Sentenza 22 maggio 1980
Massime • 6
La notificazione per mezzo del servizio postale effettuata mediante consegna del plico raccomandato al portiere dello stabile non addetto al servizio esclusivo del destinatario non e giuridicamente inesistente, ma e viziata da nullita sanabile ex tunc dall'avvenuto raggiungimento dello scopo cui l'atto era destinato. ( V 4752/76, mass n 383492; ( V 2656/74, mass n 371112; ( Conf 3786/76, mass n 382484).*
Iniziata esecuzione forzata in base a decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, il sopravvenire, dopo l'emanazione del decreto ingiuntivo, di un fatto estintivo od impeditivo del credito puo essere dedotto dall'ingiunto, assoggettato all'esecuzione, soltanto nel processo di opposizione all'ingiunzione, qualora la opposizione sia stata proposta, con la possibilita di ottenere la sospensione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art 649 cod proc civ, e non anche in Sede esecutiva con l'opposizione ex art 615 cod proc civ. ( contra 1763/69, mass n 340818).*
Qualora il destinatario della notificazione ne contesti la validita, affermando che tra lui e la persona alla quale l'atto era stato consegnato non sussisteva alcuno dei rapporti indicati nell'art 139, secondo comma, cod proc civ, incombe al notificante provare la concreta sussistenza del rapporto menzionato nella relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario. ( Conf 1643/79, mass n 397989; ( Conf 911/78, mass n 390250; ( Conf 1607/76, mass n 380368).*
Il vizio attinente al luogo di notificazione dell'impugnazione non comporta la giuridica inesistenza bensi soltanto la nullita della notificazione medesima, la quale e sanabile, con effetto ex tunc, o con la Costituzione - anche dopo la scadenza del termine di impugnazione - della parte destinataria o, in difetto di tale Costituzione, mediante la rinnovazione della notificazione ex art 291 cod proc civ. ( V 3179/76, mass n 381959; ( Conf 31/79, mass n 396041).*
La notificazione dell'atto di riassunzione del processo di appello effettuata, nei confronti dell'appellato non costituito, nel domicilio eletto in primo grado presso il procuratore, e rituale, perche l'art 125, ultimo comma, disp att cod proc civ, nel prescrivere che l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente alle parti non costituite, fa riferimento alle norme sulla notificazione e, quindi, anche all'art 141 cod proc civ, che prevede, nel caso di elezione di domicilio, la notificazione alla parte presso il domiciliatario. ( Conf 198/79, mass n 396266; ( Conf 4853/78, mass n 394549; ( Conf 3809/75, mass n 378022).*
Nella fase processuale conseguente alla proposizione della opposizione avverso il decreto ingiuntivo, l'attivita cognitiva del giudice attiene all'esistenza ed all'attualita del credito ed al suo ammontare e, pertanto, e comprensiva non solo dei fatti costitutivi del credito e di quelli estintivi od impeditivi esistenti alla data della pronuncia dell'ingiunzione ma anche dei fatti, dell'una e dell'altra natura, che si siano verificati successivamente, nel corso della fase instaurata con l'opposizione al decreto. ( Conf 184/80, mass n 403577; ( Conf 897/48; ( contra 1750/76, mass n 380520; ( contra 2732/74, mass n 371196; ( contra 485/68, mass n 331530; ( contra 2220/57).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/1980, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1980 |
Testo completo
Qualora il destinatario della notificazione ne contesti la validita, affermando che tra lui e la persona alla quale l'atto era stato consegnato non sussisteva alcuno dei rapporti indicati nell'art 139, secondo comma, cod proc civ, incombe al notificante provare la concreta sussistenza del rapporto menzionato nella relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario. ( Conf 1643/79, mass n 397989; ( Conf 911/78, mass n 390250; ( Conf 1607/76, mass n 380368).*