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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 18/06/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO - sezione controversie agrarie -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott.ssa L. Guzzo Presidente
dott.ssa M.Tulumello Giudice
dott. R.Fermanelli Giudice rel
dott. M.Baldo Esperto
dott. C.Anderle Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 60 del ruolo delle controversie agrarie per l'anno
2025, promossa da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. G.Muraro elett. dom. presso il suo studio in Roma V.le Regina
Mrgherita 157
APPELLANTE
contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. P.Rossi ed elett. dom.to presso il suo studio in Cles Via Dos
di Pez 21
APPELLATA
avente per oggetto: controversia agraria e decisa all'udienza del 27.5.25
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'adita Corte di Appello di Trento, previa fissazione dell'udienza di discussione del presente gravame, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto:
Dichiarare ammissibile l'azione in quanto non coperta da giudicato, con ogni conseguenza che ne derivi ex lege; e conseguentemente
Nel merito: accertare e dichiarare che si è instaurato tra le parti del presente giudizio, con riguardo ai fondi indicati in ricorso, rapporto di fittanza agraria coattiva ai sensi dell'art. 49 della l. n. 203/1982, della durata di 15 anni dal 25.03.2015, data di apertura della successione di , per un canone annuo di euro 2.000,00, ovvero per la Persona_1
durata ed il canone ritenuti di giustizia;
In via istruttoria chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
Vero che l'azienda agricola di insiste sui fondi di cui alle pp.ff. 3925,3926, 3927, CP_2
3928, 3929, 3935/2, coltivate a frutteto e pp.ff.. 3938/2, 4132, 4133, 4959/1, 4959/2, Pt_2
4960/1, 4960/2, 4981/3, 4987, 5039/2, 5043, 5130, 5131/2, 5132/1, 5132/2, 5133/2, 5133/2
, site tutte sul versante destro della Val di Cembra, Comune di , a circa 700 m. di Pt_2 Pt_2
altitudine?
pag. 2/15 Vero che sin dal 2009 e a tutt'oggi la Sig.ra coltiva regolarmente e con CP_2
continuità i fondi oggetto di causa, avendovi insediato la propria azienda agricola, investendo in attrezzature e nuovi impianti?
Vero che sin dal 2009 e a tutt'oggi l'uva prodotta sui fondi per cui è causa dall'azienda agricola viene conferita presso la della quale è socia? CP_2 Controparte_3
Vero che nel 2015, alla morte del Sig. , i fondi oggetto di causa erano tutti Persona_1
coltivati dalla Sig.ra e che anche in detta annata vinicola ha conferito l'uva CP_2
prodotta alla ? Controparte_3
Si indicano quali testimoni: Dott. presidente della MEZZOCORONA S.c.a., Via del Testimone_1
Teroldego, 1/E Mezzocorona (TN); residente in [...]
Cadrobi, 14; Agr. Dott. , Via Tamanini, 1 San Michele all'Adige, il quale risponderà, Tes_3
oltre che sui capitoli sopra indicati, anche sulla relazione agronomica a sua firma del
20.08.2024.
In caso di contestazione del canone d'affitto come sopra determinato, si chiede sin d'ora che venga disposta consulenza tecnica d'Ufficio tendente a quantificare il canone di affitto annuo sui terreni oggetto di causa.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
PARTE APELLATA:
Voglia la Corte di Appello di Trento, Sezione specializzata Agraria, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
in via preliminare respingere l'appello confermando la sentenza n. 77/2025 che ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la vicenda dedotta in causa è ormai coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 896/2024 del Tribunale di Trento che ha riconosciuto il rapporto in pag. 3/15 essere fra , e avente ad oggetto le pp.ff. 3925, Persona_1 Controparte_1 CP_2
3926, 3927, 3928, 3929, 3935/2 coltivate a frutteto e pp.ff. 3938/2 , 4132 , 4133 , Pt_2
4959/1 , 4959/2 , 4960/1 , 4960/2 , 4981/3 , 4987 , 5039/2 , 5043 , 5130 , 5131/2 , 5132/1 ,
5132/2 , 5133/1 e 5133/2 , alla data dell'apertura della successione un contratto di Pt_2 comodato con scadenza 10.11.2018;
respingere la domanda proposta dalla signora perchè l'art. 49 della L. 203/1982 CP_2 non si applica in quanto, il 25.03.2015, momento dell'apertura della successione, il godimento dei fondi da parte della ricorrente, era disciplinato dal contratto di comodato di data 1.4.2009 con scadenza 10.11.2018 ;
respingere comunque la domanda proposta dalla signora in quanto il de cuius CP_2
, ha provveduto con il testamento pubblico del notaio Persona_1 Persona_2
13.3.2015, alla divisione di tutti i propri fondi, e pertanto mancava al momento dell'apertura della successione, uno stato di comunione fra gli eredi;
in ogni caso, accertato che la p.f. , indicata nell'elenco dei terreni concessi in N_1 Pt_2 comodato alla signora con il contratto 1 aprile 2009, era in proprietà di CP_2
e pertanto non sono entrata nella successione di , dichiarare Controparte_1 Persona_1 inammissibile la domanda di accertamento dell'affitto coattivo ex art. 49 della L 203/1092.
In ogni caso, accertato che la p.f. , indicata nell'elenco dei terreni concessi in N_1 Pt_2 comodato alla signora con il contratto 1 aprile 2009, era in proprietà di CP_2
e pertanto non sono entrata nella successione di , , dichiarare Controparte_1 Persona_1 inammissibile la domanda di accertamento dell'affitto coattivo ex art. 49 della L 203/1092;
respingere comunque la domanda della ricorrente perchè le pp.ff. 3935/2, 3938/2, 4132, 4133
CC erano in proprietà con 1⁄2 della signora al momento dell'apertura Pt_2 Controparte_1 della successione .
Si formula opposizione all'ammissione delle prove indicate dalla ricorrente in quanto le eccezioni formulate escludono l'operatività dell'affitto coattivo ex art. 49 L.203/1982 al caso di cui si discute, determinando l'inutilità di attività istruttoria conseguente.
Ci si oppone comunque sia alla ctu che alla richiesta dei capitoli di prova così come ex adverso formulati, in quanto trattasi di capitoli di prova il cui contenuto è generico, indeterminato, contenente espressioni valutative e/o giudizi, nonché tendenti a fornire la prova di circostanze pag. 4/15 irrilevanti.
Con il favore di competenze e spese oltre accessori per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. il 5.11.24 chiedeva fosse accertata nei confronti di CP_2
l'instaurazione ex lege con riguardo ai fondi pp.ff. 3925,3926, 3927, 3928, Controparte_1
3929, 3935/2, 3938/2, 4132, 4133, 4959/1, 4959/2, 4960/1, 4960/2, 4981/3, 4987, 5039/2,
5043, 5130, 5131/2, 5132/1, 5132/2, 5133/2, 5133/2 di un rapporto affittanza Pt_2
agraria coattiva ai sensi dell'articolo 49 della L. n. 203/82 della durata di 15 anni con decorrenza dal 25.3.15, data di apertura della successione di , per un canone Persona_1
annuo di euro 2000 ovvero per la durata e per il canone ritenuti di giustizia.
Esponeva la ricorrente che in forza di contratto di comodato di data 1/4/2009 aveva ricevuto dal padre in uso i terreni pp.ff. 3925,3926, 3927, 3928, 3929, 3935/2, Persona_1 Pt_2
coltivati a frutteto e pp.ff. 3938/2, 4132, 4133, 4959/1, 4959/2, 4960/1, 4960/2, 4981/3, 4987,
5039/2, 5043, 5130, 5131/2, 5132/1, 5132/2, 5133/2, 5133/2 ; che la stessa li aveva Pt_2
coltivati per la produzione di frutta e uva da vino;
che in data 25.3.15 il comodante Per_1
era deceduto ed allo stesso erano succedute, oltre alla ricorrente, la moglie
[...] _1
, alla quale veniva riconosciuto il diritto di usufrutto su tutti gli immobili caduti in
[...]
successione, compresi fondi dedotti in giudizio, e l'altra figlia che con il CP_4
testamento venivano assegnati specificatamente agli eredi i singoli beni;
che doveva ritenersi instaurato ex lege tra la ricorrente e , quale usufruttuaria dei fondi caduti in Controparte_1
successione ed oggetto del contratto di comodato, un rapporto di fittanza agraria ai sensi dell'art. 49 L. n. 20382; che era stato svolto il tentativo di conciliazione obbligatorio con esito pag. 5/15 negativo;
che sussistevano i presupposti di legge per l'instaurazione di tale rapporto di affittanza in quanto la stessa coltivava i fondi in questione in forza del contratto di comodato al momento del decesso del padre, svolgeva attività agricola in modo esclusivo a tempo pieno,
coltivando i terreni a vigneto e conferendo il prodotto agricolo annualmente alla Parte_3
quale socio conferente dal 21/8/2009 a tutt'oggi; che sulla sussistenza
[...]
dell'affitto coattivo di cui all'art. 49 citato il tribunale di Trento si era già espresso in senso affermativo in sede possessoria con provvedimento di data 27.5.19, confermato in sede di reclamo;
che il rapporto che doveva ritenersi instaurato ex lege avrebbe avuto come prima scadenza l'annata 2030; che era irrilevante che i fondi caduti in successione fossero oggetto di attribuzione testamentaria pro diviso e comunque nel caso concreto non vi era stata alcuna divisione in quanto l'intero asse ereditario era gravato dall'usufrutto di;
che Controparte_1
quanto alla p.f. 5043 si era costituita la comunione ereditaria, trattandosi di fondo non oggetto di attribuzione al di fuori dell'usufrutto; che il canone annuo da ritenersi congruo era pari ad euro 2000,00 e comunque lo stesso poteva essere determinato a mezzo di CTU.
si costituiva in giudizio, rilevando che il contratto di comodato non era Controparte_1
intercorso solo con ma anche con essa resistente, comproprietaria dei terreni;
Persona_1
che la p.f. 5043 era di proprietà della resistente fin dal 1994 e non esisteva alcuna comunione ereditaria per successione di;
che quest'ultimo con testamento pubblico di data Persona_1
13.3.15 aveva disposto delle sue sostanze attribuendo a titolo di divisione i singoli beni;
che era stata rigettata la domanda di diretta ad accertare la falsità di tale CP_2
testamento; che essa resistente aveva introdotto giudizio per ottenere il rilascio dei fondi alla scadenza del contratto di comodato, conclusosi con la sentenza n. 896/24 del tribunale di pag. 6/15 Trento, passata in giudicato, che aveva accolto tale domanda;
che conseguentemente la domanda della ricorrente doveva ritenersi improponibile e inammissibile in conseguenza del giudicato formatosi sulla sentenza n.896/24 che aveva statuito che il godimento dei fondi da parte della ricorrente era fondato su un contratto di comodato avente scadenza il 10/11/18;
che l'arti. 49 L. n. 203/1982, trovando la sua ratio nella necessità di conservare l'integrità e la continuità dell'azienda agricola, era applicabile solo quando il coerede svolgeva attività
agricola sul fondo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo sulla base di rapporto di mero fatto e non era quindi applicabile quando lo stesso coltivava i fondi in forza di altro titolo di godimento;
che la ricorrente aveva avuto diritto a continuare a godere dei fondi in questione in forza della diversa disposizione di cui all'art. 49 comma 3 della medesima lege,
che stabiliva che contratti agrari non si sciolgono per morte del concedente;
che la disposizione di cui all'art. 49 non era applicabile al caso concreto in quanto il dante causa aveva già provveduto alla divisione del patrimonio e non era mai venuta in essere alcuna comunione ereditaria;
che anche la Corte di appello di Trento con sentenza n. 159/2022 aveva escluso che si fosse realizzato una comunione tra eredi.
Chiedeva pertanto che fosse accertato che la p.f. 5043 CC , essendo di sua proprietà Pt_2
esclusiva, non era entrata della successione di , con conseguente dichiarazione di Persona_1
inammissibilità della domanda di accertamento dell'affitto coattivo ai sensi dell'art. 49 L. n
203/1982 con riguardo a tale particella;
che la domanda della ricorrente fosse dichiarata improponibile, inammissibile comunque infondata, essendosi formato il giudicato sull'esistenza del rapporto contrattuale fondato su contratto di comodato tra le parti con scadenza 10/11/18, come accertato con sentenza n. 896/24 del tribunale di Trento, passata in pag. 7/15 giudicato;
che la domanda proposta dalla ricorrente fosse rigettata posto che al momento dell'apertura successione il godimento dei fondi avveniva in forza del contratto di comodato dd. 1/4/2009, con scadenza 10/11/2018; che la domanda della ricorrente fosse rigettata in quanto a seguito del decesso di non si era venuta a creare alcuna comunione tra Persona_1
gli eredi.
In corso di giudizio la ricorrente rinunciava alla sua domanda limitatamente alla p.f. 5043.
Con sentenza n. 77/25, oggetto di impugnazione, il tribunale di Trento, sezione controversie agraria, dichiarava inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al rimborso delle spese di lite favore di parte resistente.
Riteneva il tribunale che la vicenda dedotta in giudizio fosse coperta da giudicato posto che aveva promosso nei confronti della figlia un giudizio diretto a Controparte_1 CP_2
far accertare che i fondi in questione venivano utilizzati dalla figlia in forza di un contratto di comodato di data 1/4/09, chiedendone la condanna al rilascio per scadenza di tale contratto;
che con sentenza numero 896/24, passata in giudicato, il tribunale di Trento aveva accertato che i fondi erano goduti da in forza del contratto comodato ed aveva CP_2
condannato la stessa al rilascio dei terreni in favore di;
che le parti erano le Controparte_1
medesime nei due giudizi, uno dei quali definito con sentenza passata in giudicato;
che l'accertamento già compiuto della situazione giuridica e della qualificazione del contratto,
costituendo punto fondamentale comune ad entrambi le cause e formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nella sentenza numero 896/24, precludeva il riesame dell'identico punto di diritto già accertato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolando unico motivo di CP_2
pag. 8/15 impugnazione di seguito esaminato.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
Quindi la causa è stata decisa all'udienza del 27.5.25, mediante lettura del dispositivo.
* * * *
Con unico motivo di impugnazione lamenta che erroneamente il CP_2
tribunale ha ritenuto che la vertenza fosse coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza n 896/24 pronunciata dal Tribunale di Trento. Rileva l'appellante che in tale sentenza il tribunale di Trento si sia limitato ad ordinare il rilascio dei terreni condotti da CP_2
a seguito della scadenza dell'originario contratto di comodato, senza pronunciarsi
[...]
sull'eventuale instaurazione in capo alla medesima dello speciale CP_2
contratto di cui all'art. 49 L. 203/82; conseguentemente non può ritenersi formato alcun giudicato circa la questione della sussistenza o meno dei presupposti per applicabilità di tale normativa, anche in considerazione del fatto che la pronuncia della sezione ordinaria non potrebbe costituire giudicato sulla sussistenza o meno di contratto di fittanza coattiva soprattutto ove, come nel caso di specie, abbia dichiarato la propria competenza e non quella della sezione specializzata agraria. Infatti il tribunale di
Trento, investito della questione del rilascio dei fondi per scadenza del contratto di comodato, aveva rilevato che non era necessario rimettere la causa alla sezione specializzata agraria circa la questione inerente la qualificazione giuridica del contratto,
posto che sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria pag. 9/15 risultava che la materia del contendere era diversa da quella devoluta la cognizione del giudice specializzato.
Sostiene l'appellante che solo nell'ipotesi in cui fosse stato richiesto l'accertamento della speciale forma di affitto agrario e la causa fosse stata trasmessa alla specializzata agraria e questa avesse negato la sussistenza di un contratto di affitto agrario sorto ex art. 49 si sarebbe formato giudicato idoneo a far ritenere inammissibile la domanda dell'appellante. Al contrario la sentenza del tribunale di Trento passata in giudicato aveva pronunciato sulla non contestata sussistenza di un contratto di comodato,
contratto che rappresentava un elemento costitutivo per l'instaurazione coattiva del contratto di affitto ex art. 49, in quanto in assenza di tale contratto non CP_2
avrebbe avuto titolo per possedere i beni caduti in successione e insediarvi la propria azienda agricola. Ribadisce l'appellante che solo nell'ipotesi in cui la questione fosse stata decisa dalla sezione specializzata agraria del tribunale di Trento, la relativa sentenza poteva avere efficacia di giudicato tra le parti circa l'esistenza o l'inesistenza del rapporto di affitto agrario;
l'incompetenza della sezione ordinaria a decidere sull'esistenza o meno di un contratto agrario fa venir meno l'opponibilità della relativa pronuncia dinanzi alle sezioni specializzate.
Ciò premesso l'appello in esame deve essere rigettato.
In forza della sentenza numero 396/24 del tribunale di Trento, passata in giudicato,
deve ritenersi accertato tra le parti che il godimento dei fondi in questione da parte dell'appellante avvenne fino alla data del 10/11/18 (e quindi anche CP_2
successivamente al decesso di in forza del contratto il comodato Persona_1
pag. 10/15 intercorso tra la stessa ed il padre e la madre, odierna appellata, Persona_1 _1
.
[...]
Risulta quindi applicabile il principio di diritto che deve ritenersi consolidato presso la giurisprudenza di legittimità secondo cui (tra le altre Cass. ord. n.6091/20) “Il
giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto,
non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”.
Va ulteriormente considerato che ha disposto dei propri beni con Persona_1
testamento realizzando una divisione inter liberos e attribuendo specifici beni alle due figlie e alla moglie con la conseguenza che non è mai venuta in esistenza una comunione ereditaria tra le stesse.
Il de cuius ha disposto per testamento l'attribuzione alla moglie , a Controparte_1
titolo di divisione senza predeterminazione di quote, la sua quota di proprietà dei beni in
CC pp.ff. 5130, 5131/2, 5132/1, 5132/2, 5133/1, 5133/2, 3918/1, 3935/2, Pt_2
3936/3, 3938/2, 4132, 4133, p.ed. 1063 p.m. 1 p.ed. 2731/6 pp.mm. 187, 238, 350,
oltre al diritto di usufrutto su tutti gli altri beni di proprietà del testatore;
ha attribuito a la nuda proprietà, a titolo di divisione e senza predeterminazione di quota, CP_5
sulle le pp.ff. 3286/1, 4987, 5039/2, 5040/2, 4959/1, 4959/2, 4960/1, 4960/2 in CC
; ha attribuito alla figlia a titolo di divisione e senza Pt_2 CP_2
predeterminazione di quota, la nuda proprietà delle pp.ff. 3925, 3926, 3928, 3929,
4981/3, 4981/4 in CC . Pt_2
pag. 11/15 Tale situazione è di ostacolo all'applicazione art. 49 invocato da parte appellante.
Infatti (Cass. n. 9804/19 in motivazione) “ l'art. 49 L. n. 203 del 1982 statuisce che «nel
caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o
dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che al momento di apertura della successione,
risultino aver esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, hanno
diritto a continuare nella conduzione e coltivazione dei fondi stessi anche per le
porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse».
Presupposto per l'applicazione della norma è, pertanto, l'esistenza di una comunione
ereditaria tra chi ha coltivato e continua a coltivare i fondi del de cuius e gli altri
coeredi, ed avente ad oggetto i fondi. Presupposto per l'applicazione della norma è,
pertanto, l'esistenza di una comunione ereditaria tra chi ha coltivato e continua a
coltivare i fondi del de cuius e gli altri coeredi, ed avente ad oggetto i fondi sui quali si
intende costituire il rapporto di affittanza agraria ex art. 49. Tanto può ricavarsi dallo
stesso tenore letterale della norma, laddove essa attribuisce al coerede che si trovi nelle
descritte condizioni il «diritto a continuare nella conduzione e coltivazione dei fondi
stessi anche per le porzioni comprese nelle quote degli altri coeredi».Anche in dottrina
si ritiene, pacificamente, l'inapplicabilità della norma ogni qualvolta la volontà
testamentaria si sia chiaramente manifestata o nel senso della divisione o, comunque,
nel senso della attribuzione del fondo o di porzioni concrete di esso a titolo di erede o
di legato (dunque anche nel caso, certamente ravvisabile nella specie, di divisione fatta
dal testatore o di institutio ex re certa o di legato). Si osserva, infatti, condivisibilmente,
che in tali ipotesi la valutazione del testatore sull'idoneità del successore alla
pag. 12/15 continuazione dell'impresa agricola supera i criterì dettati dalla legge: (familiarità;
pregressa attività professionale sul fondo in rapporto di collaborazione con il defunto;
continuazione della stessa attività al momento di apertura della successione); la
prevalenza della volontà testamentaria sulla disciplina legale si giustifica considerando
che, in caso di impresa familiare, sono, comunque, fatti salvi i diritti dei partecipi di cui
all'art. 230-bis, primo e quarto comma, cod. civ., e, comunque, considerando che non si
può negare al soggetto, mortis causa, quello stesso potere di disposizione di cui ha
goduto in vita. L'affitto coattivo, in altre parole, va inteso propriamente, alla luce del
dato letterale e della ratio della norma, quale istituto sussidiario volto a garantire la
continuità della unitaria coltivazione del fondo da parte di chi risulti avervi provveduto
al momento dell'apertura della successione, in ipotesi di coesistenza di diversi
contitolari e in mancanza di diversa disposizione del testatore. Esso è dunque recessivo
e non ha ragione di operare in presenza di una disposizione del testatore che,
attribuendo specifici e determinati terreni ai singoli eredi o legatari, ha con ciò stesso
manifestato le preminenti sue valutazioni sulla destinazione degli stessi. Nel caso in
esame risulta dalle concordi ammissioni — ed è comunque oggetto di specifico
accertamento non fatto segno di alcuna conferente e specifica censura — che i terreni
sui quali era svolta l'attività agricola sono stati oggetto di divisione operata dallo
stesso testatore, attraverso l'attribuzione ai singoli eredi di distinte porzioni (institutio
ex re certa), discendendone che sul fondo relitto non si è mai costituita una comunione
ereditaria (si rammenti, al riguardo, che la divisione operata dal testatore — cd. divisi°
pag. 13/15 inter liberos — non determina il sorgere di alcuna comunione ereditaria” (vd anche
Cass. n. 12830 del 23/05/2013).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento
n.147/22 , ad eccezione della fase di trattazione che si è limitata alle deduzioni di udienza e che viene riconosciuta nel valore minimo (valore della controversia euro 30.000,00 ex art. 12
cpc).
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta da l'accertamento CP_2
nei confronti della stessa ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12
che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero
115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della stessa dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata .
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 77/25 del CP_2
Tribunale di Trento, sezione specializzata agraria;
2) condanna al rimborso in favore di delle CP_2 Controparte_1
spese di lite del giudizio di appello, liquidate in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.522,50 per la fase di trattazione, €
pag. 14/15 3.470,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%,
all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a CP_2
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Cos' deciso in Trento, 27.5.25
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO - sezione controversie agrarie -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
dott.ssa L. Guzzo Presidente
dott.ssa M.Tulumello Giudice
dott. R.Fermanelli Giudice rel
dott. M.Baldo Esperto
dott. C.Anderle Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 60 del ruolo delle controversie agrarie per l'anno
2025, promossa da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. G.Muraro elett. dom. presso il suo studio in Roma V.le Regina
Mrgherita 157
APPELLANTE
contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. P.Rossi ed elett. dom.to presso il suo studio in Cles Via Dos
di Pez 21
APPELLATA
avente per oggetto: controversia agraria e decisa all'udienza del 27.5.25
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'adita Corte di Appello di Trento, previa fissazione dell'udienza di discussione del presente gravame, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto:
Dichiarare ammissibile l'azione in quanto non coperta da giudicato, con ogni conseguenza che ne derivi ex lege; e conseguentemente
Nel merito: accertare e dichiarare che si è instaurato tra le parti del presente giudizio, con riguardo ai fondi indicati in ricorso, rapporto di fittanza agraria coattiva ai sensi dell'art. 49 della l. n. 203/1982, della durata di 15 anni dal 25.03.2015, data di apertura della successione di , per un canone annuo di euro 2.000,00, ovvero per la Persona_1
durata ed il canone ritenuti di giustizia;
In via istruttoria chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze:
Vero che l'azienda agricola di insiste sui fondi di cui alle pp.ff. 3925,3926, 3927, CP_2
3928, 3929, 3935/2, coltivate a frutteto e pp.ff.. 3938/2, 4132, 4133, 4959/1, 4959/2, Pt_2
4960/1, 4960/2, 4981/3, 4987, 5039/2, 5043, 5130, 5131/2, 5132/1, 5132/2, 5133/2, 5133/2
, site tutte sul versante destro della Val di Cembra, Comune di , a circa 700 m. di Pt_2 Pt_2
altitudine?
pag. 2/15 Vero che sin dal 2009 e a tutt'oggi la Sig.ra coltiva regolarmente e con CP_2
continuità i fondi oggetto di causa, avendovi insediato la propria azienda agricola, investendo in attrezzature e nuovi impianti?
Vero che sin dal 2009 e a tutt'oggi l'uva prodotta sui fondi per cui è causa dall'azienda agricola viene conferita presso la della quale è socia? CP_2 Controparte_3
Vero che nel 2015, alla morte del Sig. , i fondi oggetto di causa erano tutti Persona_1
coltivati dalla Sig.ra e che anche in detta annata vinicola ha conferito l'uva CP_2
prodotta alla ? Controparte_3
Si indicano quali testimoni: Dott. presidente della MEZZOCORONA S.c.a., Via del Testimone_1
Teroldego, 1/E Mezzocorona (TN); residente in [...]
Cadrobi, 14; Agr. Dott. , Via Tamanini, 1 San Michele all'Adige, il quale risponderà, Tes_3
oltre che sui capitoli sopra indicati, anche sulla relazione agronomica a sua firma del
20.08.2024.
In caso di contestazione del canone d'affitto come sopra determinato, si chiede sin d'ora che venga disposta consulenza tecnica d'Ufficio tendente a quantificare il canone di affitto annuo sui terreni oggetto di causa.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
PARTE APELLATA:
Voglia la Corte di Appello di Trento, Sezione specializzata Agraria, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare:
in via preliminare respingere l'appello confermando la sentenza n. 77/2025 che ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la vicenda dedotta in causa è ormai coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 896/2024 del Tribunale di Trento che ha riconosciuto il rapporto in pag. 3/15 essere fra , e avente ad oggetto le pp.ff. 3925, Persona_1 Controparte_1 CP_2
3926, 3927, 3928, 3929, 3935/2 coltivate a frutteto e pp.ff. 3938/2 , 4132 , 4133 , Pt_2
4959/1 , 4959/2 , 4960/1 , 4960/2 , 4981/3 , 4987 , 5039/2 , 5043 , 5130 , 5131/2 , 5132/1 ,
5132/2 , 5133/1 e 5133/2 , alla data dell'apertura della successione un contratto di Pt_2 comodato con scadenza 10.11.2018;
respingere la domanda proposta dalla signora perchè l'art. 49 della L. 203/1982 CP_2 non si applica in quanto, il 25.03.2015, momento dell'apertura della successione, il godimento dei fondi da parte della ricorrente, era disciplinato dal contratto di comodato di data 1.4.2009 con scadenza 10.11.2018 ;
respingere comunque la domanda proposta dalla signora in quanto il de cuius CP_2
, ha provveduto con il testamento pubblico del notaio Persona_1 Persona_2
13.3.2015, alla divisione di tutti i propri fondi, e pertanto mancava al momento dell'apertura della successione, uno stato di comunione fra gli eredi;
in ogni caso, accertato che la p.f. , indicata nell'elenco dei terreni concessi in N_1 Pt_2 comodato alla signora con il contratto 1 aprile 2009, era in proprietà di CP_2
e pertanto non sono entrata nella successione di , dichiarare Controparte_1 Persona_1 inammissibile la domanda di accertamento dell'affitto coattivo ex art. 49 della L 203/1092.
In ogni caso, accertato che la p.f. , indicata nell'elenco dei terreni concessi in N_1 Pt_2 comodato alla signora con il contratto 1 aprile 2009, era in proprietà di CP_2
e pertanto non sono entrata nella successione di , , dichiarare Controparte_1 Persona_1 inammissibile la domanda di accertamento dell'affitto coattivo ex art. 49 della L 203/1092;
respingere comunque la domanda della ricorrente perchè le pp.ff. 3935/2, 3938/2, 4132, 4133
CC erano in proprietà con 1⁄2 della signora al momento dell'apertura Pt_2 Controparte_1 della successione .
Si formula opposizione all'ammissione delle prove indicate dalla ricorrente in quanto le eccezioni formulate escludono l'operatività dell'affitto coattivo ex art. 49 L.203/1982 al caso di cui si discute, determinando l'inutilità di attività istruttoria conseguente.
Ci si oppone comunque sia alla ctu che alla richiesta dei capitoli di prova così come ex adverso formulati, in quanto trattasi di capitoli di prova il cui contenuto è generico, indeterminato, contenente espressioni valutative e/o giudizi, nonché tendenti a fornire la prova di circostanze pag. 4/15 irrilevanti.
Con il favore di competenze e spese oltre accessori per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. il 5.11.24 chiedeva fosse accertata nei confronti di CP_2
l'instaurazione ex lege con riguardo ai fondi pp.ff. 3925,3926, 3927, 3928, Controparte_1
3929, 3935/2, 3938/2, 4132, 4133, 4959/1, 4959/2, 4960/1, 4960/2, 4981/3, 4987, 5039/2,
5043, 5130, 5131/2, 5132/1, 5132/2, 5133/2, 5133/2 di un rapporto affittanza Pt_2
agraria coattiva ai sensi dell'articolo 49 della L. n. 203/82 della durata di 15 anni con decorrenza dal 25.3.15, data di apertura della successione di , per un canone Persona_1
annuo di euro 2000 ovvero per la durata e per il canone ritenuti di giustizia.
Esponeva la ricorrente che in forza di contratto di comodato di data 1/4/2009 aveva ricevuto dal padre in uso i terreni pp.ff. 3925,3926, 3927, 3928, 3929, 3935/2, Persona_1 Pt_2
coltivati a frutteto e pp.ff. 3938/2, 4132, 4133, 4959/1, 4959/2, 4960/1, 4960/2, 4981/3, 4987,
5039/2, 5043, 5130, 5131/2, 5132/1, 5132/2, 5133/2, 5133/2 ; che la stessa li aveva Pt_2
coltivati per la produzione di frutta e uva da vino;
che in data 25.3.15 il comodante Per_1
era deceduto ed allo stesso erano succedute, oltre alla ricorrente, la moglie
[...] _1
, alla quale veniva riconosciuto il diritto di usufrutto su tutti gli immobili caduti in
[...]
successione, compresi fondi dedotti in giudizio, e l'altra figlia che con il CP_4
testamento venivano assegnati specificatamente agli eredi i singoli beni;
che doveva ritenersi instaurato ex lege tra la ricorrente e , quale usufruttuaria dei fondi caduti in Controparte_1
successione ed oggetto del contratto di comodato, un rapporto di fittanza agraria ai sensi dell'art. 49 L. n. 20382; che era stato svolto il tentativo di conciliazione obbligatorio con esito pag. 5/15 negativo;
che sussistevano i presupposti di legge per l'instaurazione di tale rapporto di affittanza in quanto la stessa coltivava i fondi in questione in forza del contratto di comodato al momento del decesso del padre, svolgeva attività agricola in modo esclusivo a tempo pieno,
coltivando i terreni a vigneto e conferendo il prodotto agricolo annualmente alla Parte_3
quale socio conferente dal 21/8/2009 a tutt'oggi; che sulla sussistenza
[...]
dell'affitto coattivo di cui all'art. 49 citato il tribunale di Trento si era già espresso in senso affermativo in sede possessoria con provvedimento di data 27.5.19, confermato in sede di reclamo;
che il rapporto che doveva ritenersi instaurato ex lege avrebbe avuto come prima scadenza l'annata 2030; che era irrilevante che i fondi caduti in successione fossero oggetto di attribuzione testamentaria pro diviso e comunque nel caso concreto non vi era stata alcuna divisione in quanto l'intero asse ereditario era gravato dall'usufrutto di;
che Controparte_1
quanto alla p.f. 5043 si era costituita la comunione ereditaria, trattandosi di fondo non oggetto di attribuzione al di fuori dell'usufrutto; che il canone annuo da ritenersi congruo era pari ad euro 2000,00 e comunque lo stesso poteva essere determinato a mezzo di CTU.
si costituiva in giudizio, rilevando che il contratto di comodato non era Controparte_1
intercorso solo con ma anche con essa resistente, comproprietaria dei terreni;
Persona_1
che la p.f. 5043 era di proprietà della resistente fin dal 1994 e non esisteva alcuna comunione ereditaria per successione di;
che quest'ultimo con testamento pubblico di data Persona_1
13.3.15 aveva disposto delle sue sostanze attribuendo a titolo di divisione i singoli beni;
che era stata rigettata la domanda di diretta ad accertare la falsità di tale CP_2
testamento; che essa resistente aveva introdotto giudizio per ottenere il rilascio dei fondi alla scadenza del contratto di comodato, conclusosi con la sentenza n. 896/24 del tribunale di pag. 6/15 Trento, passata in giudicato, che aveva accolto tale domanda;
che conseguentemente la domanda della ricorrente doveva ritenersi improponibile e inammissibile in conseguenza del giudicato formatosi sulla sentenza n.896/24 che aveva statuito che il godimento dei fondi da parte della ricorrente era fondato su un contratto di comodato avente scadenza il 10/11/18;
che l'arti. 49 L. n. 203/1982, trovando la sua ratio nella necessità di conservare l'integrità e la continuità dell'azienda agricola, era applicabile solo quando il coerede svolgeva attività
agricola sul fondo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo sulla base di rapporto di mero fatto e non era quindi applicabile quando lo stesso coltivava i fondi in forza di altro titolo di godimento;
che la ricorrente aveva avuto diritto a continuare a godere dei fondi in questione in forza della diversa disposizione di cui all'art. 49 comma 3 della medesima lege,
che stabiliva che contratti agrari non si sciolgono per morte del concedente;
che la disposizione di cui all'art. 49 non era applicabile al caso concreto in quanto il dante causa aveva già provveduto alla divisione del patrimonio e non era mai venuta in essere alcuna comunione ereditaria;
che anche la Corte di appello di Trento con sentenza n. 159/2022 aveva escluso che si fosse realizzato una comunione tra eredi.
Chiedeva pertanto che fosse accertato che la p.f. 5043 CC , essendo di sua proprietà Pt_2
esclusiva, non era entrata della successione di , con conseguente dichiarazione di Persona_1
inammissibilità della domanda di accertamento dell'affitto coattivo ai sensi dell'art. 49 L. n
203/1982 con riguardo a tale particella;
che la domanda della ricorrente fosse dichiarata improponibile, inammissibile comunque infondata, essendosi formato il giudicato sull'esistenza del rapporto contrattuale fondato su contratto di comodato tra le parti con scadenza 10/11/18, come accertato con sentenza n. 896/24 del tribunale di Trento, passata in pag. 7/15 giudicato;
che la domanda proposta dalla ricorrente fosse rigettata posto che al momento dell'apertura successione il godimento dei fondi avveniva in forza del contratto di comodato dd. 1/4/2009, con scadenza 10/11/2018; che la domanda della ricorrente fosse rigettata in quanto a seguito del decesso di non si era venuta a creare alcuna comunione tra Persona_1
gli eredi.
In corso di giudizio la ricorrente rinunciava alla sua domanda limitatamente alla p.f. 5043.
Con sentenza n. 77/25, oggetto di impugnazione, il tribunale di Trento, sezione controversie agraria, dichiarava inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al rimborso delle spese di lite favore di parte resistente.
Riteneva il tribunale che la vicenda dedotta in giudizio fosse coperta da giudicato posto che aveva promosso nei confronti della figlia un giudizio diretto a Controparte_1 CP_2
far accertare che i fondi in questione venivano utilizzati dalla figlia in forza di un contratto di comodato di data 1/4/09, chiedendone la condanna al rilascio per scadenza di tale contratto;
che con sentenza numero 896/24, passata in giudicato, il tribunale di Trento aveva accertato che i fondi erano goduti da in forza del contratto comodato ed aveva CP_2
condannato la stessa al rilascio dei terreni in favore di;
che le parti erano le Controparte_1
medesime nei due giudizi, uno dei quali definito con sentenza passata in giudicato;
che l'accertamento già compiuto della situazione giuridica e della qualificazione del contratto,
costituendo punto fondamentale comune ad entrambi le cause e formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nella sentenza numero 896/24, precludeva il riesame dell'identico punto di diritto già accertato.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolando unico motivo di CP_2
pag. 8/15 impugnazione di seguito esaminato.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
Quindi la causa è stata decisa all'udienza del 27.5.25, mediante lettura del dispositivo.
* * * *
Con unico motivo di impugnazione lamenta che erroneamente il CP_2
tribunale ha ritenuto che la vertenza fosse coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza n 896/24 pronunciata dal Tribunale di Trento. Rileva l'appellante che in tale sentenza il tribunale di Trento si sia limitato ad ordinare il rilascio dei terreni condotti da CP_2
a seguito della scadenza dell'originario contratto di comodato, senza pronunciarsi
[...]
sull'eventuale instaurazione in capo alla medesima dello speciale CP_2
contratto di cui all'art. 49 L. 203/82; conseguentemente non può ritenersi formato alcun giudicato circa la questione della sussistenza o meno dei presupposti per applicabilità di tale normativa, anche in considerazione del fatto che la pronuncia della sezione ordinaria non potrebbe costituire giudicato sulla sussistenza o meno di contratto di fittanza coattiva soprattutto ove, come nel caso di specie, abbia dichiarato la propria competenza e non quella della sezione specializzata agraria. Infatti il tribunale di
Trento, investito della questione del rilascio dei fondi per scadenza del contratto di comodato, aveva rilevato che non era necessario rimettere la causa alla sezione specializzata agraria circa la questione inerente la qualificazione giuridica del contratto,
posto che sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria pag. 9/15 risultava che la materia del contendere era diversa da quella devoluta la cognizione del giudice specializzato.
Sostiene l'appellante che solo nell'ipotesi in cui fosse stato richiesto l'accertamento della speciale forma di affitto agrario e la causa fosse stata trasmessa alla specializzata agraria e questa avesse negato la sussistenza di un contratto di affitto agrario sorto ex art. 49 si sarebbe formato giudicato idoneo a far ritenere inammissibile la domanda dell'appellante. Al contrario la sentenza del tribunale di Trento passata in giudicato aveva pronunciato sulla non contestata sussistenza di un contratto di comodato,
contratto che rappresentava un elemento costitutivo per l'instaurazione coattiva del contratto di affitto ex art. 49, in quanto in assenza di tale contratto non CP_2
avrebbe avuto titolo per possedere i beni caduti in successione e insediarvi la propria azienda agricola. Ribadisce l'appellante che solo nell'ipotesi in cui la questione fosse stata decisa dalla sezione specializzata agraria del tribunale di Trento, la relativa sentenza poteva avere efficacia di giudicato tra le parti circa l'esistenza o l'inesistenza del rapporto di affitto agrario;
l'incompetenza della sezione ordinaria a decidere sull'esistenza o meno di un contratto agrario fa venir meno l'opponibilità della relativa pronuncia dinanzi alle sezioni specializzate.
Ciò premesso l'appello in esame deve essere rigettato.
In forza della sentenza numero 396/24 del tribunale di Trento, passata in giudicato,
deve ritenersi accertato tra le parti che il godimento dei fondi in questione da parte dell'appellante avvenne fino alla data del 10/11/18 (e quindi anche CP_2
successivamente al decesso di in forza del contratto il comodato Persona_1
pag. 10/15 intercorso tra la stessa ed il padre e la madre, odierna appellata, Persona_1 _1
.
[...]
Risulta quindi applicabile il principio di diritto che deve ritenersi consolidato presso la giurisprudenza di legittimità secondo cui (tra le altre Cass. ord. n.6091/20) “Il
giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto,
non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”.
Va ulteriormente considerato che ha disposto dei propri beni con Persona_1
testamento realizzando una divisione inter liberos e attribuendo specifici beni alle due figlie e alla moglie con la conseguenza che non è mai venuta in esistenza una comunione ereditaria tra le stesse.
Il de cuius ha disposto per testamento l'attribuzione alla moglie , a Controparte_1
titolo di divisione senza predeterminazione di quote, la sua quota di proprietà dei beni in
CC pp.ff. 5130, 5131/2, 5132/1, 5132/2, 5133/1, 5133/2, 3918/1, 3935/2, Pt_2
3936/3, 3938/2, 4132, 4133, p.ed. 1063 p.m. 1 p.ed. 2731/6 pp.mm. 187, 238, 350,
oltre al diritto di usufrutto su tutti gli altri beni di proprietà del testatore;
ha attribuito a la nuda proprietà, a titolo di divisione e senza predeterminazione di quota, CP_5
sulle le pp.ff. 3286/1, 4987, 5039/2, 5040/2, 4959/1, 4959/2, 4960/1, 4960/2 in CC
; ha attribuito alla figlia a titolo di divisione e senza Pt_2 CP_2
predeterminazione di quota, la nuda proprietà delle pp.ff. 3925, 3926, 3928, 3929,
4981/3, 4981/4 in CC . Pt_2
pag. 11/15 Tale situazione è di ostacolo all'applicazione art. 49 invocato da parte appellante.
Infatti (Cass. n. 9804/19 in motivazione) “ l'art. 49 L. n. 203 del 1982 statuisce che «nel
caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o
dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che al momento di apertura della successione,
risultino aver esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, hanno
diritto a continuare nella conduzione e coltivazione dei fondi stessi anche per le
porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse».
Presupposto per l'applicazione della norma è, pertanto, l'esistenza di una comunione
ereditaria tra chi ha coltivato e continua a coltivare i fondi del de cuius e gli altri
coeredi, ed avente ad oggetto i fondi. Presupposto per l'applicazione della norma è,
pertanto, l'esistenza di una comunione ereditaria tra chi ha coltivato e continua a
coltivare i fondi del de cuius e gli altri coeredi, ed avente ad oggetto i fondi sui quali si
intende costituire il rapporto di affittanza agraria ex art. 49. Tanto può ricavarsi dallo
stesso tenore letterale della norma, laddove essa attribuisce al coerede che si trovi nelle
descritte condizioni il «diritto a continuare nella conduzione e coltivazione dei fondi
stessi anche per le porzioni comprese nelle quote degli altri coeredi».Anche in dottrina
si ritiene, pacificamente, l'inapplicabilità della norma ogni qualvolta la volontà
testamentaria si sia chiaramente manifestata o nel senso della divisione o, comunque,
nel senso della attribuzione del fondo o di porzioni concrete di esso a titolo di erede o
di legato (dunque anche nel caso, certamente ravvisabile nella specie, di divisione fatta
dal testatore o di institutio ex re certa o di legato). Si osserva, infatti, condivisibilmente,
che in tali ipotesi la valutazione del testatore sull'idoneità del successore alla
pag. 12/15 continuazione dell'impresa agricola supera i criterì dettati dalla legge: (familiarità;
pregressa attività professionale sul fondo in rapporto di collaborazione con il defunto;
continuazione della stessa attività al momento di apertura della successione); la
prevalenza della volontà testamentaria sulla disciplina legale si giustifica considerando
che, in caso di impresa familiare, sono, comunque, fatti salvi i diritti dei partecipi di cui
all'art. 230-bis, primo e quarto comma, cod. civ., e, comunque, considerando che non si
può negare al soggetto, mortis causa, quello stesso potere di disposizione di cui ha
goduto in vita. L'affitto coattivo, in altre parole, va inteso propriamente, alla luce del
dato letterale e della ratio della norma, quale istituto sussidiario volto a garantire la
continuità della unitaria coltivazione del fondo da parte di chi risulti avervi provveduto
al momento dell'apertura della successione, in ipotesi di coesistenza di diversi
contitolari e in mancanza di diversa disposizione del testatore. Esso è dunque recessivo
e non ha ragione di operare in presenza di una disposizione del testatore che,
attribuendo specifici e determinati terreni ai singoli eredi o legatari, ha con ciò stesso
manifestato le preminenti sue valutazioni sulla destinazione degli stessi. Nel caso in
esame risulta dalle concordi ammissioni — ed è comunque oggetto di specifico
accertamento non fatto segno di alcuna conferente e specifica censura — che i terreni
sui quali era svolta l'attività agricola sono stati oggetto di divisione operata dallo
stesso testatore, attraverso l'attribuzione ai singoli eredi di distinte porzioni (institutio
ex re certa), discendendone che sul fondo relitto non si è mai costituita una comunione
ereditaria (si rammenti, al riguardo, che la divisione operata dal testatore — cd. divisi°
pag. 13/15 inter liberos — non determina il sorgere di alcuna comunione ereditaria” (vd anche
Cass. n. 12830 del 23/05/2013).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento
n.147/22 , ad eccezione della fase di trattazione che si è limitata alle deduzioni di udienza e che viene riconosciuta nel valore minimo (valore della controversia euro 30.000,00 ex art. 12
cpc).
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta da l'accertamento CP_2
nei confronti della stessa ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12
che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero
115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della stessa dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata .
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 77/25 del CP_2
Tribunale di Trento, sezione specializzata agraria;
2) condanna al rimborso in favore di delle CP_2 Controparte_1
spese di lite del giudizio di appello, liquidate in € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.522,50 per la fase di trattazione, €
pag. 14/15 3.470,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%,
all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a CP_2
titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Cos' deciso in Trento, 27.5.25
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pag. 15/15