Art. 13.
Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o piu' commissari per sostenere l'accusa.
I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno la facolta' di assistere a tutti gli atti istruttori.
Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o piu' commissari per sostenere l'accusa.
I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno la facolta' di assistere a tutti gli atti istruttori.