TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa
Alessandra Angiuli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies e sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 1052/2024, vertente
TRA
L' p. VA , in persona del le- Parte_1 P.VA_1
gale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Botricello, alla via Nazio- nale, n. 292, presso lo studio dell'avv. Salvatore Iannone (cod. fisc.
[...]
– pec: , che la rappresenta e difen- C.F._1 Email_1 de, giusta procura in calce al ricorso;
-RICORRENTE-
E
società con unico socio soggetta a direzione e coordinamen- Controparte_1
to di cod. fisc. , in persona del legale rappresentan- Controparte_2 P.VA_2
te p.t., elettivamente domiciliata in Soverato, CZ, alla via G. Bruno, 54, presso lo studio dell'avv. Giulio Erminio Moraca (pec: per Email_2 mandato in calce alla comparsa di risposta;
-RESISTENTE-
1 Oggetto: risarcimento del danno patrimoniale da ritardata fatturazione ex art. 1218 c.c.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 3.2.2025, in cui le parti si sono riportate agli atti ed ai verbali di causa ed hanno chiesto la decisione della controversia.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 23.7.2024, L'
[...] esponeva: di esercitare attività di ristorazione dal Parte_1
12.2.2018 e di aver attivato un contratto di somministrazione di energia elettrica con che la società somministrante non aveva mai fatto per- Controparte_1 venire all'utente alcuna fattura in ordine al calcolo ed alla quantificazione dei consumi, nonostante i ripetuti solleciti;
che in data 6.2.2024 aveva ricevuto la fattura n. 5008900367 del 6.2.2024 per un importo di € 220.109,15 per il periodo
30.4.2018-31.12.2023; che la fattura suindicata era l'uica elaborata ed emessa da sin dalla data di sottoscrizione del contratto di fornitura;
che la fat- CP_1 tura era generica, in quanto non riportava i costi per i consumi, per il trasporto dell'energia, né per accessori;
che la mancata determinazione periodica dei con- sumi aveva impedito alla ricorrente di contabilizzare e dedurre dal conto eco- nomico i costi registrati, con un danno economico e fiscale non indifferente;
che la correzione dell'errore comporta comunque l'indeducibilità degli oneri;
che aveva fatto predisporre una relazione da un c.t.p. per il calcolo delle perdite di esercizio subite dalla ricorrente;
che a causa dell'omessa contabilizzazione non aveva potuto partecipare al bando regionale del 9.6.2023 finalizzato a mitigare gli effetti della crisi energetica sul sistema economico calabrese;
che la parteci- pazione al bando avrebbe consentito di mitigare il costo dell'energia e ricevere un introito di € 33.826,67; che iscrivendo nel bilancio del 2024 un costo di non competenza per € 142.424,00, fiscalmente indeducibile, avrebbe subito un danno
2 pari almeno al 28%; che non avendo ricevuto la corretta contabilizzazione dei costi, non aveva potuto identificare eventuali fonti di sprechi e mettere in atto strategie per ridurli nel più breve tempo possibile;
che pertanto il danno patri- moniale subito ammontava ad € 141.351,00 (di cui € 20.646,00 per mancata rile- vazione dei costi nei bilanci di esercizio, € 33.827,00 per mancata partecipazione al bando pubblico, € 39.874,00 per impatto economico finanziario sul bilancio di esercizio dell'anno d'imposta 2024, € 47.000,00 per monitoraggio dei consu- mi). Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di e la sua condanna al risarcimento del danno subito, da calcolarsi in CP_1
via equitativa anche sulla base della valutazione del c.t.p., in atti.
Si costituiva con propria comparsa, deducendo: di es- Controparte_1
sere stata titolare dal 28.2.2018 al 31.3.2024 della fornitura elettrica identificata dal POD n. IT001E04413658 di tipo “altri usi” posta al servizio dell'immobile in
Crotone, alla via Gramsci, 8; che il titolare della fornitura aveva dapprima chie- sto una potenza pari a 10 kw, poi procedendo ad un aumento a 30 kw in data
13.3.2018 e poi ad un secondo aumento fino a 40 kw dal 19.8.2019; che tuttavia per mero errore la ricorrente era stata erroneamente considerata utilizzatrice di una potenza pari a 10 kw, come risultava dall'analisi delle 19 fatture emesse nel periodo di riferimento;
che in data 6.2.2024, accortasi dell'errore di fatturazione,
aveva ricalcolato la tariffa tenendo conto dell'effettiva potenza uti- CP_1
lizzata e applicava le tariffe corrette, emettendo la fattura n. 5008900367 per il periodo 14.3.2018-31.12.2013 di € 229.109,25; che, pertanto, non corrispondeva al vero che non erano state emesse fatture nel periodo di riferimento;
che tutte le fatture emesse erano state regolarmente pagate e la ricorrente non aveva mai avanzato alcuna contestazione in merito all'errata potenza indicata ai fini della fatturazione, espressamente indicata nelle fatture;
che la domanda risarcitoria era del tutto infondata e sfornita di prova;
che anche le deduzioni contenute nella c.t.p. erano erronee, in quanto: non corrispondeva al vero che non vi erano precedenti fatturazioni, ma era vero il contrario;
non corrispondeva al vero che la ricorrente non avrebbe potuto partecipare al bando regionale in quanto nel
3 periodo di riferimento aveva ricevuto le fatture e pertanto avrebbe potuto par- tecipare al bando;
la questione dell'indeducibilità dei costi non corrispondeva al vero (poiché il maggior costo sostenuto è qualificabile come sopravvenienza passiva) e comunque la ricorrente, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto avvedersi dell'errore. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda della ricor- rente.
In assenza di attività istruttoria, non richiesta, le parti discutevano oral- mente e precisavano le conclusioni all'udienza del 3.2.2024, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione.
* * * *
La domanda della ricorrente è solo parzialmente fondata, quanto all'accertamento dell'inesatto adempimento di , ma dev'essere ri- CP_1
gettata quanto alla domanda di risarcimento dell'asserito danno subito.
La circostanza dell'esistenza del contratto di somministrazione di energia elettrica tra la ricorrente e la resistente è infatti pacifica, in quanto allegata dalle due parti, e documentale.
L'esistenza del patto di fatturazione con periodicità mensile, allegata dal- la ricorrente, non è contestata da la quale invece la ammette CP_1 espressamente.
Tuttavia, mentre la ricorrente sostiene che per l'intero periodo (dal feb- braio 2018 al dicembre 2023) la resistente non aveva mai emesso e comunicato fatture, nonostante i ripetuti solleciti (dei quali tuttavia non fornisce alcuna prova), la resistente deduce e dimostra che dal 28.2.2018 al 31.3.2024 per la for- nitura elettrica identificata dal POD n. IT001E04413658 di tipo “altri usi” posta al servizio dell'immobile in Crotone, alla via Gramsci, 8, intestata alla ricorren- te, erano state emesse n. 19 fatture, che tuttavia avevano contabilizzato consumi inferiori a quelli effettivamente posti in essere, in quanto per errore della società somministrante era stata contabilizzata la spesa su una potenza di 10 kw invece che su quella corretta di 30 kw e poi 40 kw.
Risulta pertanto provato ed ammesso dalla società resistente che l'errore
4 di fatturazione, non consistito nell'omessa emissione di fatture di consumo, ma nell'emissione di fatture con esposizione di consumi decisamente inferiori a quelli effettivi, sia dipeso da un comportamento della società resistente. Ne de- riva l'evidente violazione da parte di delle previsioni contrattuali. CP_1
Dev'essere dunque dichiarato l'inesatto adempimento di CP_1 all'obbligazione di corretta fatturazione dei consumi.
La domanda di risarcimento del danno subito, tuttavia, come già antici- pato, è infondata e dev'essere rigettata.
Il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risar- cimento del danno contrattuale svolta in causa è regolato dagli artt. 1218 e 2697
c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o par- ziale e danno (Cass., Sez. Un., 23.9.2013, n. 21678; Cass., 26.7.2013, n. 18125;
Cass., 25.10.2007, n. 22361; Cass., 7.03.2006, n. 4867).
Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, com- prensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno (Cass.,
26.9.2016 n. 18832).
Nell'ambito del danno patrimoniale è stata poi enucleata la voce del danno c.d. “da perdita di chance”, che consiste non già nella perdita (certa) di un vantaggio economico ma nella perdita (certa) della possibilità di conseguirla, la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consi- stenza, e ne è consentita la liquidazione in via equitativa” (Cass., 8.6.2018, n.
14916; Cass., 24.6.2014, n. 23154).
In punto di liquidazione del danno, l'art. 1226 c.c. stabilisce che, ove il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice in via equitativa. La giurisprudenza ha chiarito che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno ri-
5 sarcibile, l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno, il fatto che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova;
ciò poiché la richiesta di condanna ex art. 1226 c.c. non può risolversi in uno strumento processuale per sottrarsi all'ordinario onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. (Cass., 14.05.2018, n. 11698).
Ebbene, applicando tali coordinate alla fattispecie in esame, deve rilevar- si che la società ricorrente non ha fornito alcun elemento che consenta al Tribu- nale di giungere, neppure, ad una valutazione equitativa dell'asserito danno patrimoniale subito.
La ricorrente ha infatti dimostrato l'inesatto adempimento di CP_3
, ma ha omesso di provare gli altri due elementi costitutivi del diritto al ri-
[...]
sarcimento, il danno ed il nesso causale.
Deve rilevarsi in primo luogo, infatti, che la relazione del c.t.p. è viziata da una carenza informativa essenziale, atteso che il c.t.p. sostiene erroneamente
– probabilmente a tanto indotto dalla mancata comunicazione da parte della so- cietà ricorrente – che nell'intero periodo di riferimento non aveva CP_1 emesso alcuna fattura, mentre è risultato provato che le fatture furono emesse, sia pur per consumi inferiori a quelli reali.
Quanto ai calcoli dei danni compiuti dal c.t.p., gli stessi sono ipotetici e non fondati su situazioni realmente riscontrate nell'azienda della società ricor- rente, ma su dati astrattamente applicabili e non relativi alla situazione in esa- me.
A titolo esempilficativo, il c.t.p. sostiene che la società ricorrente non ha potuto partecipare al bando regionale per otterere i contributi per il migliora- mento energetico, ma la ricorrente non dimostra di aver formulato domanda di partecipazione ad un bando che la ricorrente neppure esibisce. Sul punto,
[...]
ha specificamente contestato che in ogni caso la ricorrente avrebbe po- CP_1
tuto partecipare al bando usufruendo delle fatture emesse, e a fronte di tale con- testazione la ricorrente nulla ha replicato.
Quanto all'asserito danno per non aver conosciuto i costi per l'acquisto
6 di energia e di non aver potuto porre un freno agli eventuali sprechi, tale dedu- zione è del tutto generica;
in primo luogo, la ricorrente non spiega in quale mo- do la mancata (che peraltro non era per nulla “mancata” essendovi in atti la prova delle fatture emesse) fatturazione abbia arrecato un danno patrimoniale, essendo invece certo che l'emissione di bollette mensili ridotte abbia arrecato al- la società ricorrente il vantaggio di non pagare subito l'energia invece ricevuta, con vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti;
del resto, parte ricorrente aveva ben la possibilità di verificare, usando l'ordinaria diligenza, la correttezza delle fatturazioni e l'applicazione di una potenza (di 10 kw) inferiore rispetto a quella richiesta e della quale usufruiva (di 40 kw).
Il danno da omessa contabilizzazione regolare con successiva indeduci- bilità dei costi non viene peraltro spiegato in termini comprensibili, tanto che è sufficiente per la società convenuta dedurre che le sopravvenienze passive sono comunque deducibili per consentire al Tribunale di ritenere generica e infonda- ta anche tale censura.
In conclusione, la domanda risarcitoria è infondata e dev'essere rigettata.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda di accertamento dell'inesatto adempimento e del rigetto di quella risarcitoria, sussistono i pre- supposti della soccombenza reciproca per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, nella suddetta composizione monocratica, definitiva- mente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, ec- cezione e difesa respinte, sulla domanda proposta da Parte_2
p. VA , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.VA_1
nel giudizio recante R.G. n. 1052/2024 contro società con Controparte_1
unico socio soggetta a direzione e coordinamento di cod. fisc. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: P.VA_2
7 1. dichiara l'inesatto adempimento di al contratto Controparte_1
di somministrazione di energia elettrica in essere con
[...]
Parte_2
2. rigetta la domanda di risarcimento del danno subito.
Così deciso in Crotone, il 24 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Angiuli
8