Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 17/06/2025, n. 11810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11810 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11810/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13752/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13752 del 2024, proposto da He - Heart Of Earth - Società Agricola a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizio Leozappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
del provvedimento prot. n. GSEWEB/P20240777285 del 4.10.2024, con cui il GSE ha escluso la Società Agricola HE dall’ammissione al contributo in conto capitale da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. “Parco Agrisolare”, per la realizzazione del progetto di installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 999,2 kW, nel Comune di Licodia Eubea, identificato dal codice AGRS1000013091 (CT);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente ha presentato richiesta di ammissione al contributo in conto capitale ai sensi del D.M. 19 aprile 2023 per l’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 999,2 kW nel Comune di Licodia Eubea (CT).
2. Nella redazione dell’istanza la società è incorsa in un errore di compilazione della domanda, indicando la Tabella 1A, concernente gli investimenti nella produzione agricola primaria, pur volendo realizzare un progetto rientrante nella Tabella 4A, relativa invece agli investimenti nella produzione agricola primaria eccedenti il limite dell’autoconsumo.
3. Il GSE ha disposto l’esclusione dal contributo, non essendo possibile in base al Decreto Agrisolare lo “ spostamento di un’istanza presentata su tabella 1A verso la tabella 4A ” e, per tale ragione, effettuare la verifica in ordine alla sussistenza dei “ requisiti relativi allo stato dell’attività imprenditoriale dell’istante e alla data di costituzione dell’azienda ” (doc. 1 prodotto dalla ricorrente).
4. Con l’odierno ricorso il provvedimento di esclusione viene contestato sotto vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere sostenendo che:
I. l’indicazione della categoria 1A in luogo della 4A sarebbe un mero errore materiale, con conseguente necessità di attivare il soccorso istruttorio e, comunque, di interloquire con l’istante prima di concludere il procedimento;
II. il mancato rispetto del vincolo dell’autoconsumo dipenderebbe dall’aver erroneamente indicato nella domanda la tabella 1/A;
III. l’impossibilità di verificare il rispetto dei requisiti relativi allo stato dell’attività imprenditoriale e alla data di costituzione dell’azienda sarebbe superata a seguito della presentazione dell’istanza di riesame, cui è stata acclusa la visura camerale estratta dal Registro delle Imprese.
5. Si è costituito in giudizio il GSE per resistere al ricorso.
6. Parte ricorrente ha depositato istanza di rinvio dell’udienza pubblica in ragione dell’avvio di interlocuzioni con l’amministrazione resistente finalizzate a comporre la controversia in via amministrativa.
7. Il GSE ha depositato i propri scritti difensivi ai sensi dell’art. 73 del c.p.a., cui ha fatto seguito la replica della ricorrente.
8. All’udienza pubblica in data 11 giugno 2025 il Collegio ha rilevato la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell’elenco dei beneficiari del contributo e, all’esito della discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente si rileva l’assenza dei presupposti per il rinvio dell’udienza, perché “ il richiamo ad una possibile ed ipotetica composizione della lite (in assenza anche di tempi certi indicati dalle parti) non integra motivo eccezionale idoneo a giustificare il chiesto rinvio della trattazione del ricorso ” (TAR Lazio, Roma, III-ter, n. 417/2024).
2. Sempre in via preliminare si ritiene di poter prescindere dall’esame dei profili di inammissibilità del ricorso, anche con riguardo alla necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, in ragione della sua infondatezza nel merito (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3925/2023; TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 2028/2023; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 8439/2021; sez. I-bis, n. 3213/2021). Alla luce dell’orientamento della Sezione nelle procedure “a sportello” gli errori di compilazione della domanda non sono suscettibili di sanatoria (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 8431/2025; n. 7861/2025; n. 6874/2025; n. 4463/2025; n. 773/2025).
2. La procedura “a sportello” premia le domande che, a parità di requisiti, sono pervenute all’amministrazione prima rispetto alle altre e prevede che la verifica di ammissibilità delle stesse sia svolta solo dopo la scadenza del termine di presentazione. L’espletamento del soccorso istruttorio nelle procedure “a sportello” altererebbe, da un lato, la speditezza del procedimento e, dall’altro, il criterio della priorità cronologica delle domande, poiché consentirebbe al partecipante di beneficiare degli effetti della tempestiva presentazione di un’istanza incompleta, confidando nella possibilità di successiva integrazione. L’incremento della durata del procedimento vanificherebbe la scelta di tale tipologia di procedura ai fini dell’attribuzione di fondi Pnrr, con possibili ripercussioni sul raggiungimento degli obiettivi e sul rispetto dei tempi definiti a livello nazionale. L’assegnazione di risorse all’amministrazione titolare di interventi Pnrr è infatti accompagnata dalla definizione dei traguardi da raggiungere e del cronoprogramma da osservare che, con riguardo all’investimento denominato “Parco Agrisolare”, sono riportati nelle premesse del D.M. 19 aprile 2023 citato. Il rischio di postergare le istanze dei soggetti già ammessi al contributo - anche nel caso di accertata capienza dei fondi disponibili dedotta dalla ricorrente - sarebbe, di per sé, idoneo ad alterare la par condicio dei partecipanti alla selezione, ai quali si applica il principio di autoresponsabilità, che comporta il dovere di fornire informazioni complete, non reticenti e non contradditorie all’atto della compilazione di moduli e della presentazione di documenti.
3. Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra illustrate si rivela infondato il primo motivo di ricorso, non rilevando il fatto che l’indicazione della categoria 1A in luogo della categoria 4A sarebbe frutto di un mero errore materiale.
3.1. La caratteristica che distingue le procedure “a sportello” dalle altre procedure selettive di attribuzione di sovvenzioni e contributi di carattere economico è rappresentata dal criterio della priorità temporale della presentazione della domanda ai fini del riconoscimento dei benefici. Tale criterio è molto più specifico rispetto a quello della mera tempestività, utilizzato nella generalità delle procedure selettive, in quanto rileva non solo ai fini della possibilità di valutare l’istanza (in quanto presentata nei termini previsti dal bando) ma colloca l’istanza stessa in un ordine di priorità ai fini dell’assegnazione di risorse limitate.
Dalla relazione tra il criterio di priorità temporale della domanda e l’assegnazione delle risorse di ammontare limitato deriva l’incompatibilità dell’istituto del soccorso istruttorio con le procedure “a sportello”. L’applicazione del predetto istituto stravolgerebbe l’ordine temporale di priorità delle domande, poiché consentirebbe di modificare ovvero di integrare in un momento successivo un’istanza tempestivamente depositata ma compilata in modo errato o incompleto senza tuttavia privarla del vantaggio temporale acquisito, con evidenti ripercussioni negative sulla par condicio competitorum (con riguardo alle domande presentate successivamente ma in modo corretto) e sulla corretta assegnazione del plafond di risorse stanziate dalla lex specialis . Nelle procedure “a sportello” il soccorso istruttorio è pertanto sostituito dalla presentazione di una nuova domanda nei termini di scadenza, trattandosi dell’unica modalità che non altera il criterio di priorità basato sull’ordine cronologico delle istanze.
3.2. Inoltre, dal capitolo 2.7 del manuale utente riportato per estratto dalla ricorrente (pagg. 7-8 del ricorso) non può ricavarsi un dovere di interlocuzione equipollente al soccorso istruttorio, trattandosi invece di un sistema di informazione sullo stato dell’istanza che, a titolo collaborativo, pone il richiedente nelle condizioni di accedere al portale informatico, effettuare verifiche sulle dichiarazioni rese e sulla documentazione caricata e, eventualmente, presentare una nuova istanza dopo aver emendato gli errori ovvero integrando gli allegati.
4. Del pari infondato è il secondo motivo poiché la tipologia di procedura “a sportello” non consente di considerare l’errata compilazione della domanda, imputabile all’odierna ricorrente, quale esimente rispetto al mancato rispetto del vincolo dell’autoconsumo. Quest’ultimo è invece pur sempre un effetto derivante dall’aver riferito, in sede di compilazione, l’investimento ad una categoria piuttosto che ad un’altra e, pertanto, rientra nella sfera di autoresponsabilità che caratterizza le dichiarazioni rese dall’aspirante beneficiario del contributo. Quanto alle interlocuzioni con il servizio assistenza clienti del Gestore, la risposta fornita alla ricorrente non analizza il rapporto tra la tabella 1/A e la tabella 4/A, limitandosi a fornire chiarimenti relativamente alla seconda (doc. 4 prod. ric.).
5. Passando all’esame del terzo motivo, anch’esso infondato, analogo discorso va fatto con riguardo alla verifica della rispondenza ai requisiti dello stato dell’attività imprenditoriale e della data di costituzione dell’azienda. Come illustrato, nelle procedure “a sportello” la verifica in argomento viene sì svolta dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, ma l’oggetto del controllo è comunque costituito esclusivamente dalle dichiarazioni e dalla documentazione tempestivamente prodotte dall’istante, poiché altrimenti si altererebbe il criterio di priorità temporale ai fini dell’assegnazione delle risorse economiche. Ne deriva l’impossibilità di integrazioni postume, quale quella invocata dalla società ricorrente con riguardo alla visura camerale acclusa all’istanza di riesame del provvedimento di esclusione (doc. 10 prod. ric.).
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza con il GSE e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del GSE, liquidate in euro 2.500 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore dell’avv. Stefano Crisci, nominato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF
Mario Gallucci, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gallucci | Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO