Versione
29 marzo 1953
29 marzo 1953
Art. 13.
Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o piu' commissari per sostenere l'accusa.
I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno la facolta' di assistere a tutti gli atti istruttori.
Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o piu' commissari per sostenere l'accusa.
I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno la facolta' di assistere a tutti gli atti istruttori.
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- 1. La Corte CostituzionaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 giugno 2020 · 0.9190957