Cass. civ., sez. II, sentenza 31/10/2007, n. 23011
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Sentenza 31 ottobre 2007

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Nel caso di azione promossa dai proprietari dei singoli appartamenti nei confronti del costruttore venditore per far valere, a norma dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, il vincolo di destinazione a parcheggio delle porzioni del complesso immobiliare sulle quali il convenuto si è riservato il diritto di proprietà, non ha titolo a partecipare al giudizio il condomino cui il medesimo costruttore venditore ha viceversa attribuito, quale accessorio della vendita della singola unità abitativa, il posto auto condominiale in proprietà "pro quota" sull'area in questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 31/10/2007, n. 23011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23011
    Data del deposito : 31 ottobre 2007

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