Articolo 33 della Legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 32Articolo 34
Versione
3 aprile 1975
Art. 33. (Nomine governative)

Quando la nomina dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge rientra nella competenza dei Ministri e del Consiglio dei Ministri, di essa deve essere data comunicazione ufficiale alle Camere contenente l'esposizione dei motivi che giustificano la scelta e una biografia delle persone proposte con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Entrata in vigore il 3 aprile 1975
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