente “fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”, in tal modo ribadendo la delegabilità delle funzioni, così come desumibile dalla precedente disciplina abrogata, che, come già sottolineato, aveva previsto tale facoltà con l'inciso “salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome” (cfr., in tal senso, Cass. n. 4459/2020; App. Bari n.
396/2022);
- con l'entrata in vigore dall'1.1.2023 della L. Regione Puglia n. 32/2022 è stata sottratta tale delega alle Province (ora ), riconoscendo pertanto il potere Controparte_1 sanzionatorio in materia ambientale unicamente in capo alla Regione;
in virtù dell'art. 7 della L. R. n. 32/2022 risultano difatti abrogate a decorrere dall'1.1.2023 (art. 121: “La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2023”) le lettere h) e i) dell'art. 28 L.R. 17/2000, che aveva attribuito la funzione di irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque alle Province [“All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) le lettere “h” e “i” sono abrogate”)], ferma restando tuttavia la delega in relazione agli atti di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.
Orbene, poiché l'azione amministrativa è retta dal principio di legalità che prescrive l'applicazione della norma vigente al momento dell'adozione del singolo atto [cfr. Cons.
Stato n. 472/2024: “il principio tempus regit actum, in caso di attività procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attività poste in sequenza logico-funzionale, impone che la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento sia destinata a disciplinare solo le situazioni giuridiche emergenti nell'ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n. 6185; Cons. Stato,
Sez VI, 15 aprile 2010, n. 2136; in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26 maggio
1999, n. 694; Cons. Stato, sez. IV, 12.5.04, n. 2894; Cons. Stato, sez. VI, 20.7.04, n. 5252;
Cons. Stato. sez IV, 7 maggio 1999 n. 799)”], ne consegue, pertanto, che al momento della
Pag. 4 a 8 emissione della ordinanza oggetto di opposizione (2018) l'ente competente fosse la
[...]
. CP_1
Deve, quindi, ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza della Controparte_1
ad emettere l'ordinanza ingiunzione opposta.
Il secondo e il terzo motivo di opposizione impugnazione vanno trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro.
L'opponente, nel contestare la legittimità del provvedimento impugnato, ha dedotto che le acque utilizzate per il lavaggio di impianti, strumenti di lavoro e pulizie giornaliere del laboratorio e recapitate in pubblica fognatura, sono state formalmente qualificate dagli agenti accertatori “assimilabili ad acque reflue domestiche, come da D.P.R. n. 227 del
19.10.2011”, per cui avrebbe dovuto conseguire l'applicazione dell'art. 107 comma 2 e dell'art. 124 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006, per i quali gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito competente;
dunque, il “refluo” di cui trattasi non rientrerebbe tra quelli per cui è previsto l'obbligo autorizzativo ex D.lgs. n. 152/2006; inoltre, a parere dell'opponente, l'assimilabilità alle acque reflue domestiche deriva dalla omessa analisi di campioni di acqua, volta ad accertare una diversa qualificazione delle stesse, in ragione dell'art. 15 della L. 689/1981.
In primo luogo, dall'esame del verbale di contestazione richiamato dall'ordinanza opposta, emerge che durante i sopralluoghi avvenuti nel Luglio 2013 presso la società opponente, operante nel settore lattiero-caseario, gli agenti accertavano uno scarico in atto di reflui di lavaggio di impianti, attrezzature e pulizia laboratori, in pubblica fognatura, classificato in “acque reflue industriali” ed assimilabili ad acque reflue domestiche come da D.P.R. n. 227/2011, con autorizzazione allo scarico scaduta il 17.4.2013.
Orbene, l'illecito amministrativo contestato all'opponente è stato ancorato rispettivamente alla violazione di quanto previsto dall'art. 124 comma 1, del D. Lgs. n.
152/2006 (ossia l'autorizzazione allo scarico scaduta), con conseguente applicazione, quindi, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 133, commi 2, dello stesso decreto, sull'assunto che si vertesse in ipotesi di scarico di acque classificate reflui industriali.
Ciò detto, la circostanza che le acque reflue industriali siano state assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi del D.P.R. n. 227/2011 dagli agenti accertatori, non esclude l'assenza di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura: di conseguenza non è
Pag. 5 a 8 possibile invocare l'applicazione dell'art. 124 comma 4 e dell'art. 107 comma 2 del D.
Lgs n. 152/2006 (per i quali un refluo proveniente da attività produttiva può essere assimilato ad un refluo domestico se ha “caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale”), come sostiene l'opponente, in quanto tali norme fanno esclusivo riferimento alle acque reflue domestiche la cui nozione è legata al “metabolismo umano”, diverse da quelle in esame, nella specie come detto acque reflue industriali.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha da tempo espresso il principio di diritto secondo cui la definizione di "acque reflue domestiche", oltre al riferimento al metabolismo umano, si incentra sul tipo di attività di provenienza di tali scarichi, ossia le "attività domestiche": locuzione che è chiaramente riferita alla convivenza e coabitazioni di persone, ma in un ambito strettamente e necessariamente solo familiare (Cass. pen. n. 19391/2024).
In maniera chiara ed incisiva Cass. pen. n. 35870/2004 ha statuito che “la distinzione fra acque reflue domestiche ed acque reflue industriali non è determinata dal grado o dalla natura dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente dalla natura delle attività dalle quali provengono, così che qualunque tipo di acqua derivante dallo svolgimento di un'attività produttiva rientra fra le acque reflue industriali, ed il suo scarico in difetto di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 59 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152”
(oggi art. 137 del D. L.gs. n. 152/2006).
In ragione di ciò l'opponente - consapevole della necessità delle autorizzazioni allo scarico, svolgendo attività di produzione e commercializzazione dei derivati del latte - aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione n. 1012R del 3.7.2008 allo scarico in rete pubblica fognaria, delle acque industriali (acque di lavaggio) rinvenienti dal suo stabilimento caseario, a partire dal 18.4.2009 (data di scadenza della precedente autorizzazione) fino al 17.4.2013, per la quale il titolare dello scarico era tenuto a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione un anno prima della scadenza della stessa (cfr. all. 7 fasc. parte resistente)
Inoltre, dal compendio probatorio risulta che in data 29.4.2013 l'opponente provvedeva ad inoltrare richiesta di rinnovo all'A.Q.P. S.p.A., consapevole di averla inoltrata oltre la scadenza, e comunque oltre il termine per la richiesta di rinnovo (un anno prima della scadenza) adducendo la motivazione “per mera dimenticanza” (cfr. all. 8 fasc. parte resistente): richiesta negata dall'A.Q.P. S.p.A. in data 10.6.2013 “considerata la situazione emergenziale del presidio operativo di Gioia del Colle…”.
Pag. 6 a 8 Risulta, quindi, pacifico che, al momento della verifica ispettiva, l'opponente fosse sprovvista di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
Ciò posto, giova evidenziare che l'illecito dello scarico senza autorizzazione si configura non solo in mancanza ab origine dell'autorizzazione (comma 1 dell'art.124 del D. Lgs.
152/2006) bensì, a norma del comma 8 dell'art. 124 del medesimo decreto, anche quando lo scarico venga mantenuto in funzione, oltre la data di scadenza dell'autorizzazione, senza che la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata entro il termine di un anno prima della scadenza.
A mente dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo, al fine di consentire all'Ente legittimato a rilasciare le autorizzazioni di svolgere un'adeguata istruttoria per la verifica della compatibilità dei singoli scarichi, pure in precedenza autorizzati, con le condizioni ambientali attuali al momento del rinnovo. La norma continua stabilendo che lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, solo se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata: tanto non è avvenuto nel caso di specie, in quanto la domanda di rinnovo allo scarico è stata presentata tardivamente.
Alla luce delle disposizioni citate non si può dubitare che costituisca comunque illecito il mantenimento dello scarico dopo la scadenza del provvedimento autorizzativo che lo consenta. Ed infatti il disposto dell'art. 124, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006 deve leggersi in correlazione al dettato della norma sanzionatoria ex art. 133 del medesimo D.
Lgs. n. 152/2006, che pure prevede che costituisca comunque illecito anche “mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata”, ben potendosi equiparare l'autorizzazione scaduta a quella revocata e/o negata, comunque priva di efficacia attuale.
In virtù di quanto detto, non può assumere rilievo l'eventuale inerzia o l'impedimento dell'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in acqua pubblica, né è condivisibile la circostanza evidenziata dall'opponente secondo cui il decreto penale di sequestro del depuratore di Gioia del Colle emesso in data 24.5.2013 sia stato il presupposto del provvedimento di revoca della autorizzazione allo scarico emesso il
10.6.2013 da A.Q.P. nei confronti dell'opponente, considerato che nel caso di specie la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico è stata presentata ben oltre il termine di un anno. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente la mera
Pag. 7 a 8 presentazione della richiesta per ritenere che l'autorizzazione debba essere necessariamente rilasciata (cfr. Cass. pen. n. 45293/2009), potendo l'attività richiesta essere esercitata unicamente una volta rilasciata l'autorizzazione (Cass. pen. n.
9942/2016).
Tenuto conto, pertanto, di quanto sinora rilevato, l'opposizione oggetto di causa va rigettata, con la conferma, per l'effetto, dell'ordinanza ingiunzione impugnata, anche nella determinazione del quantum della sanzione amministrativa pecuniaria con essa inflitta. Va disattesa, infatti, anche la domanda con cui l'opponente, sebbene in via subordinata, ha richiesto la riduzione della sanzione comminata, non ravvisandosi i presupposti per la rideterminazione della sanzione, mancando allegazioni comprovanti la richiesta e fermo restando che la sanzione risulta già comminata in misura prossima al minimo edittale.
Dal rigetto dell'opposizione non può conseguire la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, in quanto “l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato [come nella specie, n.d.g.], non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cfr. Cass. n. 30597/2017): quest'ultima, nel caso di specie, non è stata depositata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 14.5.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 11630/2018 R.G., avente ad oggetto
“opposizione ad ordinanza ingiunzione”, promossa da:
in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Rocco Angelo Paccione,
Ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata dall'Avv. Maria Centrone, nella qualità di Comandante del Servizio di
Polizia Metropolitana,
Resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 14.5.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato in data 31.7.2018 il Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 65 del 2.7.2018,
[...]
notificata il 10.7.2018, con cui il Dirigente della Sezione Contenzioso della
[...] ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro Controparte_1
12.000,00 (oltre spese di notifica pari ad euro 7.50) per la violazione dell'art. 124 del
D.lgs. n. 152/2006, sanzionato dall' art. 133 comma 2 del medesimo decreto, stante lo scarico di acque reflue industriali in assenza della prescritta autorizzazione.
Pag. 1 a 8 In particolare, l'opponente ha rappresentato che - a seguito di sopralluoghi eseguiti nelle date 1, 2 e 16 Luglio 2013 dalla Polizia Provinciale di Servizio Ambiente, CP_1
Protezione Civile, cui seguiva il processo verbale n. 03648 del 22.8.2013 notificato il
27.8.2013 - veniva contestata, in violazione dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n.
152/2006, la presenza di uno scarico in atto nella pubblica fognatura delle acque utilizzate per il lavaggio degli impianti, degli strumenti di lavoro e per pulizie del laboratorio ove avviene la produzione casearia, assimilabili ad acque reflue domestiche come da D.P.R.
n. 227/2011, nonostante il Soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, l'AQP, non avesse provveduto a rinnovare l'autorizzazione allo scarico in fogna n. 1012R/2008 scaduta il 17.4.2013.
Inoltre, ha dedotto che avverso detta contestazione ha presentato scritti difensivi e richiesta di audizione ex art. 18 L. n. 689/1981, indetta per il 18.9.2014, cui ha partecipato regolarmente e, ciononostante, la ha ingiunto il pagamento Controparte_1
della sanzione pecuniaria.
A tal fine, il ricorrente ha svolto le seguenti censure:
- nullità dei provvedimenti impugnati per incompetenza assoluta della
[...]
in violazione dell'art. 135, comma 1, del D. lgs. n. 152/2006; Controparte_1
- violazione dell'art. 2 D.P.R. n. 227/2011; per l'effetto: violazione degli artt. 107 comma
2 e 124 comma 4, D. Lgs. n. 152/2006; violazione ed omessa applicazione dell'art. 15 della Legge n. 689/1981; contraddittorietà, carenza di istruttoria e di motivazione.
Pertanto, ha concluso chiedendo, previa sospensione, la declaratoria di nullità/inefficacia/annullamento della ordinanza ingiunzione, nonché del richiamato verbale di contestazione n. 03648 del 22.08.2013 reso della
[...]
e di ogni ulteriore atto e/o verbale ad Parte_2
essi presupposti e/o connessi e/o conseguenti ancorché ignoti, e delle conseguenziali sanzioni ivi contenute o, in subordine, la riduzione dell'importo della sanzione, con vittoria delle spese di lite.
Con decreto depositato il 20.9.2018 è stata fissata l'udienza del 30.1.2019.
La si è costituita il 18.1.2019, contestando le avverse Controparte_1
difese e pretese ed instando per il rigetto dell'opposizione.
All'esito, la causa è stata rinviata per la discussione, in ultimo per l'udienza del
14.5.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 23.4.2025.
Si dà atto che con le note autorizzate depositate il 23.2.2023 l'opponente ha dedotto
Pag. 2 a 8 l'incompetenza della anche in relazione alla intervenuta L.R. n. 32 Controparte_1
del 29.12.2022 ed ha spiegato il seguente autonomo motivo di impugnazione:
“disapplicazione in via incidentale del provvedimento prot. n. 0063469 del 10.06.2013 reso da recante diniego del rinnovo della autorizzazione allo Controparte_2
scarico in rete di pubblica fognatura, quale illegittimo atto presupposto, anche per atto sopravvenuto, dell'impugnata ordinanza ingiunzione”, deducendo che, dai fatti di causa appresi in un distinto giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione avente n. R.G.
6059/2018, pendente dinanzi a questo Tribunale, tra le medesime parti, avente diverso oggetto, deriverebbe l'asserito assetto di stretta consequenzialità tra l'indagine penale cui
è stata sottoposta l'attività della odierna opponente – ad essa sconosciuta, stante al tempo la segretezza della stessa – ed il sequestro penale disposto presso il presidio depurativo di Gioia del Colle, circostanza che avrebbe comportato il diniego al rinnovo dell'autorizzazione del 10.6.2013 da parte della Controparte_3
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Il primo motivo di opposizione - con cui l'opponente lamenta la nullità dell'ordinanza opposta per incompetenza della anche seguito dell'entrata in Controparte_1
vigore nelle more della Legge Regione Puglia n. 32/2022 - è infondato.
Sul punto, va rilevato che:
- la competenza in capo alle Regioni, in materia di tutela delle acque da inquinamento, era stata attribuita originariamente con il D. lgs. n. 152/1999 e ss.mm.ii. che, all'art. 56, così statuiva: “In materia di accertamento di illeciti amministrativi alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa l'infrazione […]”;
- con la Legge Regionale n. 17/2000 all'art. 28 lett. h) la Regione Puglia, nel disciplinare il conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale, ha espressamente attribuito tra i compiti delegati alle Provincie (e quindi anche alla CP_1
Metropolitana di Bari) “l'irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa di tutela qualitativa e quantitativa delle acque”;
- la suddetta delega, con conferimento del potere sanzionatorio in capo alla
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non era venuta meno per incompatibilità con il ius superveniens, Controparte_1 rappresentato dal D. lgs. n. 152/2006; esso, invero, all'art. 135, se, per un verso, ha confermato, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, la potestà
Pag. 3 a 8 sanzionatoria spettante alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione nell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981,
n. 689, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il Comune), per altro verso, ha espressamente “fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”, in tal modo ribadendo la delegabilità delle funzioni, così come desumibile dalla precedente disciplina abrogata, che, come già sottolineato, aveva previsto tale facoltà con l'inciso “salvo diversa disposizione delle regioni o delle province autonome” (cfr., in tal senso, Cass. n. 4459/2020; App. Bari n.
396/2022);
- con l'entrata in vigore dall'1.1.2023 della L. Regione Puglia n. 32/2022 è stata sottratta tale delega alle Province (ora ), riconoscendo pertanto il potere Controparte_1 sanzionatorio in materia ambientale unicamente in capo alla Regione;
in virtù dell'art. 7 della L. R. n. 32/2022 risultano difatti abrogate a decorrere dall'1.1.2023 (art. 121: “La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2023”) le lettere h) e i) dell'art. 28 L.R. 17/2000, che aveva attribuito la funzione di irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa e quantitativa delle acque alle Province [“All'articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) le lettere “h” e “i” sono abrogate”)], ferma restando tuttavia la delega in relazione agli atti di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo.
Orbene, poiché l'azione amministrativa è retta dal principio di legalità che prescrive l'applicazione della norma vigente al momento dell'adozione del singolo atto [cfr. Cons.
Stato n. 472/2024: “il principio tempus regit actum, in caso di attività procedimentalizzata la quale si perfezioni attraverso il compimento di attività poste in sequenza logico-funzionale, impone che la disciplina normativa intervenuta nelle more del complessivo procedimento sia destinata a disciplinare solo le situazioni giuridiche emergenti nell'ambito delle fasi non ancora compiute al momento della propria entrata in vigore (in tal senso: Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13 ottobre 2003, n. 6185; Cons. Stato,
Sez VI, 15 aprile 2010, n. 2136; in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, sent. 26 maggio
1999, n. 694; Cons. Stato, sez. IV, 12.5.04, n. 2894; Cons. Stato, sez. VI, 20.7.04, n. 5252;
Cons. Stato. sez IV, 7 maggio 1999 n. 799)”], ne consegue, pertanto, che al momento della
Pag. 4 a 8 emissione della ordinanza oggetto di opposizione (2018) l'ente competente fosse la
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. CP_1
Deve, quindi, ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza della Controparte_1
ad emettere l'ordinanza ingiunzione opposta.
Il secondo e il terzo motivo di opposizione impugnazione vanno trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro.
L'opponente, nel contestare la legittimità del provvedimento impugnato, ha dedotto che le acque utilizzate per il lavaggio di impianti, strumenti di lavoro e pulizie giornaliere del laboratorio e recapitate in pubblica fognatura, sono state formalmente qualificate dagli agenti accertatori “assimilabili ad acque reflue domestiche, come da D.P.R. n. 227 del
19.10.2011”, per cui avrebbe dovuto conseguire l'applicazione dell'art. 107 comma 2 e dell'art. 124 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006, per i quali gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza dei regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito competente;
dunque, il “refluo” di cui trattasi non rientrerebbe tra quelli per cui è previsto l'obbligo autorizzativo ex D.lgs. n. 152/2006; inoltre, a parere dell'opponente, l'assimilabilità alle acque reflue domestiche deriva dalla omessa analisi di campioni di acqua, volta ad accertare una diversa qualificazione delle stesse, in ragione dell'art. 15 della L. 689/1981.
In primo luogo, dall'esame del verbale di contestazione richiamato dall'ordinanza opposta, emerge che durante i sopralluoghi avvenuti nel Luglio 2013 presso la società opponente, operante nel settore lattiero-caseario, gli agenti accertavano uno scarico in atto di reflui di lavaggio di impianti, attrezzature e pulizia laboratori, in pubblica fognatura, classificato in “acque reflue industriali” ed assimilabili ad acque reflue domestiche come da D.P.R. n. 227/2011, con autorizzazione allo scarico scaduta il 17.4.2013.
Orbene, l'illecito amministrativo contestato all'opponente è stato ancorato rispettivamente alla violazione di quanto previsto dall'art. 124 comma 1, del D. Lgs. n.
152/2006 (ossia l'autorizzazione allo scarico scaduta), con conseguente applicazione, quindi, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 133, commi 2, dello stesso decreto, sull'assunto che si vertesse in ipotesi di scarico di acque classificate reflui industriali.
Ciò detto, la circostanza che le acque reflue industriali siano state assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi del D.P.R. n. 227/2011 dagli agenti accertatori, non esclude l'assenza di autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura: di conseguenza non è
Pag. 5 a 8 possibile invocare l'applicazione dell'art. 124 comma 4 e dell'art. 107 comma 2 del D.
Lgs n. 152/2006 (per i quali un refluo proveniente da attività produttiva può essere assimilato ad un refluo domestico se ha “caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale”), come sostiene l'opponente, in quanto tali norme fanno esclusivo riferimento alle acque reflue domestiche la cui nozione è legata al “metabolismo umano”, diverse da quelle in esame, nella specie come detto acque reflue industriali.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha da tempo espresso il principio di diritto secondo cui la definizione di "acque reflue domestiche", oltre al riferimento al metabolismo umano, si incentra sul tipo di attività di provenienza di tali scarichi, ossia le "attività domestiche": locuzione che è chiaramente riferita alla convivenza e coabitazioni di persone, ma in un ambito strettamente e necessariamente solo familiare (Cass. pen. n. 19391/2024).
In maniera chiara ed incisiva Cass. pen. n. 35870/2004 ha statuito che “la distinzione fra acque reflue domestiche ed acque reflue industriali non è determinata dal grado o dalla natura dell'inquinamento delle acque, ma esclusivamente dalla natura delle attività dalle quali provengono, così che qualunque tipo di acqua derivante dallo svolgimento di un'attività produttiva rientra fra le acque reflue industriali, ed il suo scarico in difetto di autorizzazione configura il reato di cui all'art. 59 del D.L.vo 11 maggio 1999, n. 152”
(oggi art. 137 del D. L.gs. n. 152/2006).
In ragione di ciò l'opponente - consapevole della necessità delle autorizzazioni allo scarico, svolgendo attività di produzione e commercializzazione dei derivati del latte - aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione n. 1012R del 3.7.2008 allo scarico in rete pubblica fognaria, delle acque industriali (acque di lavaggio) rinvenienti dal suo stabilimento caseario, a partire dal 18.4.2009 (data di scadenza della precedente autorizzazione) fino al 17.4.2013, per la quale il titolare dello scarico era tenuto a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione un anno prima della scadenza della stessa (cfr. all. 7 fasc. parte resistente)
Inoltre, dal compendio probatorio risulta che in data 29.4.2013 l'opponente provvedeva ad inoltrare richiesta di rinnovo all'A.Q.P. S.p.A., consapevole di averla inoltrata oltre la scadenza, e comunque oltre il termine per la richiesta di rinnovo (un anno prima della scadenza) adducendo la motivazione “per mera dimenticanza” (cfr. all. 8 fasc. parte resistente): richiesta negata dall'A.Q.P. S.p.A. in data 10.6.2013 “considerata la situazione emergenziale del presidio operativo di Gioia del Colle…”.
Pag. 6 a 8 Risulta, quindi, pacifico che, al momento della verifica ispettiva, l'opponente fosse sprovvista di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
Ciò posto, giova evidenziare che l'illecito dello scarico senza autorizzazione si configura non solo in mancanza ab origine dell'autorizzazione (comma 1 dell'art.124 del D. Lgs.
152/2006) bensì, a norma del comma 8 dell'art. 124 del medesimo decreto, anche quando lo scarico venga mantenuto in funzione, oltre la data di scadenza dell'autorizzazione, senza che la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata entro il termine di un anno prima della scadenza.
A mente dell'art. 124 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo, al fine di consentire all'Ente legittimato a rilasciare le autorizzazioni di svolgere un'adeguata istruttoria per la verifica della compatibilità dei singoli scarichi, pure in precedenza autorizzati, con le condizioni ambientali attuali al momento del rinnovo. La norma continua stabilendo che lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, solo se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata: tanto non è avvenuto nel caso di specie, in quanto la domanda di rinnovo allo scarico è stata presentata tardivamente.
Alla luce delle disposizioni citate non si può dubitare che costituisca comunque illecito il mantenimento dello scarico dopo la scadenza del provvedimento autorizzativo che lo consenta. Ed infatti il disposto dell'art. 124, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006 deve leggersi in correlazione al dettato della norma sanzionatoria ex art. 133 del medesimo D.
Lgs. n. 152/2006, che pure prevede che costituisca comunque illecito anche “mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata”, ben potendosi equiparare l'autorizzazione scaduta a quella revocata e/o negata, comunque priva di efficacia attuale.
In virtù di quanto detto, non può assumere rilievo l'eventuale inerzia o l'impedimento dell'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in acqua pubblica, né è condivisibile la circostanza evidenziata dall'opponente secondo cui il decreto penale di sequestro del depuratore di Gioia del Colle emesso in data 24.5.2013 sia stato il presupposto del provvedimento di revoca della autorizzazione allo scarico emesso il
10.6.2013 da A.Q.P. nei confronti dell'opponente, considerato che nel caso di specie la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico è stata presentata ben oltre il termine di un anno. Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente la mera
Pag. 7 a 8 presentazione della richiesta per ritenere che l'autorizzazione debba essere necessariamente rilasciata (cfr. Cass. pen. n. 45293/2009), potendo l'attività richiesta essere esercitata unicamente una volta rilasciata l'autorizzazione (Cass. pen. n.
9942/2016).
Tenuto conto, pertanto, di quanto sinora rilevato, l'opposizione oggetto di causa va rigettata, con la conferma, per l'effetto, dell'ordinanza ingiunzione impugnata, anche nella determinazione del quantum della sanzione amministrativa pecuniaria con essa inflitta. Va disattesa, infatti, anche la domanda con cui l'opponente, sebbene in via subordinata, ha richiesto la riduzione della sanzione comminata, non ravvisandosi i presupposti per la rideterminazione della sanzione, mancando allegazioni comprovanti la richiesta e fermo restando che la sanzione risulta già comminata in misura prossima al minimo edittale.
Dal rigetto dell'opposizione non può conseguire la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, in quanto “l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato [come nella specie, n.d.g.], non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (cfr. Cass. n. 30597/2017): quest'ultima, nel caso di specie, non è stata depositata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 14.5.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
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