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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 30/06/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1970/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1970/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SATIRO Parte_1 P.IVA_1 GIUSEPPINA ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTINO Controparte_1 C.F._1 OR CONVENUTO
CONCLUSIONI Per l'opponente In via preliminare: dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Como ad emettere il decreto ingiuntivo opposto n. 599/2024 del 02/05/2024 (R.G. 1444/2024) emesso dal Tribunale di Como in persona del Giudice Dott. A. Abate in data 30/04/2024, notificato in data 02/05/2024, stante la competenza del Giudice di Pace di Como per i motivi esposti in atti, e per l'effetto della predetta declaratoria di incompetenza, dichiarare la nullità e- conseguentemente- revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2024 del 02/05/2024 (R.G. 1444/2024) emesso dal Tribunale di Como in persona del Giudice Dott. A. Abate in data 30/04/2024 notificato in data 02/05/2024 nei confronti dell' Parte_1
[...] Sempre in via preliminare: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di incompetenza per valore più sopra formulata, non concedere, se richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 599/2024 del 02/05/2024 (R.G. 1444/2024) emesso dal Tribunale di Como in persona del Giudice Dott. A. Abate in data 30/04/2024, notificato il 02/05/2024, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, per tutte le ragioni di cui in narrativa. Nel merito in via principale: previe le declaratorie di rito: accertare e dichiarare l'inadempimento di in qualità di titolare dello Studio Termotecnico di PO IL alle Controparte_1 prestazioni di cui al disciplinare d'incarico Prev. P-210/22-Rev.01 del 28/02/2022 e l'intervenuta risoluzione del disciplinare medesimo per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto al convenuto opposto, per le ragioni esposte in atti, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto dall' Parte_1 n. 599/2024 del 02/05/2024 (R.G. 1444/2024) emesso dal Tribunale di Como in persona del Giudice Dott. A. Abate in data 30/04/2024, notificato il 02/05/2024, perché infondato, ingiusto e illegittimo e pagina 1 di 10 per l'effetto, revocarlo in considerazione del fatto che è stato dimostrato con prova scritta che l'attività dell'opposta non è stata eseguita nel rispetto del contratto sottoscritto;
In via riconvenzionale: condannare in qualità di titolare dello Studio Controparte_1 Termotecnico di PO IL al rimborso della somma già versata pari ad euro 5.995,23 perché relativa al pagamento di una prestazione mai eseguita. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria dell' nei confronti del Sig. , riconoscere che la somma Parte_1 Controparte_1 corrisposta dall' a saldo della fattura n. 430/2022 sia satisfattiva della Parte_1 prestazione eseguita dal convenuto opposto e pertanto dichiarare che null'altro è dovuto al per. ind.
. Controparte_1 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. In via istruttoria: Si chiede ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova:
pagina 2 di 10 1) Vero che il con l'istanza di integrazione all'elaborato peritale già depositato il Controparte_2
02/08/2021 dall'Arch. chiedeva al Tribunale di redigere una nuova Legge 10/91 e s.m.i. e Persona_1 nuove certificazioni energetiche e il Presidente Dott.ssa assegnataria del fascicolo, con Per_2 provvedimento 13/12/22, incaricava il già nominato TU di redigere, se necessario, Persona_3 anche a mezzo ausiliario, una nuova relazione ex Legge 10/91 (contenimento consumo energetico degli edifici) e nuove certificazioni energetiche APE con riguardo al in Cantù, Viale Controparte_2 alla Madonna, 7; [Ing. Per_4 CP_3
2) Vero che l'Arch. depositava in data 28/02/22 nel fascicolo del procedimento di ATP Persona_1 avente R.G. n. 561/2020 accettazione dell'incarico e offerta redatta dallo studio Termotecnico di PO IL il 28/02/22; [Ing. Per_4 CP_3
3) Vero che l'Impresa ,letto il preventivo redatto dallo Studio Termotecnico PO, Parte_1 incaricava in data 08/03/2022 il proprio legale, Avv. Satiro, di comunicare all'Avv. Colombo, ai tempi procuratore domiciliatario del e al TU la propria disponibilità a farsi carico della Controparte_2 parcella del per.ind. e che, in pari data, l'Avv. Satiro comunicava all'Avv. Colombo e al TU le CP_1 determinazioni della propria assistita, come da documentazione che mi si rammostra (cfr. Doc. 6-7);
[Sormani Paola] 4) Vero che su autorizzazione del TU , l' per tramite dell'arch. Persona_1 Parte_1
, nel marzo 2022, si metteva in contatto direttamente con lo Studio PO, il quale Parte_1 praticava uno sconto pari al 10% sul compenso indicato nel preventivo 28/02/2022; [Ing. Per_4
CP_3
5) Vero che il colloquio tra le parti Arch. da un lato e dall'altro Parte_1 Controparte_1 verteva sulla redazione della Legge 10/91 e sui fac-simili delle APE;
[ CP_3
6) Vero che il preventivo redatto dal termotecnico al punto d) riporta: redazione della relazione CP_1 tecnica ai sensi della L. 10/91 e s.m.i. secondo le opere effettivamente costruite;
[Ing. Per_4 CP_3
[...] 7) Vero che il preventivo redatto dal per. ind. al punto f) riporta: elaborazione facsimili attestati CP_1 di prestazione energetica per ogni singola unità immobiliare secondo le opere effettivamente costruite;
[Ing. Per_4 CP_3
8) Vero che per redigere la nuova Legge 10/91 il termotecnico aveva necessità di avere la CP_1 disponibilità dei disegni che descrivessero l'opera nello stato in cui si trovava e pertanto come era stata effettivamente costruita;
[Ing. Per_4 CP_3
9) Vero che in forza di ciò, l' nella primavera del 2022, si faceva carico di Parte_1 far eseguire gli incaricando il geom. per il rilievo topografico dei prospetti;
[Ing. CP_4 CP_5
Per_4 CP_3
10) Vero che nella primavera del 2022 venivo incaricato dall'Impresa per eseguire il Parte_1 rilievo topografico esterno del compendio immobiliare sito in Cantù, Viale alla Madonna, 7,
[Geom. ] Controparte_2 CP_5 11) Vero che ho eseguito il rilievo strumentale con laser scanner nella primavera/estate 2022 sul compendio immobiliare sito in Cantù, Viale alla Madonna, 7, e consegnato il lavoro all'
[...]
la quale ha provveduto a pagare le mie competenze;
[Geom. ] Parte_1 CP_5 12) Vero che l' ricevuto il rilievo topografico del Geom. , Parte_1 CP_5 provvedeva alla rielaborazione dei dati e conseguenti aggiornamenti delle stratigrafie, delle piante, delle sezioni, dei prospetti dell'immobile, così come effettivamente costruito;
[Ing. Per_4 CP_3
[...] 13) Vero che provvedevo ad inviare nella primavera/estate 2022 all'arch. , affinchè la Persona_1 trasmettesse al per. ind. tutta la documentazione conseguente al rilievo topografico eseguito sul CP_1 compendio immobiliare sito in Cantù, Viale alla Madonna, 7, dal geom. Controparte_2
così come rielaborata dall' [Ing. CP_5 Parte_1 Per_4
pagina 3 di 10 14) Vero che in data 21/10/22 i tecnici di parte e i legali dell'ATP R.G. n. 561/2020 pendente avanti al Tribunale di Como venivano convocati presso l'Ance di Lecco dalla TU per illustrare Persona_1 l'esito del lavoro svolto dal termotecnico PO;
[Ing. Per_4 CP_3
15) Vero che solo in data 21/10/22, a lavoro ultimato, il termotecnico specificava che la Legge 10/91 predisposta era solo un fac-simile; [Ing. Per_4
16) Vero che durante l'intero corso delle operazioni sono stati prodotti tutti i documenti richiesti al fine di redigere una nuova Legge 10/91 e s.m.i. secondo le opere effettivamente costruite;
[Ing. Per_4
17) Vero che il termotecnico rifiutava di sottoscrivere la L. 10/91 redatta;
[Ing. CP_1 Per_4
18) Vero che la L. 10/91 carente di firma è inutilizzabile;
[Ing. Ing. Per_4 CP_6
19) Vero che difatto vi è difformità tra il preventivo stilato e il lavoro prodotto dal per. ind. [Ing. CP_1
Ing. Per_4 CP_6 20) Vero che l' ha conferito in data 13/03/24 incarico all'Ing. Parte_1 CP_6 di predisporre nuova L. 10/91 con riferimento all'immobile sito in Cantù, Viale alla Madonna, 7 –
[Ing. Controparte_2 CP_6 CP_3
21) Vero che l' ha trasmesso all'Ing. la stessa documentazione Pt_1 Parte_1 CP_6 inviata all'Ing. nella primavera/estate 2022, il quale a sua volta l'aveva trasmessa all'arch. Per_4
, la quale avrebbe dovuto inviarla al termotecnico perchè lo stesso provvedesse alla Persona_1 CP_1 redazione della relazione della L. 10/91; [Sormani CP_3
22) Vero che l'Ing. ha redatto nuova L. 10/91 e utilizzando gli stessi elaborati CP_6 Pt_2 consegnati al termotecnico [Ing. Ing. CP_1 Per_4 CP_6 CP_3
23) Vero che su incarico dell' ho redatto nuova legge 10/91 sull'immobile Parte_1 sito in Cantù, Viale alla Madonna, 7; [Ing. Controparte_2 CP_6
24) Vero che ho provveduto ad inviare all' la L. 10/91 e relativi allegati Parte_1 firmati digitalmente in data 30/04/24; [Ing. CP_6
25) Vero che la L. 10/91 redatta e sottoscritta dall'Ing. è stata depositata presso il CP_6 Comune di Cantù in data 30/04/2024 e protocollata al n. 22753 del 02/05/24; [ CP_3
26) Vero che per la redazione della L. 10/91 sono state emesse la fattura n. 93 del 2024 per € 1.032,97 e la fattura n. 103 del 2024 per € 2.409,56 e che tale importo è stato regolarmente onorato dall'
[...]
[Ing. Parte_1 CP_6
27) Vero che l'importo richiesto è in linea con il lavoro eseguito e con il prezzo di mercato richiesto per la redazione di una Legge 10/91. [Ing. CP_6 Si indica a testi:
- Ing. Via Milano, 11, 22045 Lambrugo CO;
Testimone_1
- Ing. Agostino Mazzucchelli, Via Marco Polo, 30, 22070 Locate Varesino CO;
- presso CP_3 Parte_1
- Geom. , via Don Minzoni, 4/b, 22066 Mariano Comense CO. Controparte_7
Per l'opposto Nel merito, In via principale: per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare tutte le domande formulate dall'attrice opponente in quanto nulle e/o inammissibili e/o illegittime e comunque infondate in fatto ed in diritto: per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto - n. 599/2024 del 2 maggio 2024, R.G. n. 1444/2024 emesso dal Tribunale di Como - e condannare l'opponente al pagamento in favore Parte_1 dell'opposto quale titolare dello Studio Termotecnico di PO IL Controparte_1 della somma di euro 10.101,97, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs n. 231/2002 e, se dovuta, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo nonché oltre alle spese tutte relative alla fase monitoria indicate nel decreto ingiuntivo medesimo;
in via subordinata: pagina 4 di 10 nel denegato caso in cui l'opposto decreto ingiuntivo dovesse essere revocato in tutto o in parte, condannare in ogni caso l'opponente al pagamento in favore dell'opposto Parte_1 quale titolare dello Studio Termotecnico di PO IL della somma di Controparte_1 euro 10.101,97, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre gli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sino al saldo effettivo ed oltre, se dovuta, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso: Spese ed onorari di causa interamente rifusi. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova
1) “Vero che il signor ha adottato negli anni 2022-2023-2024 il regime fiscale Controparte_1 ordinario che prevede il versamento dell'iva e della ritenuta d'acconto” Si indica a testimone il dott. con studio in Bergamo, via Sant'Antonino n. 16/c. Testimone_2
2) “Vero che il p.i. doveva redigere, come da doc. avv. n. 2 che si rammostra al Controparte_1 teste, una relazione “as built”, ossia “secondo le opere effettivamente costruite”; Si indicano a testimoni l'arch. con studio in Lecco, via Persona_3 Filippo Turati n. 42; l'ing. con studio in Como, via Porta n. 10; Testimone_3 p.i. residente in [...]n. 13, Dalmine (BG). Testimone_4
3) “Vero che il p.i. in ragione dell'incarico ricevuto, doveva redigere la relazione Controparte_1
L. 10/91 che l' avrebbe dovuto allegare il 26 ottobre 2016 alla variante finale Parte_1 dei lavori di costruzione del Condominio”; Si indicano a testimoni l'arch. ; l'ing. con studio in Como, via Porta Persona_3 Testimone_3 n. 10; p.i. residente in [...]n. 13, Dalmine (BG). Testimone_4 4) “Vero che il p.i. ha redatto la relazione tecnica che si rammostra (v. ns. doc. n. Controparte_1
9) e che è stata allegata dalla TU arch. alla sua perizia”; Persona_3 Si indicano a testimoni l'arch. con studio in Lecco, via Filippo Turati n. 42; l'ing. Persona_3 con studio in Como, via Porta n. 10; p.i. residente in Largo Europa n. Testimone_3 Testimone_4 13, Dalmine (BG). 5) “Vero che la relazione del p.i. che si rammostra sub doc. n. 9, ha riguardo alla Controparte_1 situazione dell'immobile as built, ossia all'anno 2016”; Si indicano a testimoni l'arch. con studio in Lecco, via Filippo Turati n. 42; l'ing. Persona_3 con studio in Como, via Porta n. 10; p.i. residente in Largo Europa n. Testimone_3 Testimone_4 13, Dalmine (BG). 6) “Vero che il p.i. sulla base di quella relazione che si rammostra sub doc. n. 9, Controparte_1 ha redatto il computo metrico che si rammostra al teste sub doc. n. 9 con cui sono state individuate le opere da eseguire per eliminare i vizi e le difformità denunciate dal CP_2 Si indicano a testimoni l'arch. con studio in Lecco, via Filippo Turati n. 42; l'ing. Persona_3 con studio in Como, via Porta n. 10; p.i. residente in Largo Europa n. Testimone_3 Testimone_4 13, Dalmine (BG). 7) “Vero che per depositare una relazione ex L. 10/91 a chiusura dei lavori e riferita all'anno 2022 si sarebbe dovuto depositare una variante in sanatoria, mai depositata durante le operazioni peritali”; Si indicano a testimoni l'arch. con studio in Lecco, via Filippo Turati n. 42; l'ing. Persona_3 con studio in Como, via Porta n. 10; p.i. residente in [...]n. Testimone_3 Testimone_4 13, Dalmine (BG). 8) “Vero che durante l'incontro avvenuto in data 21 ottobre 2022 le parti si accordavano nel redigere gli Ape di tutti gli appartamenti del Condominio e l' decideva di accollarsi il Parte_1 relativo costo per l'importo di euro 1.500,00 totali”;
pagina 5 di 10 Si indicano a testimoni l'arch. con studio in Lecco, via Filippo Turati n. 42; l'ing. Persona_3 con studio in Como, via Porta n. 10; p.i. residente in [...]n. Testimone_3 Testimone_4 13, Dalmine (BG). Si chiede poi di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testimoni sui capitoli di prova dedotti da controparte, ove ammessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 599/2024 del 2/5/2024 ottenuto da per il pagamento del compenso di Controparte_1
€ 10.101,97, oltre interessi e spese, richiesto quale ausiliare termotecnico del TU per la relazione ex l.
10/1991 nel procedimento di ATP promosso nei propri confronti, ed eccepiva l'incompetenza per valore del tribunale in quanto la nota pro forma, in base alla quale era stato chiesto il decreto ingiuntivo, riportava come imponibile, l'importo di € 7.886,00 e pure la relativa fattura, se emessa, sarebbe risultata di € 8.524,77.
Nel merito, deduceva che nel procedimento di ATP si era fatta carico del pagamento della parcella del termotecnico, avendo necessità di aggiornare e adeguare la relazione energetica ex l. 10/1991 allo stato di fatto dell'edificio, nonché provvedere al suo deposito, per cui gli aveva corrisposto l'acconto del
50% nella misura di € 5.995,23. Tuttavia, all'incontro del 21/10/2022, voluto dal TU arch.
, alla presenza di tutte le parti, il per. ind. aveva comunicato che la relazione tecnica Persona_1 CP_1 da lui predisposta era solo un fac-simile e pertanto, in quanto tale, non sarebbe stata sottoscritta, cosa che rendeva di fatto, privo di valore l'elaborato.
Contestava inoltre, che il Presidente del Tribunale aveva incaricato il TU del deposito di una relazione ex l. 10/1991 e non di suo fac-simile, e che il disciplinare d'incarico che aveva accettato, prevedeva la redazione di una relazione ex l. 10/1991, che avrebbe poi potuto presentare al Comune di
Cantù.
Aggiungeva pure che la liquidazione della parcella del per. ind. non era stata sottoposta alla CP_1 valutazione del Presidente del Tribunale, che avrebbe sicuramente ridotto il compenso richiesto, perchè il preventivo non era corrispondente all'attività effettivamente esperita, non avendo ottemperato al quesito.
Pertanto, essendo la relazione ex l. 10/1991 del per. ind. inutilizzabile in mancanza della sua CP_1 sottoscrizione, aveva conferito l'incarico all'ing sostenendo il costo di € 2.700,00 che CP_6 dimostrava la sproporzione del compenso richiesto dal primo.
Lamentava inoltre, di essersi fatta carico solo degli attestati di prestazione energetica – APE delle unità immobiliari di proprietà dei tre condomini personalmente in giudizio, per l'importo di € 840,00 ma al termine delle operazioni peritali, lo Studio PO le aveva addebitato l'ulteriore somma di € 1.500,00 per gli APE di tutti i restanti 15 appartamenti, al costo forfettario di € 100,00 ciascuno, non incluso nel disciplinare d'incarico e dunque, non oggetto di accordo tra le parti.
Chiedeva pertanto di dichiarare la risoluzione del disciplinare d'incarico per inadempimento di e CP_1 in via riconvenzionale, di condannalo alla restituzione della somma già versata;
in subordine, di pagina 6 di 10 dichiararla satisfattiva della prestazione eseguita.
Si costituiva e ribadiva la competenza per valore del tribunale, in quanto Controparte_1
l'importo dovuto dal debitore era quello lordo di € 10.101,97 comprensivo della ritenuta d'acconto; osservava comunque, che la domanda riconvenzionale dell'opponente, di risoluzione del contratto, di valore pari a € 13.432,00 confermava la competenza di tale giudice. Nel merito deduceva che nel procedimento di ATP, l'integrazione della TU era finalizzata all'indicazione delle modifiche e delle integrazioni impiantistiche necessarie e, se non realizzabili, del conseguente minor valore degli immobili costruiti, per cui per rispondere a tale quesito aveva predisposto la relazione ex l. 10/1991 e le nuove certificazioni energetiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dall'impresa costruttrice. Il TU aveva poi ritenuto la sua relazione corrispondente al quesito posto dal Tribunale di
Como che a sua volta, avendo il TU assolto all'incarico ricevuto, aveva liquidato il relativo compenso, senza disporre alcuna integrazione della consulenza.
Contestava pertanto, la tardività di ogni contestazione inerente all'espletamento dell'incarico, da svolgere, eventualmente, nel procedimento di ATP ormai concluso, ai sensi dell'art 92 disp att. cpc, e il difetto di legittimazione attiva dell'opponente a chiedere la risoluzione del contratto, in quanto il contratto d'opera professionale era stato da lui concluso, previa autorizzazione del Tribunale, dal TU, arch. . Deduceva in ogni caso che la relazione ex l. 10/1991, richiesta dal Presidente vicario Persona_1 con l'integrazione del quesito, era finalizzata a comprendere e quantificare le modifiche impiantistiche necessarie, anche al fine della quantificazione dell'eventuale minor valore degli appartamenti, per cui l'assenza della propria firma non inficiava in alcun modo la prestazione resa. Quanto all'ulteriore compenso di € 1.500,00 osservava che era comunque dovuto dall' perchè si era impegnata a Pt_1 pagare l'attività da lui svolta e peraltro, non aveva mai contestato la circostanza, né il costo di ciascun
APE
All'udienza del 18/6/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
La competenza per valore
Con il ricorso ex art 633 cpc ha chiesto il pagamento della nota proforma di € 7.886,00 oltre € CP_1
394,30 per cassa periti al 5% ed € 1.821,67 per Iva, per un totale di € 10.101,97 oltre interessi.
L'opponente ha contestato la scelta del creditore di avvalersi della nota pro forma anziché della fattura che, fosse stata emessa, sarebbe stata di € 8.524,77, considerato che all'imponibile sarebbe stato sommato quanto dovuto per cassa periti 5% e Iva 22% ma dedotto l'importo del 20% a titolo di ritenuta d'acconto, essendo l' un soggetto titolare di partita Iva. Parte_1
Secondo i principi generali, la determinazione della competenza dev'essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, per cui il solo fatto che abbia chiesto il pagamento di un importo CP_1 superiore a 10.000 euro, determina la competenza per valore del tribunale.
In ogni caso, il motivo addotto dall'opponente è anche infondato, perché la ritenuta d'acconto dev'essere versata dal sostituto d'imposta quando paga la fattura emessa dal professionista, in sostituzione di quest'ultimo, per cui al creditore spetta solo l'importo residuo.
Se però, la fattura non viene spontaneamente pagata dal debitore, come sarebbe logicamente avvenuto pagina 7 di 10 nel caso dell' , il professionista ha diritto di pretendere l'intero importo esposto in Parte_1 fattura, compresa la ritenuta d'acconto, dell'imposta di cui deve farsi carico personalmente, stante l'inadempimento del sostituto che proprio in ragione di ciò, non l'ha versata né può più versarla in futuro, al posto del contribuente, a meno di un ripensamento sul pagamento della fattura.
Poiché la somma al lordo, oggetto della domanda del ricorso ex art 633 cpc è di importo superiore a €
10.000,00 l'eccezione dev'essere respinta.
L'inadempimento del perito
Nel procedimento di ATP, l' con pec 8/3/2022 inviata al TU, arch. , Parte_1 Persona_1 dichiarava, a fini conciliativi, di farsi carico della parcella dell'ausiliario per la relazione tecnica di cui alla l. 10/1991 e pur non intendendo assumersi anche il costo degli attestati di prestazione energetica, si rendeva comunque disponibile, in un'ottica di transazione, a prendere in considerazione anche tale ulteriore costo.
Ha poi giustificato il mancato pagamento del saldo del compenso richiesto dal perito in quanto CP_1 la relazione ex l. 10/1991 dallo stesso predisposta nel procedimento di ATP, era priva di firma e quindi, di valore giuridico, per cui non potendola depositare al Comune di Cantù, era stata costretta a rivolgersi a un altro professionista, sostenendone il relativo costo.
Per tale inadempimento ha chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione dell'acconto versato.
Come sottolineato dal creditore opposto, tra le parti non è stato concluso alcun contratto di prestazione d'opera professionale, in quanto è stato il TU ad affidare al perito l'incarico di predisporre la CP_1 relazione energetica ex l. 10/1991 a seguito dell'integrazione del quesito da parte del Presidente del
Tribunale, che con ordinanza 13/2/2022, aveva chiesto una nuova relazione ex l. 10/1991 e nuove certificazioni energetiche - APE, per l'accertamento “delle modifiche e integrazioni impiantistiche necessarie e dell'eventuale minor valore degli appartamenti, per quanto non rimediabile”.
Non è stata quindi l'Impresa ma il TU, dietro autorizzazione del giudice, a conferire l'incarico professionale al perito CP_1
L'Impresa si è limitata ad accollarsi per intero, il costo del compenso spettante al perito, che ha poi direttamente concordato con lui, accordo che non ha in alcun modo interessato l'attività professionale che era chiamato a svolgere su esclusivo incarico del TU, come dimostrato da disciplinare CP_1
d'incarico 28/2/2022, indirizzato al solo TU.
Di conseguenza l'Impresa opponente non è legittimata ad agire per la risoluzione di un contratto che non ha concluso e di cui pertanto, non è stata parte.
In ogni caso deve anche escludersi l'inadempimento del perito, per non aver firmato la relazione energetica ex l. 10/1991, essendo questa destinata non al deposito presso gli uffici dell'amministrazione comunale, ma al solo utilizzo nell'ambito processuale, al fine di stabilire le eventuali modifiche e integrazioni impiantistiche necessarie per rendere l'edificio costruito, conforme alla classe energetica indicata dall'Impresa.
Né risulta peraltro che, in occasione dell'accordo sul compenso, l'Impresa abbia espressamente richiesto al perito una relazione idonea a essere poi dalla stessa presentata in Comune, avendo CP_1 pagina 8 di 10 intenzione di depositare una sanatoria.
In definitiva, la relazione energetica, indiscutibilmente riferibile al perito pur in assenza della CP_1 sua firma (necessaria solo per un utilizzo “extra-processuale”), ha consentito al TU di fornire un'esauriente risposta a tutti i quesiti formulati dal giudice, per cui al deposito della relazione definitiva, è seguita la conclusione del procedimento di ATP, con la liquidazione del relativo compenso al TU, senza alcuna contestazione delle parti, compresa l' e quindi, con il suo Parte_1 tacito assenso.
E' quindi da escludere ogni inadempimento del convenuto nell'esecuzione della prestazione professionale affidagli, finalizzata, come già detto, a consentire al TU di rispondere ai quesiti del giudice e non anche all'Impresa opponente di regolarizzare l'immobile oggetto di causa, ai fini del rispetto della normativa in materia dei consumi energetici.
Né rileva che altro professionista abbia chiesto per tale relazione un compenso inferiore, non solo perché l'opponente si era già accordata con sull'importo da corrispondergli, ma anche perché il CP_1 compenso pagato al secondo professionista non è un parametro utilizzabile per valutare la congruità di quello spettante a perché l'altro professionista ha potuto depositare la nuova relazione CP_1 energetica utilizzando i dati già rilevati dall'opposto e quindi, senza la necessità di svolgere il lavoro già da lui eseguito, ragion per cui ha potuto chiedere un compenso di molto inferiore a quello che avrebbe logicamente richiesto, se avesse avuto la necessità di accertare tutti i dati già acquisti da
CP_1
L'ulteriore importo di € 1.500,00 richiesto per gli APE
L'opponente ha riconosciuto di essersi accordata con lo studio Termotecnico PO per uno sconto del
10% sul compenso indicato nel preventivo 28/2/2022, che pertanto veniva riquantificato in € 11.092,00
(di cui aveva pagato la metà, oltre oneri, con la fattura di acconto del 10/5/2022), a cui sommare il corrispettivo previsto per l'elaborazione di tre facsimili degli attestati di prestazione energetica – APE, di € 280,00 ciascuno (pag 5 opposizione).
Ha tuttavia contestato di essersi accordata per il pagamento di tutti gli altri 15 APE (€ 100,00 ciascuno) che si erano resi poi necessari per l'espletamento dell'incarico.
Si è già detto, in base a quanto dedotto nell'atto di opposizione, che l'Impresa, superando l'iniziale rifiuto di farsi carico oltre che del costo della relazione energetica, anche degli APE (vd, mail 8/3/2002
– doc 6), di € 280,00 ciascuno, come indicato nel preventivo, ha poi evidentemente accettato di accollarsi anche il costo dei secondi, inizialmente previsti in numero di tre soltanto, corrispondente a quello degli appartamenti i cui proprietari erano parte nel procedimento di ATP.
Posto che per la stesura della relazione energetica (pacificamente a carico dell'opponente) si era reso necessario predisporre gli APE di tutti gli altri 15 appartamenti, è del tutto logico che del relativo costo
(quantificato peraltro in misura ridotta, di gran lunga inferiore a quella prevista dalla tariffa professionale) debba farsi carico l' , non solo perché si è trattato di un'attività Parte_1 strumentalmente funzionale a quella richiesta al perito ma anche perché non risulta che CP_1
l'opponente, dopo l'iniziale rifiuto a farsi carico del costo di tutti gli APE, l'abbia poi formalmente pagina 9 di 10 revocato solo ed esclusivamente per i primi tre, quelli inizialmente previsti, per cui ha tacitamente accettato di sostenere il costo anche degli altri, risultati indispensabili per l'espletamento dell'incarico affidato a CP_1
Gli interessi ex art 5 D Lgs 231/2002
Pur avendo l'opponente motivato la censurata applicazione degli interessi a un tasso superiore a quello legale, richiamando una massima della Cassazione, inconferente perchè relativa alla necessaria liquidazione degli interessi legali anche a prescindere della prova del danno subito, occorre osservare che “in base alla formulazione letterale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d'opera professionale tra il professionista e l'ente pubblico territoriale. La spettanza degli interessi moratori, tuttavia, non è automatica, poiché ai fini del relativo riconoscimento il giudice deve verificare, come prescritto dall'art. 3 del menzionato d.lgs., che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore” (Cass. 28151/2019).
Posto che l'opponente non ha dedotto né tantomeno dimostrato, il proprio incolpevole ritardo nel pagamento del compenso richiesto dal professionista, anche l'ultimo motivo risulta infondato.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna dell'opponente al pagamento dele spese di giudizio, liquidate in dispositivo.
PQM
1. respinge l'opposizione e conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo n. 599/2024 del
30/4/ - 2/5/2024;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.077,00 Parte_1 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 27/6/2025
Il giudice
(IO LU OR)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1970/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SATIRO Parte_1 P.IVA_1 GIUSEPPINA ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTINO Controparte_1 C.F._1 OR CONVENUTO
CONCLUSIONI Per l'opponente In via preliminare: dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Como ad emettere il decreto ingiuntivo opposto n. 599/2024 del 02/05/2024 (R.G. 1444/2024) emesso dal Tribunale di Como in persona del Giudice Dott. A. Abate in data 30/04/2024, notificato in data 02/05/2024, stante la competenza del Giudice di Pace di Como per i motivi esposti in atti, e per l'effetto della predetta declaratoria di incompetenza, dichiarare la nullità e- conseguentemente- revocare il decreto ingiuntivo n. 599/2024 del 02/05/2024 (R.G. 1444/2024) emesso dal Tribunale di Como in persona del Giudice Dott. A. Abate in data 30/04/2024 notificato in data 02/05/2024 nei confronti dell' Parte_1
[...] Sempre in via preliminare: nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di incompetenza per valore più sopra formulata, non concedere, se richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 599/2024 del 02/05/2024 (R.G. 1444/2024) emesso dal Tribunale di Como in persona del Giudice Dott. A. Abate in data 30/04/2024, notificato il 02/05/2024, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, per tutte le ragioni di cui in narrativa. Nel merito in via principale: previe le declaratorie di rito: accertare e dichiarare l'inadempimento di in qualità di titolare dello Studio Termotecnico di PO IL alle Controparte_1 prestazioni di cui al disciplinare d'incarico Prev. P-210/22-Rev.01 del 28/02/2022 e l'intervenuta risoluzione del disciplinare medesimo per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e dichiarare che nulla è dovuto al convenuto opposto, per le ragioni esposte in atti, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto dall' Parte_1 n. 599/2024 del 02/05/2024 (R.G. 1444/2024) emesso dal Tribunale di Como in persona del Giudice Dott. A. Abate in data 30/04/2024, notificato il 02/05/2024, perché infondato, ingiusto e illegittimo e pagina 1 di 10 per l'effetto, revocarlo in considerazione del fatto che è stato dimostrato con prova scritta che l'attività dell'opposta non è stata eseguita nel rispetto del contratto sottoscritto;
In via riconvenzionale: condannare in qualità di titolare dello Studio Controparte_1 Termotecnico di PO IL al rimborso della somma già versata pari ad euro 5.995,23 perché relativa al pagamento di una prestazione mai eseguita. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria dell' nei confronti del Sig. , riconoscere che la somma Parte_1 Controparte_1 corrisposta dall' a saldo della fattura n. 430/2022 sia satisfattiva della Parte_1 prestazione eseguita dal convenuto opposto e pertanto dichiarare che null'altro è dovuto al per. ind.
. Controparte_1 In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. In via istruttoria: Si chiede ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova:
pagina 2 di 10 1) Vero che il con l'istanza di integrazione all'elaborato peritale già depositato il Controparte_2
02/08/2021 dall'Arch. chiedeva al Tribunale di redigere una nuova Legge 10/91 e s.m.i. e Persona_1 nuove certificazioni energetiche e il Presidente Dott.ssa assegnataria del fascicolo, con Per_2 provvedimento 13/12/22, incaricava il già nominato TU di redigere, se necessario, Persona_3 anche a mezzo ausiliario, una nuova relazione ex Legge 10/91 (contenimento consumo energetico degli edifici) e nuove certificazioni energetiche APE con riguardo al in Cantù, Viale Controparte_2 alla Madonna, 7; [Ing. Per_4 CP_3
2) Vero che l'Arch. depositava in data 28/02/22 nel fascicolo del procedimento di ATP Persona_1 avente R.G. n. 561/2020 accettazione dell'incarico e offerta redatta dallo studio Termotecnico di PO IL il 28/02/22; [Ing. Per_4 CP_3
3) Vero che l'Impresa ,letto il preventivo redatto dallo Studio Termotecnico PO, Parte_1 incaricava in data 08/03/2022 il proprio legale, Avv. Satiro, di comunicare all'Avv. Colombo, ai tempi procuratore domiciliatario del e al TU la propria disponibilità a farsi carico della Controparte_2 parcella del per.ind. e che, in pari data, l'Avv. Satiro comunicava all'Avv. Colombo e al TU le CP_1 determinazioni della propria assistita, come da documentazione che mi si rammostra (cfr. Doc. 6-7);
[Sormani Paola] 4) Vero che su autorizzazione del TU , l' per tramite dell'arch. Persona_1 Parte_1
, nel marzo 2022, si metteva in contatto direttamente con lo Studio PO, il quale Parte_1 praticava uno sconto pari al 10% sul compenso indicato nel preventivo 28/02/2022; [Ing. Per_4
CP_3
5) Vero che il colloquio tra le parti Arch. da un lato e dall'altro Parte_1 Controparte_1 verteva sulla redazione della Legge 10/91 e sui fac-simili delle APE;
[ CP_3
6) Vero che il preventivo redatto dal termotecnico al punto d) riporta: redazione della relazione CP_1 tecnica ai sensi della L. 10/91 e s.m.i. secondo le opere effettivamente costruite;
[Ing. Per_4 CP_3
[...] 7) Vero che il preventivo redatto dal per. ind. al punto f) riporta: elaborazione facsimili attestati CP_1 di prestazione energetica per ogni singola unità immobiliare secondo le opere effettivamente costruite;
[Ing. Per_4 CP_3
8) Vero che per redigere la nuova Legge 10/91 il termotecnico aveva necessità di avere la CP_1 disponibilità dei disegni che descrivessero l'opera nello stato in cui si trovava e pertanto come era stata effettivamente costruita;
[Ing. Per_4 CP_3
9) Vero che in forza di ciò, l' nella primavera del 2022, si faceva carico di Parte_1 far eseguire gli incaricando il geom. per il rilievo topografico dei prospetti;
[Ing. CP_4 CP_5
Per_4 CP_3
10) Vero che nella primavera del 2022 venivo incaricato dall'Impresa per eseguire il Parte_1 rilievo topografico esterno del compendio immobiliare sito in Cantù, Viale alla Madonna, 7,
[Geom. ] Controparte_2 CP_5 11) Vero che ho eseguito il rilievo strumentale con laser scanner nella primavera/estate 2022 sul compendio immobiliare sito in Cantù, Viale alla Madonna, 7, e consegnato il lavoro all'
[...]
la quale ha provveduto a pagare le mie competenze;
[Geom. ] Parte_1 CP_5 12) Vero che l' ricevuto il rilievo topografico del Geom. , Parte_1 CP_5 provvedeva alla rielaborazione dei dati e conseguenti aggiornamenti delle stratigrafie, delle piante, delle sezioni, dei prospetti dell'immobile, così come effettivamente costruito;
[Ing. Per_4 CP_3
[...] 13) Vero che provvedevo ad inviare nella primavera/estate 2022 all'arch. , affinchè la Persona_1 trasmettesse al per. ind. tutta la documentazione conseguente al rilievo topografico eseguito sul CP_1 compendio immobiliare sito in Cantù, Viale alla Madonna, 7, dal geom. Controparte_2
così come rielaborata dall' [Ing. CP_5 Parte_1 Per_4
pagina 3 di 10 14) Vero che in data 21/10/22 i tecnici di parte e i legali dell'ATP R.G. n. 561/2020 pendente avanti al Tribunale di Como venivano convocati presso l'Ance di Lecco dalla TU per illustrare Persona_1 l'esito del lavoro svolto dal termotecnico PO;
[Ing. Per_4 CP_3
15) Vero che solo in data 21/10/22, a lavoro ultimato, il termotecnico specificava che la Legge 10/91 predisposta era solo un fac-simile; [Ing. Per_4
16) Vero che durante l'intero corso delle operazioni sono stati prodotti tutti i documenti richiesti al fine di redigere una nuova Legge 10/91 e s.m.i. secondo le opere effettivamente costruite;
[Ing. Per_4
17) Vero che il termotecnico rifiutava di sottoscrivere la L. 10/91 redatta;
[Ing. CP_1 Per_4
18) Vero che la L. 10/91 carente di firma è inutilizzabile;
[Ing. Ing. Per_4 CP_6
19) Vero che difatto vi è difformità tra il preventivo stilato e il lavoro prodotto dal per. ind. [Ing. CP_1
Ing. Per_4 CP_6 20) Vero che l' ha conferito in data 13/03/24 incarico all'Ing. Parte_1 CP_6 di predisporre nuova L. 10/91 con riferimento all'immobile sito in Cantù, Viale alla Madonna, 7 –
[Ing. Controparte_2 CP_6 CP_3
21) Vero che l' ha trasmesso all'Ing. la stessa documentazione Pt_1 Parte_1 CP_6 inviata all'Ing. nella primavera/estate 2022, il quale a sua volta l'aveva trasmessa all'arch. Per_4
, la quale avrebbe dovuto inviarla al termotecnico perchè lo stesso provvedesse alla Persona_1 CP_1 redazione della relazione della L. 10/91; [Sormani CP_3
22) Vero che l'Ing. ha redatto nuova L. 10/91 e utilizzando gli stessi elaborati CP_6 Pt_2 consegnati al termotecnico [Ing. Ing. CP_1 Per_4 CP_6 CP_3
23) Vero che su incarico dell' ho redatto nuova legge 10/91 sull'immobile Parte_1 sito in Cantù, Viale alla Madonna, 7; [Ing. Controparte_2 CP_6
24) Vero che ho provveduto ad inviare all' la L. 10/91 e relativi allegati Parte_1 firmati digitalmente in data 30/04/24; [Ing. CP_6
25) Vero che la L. 10/91 redatta e sottoscritta dall'Ing. è stata depositata presso il CP_6 Comune di Cantù in data 30/04/2024 e protocollata al n. 22753 del 02/05/24; [ CP_3
26) Vero che per la redazione della L. 10/91 sono state emesse la fattura n. 93 del 2024 per € 1.032,97 e la fattura n. 103 del 2024 per € 2.409,56 e che tale importo è stato regolarmente onorato dall'
[...]
[Ing. Parte_1 CP_6
27) Vero che l'importo richiesto è in linea con il lavoro eseguito e con il prezzo di mercato richiesto per la redazione di una Legge 10/91. [Ing. CP_6 Si indica a testi:
- Ing. Via Milano, 11, 22045 Lambrugo CO;
Testimone_1
- Ing. Agostino Mazzucchelli, Via Marco Polo, 30, 22070 Locate Varesino CO;
- presso CP_3 Parte_1
- Geom. , via Don Minzoni, 4/b, 22066 Mariano Comense CO. Controparte_7
Per l'opposto Nel merito, In via principale: per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare tutte le domande formulate dall'attrice opponente in quanto nulle e/o inammissibili e/o illegittime e comunque infondate in fatto ed in diritto: per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto - n. 599/2024 del 2 maggio 2024, R.G. n. 1444/2024 emesso dal Tribunale di Como - e condannare l'opponente al pagamento in favore Parte_1 dell'opposto quale titolare dello Studio Termotecnico di PO IL Controparte_1 della somma di euro 10.101,97, oltre interessi ex art. 5 D.Lgs n. 231/2002 e, se dovuta, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo nonché oltre alle spese tutte relative alla fase monitoria indicate nel decreto ingiuntivo medesimo;
in via subordinata: pagina 4 di 10 nel denegato caso in cui l'opposto decreto ingiuntivo dovesse essere revocato in tutto o in parte, condannare in ogni caso l'opponente al pagamento in favore dell'opposto Parte_1 quale titolare dello Studio Termotecnico di PO IL della somma di Controparte_1 euro 10.101,97, o di quella diversa somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre gli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi sino al saldo effettivo ed oltre, se dovuta, rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso: Spese ed onorari di causa interamente rifusi. In via istruttoria: Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova
1) “Vero che il signor ha adottato negli anni 2022-2023-2024 il regime fiscale Controparte_1 ordinario che prevede il versamento dell'iva e della ritenuta d'acconto” Si indica a testimone il dott. con studio in Bergamo, via Sant'Antonino n. 16/c. Testimone_2
2) “Vero che il p.i. doveva redigere, come da doc. avv. n. 2 che si rammostra al Controparte_1 teste, una relazione “as built”, ossia “secondo le opere effettivamente costruite”; Si indicano a testimoni l'arch. con studio in Lecco, via Persona_3 Filippo Turati n. 42; l'ing. con studio in Como, via Porta n. 10; Testimone_3 p.i. residente in [...]n. 13, Dalmine (BG). Testimone_4
3) “Vero che il p.i. in ragione dell'incarico ricevuto, doveva redigere la relazione Controparte_1
L. 10/91 che l' avrebbe dovuto allegare il 26 ottobre 2016 alla variante finale Parte_1 dei lavori di costruzione del Condominio”; Si indicano a testimoni l'arch. ; l'ing. con studio in Como, via Porta Persona_3 Testimone_3 n. 10; p.i. residente in [...]n. 13, Dalmine (BG). Testimone_4 4) “Vero che il p.i. ha redatto la relazione tecnica che si rammostra (v. ns. doc. n. Controparte_1
9) e che è stata allegata dalla TU arch. alla sua perizia”; Persona_3 Si indicano a testimoni l'arch. con studio in Lecco, via Filippo Turati n. 42; l'ing. Persona_3 con studio in Como, via Porta n. 10; p.i. residente in Largo Europa n. Testimone_3 Testimone_4 13, Dalmine (BG). 5) “Vero che la relazione del p.i. che si rammostra sub doc. n. 9, ha riguardo alla Controparte_1 situazione dell'immobile as built, ossia all'anno 2016”; Si indicano a testimoni l'arch. con studio in Lecco, via Filippo Turati n. 42; l'ing. Persona_3 con studio in Como, via Porta n. 10; p.i. residente in Largo Europa n. Testimone_3 Testimone_4 13, Dalmine (BG). 6) “Vero che il p.i. sulla base di quella relazione che si rammostra sub doc. n. 9, Controparte_1 ha redatto il computo metrico che si rammostra al teste sub doc. n. 9 con cui sono state individuate le opere da eseguire per eliminare i vizi e le difformità denunciate dal CP_2 Si indicano a testimoni l'arch. con studio in Lecco, via Filippo Turati n. 42; l'ing. Persona_3 con studio in Como, via Porta n. 10; p.i. residente in Largo Europa n. Testimone_3 Testimone_4 13, Dalmine (BG). 7) “Vero che per depositare una relazione ex L. 10/91 a chiusura dei lavori e riferita all'anno 2022 si sarebbe dovuto depositare una variante in sanatoria, mai depositata durante le operazioni peritali”; Si indicano a testimoni l'arch. con studio in Lecco, via Filippo Turati n. 42; l'ing. Persona_3 con studio in Como, via Porta n. 10; p.i. residente in [...]n. Testimone_3 Testimone_4 13, Dalmine (BG). 8) “Vero che durante l'incontro avvenuto in data 21 ottobre 2022 le parti si accordavano nel redigere gli Ape di tutti gli appartamenti del Condominio e l' decideva di accollarsi il Parte_1 relativo costo per l'importo di euro 1.500,00 totali”;
pagina 5 di 10 Si indicano a testimoni l'arch. con studio in Lecco, via Filippo Turati n. 42; l'ing. Persona_3 con studio in Como, via Porta n. 10; p.i. residente in [...]n. Testimone_3 Testimone_4 13, Dalmine (BG). Si chiede poi di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testimoni sui capitoli di prova dedotti da controparte, ove ammessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 599/2024 del 2/5/2024 ottenuto da per il pagamento del compenso di Controparte_1
€ 10.101,97, oltre interessi e spese, richiesto quale ausiliare termotecnico del TU per la relazione ex l.
10/1991 nel procedimento di ATP promosso nei propri confronti, ed eccepiva l'incompetenza per valore del tribunale in quanto la nota pro forma, in base alla quale era stato chiesto il decreto ingiuntivo, riportava come imponibile, l'importo di € 7.886,00 e pure la relativa fattura, se emessa, sarebbe risultata di € 8.524,77.
Nel merito, deduceva che nel procedimento di ATP si era fatta carico del pagamento della parcella del termotecnico, avendo necessità di aggiornare e adeguare la relazione energetica ex l. 10/1991 allo stato di fatto dell'edificio, nonché provvedere al suo deposito, per cui gli aveva corrisposto l'acconto del
50% nella misura di € 5.995,23. Tuttavia, all'incontro del 21/10/2022, voluto dal TU arch.
, alla presenza di tutte le parti, il per. ind. aveva comunicato che la relazione tecnica Persona_1 CP_1 da lui predisposta era solo un fac-simile e pertanto, in quanto tale, non sarebbe stata sottoscritta, cosa che rendeva di fatto, privo di valore l'elaborato.
Contestava inoltre, che il Presidente del Tribunale aveva incaricato il TU del deposito di una relazione ex l. 10/1991 e non di suo fac-simile, e che il disciplinare d'incarico che aveva accettato, prevedeva la redazione di una relazione ex l. 10/1991, che avrebbe poi potuto presentare al Comune di
Cantù.
Aggiungeva pure che la liquidazione della parcella del per. ind. non era stata sottoposta alla CP_1 valutazione del Presidente del Tribunale, che avrebbe sicuramente ridotto il compenso richiesto, perchè il preventivo non era corrispondente all'attività effettivamente esperita, non avendo ottemperato al quesito.
Pertanto, essendo la relazione ex l. 10/1991 del per. ind. inutilizzabile in mancanza della sua CP_1 sottoscrizione, aveva conferito l'incarico all'ing sostenendo il costo di € 2.700,00 che CP_6 dimostrava la sproporzione del compenso richiesto dal primo.
Lamentava inoltre, di essersi fatta carico solo degli attestati di prestazione energetica – APE delle unità immobiliari di proprietà dei tre condomini personalmente in giudizio, per l'importo di € 840,00 ma al termine delle operazioni peritali, lo Studio PO le aveva addebitato l'ulteriore somma di € 1.500,00 per gli APE di tutti i restanti 15 appartamenti, al costo forfettario di € 100,00 ciascuno, non incluso nel disciplinare d'incarico e dunque, non oggetto di accordo tra le parti.
Chiedeva pertanto di dichiarare la risoluzione del disciplinare d'incarico per inadempimento di e CP_1 in via riconvenzionale, di condannalo alla restituzione della somma già versata;
in subordine, di pagina 6 di 10 dichiararla satisfattiva della prestazione eseguita.
Si costituiva e ribadiva la competenza per valore del tribunale, in quanto Controparte_1
l'importo dovuto dal debitore era quello lordo di € 10.101,97 comprensivo della ritenuta d'acconto; osservava comunque, che la domanda riconvenzionale dell'opponente, di risoluzione del contratto, di valore pari a € 13.432,00 confermava la competenza di tale giudice. Nel merito deduceva che nel procedimento di ATP, l'integrazione della TU era finalizzata all'indicazione delle modifiche e delle integrazioni impiantistiche necessarie e, se non realizzabili, del conseguente minor valore degli immobili costruiti, per cui per rispondere a tale quesito aveva predisposto la relazione ex l. 10/1991 e le nuove certificazioni energetiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dall'impresa costruttrice. Il TU aveva poi ritenuto la sua relazione corrispondente al quesito posto dal Tribunale di
Como che a sua volta, avendo il TU assolto all'incarico ricevuto, aveva liquidato il relativo compenso, senza disporre alcuna integrazione della consulenza.
Contestava pertanto, la tardività di ogni contestazione inerente all'espletamento dell'incarico, da svolgere, eventualmente, nel procedimento di ATP ormai concluso, ai sensi dell'art 92 disp att. cpc, e il difetto di legittimazione attiva dell'opponente a chiedere la risoluzione del contratto, in quanto il contratto d'opera professionale era stato da lui concluso, previa autorizzazione del Tribunale, dal TU, arch. . Deduceva in ogni caso che la relazione ex l. 10/1991, richiesta dal Presidente vicario Persona_1 con l'integrazione del quesito, era finalizzata a comprendere e quantificare le modifiche impiantistiche necessarie, anche al fine della quantificazione dell'eventuale minor valore degli appartamenti, per cui l'assenza della propria firma non inficiava in alcun modo la prestazione resa. Quanto all'ulteriore compenso di € 1.500,00 osservava che era comunque dovuto dall' perchè si era impegnata a Pt_1 pagare l'attività da lui svolta e peraltro, non aveva mai contestato la circostanza, né il costo di ciascun
APE
All'udienza del 18/6/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
La competenza per valore
Con il ricorso ex art 633 cpc ha chiesto il pagamento della nota proforma di € 7.886,00 oltre € CP_1
394,30 per cassa periti al 5% ed € 1.821,67 per Iva, per un totale di € 10.101,97 oltre interessi.
L'opponente ha contestato la scelta del creditore di avvalersi della nota pro forma anziché della fattura che, fosse stata emessa, sarebbe stata di € 8.524,77, considerato che all'imponibile sarebbe stato sommato quanto dovuto per cassa periti 5% e Iva 22% ma dedotto l'importo del 20% a titolo di ritenuta d'acconto, essendo l' un soggetto titolare di partita Iva. Parte_1
Secondo i principi generali, la determinazione della competenza dev'essere fatta in base al contenuto della domanda giudiziale, per cui il solo fatto che abbia chiesto il pagamento di un importo CP_1 superiore a 10.000 euro, determina la competenza per valore del tribunale.
In ogni caso, il motivo addotto dall'opponente è anche infondato, perché la ritenuta d'acconto dev'essere versata dal sostituto d'imposta quando paga la fattura emessa dal professionista, in sostituzione di quest'ultimo, per cui al creditore spetta solo l'importo residuo.
Se però, la fattura non viene spontaneamente pagata dal debitore, come sarebbe logicamente avvenuto pagina 7 di 10 nel caso dell' , il professionista ha diritto di pretendere l'intero importo esposto in Parte_1 fattura, compresa la ritenuta d'acconto, dell'imposta di cui deve farsi carico personalmente, stante l'inadempimento del sostituto che proprio in ragione di ciò, non l'ha versata né può più versarla in futuro, al posto del contribuente, a meno di un ripensamento sul pagamento della fattura.
Poiché la somma al lordo, oggetto della domanda del ricorso ex art 633 cpc è di importo superiore a €
10.000,00 l'eccezione dev'essere respinta.
L'inadempimento del perito
Nel procedimento di ATP, l' con pec 8/3/2022 inviata al TU, arch. , Parte_1 Persona_1 dichiarava, a fini conciliativi, di farsi carico della parcella dell'ausiliario per la relazione tecnica di cui alla l. 10/1991 e pur non intendendo assumersi anche il costo degli attestati di prestazione energetica, si rendeva comunque disponibile, in un'ottica di transazione, a prendere in considerazione anche tale ulteriore costo.
Ha poi giustificato il mancato pagamento del saldo del compenso richiesto dal perito in quanto CP_1 la relazione ex l. 10/1991 dallo stesso predisposta nel procedimento di ATP, era priva di firma e quindi, di valore giuridico, per cui non potendola depositare al Comune di Cantù, era stata costretta a rivolgersi a un altro professionista, sostenendone il relativo costo.
Per tale inadempimento ha chiesto la risoluzione del contratto e la restituzione dell'acconto versato.
Come sottolineato dal creditore opposto, tra le parti non è stato concluso alcun contratto di prestazione d'opera professionale, in quanto è stato il TU ad affidare al perito l'incarico di predisporre la CP_1 relazione energetica ex l. 10/1991 a seguito dell'integrazione del quesito da parte del Presidente del
Tribunale, che con ordinanza 13/2/2022, aveva chiesto una nuova relazione ex l. 10/1991 e nuove certificazioni energetiche - APE, per l'accertamento “delle modifiche e integrazioni impiantistiche necessarie e dell'eventuale minor valore degli appartamenti, per quanto non rimediabile”.
Non è stata quindi l'Impresa ma il TU, dietro autorizzazione del giudice, a conferire l'incarico professionale al perito CP_1
L'Impresa si è limitata ad accollarsi per intero, il costo del compenso spettante al perito, che ha poi direttamente concordato con lui, accordo che non ha in alcun modo interessato l'attività professionale che era chiamato a svolgere su esclusivo incarico del TU, come dimostrato da disciplinare CP_1
d'incarico 28/2/2022, indirizzato al solo TU.
Di conseguenza l'Impresa opponente non è legittimata ad agire per la risoluzione di un contratto che non ha concluso e di cui pertanto, non è stata parte.
In ogni caso deve anche escludersi l'inadempimento del perito, per non aver firmato la relazione energetica ex l. 10/1991, essendo questa destinata non al deposito presso gli uffici dell'amministrazione comunale, ma al solo utilizzo nell'ambito processuale, al fine di stabilire le eventuali modifiche e integrazioni impiantistiche necessarie per rendere l'edificio costruito, conforme alla classe energetica indicata dall'Impresa.
Né risulta peraltro che, in occasione dell'accordo sul compenso, l'Impresa abbia espressamente richiesto al perito una relazione idonea a essere poi dalla stessa presentata in Comune, avendo CP_1 pagina 8 di 10 intenzione di depositare una sanatoria.
In definitiva, la relazione energetica, indiscutibilmente riferibile al perito pur in assenza della CP_1 sua firma (necessaria solo per un utilizzo “extra-processuale”), ha consentito al TU di fornire un'esauriente risposta a tutti i quesiti formulati dal giudice, per cui al deposito della relazione definitiva, è seguita la conclusione del procedimento di ATP, con la liquidazione del relativo compenso al TU, senza alcuna contestazione delle parti, compresa l' e quindi, con il suo Parte_1 tacito assenso.
E' quindi da escludere ogni inadempimento del convenuto nell'esecuzione della prestazione professionale affidagli, finalizzata, come già detto, a consentire al TU di rispondere ai quesiti del giudice e non anche all'Impresa opponente di regolarizzare l'immobile oggetto di causa, ai fini del rispetto della normativa in materia dei consumi energetici.
Né rileva che altro professionista abbia chiesto per tale relazione un compenso inferiore, non solo perché l'opponente si era già accordata con sull'importo da corrispondergli, ma anche perché il CP_1 compenso pagato al secondo professionista non è un parametro utilizzabile per valutare la congruità di quello spettante a perché l'altro professionista ha potuto depositare la nuova relazione CP_1 energetica utilizzando i dati già rilevati dall'opposto e quindi, senza la necessità di svolgere il lavoro già da lui eseguito, ragion per cui ha potuto chiedere un compenso di molto inferiore a quello che avrebbe logicamente richiesto, se avesse avuto la necessità di accertare tutti i dati già acquisti da
CP_1
L'ulteriore importo di € 1.500,00 richiesto per gli APE
L'opponente ha riconosciuto di essersi accordata con lo studio Termotecnico PO per uno sconto del
10% sul compenso indicato nel preventivo 28/2/2022, che pertanto veniva riquantificato in € 11.092,00
(di cui aveva pagato la metà, oltre oneri, con la fattura di acconto del 10/5/2022), a cui sommare il corrispettivo previsto per l'elaborazione di tre facsimili degli attestati di prestazione energetica – APE, di € 280,00 ciascuno (pag 5 opposizione).
Ha tuttavia contestato di essersi accordata per il pagamento di tutti gli altri 15 APE (€ 100,00 ciascuno) che si erano resi poi necessari per l'espletamento dell'incarico.
Si è già detto, in base a quanto dedotto nell'atto di opposizione, che l'Impresa, superando l'iniziale rifiuto di farsi carico oltre che del costo della relazione energetica, anche degli APE (vd, mail 8/3/2002
– doc 6), di € 280,00 ciascuno, come indicato nel preventivo, ha poi evidentemente accettato di accollarsi anche il costo dei secondi, inizialmente previsti in numero di tre soltanto, corrispondente a quello degli appartamenti i cui proprietari erano parte nel procedimento di ATP.
Posto che per la stesura della relazione energetica (pacificamente a carico dell'opponente) si era reso necessario predisporre gli APE di tutti gli altri 15 appartamenti, è del tutto logico che del relativo costo
(quantificato peraltro in misura ridotta, di gran lunga inferiore a quella prevista dalla tariffa professionale) debba farsi carico l' , non solo perché si è trattato di un'attività Parte_1 strumentalmente funzionale a quella richiesta al perito ma anche perché non risulta che CP_1
l'opponente, dopo l'iniziale rifiuto a farsi carico del costo di tutti gli APE, l'abbia poi formalmente pagina 9 di 10 revocato solo ed esclusivamente per i primi tre, quelli inizialmente previsti, per cui ha tacitamente accettato di sostenere il costo anche degli altri, risultati indispensabili per l'espletamento dell'incarico affidato a CP_1
Gli interessi ex art 5 D Lgs 231/2002
Pur avendo l'opponente motivato la censurata applicazione degli interessi a un tasso superiore a quello legale, richiamando una massima della Cassazione, inconferente perchè relativa alla necessaria liquidazione degli interessi legali anche a prescindere della prova del danno subito, occorre osservare che “in base alla formulazione letterale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d'opera professionale tra il professionista e l'ente pubblico territoriale. La spettanza degli interessi moratori, tuttavia, non è automatica, poiché ai fini del relativo riconoscimento il giudice deve verificare, come prescritto dall'art. 3 del menzionato d.lgs., che il ritardo nel pagamento non sia stato determinato dalla impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore” (Cass. 28151/2019).
Posto che l'opponente non ha dedotto né tantomeno dimostrato, il proprio incolpevole ritardo nel pagamento del compenso richiesto dal professionista, anche l'ultimo motivo risulta infondato.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con la condanna dell'opponente al pagamento dele spese di giudizio, liquidate in dispositivo.
PQM
1. respinge l'opposizione e conseguentemente, conferma il decreto ingiuntivo n. 599/2024 del
30/4/ - 2/5/2024;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 5.077,00 Parte_1 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 27/6/2025
Il giudice
(IO LU OR)
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