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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 15/07/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.20/2025
@-AP AO - OV - Appalto(Sanzioni Civili)Cass. 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
Dr.ssa Annalisa GIUSTI Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 10 Luglio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado riassunta con ricorso depositato in data 21.01.2025 e vertente tra
(appellato – ricorrente in riassunzione) e Parte_1 Controparte_1
(appellante – resistente in riassunzione), avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex Cass. ord. n.28528
[...] del 06/11/2024 sull'appello avverso la sentenza n°320/2017 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 19.09.2017.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno ha respinto integralmente l'opposizione presentata dalla ditta avverso il verbale di accertamento ispettivo n. Controparte_1
CP_ 000455266/DDL del 12 marzo 2015, in forza del quale l' aveva intimato ad essa Società di pagare la somma ivi specificata a titolo di contributi previdenziali non versati dalla Controparte_3 ai propri dipendenti per il periodo dal febbraio 2010 al 31 gennaio 2015, a titolo di responsabilità solidale
1 ex art. 29, secondo comma, d.lgs.n.276/2003 derivante dall'asserita veste di committente nel rapporto di fornitura di opere e di servizi intercorso con la citata Ditta.
La Corte di Appello di Ancona, con sentenza n.498/18 del 18/01/2019, ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla e, ferma restando la responsabilità solidale di essa società Controparte_1 per l'omissione contributiva della ha ritenuto che l'appellante non fosse Controparte_3 tenuta a versare alcunchè a titolo di sanzioni civili.
Accogliendo il ricorso incidentale dell' , la Suprema Corte, Parte_1 con ordinanza n.28528 del 06/11/2024, ha cassato la predetta decisione, rinviando a questa Corte (in diversa composizione), evidenziando che “l'art. 21 del D.L. n. 5 del 2012, nel limitare al solo datore di lavoro inadempiente la responsabilità per l'omissione contributiva nel settore degli appalti, si atteggia come norma innovativa (…) e non assolve, dunque, a una funzione d'interpretazione autentica della disciplina pregressa” e che “In difetto di un'espressa disposizione di segno contrario, che solo il D.L. n.
5 del 2012 ha dettato e solo pro futuro, la responsabilità solidale si estende, dunque, anche alle sanzioni, in virtù del loro carattere accessorio e della loro applicazione automatica, secondo un importo predeterminato”. Ciò in linea con quanto puntualizzato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.254 del 2014 (secondo cui “la più favorevole disciplina recata dal D.L. n. 5 del 2012 si applica ai soli
"inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore, essendo conseguenza dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo”), con la conseguenza che “la nuova disciplina, nell'escludere il debito del committente per le sanzioni civili, si applica ai soli inadempimenti contributivi successivi alla sua entrata in vigore, in ossequio ai principi generali in tema di successione di leggi nel tempo” e che “nel regime applicabile prima del 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore dell'art.21, comma 1, del D.L. n. 5 del 2012, "sussisteva l'obbligo solidale in capo al committente per il pagamento non solo dei contributi ma anche delle sanzioni civili" (…), in considerazione della
"automaticità funzionale, legalmente predeterminata, della sanzione civile rispetto all'obbligazione contributiva"”. In definitiva, secondo la Cassazione “il discrimine tra l'una e l'altra disciplina è legato al verificarsi dell'inadempimento e il rapporto controverso, in quanto destinato a protrarsi, è regolato ratione temporis dalle differenti discipline che via via si avvicendano”.
Il giudizio è stato riassunto dall , il quale ha chiesto Parte_1 applicarsi il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte e rigettarsi l'avverso gravame, con integrale conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese di lite dell'intero giudizio.
L'appellante si è costituita nel giudizio riassunto ed ha chiesto dichiararsi non Controparte_1
CP_ dovute le sanzioni civili così come quantificate dall' e comunque che siano limitate solo alle inadempienze contributive fino al 10.02.2012, data di entrata in vigore dell'art.21 d.l. n.5/2012. Il tutto
2 con compensazione delle spese di lite dei gradi di giudizio, stante le alterne vicende della contestazione mossa anche in ordine alle sanzioni civili applicate.
***
L'appello della alla luce del principio di diritto posto dalla Suprema Corte, Controparte_1 resta comunque parzialmente fondato.
È noto che il giudizio di rinvio è un processo “chiuso”, tendente ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione) in sostituzione di quella cassata, nell'ambito del quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, ma operano altresì le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono essere in sede di rinvio dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o comunque a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Ciò premesso, è noto che la responsabilità per le sanzioni civili costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata, introdotta nell'ordinamento al fine di rafforzare l'obbligazione contributiva e risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con una presunzione juris et de jure, il danno cagionato all'istituto assicuratore.
Nel regime originariamente previsto dall'art.29, secondo comma, del D.Lgs. n. 276 del 2003 (come modificato Legge7 dicembre 2006, n. 296 del 2006 e dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5) sussiste tra la sanzione civile e l'omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato dall'automatismo della sanzione civile rispetto all'omesso o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul rapporto dell'una rispetto all'altra, ma conserva questo suo legame di automaticità funzionale anche dopo l'irrogazione della sanzione, sì che le vicende che attengono all'omesso o ritardato- pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica (così Cass.Civ., sez. lav., 11/07/2018
n.18259).
Con l'entrata in vigore dell'art.21, primo comma, del D.L. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 35 del 2012, è stato tuttavia previsto che le sanzioni civili debbano applicarsi esclusivamente nei confronti del responsabile dell'inadempimento, con la conseguenza che le medesime sanzioni civili sono rimaste escluse dal vincolo solidale. Trattasi di disposizione che, come la Suprema
Corte ha espressamente sottolineato nella ordinanza di rimessione, ha carattere innovativo, e non interpretativo, con conseguente sua irretroattività, per cui la responsabilità solidale del committente per le
3 sanzioni civili può trovare applicazione solo con riguardo agli inadempimenti contributivi avvenuti dopo la sua entrata in vigore (10.02.2012), in applicazione dei principi generali in tema di successione di leggi nel tempo.
In quest'ordine di concetti, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve quindi dichiararsi che, con riguardo alle omissioni contributive successive al 10 Febbraio 2012, non sono dovute dall'appellante le sanzioni civili correlate al debito contributivo di cui al verbale di accertamento Controparte_1
n.000455266/DDL del 12 marzo 2015.
Alla luce delle suesposte considerazioni, riesaminata la controversia alla luce del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, l'appello deve essere parzialmente accolto, con le statuizioni di cui al dispositivo.
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine equitativo, attesa la natura interpretativa della questione, nonché tenuto conto del parziale accoglimento del gravame e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate
(oggetto di difformi orientamenti giurisprudenziali), le spese di tutti i gradi del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°320/2017 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 19.09.2017, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, dichiara che, con riguardo alle omissioni contributive successive al 10
Febbraio 2012, non sono dovute dall'appellante le sanzioni civili correlate al Controparte_1 debito contributivo di cui al verbale di accertamento n.000455266/DDL del 12 marzo 2015;
- compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio, ivi compresi il giudizio di
Cassazione e la presente fase di rinvio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10 Luglio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi SA
(Atto sottoscritto digitalmente)
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