Articolo 13 della Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1
Articolo 12Articolo 14
Versione
29 marzo 1953
Art. 13.

Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o piu' commissari per sostenere l'accusa.
I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno la facolta' di assistere a tutti gli atti istruttori.
Entrata in vigore il 29 marzo 1953
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