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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.19576 r.g. dell'anno 2023
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Tanucci n°90 C.F.: , elettivamente domiciliato ex art. 47 c.c. C.F._1
in Torre del greco alla Via Alcide de Gasperi n. 135/a presso lo studio dell'avv.
EMANUELE IMPROTA C.F.: che lo rappresenta e difende, C.F._2
giusta procura a margine del presente atto. Ai sensi dell'art. 136 c.p.c. si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al numero di fax 081-
18829626 ed all'indirizzo di p.e.c. ; Email_1
contro l' (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Armando Gambino (c.f.
- p.e.c. t - n. fax C.F._3 Email_2
0817552455) e (CF: ); giusta procura Controparte_2 C.F._4
generale alle liti Notar in Fiumicino (RM) in data 23.01.2023 n. rep. Persona_1
pagina1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.10.23 parte ricorrente rappresentava di essere stato titolare di assegno sociale n°04026431 sin dal 01.06.2006 con relativa maggiorazione sociale a decorrere dal 70° anno d'età. A decorrere dal Gennaio 2022 senza motivazione alcuna e senza alcun avvertimento l ha sospeso l'erogazione dell'assegno sociale CP_1
nei confronti del ricorrente.
- Assunte informazioni presso il call center secondo cui la prestazione risultava CP_1
sospesa per presunta mancanza di comunicazione del modello reddituale per l'anno
2019, l'istante si muniva di spid e reperiva dalla propria cassetta postale online una comunicazione del 07.01.2022 in cui gli veniva intimata la comunicazione la CP_1
propria condizione reddituale per l'anno 2019 (cfr. all.2).
Così l'istante inoltrava all' in data 11.10.2022, domanda n. 2107941500162 di CP_1
ricostituzione della prestazione (cfr. all.3) precisando di non aver percepito alcun reddito per l'anno 2019, nonché chiedendo il ripristino dell'erogazione della prestazione.
Tanto premesso, chiedeva:
“accertare il diritto del ricorrente al ripristino dell'assegno sociale n°04026431 sospesogli dall' a dicembre 2021, e per l'effetto dichiarare che da gennaio 2022 CP_1
ad ottobre 2023 ha maturato un importo arretrato a titolo di tale prestazione pari ad
€15.592,07, oltre ai ratei che matureranno in corso di causa.
- Per l'effetto condannare l' al pagamento dell'assegno sociale nei confronti del CP_1
ricorrente a decorrere da Gennaio 2022 in poi sino alla data di iscrizione a ruolo del presente ricorso di ottobre 2023 per complessivi €15.592,07, oltre all'importo dei ratei che matureranno in corso di casa (di cui si fa riserva di specifica quantificazione), nonchè alla maggior somma tra interessi legali e svalutazione monetaria da ogni singolo rateo di spettanza mensile al saldo effettivo.
- Condannare, altresì, l' al pagamento delle spese e dei compensi professionali CP_1
del presente giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. - nel rispetto dei parametri di cui al pagina2 di 7 D.M. 55/2014 con aumento ex art.4 comma 1bis e La domanda era accolta dall CP_1
e la prestazione assistenziale erogata dal 01.06.2006.
Si costituiva l che riferiva che a seguito di verifiche reddituali era emerso che il CP_1
beneficiario non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2019 con l'apposito Modello RED. Sicché, l' procedeva alla sospensione della CP_1
prestazione con l'accertamento di un indebito di €. 158,00 che l'accipiens provvedeva a restituire all'Istituto.
Indi, , in data 22.10.2022, presentava domanda di ricostituzione Parte_1
reddituale allegando la dichiarazione sostitutiva per i redditi anno 2019.
La prestazione è stata, allora, ripristinata con erogazione degli arretrati – nella misura di €. 7.665,24 – con il cedolino di gennaio 2024. Aggiungeva che la prestazione assistenziale è attualmente in pagamento con cadenza mensile. Pertanto chiedeva
“accertare e dichiarare: nel merito, -a) come infondata la proposta domanda con conseguente rigetto del ricorso, e con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali.”
Parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessata materia solo parzialmente insistendo per l'accoglimento della domanda per l'anno 2022.
All'udienza del 19.9.24 il G.L. emetteva la seguente ordinanza: “…rilevato che occorre comprendere se l' abbia regolarmente notificato al Botta i provvedimenti CP_1
di sospensione della prestazione e di revoca definitiva di essa, invita l'istituto a fornire la prova di ciò entro 60 giorni da oggi e rinvia per la decisione al 20.01.25 con eventuali note fino a 20 giorni prima.”
L' si rendeva inadempiente a quanto richiesto. CP_1
All'udienza del 20.1.25, tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
pagina3 di 7 Va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere come richiesto dalla parte ricorrente in quanto la prestazione rivendicata è stata ripristinata dal 01.01.2023 con riconoscimento dei ratei arretrati per l'anno 2023 di €7.665,64.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
pagina4 di 7 In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica pagina5 di 7 delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n.
622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Il ricorrente ribadendo il proprio diritto al ripristino della prestazione sospesa sin dal
01.01.2022 insiste per l'accoglimento della domanda relativamente a tale periodo.
Tale domanda va accolta dal momento che l' non ha provato quanto richiesto. CP_1
I primi tre periodi del comma 10-bis dell'art. 35 della legge 14/2009 dispongono rispettivamente: • i titolari di prestazioni collegate al reddito che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. • In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. • Qualora entro
60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Il quarto ed ultimo periodo dispone: • Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso. In sostanza, nel caso di mancata comunicazione dei redditi (primo periodo), la norma prevede due distinte fasi nell'azione sanzionatoria:
1. Sospensione delle prestazioni pagina6 di 7 collegate al reddito;
2. Revoca definitiva, solo in caso di mancata comunicazione dei redditi entro 60 giorni dalla sospensione.
Non v'è prova dell'avvenuta tempestiva comunicazione dei provvedimenti di sospensione della prestazione e di revoca definitiva di essa benchè formalmente richiesta al convenuto.
Pertanto, va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere e il ricorso va accolto con riconoscimento del diritto dell'istane al ripristino della prestazione sospesa sin dal 01.01.2022.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il g.l., definitivamente pronunziando:
- Dichiara cessata la materia del contendere relativamente al diritto azionato dal
01.01.2023;
- Accerta il diritto del ricorrente al ripristino dell'assegno sociale n°04026431 sospesogli dall' a dicembre 2021 CP_1
- Per l'effetto condanna l' al pagamento dell'assegno sociale a decorrere da CP_1
Gennaio 2022 a dicembre 2022 nonchè della maggior somma tra interessi legali e svalutazione monetaria da ogni singolo rateo di spettanza mensile al saldo effettivo.
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1800,00 CP_1
oltre IVA CPA e spese generali con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 20.1.25
Il Giudice
Dott.Maria Gaia Majorano
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37590 - raccolta 7131, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' in Napoli, via Alcide De Gasperi n. 55; CP_1