TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1696/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1696/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARONI Parte_1 C.F._1
CATERINA ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1
studio del predetto difensore, via della Pietra n. 40/42, Cascina (PI) nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZI SILVIA CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_2
difensore, via San Francesco n. 105, Pisa con intervento del PM in sede avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte resistente pronunciare lo scioglimento del matrimonio con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 23 settembre 2006 Parte_1 matrimonio civile in Rosignano Marittimo (LI) con dall'unione con la quale non CP_1
nascevano figli.
A fondamento della domanda proposta, il ricorrente allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza n. 1197/23, resa dal Tribunale di Pisa il 29 settembre
2023.
Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1
alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nella riduzione rispetto al tempo della separazione dell'assegno da riconoscersi in favore della signora e a suo carico sino ad € 200,00 mensili.
Raggiunta da tempestiva notifica, si costituiva in giudizio associandosi alla CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio ma contestando, nondimeno, le deduzioni avversarie. Su tali presupposti, concludeva domandando porsi a carico del ricorrente un assegno divorzile pari ad €
1.600,00 mensili, più Istat, a far data dalla domanda.
All'udienza di comparizione parti, la resistente domandava emettersi pronuncia non definitiva sullo status e la causa, a questo punto, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Tale dissoluzione trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca lo scioglimento del matrimonio, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli relativi al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della signora.
Le parti saranno, dunque, rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
, celebrato in Rosignano Marittimo (LI), il 23 settembre 2006 e iscritto nei registri CP_1
dello Stato civile del Comune di Pisa al n. 103, parte II, serie C, anno 2006, ufficio 1.
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pisa di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 4.04.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1696/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARONI Parte_1 C.F._1
CATERINA ed elettivamente domiciliato presso lo Email_1
studio del predetto difensore, via della Pietra n. 40/42, Cascina (PI) nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOZZI SILVIA CP_1 C.F._2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto Email_2
difensore, via San Francesco n. 105, Pisa con intervento del PM in sede avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per parte resistente pronunciare lo scioglimento del matrimonio con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 23 settembre 2006 Parte_1 matrimonio civile in Rosignano Marittimo (LI) con dall'unione con la quale non CP_1
nascevano figli.
A fondamento della domanda proposta, il ricorrente allegava il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza n. 1197/23, resa dal Tribunale di Pisa il 29 settembre
2023.
Su tali presupposti, chiedeva, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Parte_1
alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nella riduzione rispetto al tempo della separazione dell'assegno da riconoscersi in favore della signora e a suo carico sino ad € 200,00 mensili.
Raggiunta da tempestiva notifica, si costituiva in giudizio associandosi alla CP_1
domanda di scioglimento del matrimonio ma contestando, nondimeno, le deduzioni avversarie. Su tali presupposti, concludeva domandando porsi a carico del ricorrente un assegno divorzile pari ad €
1.600,00 mensili, più Istat, a far data dalla domanda.
All'udienza di comparizione parti, la resistente domandava emettersi pronuncia non definitiva sullo status e la causa, a questo punto, veniva rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Tale dissoluzione trova conferma (anche) nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca lo scioglimento del matrimonio, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli relativi al riconoscimento di un assegno divorzile in favore della signora.
Le parti saranno, dunque, rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1 [...]
, celebrato in Rosignano Marittimo (LI), il 23 settembre 2006 e iscritto nei registri CP_1
dello Stato civile del Comune di Pisa al n. 103, parte II, serie C, anno 2006, ufficio 1.
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pisa di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 4.04.2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina