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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 451/24
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni – Famiglia
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 451/24 r.g.c. promossa in sede d'appello da elettivamente domiciliata in Alessandria, Via Parte_1
Vochieri n. 9, presso lo studio dell'Avv. Sebastiana Pelleriti in forza di procura in atti (Ammessa al Gratuito Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del 20.02.2024);
appellante nei confronti di elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele Parte_2
II n. 83, presso lo studio dell'Avv.ti Luca Jeantet e Sara Margarita, che lo rappresentano e difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente con l'Avv. Alessandra Dalla Riva, in forza di procura in atti;
appellato avverso la sentenza emessa in data 20.12.23 n. 1140/2023 dal Tribunale di Alessandria nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c.; dato atto del parere contrario all'accoglimento del reclamo del Procuratore Generale;
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza del 14.2.2024, in particolare,
Parte appellante:
“In parziale riforma della sentenza N. 1140/2023 resa dal Tribunale di Alessandria in data 21.12.2023 nella causa R.G. n. 1893/2023 e subprocedimento n. 1893-1/2023, Voglia questa Ecc.ma Corte Di Appello di Torino contrariis reiectis, NEL MERITO
- Disporre il collocamento paritario di presso i genitori (con analitica Per_1 indicazione del regime di permanenza, come da nota di conclusioni, datata 13.2.2025); Disporre che la residenza anagrafica del minore sia fissata presso la casa materna;
Disporre il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore Per_1 quanto all'ordinaria amministrazione;
le spese straordinarie, previamente concordate e documentate come da Protocollo del Tribunale di Alessandria luglio 2016, saranno ripartite tra i genitori al 50%;
- Condannare il sig. alle sanzioni di cui all'art. 473 bis Parte_2 punto 39, comma 1 lett. “c” e comma 2.
- Respingere tutte le domande avversarie.
- Vinte le spese di lite, oltre 15% spese generali, IVA e CPA da porsi a carico dell'Erario giusta l'ammissione della signora al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato.
Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, formulata dalla sig.ra riservato ogni diritto, previe le declaratorie del caso, Parte_1 senza accettare il contraddittorio su alcuna domanda e/o eccezione e/o istanza nuova che parte attrice dovesse formulare, in via preliminare dichiarare inammissibile ai sensi degli artt. 348-bis l'appello proposto dalla sig.ra adottando ogni conseguente provvedimento, con ciò Parte_1 integralmente confermando la Sentenza;
e dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e/o comunque respingere tutte le domande proposte contro il signor dalla sig.ra nel Parte_2 Parte_1 presente giudizio, nonché comunque rigettare l'avversario appello, con integrale conferma della Sentenza, per i motivi di cui in atti nel merito ed in via principale rigettare tutti gli avversari motivi di appello, con ciò confermando integralmente la Sentenza;
Si oppone alla richiesta di controparte in punto residenza del minore presso la madre;
in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre a IVA e CPA”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso:
CHE dall'unione delle parti nasceva, in data 2.06.2009, il figlio;
Per_1
CHE in seguito alla fine del rapporto tra i genitori, l'affidamento del figlio minore veniva regolamentato con decreto dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta del 22-24.02.2012, il quale affidava il minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, stabiliva un regime di visite padre-figlio e determinava il contributo al mantenimento di quest'ultimo; CHE, successivamente, in data 18.09.2013, la sig.ra proponeva Parte_1 ricorso al Tribunale di Alessandria per la modifica del summenzionato decreto chiedendo l'affidamento esclusivo del minore. Si costituiva in giudizio il sig.
chiedendo il rigetto del ricorso;
Parte_2
CHE il Tribunale di Alessandria, con decreto del 22.02.2018, confermava il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Torino del 24.02.2012 in punto di affidamento di ad entrambi i genitori, collocamento presso la madre, Per_1 contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre;
modificava, invece, il provvedimento del T.M. in punto di diritto di visita padre-figlio, ampliando detto regime;
CHE con successivo ricorso ex art. 337 quinquies c.c., depositato in data 7.07.2023, il sig. chiedeva la modifica (sia in punto collocamento che Parte_2 regime di visita che assegno di mantenimento) delle statuizioni del Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle di Aosta, rese con decreto 22-24.2.2012, e di quelle, già parzialmente modificative delle prime, del Tribunale di Alessandria, rese con decreto 22.2.2018, con riguardo al figlio . Si costituiva la sig.ra Per_1
opponendosi all'accoglimento delle domande avverse;
Parte_1 Contr nel corso dell'udienza del 21.09.23, si procedeva all'audizione del minore a seguito di richiesta della resistente con la formazione di un sub-procedimento (R.G. 1893-1/2023); all'esito, il sub-procedimento veniva riunito a quello principale (R.G. 1893/2023);
CHE con sentenza 20.12.23, in questa sede impugnata, il Tribunale di Alessandria ha autorizzato il ricorrente sig. a presentare domanda di Parte_2 nomina di un medico di base per il figlio , anche in assenza di espresso Per_1 consenso della sig.ra ha disposto, inoltre – in parziale modifica del Parte_1
Decreto del Tribunale di Alessandria del 22.2.2018 e del provvedimento del Tribunale dei Minori del Piemonte e della Valle D' Aosta del 22-24.2.2012 – il collocamento prevalente del minore presso il padre con assunzione della residenza anagrafica presso il medesimo;
ha disposto che gli incontri madre-figlio fossero concordati tra le parti, tenendo conto della volontà del minore e delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche, e che, in mancanza di accordo, si svolgessero secondo le seguenti modalità: “almeno un giorno la settimana ed a weekend alternati dal venerdì pomeriggio, alla domenica sera prima di cena;
con la previsione di almeno 15 giorni di vacanza insieme al genitore non collocatario, anche non consecutivi. Le principali festività saranno trascorse dal minore con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza”; in punto economico, ha disposto un contributo mensile al mantenimento di a carico della Per_1 madre di €100,00, con rivalutazione annuale secondo indice ISTAT, oltre al 50% spese straordinarie;
ha infine compensato le spese di lite tra le parti. Il Giudice a quo, quanto al collocamento del minore (elemento oggetto di reclamo), ha tenuto conto delle risultanze emerse dall'audizione di del Per_1
21.09.2023, richiesta in via d'urgenza dalla madre resistente, dalla quale è emerso – senza alcuna esitazione – la volontà del ragazzo di vivere con il padre, in considerazione delle difficoltà nella gestione del rapporto con la madre. Anche con riferimento alla frequentazione del minore con il genitore non collocatario prevalente (secondo elemento oggetto di reclamo), il Primo Giudice ha preso atto delle indicazioni e della volontà chiaramente espressa dal figlio (che ha già compiuto 14 anni), il quale ha chiesto che gli incontri con la madre avvenissero senza un regime predeterminato ed a giorni fissi, ma solo quando sussistesse una reale ed effettiva volontà di entrambi. Il Tribunale, tuttavia, pur prendendo atto di tale volontà, ha comunque previsto – nel rispetto dei principi vigenti in materia – un regime di frequentazione madre-figlio almeno settimanale ed a week end alternati, con la previsione di almeno 15 giorni di vacanza insieme al genitore non collocatario così come analiticamente indicato nel dispositivo della sentenza de qua;
CHE avverso la citata pronuncia ha interposto tempestivo gravame la sig.ra chiedendo, originariamente, nel merito, in via principale, Parte_1 confermarsi l'affido condiviso del minore, ma con collocazione prevalente presso la casa materna e con ampliamento del regime di visite tra il padre ed il figlio;
in via subordinata, ha chiesto disporsi il collocamento alternato di (una Per_1 settimana nella casa materna e una settimana nella casa paterna, dal lunedì alla domenica), nonché confermarsi le statuizioni in punto di assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre contenute nel Decreto n. 784/2018 del Tribunale di Alessandria, con condanna del sig. alle sanzioni di cui Parte_2 all'art. 473 bis punto 39, comma 1 lett. c e comma 2; con vittoria di spese (conclusioni parzialmente modificate a verbale di udienza 14.2.2025, ut supra). Lamenta, in particolare, l'appellante il recepimento in toto, nel provvedimento impugnato, delle richieste del figlio minore , espresse in sede di Per_1 audizione, in relazione al suo collocamento presso il padre. Precisa, invero, che il figlio ha ingiustamente tratteggiato – forse a giustificazione del suo rifiuto di rientrare presso la casa materna – una figura “distorta” della madre, vessatoria e troppo severa, che – a dire del ragazzo – lo puniva proibendogli di usare il cellulare o di uscire con gli amici. Al contrario, secondo parte appellante, se il Tribunale avesse dato ingresso alle prove testimoniali dalla stessa richieste, avrebbe sicuramente adottato una decisione differente sul punto: i suoi rimproveri nei confronti del figlio (perché non studiava o perché non svolgeva i pochi compiti domestici affidatigli), rappresentavano, infatti, solo un tentativo di responsabilizzarlo. Aggiunge inoltre l'appellata che, dal mese di luglio 2023, il figlio non ha mai fatto più rientro, neppure temporaneamente, presso la casa materna interrompendo, di fatto, ogni rapporto con la madre. Il padre, dal canto suo, con una colposa violazione del principio della bigenitorialità, non solo non avrebbe mai fatto nulla per far sì che le frequentazioni tra la madre ed il figlio riprendessero, ma anzi, non avrebbe mai condiviso con la sig.ra Parte_1 nessuna scelta riguardante . Per_1
CHE si è costituito l'appellato, sig. , il quale ha eccepito, in via Parte_2 preliminare, l'inammissibilità dell'appello avverso ex art. 342 c.p.c., per aver, la controparte, reiterato le medesime doglianze mosse nel giudizio di primo grado;
nel merito, ha chiesto il rigetto della proposta impugnazione e la conferma integrale della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze del giudizio, ritenendo il provvedimento impugnato particolarmente condivisibile e ben motivato. Quanto alla prima doglianza di controparte, evidenzia l'appellato che il Primo Giudice, nella scelta del collocamento del ragazzo, ha correttamente tenuto conto della sua volontà, essendo ormai un adolescente (cl. 2009) Per_1 perfettamente in grado di esprimere le proprie opinioni. Ad avviso dell'appellante, infatti, l'assunzione dei capitoli di prova indicati dalla controparte non avrebbe in alcun modo potuto modificare tale decisione, poiché totalmente ininfluenti per comprendere quale fosse il reale interesse del minore ai fini del suo collocamento. Quanto alla seconda doglianza, l'appellato ribadisce che nessuna grave inadempienza è stata compiuta dal medesimo, né tantomeno è stato compiuto alcun atto che potesse in qualche modo ostacolare l'esercizio della responsabilità genitoriale;
il sig. , in ogni caso, fa presente che, ad oggi, il figlio ha Parte_2 ripreso a frequentare regolarmente la madre (circostanza, questa, che potrebbe essere confermata anche dalla stessa controparte). All'udienza del 4.10.2024 la parte appellante dichiarava che dal giugno 2024 vede il figlio una volta a settimana ed a fine settimana alternati. La Corte disponeva l'acquisizione di relazione di aggiornamento sociale e psicologica in ordine al minore ed alla sua attuale relazione con entrambi i genitori e rinviava alla successiva udienza del 14.2.2025. A tale udienza la Difesa dell'appellante precisava le conclusioni come da nota 13.2.2025 richiamata a verbale (come in epigrafe) e in particolare insisteva perché il minore avesse la residenza presso la madre, per poter eventualmente accedere a bonus sociali. Parte appellata concludeva come da comparsa di costituzione, apponendosi altresì alla richiesta di controparte in punto residenza del minore. La Corte tratteneva la causa a decisione.
***
L'appello deve essere solo parzialmente accolto nei limiti e per le motivazioni che seguono. Preliminarmente osservato - ritenuta l'ammissibilità dell'appello e la sua decidibilità nel merito – che non vi è mai stata questione tra le parti in punto affidamento condiviso del minore, quanto alla sua collocazione e regime di permanenza presso i due genitori, deve osservarsi che, su indicazione di questa Corte, i servizi sociali e psicologici hanno provveduto a inviare una congiunta relazione di aggiornamento (depositata in data 30.1.2025), nella quale si dà atto che dall'agosto 2024 madre e figlio hanno ripreso ad incontrarsi (come dichiarato anche dalla appellante all'udienza del 4.10.2024), solitamente uno/due giorni infrasettimanali e a fine settimana alternati;
il minore ha riferito agli Per_1 operatori, mostrandosi aperto e tranquillo nel raccontarsi, di svolgere sport di combattimento con passione, di avere invece poca voglia di studiare, di condividere con il padre interessi ed attività pratiche e di aver ripreso il rapporto con la madre, ciò dopo un periodo nel quale aveva avuto litigi con la stessa e era
“arrabbiato e molto stressato”. Dichiarava che attualmente ha un rapporto buono con la madre ed esplicitava che ad oggi la vede “tutte le settimane, o in due giorni infrasettimanali, o un giorno e nel weekend” e che la stessa ha un buon rapporto con la sua ragazza;
riferiva di essere cresciuto in una costante conflittuali tra i propri genitori, ma di aver compreso che “alla fine non ha senso fare la guerra”. I servizi sociali e psicologici concludevano la loro relazione, rilevando un attuale miglioramento della situazione, “in primis grazie alle azioni poste in essere dal minore che sembra in grado di gestire al meglio il rapporto con entrambi i genitori”. Rileva la Corte che la relazione sociale e psicologica recentemente acquisita indica un positivo mutamento generale della situazione, soprattutto grazie ad uno spontaneo riavvicinamento del minore alla madre, che, tuttavia, per esplicita ammissione dello stesso , si basa anche sull'aver quest'ultimo imparato Per_1
a disinnescare i litigi con la madre (“Afferma che ora ha imparato a darle ragione per evitare di innescare i litigi”). Alla luce di ciò, appare più opportuno e preferibile, nell'interesse del minore, differentemente dal quanto richiesto nelle proprie definitive conclusioni dall'appellante, disporre un regime di visita madre/figlio non pienamente paritario (in quanto potenzialmente, quantomeno allo stato, foriero di eccessive occasioni di litigi tra madre e figlio, che potrebbero invertire il circolo virtuoso solo da poco innescato, grazie alle condotte più concilianti del ragazzo verso la madre), ma modellato su quanto riferito dallo stesso (e da lui gradito) ossia Per_1 tutte le settimane uno/due giorni e a fine settimana alternati (come più analiticamente in dispositivo). Non risulta, invece, giustificata né opportuna una modifica della attuale residenza anagrafica del minore (ora presso il padre), avendo la parte appellante motivato la richiesta di residenza del figlio presso la madre sulla sola possibilità di ottenere benefici economici (“bonus sociali”; cfr. verbale di udienza 14.2.2025), dovendosi piuttosto aver riguardo all'interesse del minore e quindi alla circostanza che la residenza presso il padre è stata disposta su esplicita richiesta del minore (sentito dal Giudice a quo all'udienza del 21.9.2023) e tale richiesta non è mai stata revocata e neppure implicitamente smentita nel corso della nuova audizione del ragazzo da parte dei Servizi (che hanno relazionato nella già citata nota del 30.1.2025, ut supra). Neppure sussistono motivi, stante la sostanziale permanenza delle medesime condizioni economiche e reddituali tra le parti e di analoghi tempi di visita madre/figlio rispetto al provvedimento appellato, per addivenire alla richiesta revoca del, peraltro modesto, contributo materno mensile per il figlio, come disposto nella sentenza de qua. Infine, non sussistono gli estremi per una condanna dell'appellato alle sanzioni di cui all'art. 473 bis.39, comma 1 lett. C e comma 2, atteso che il comportamento complessivo del ragazzo verso la madre, nelle sue evoluzioni temporali, risulta, anche alla luce dell'ultima relazione psicosociale già citata, essere dipeso in gran parte da dinamiche interne madre/figlio (attualmente in evoluzione positiva) piuttosto che da intenzionali e sanzionabili interventi paterni tesi ad ostacolare detta relazione. In punto spese di lite, ferme quelle del primo grado (già integralmente compensate tra le parti), deve osservarsi come l'attuale fase processuale, che esita in limitate modifiche al dispositivo della sentenza appellata (come di seguito), è dipesa dalla successiva attività istruttoria (acquisizione di relazione psicosociale di aggiornamento) e dalle, ivi riportate, dichiarazioni del minore;
ritiene Per_1 quindi la Corte sussistano giusti motivi per una integrale compensazione delle spese di lite tra le parti anche nel presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino Sezione per la Famiglia
In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza emessa in data 20.12.23 n. 1140/2023 dal Tribunale di Alessandria nel procedimento ex art. 337 quinquies c.c., in parziale modifica della sentenza appellata e fermo il resto,
DISPONE che in assenza di diverso accordo tra le parti e tenuto conto del gradimento del minore , quest'ultimo incontri la madre tutte le settimane, a fine Per_1 settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera e due giorni infrasettimanali nella settimana che termina con il fine settimana paterno e un giorno infrasettimanale nella settimana che termina con il fine settimana materno. Invariato il regime di visita estivo e delle festività principali.
Dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti anche nel presente grado di giudizio.
Così deciso il 14.2.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmela MASCARELLO