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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/12/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1424/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:12, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1424/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA BUFALINI 7 50122 FIRENZE presso il difensore avv. BENUCCI
DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 11.12.2024, - premesso di aver svolto attività Parte_1 dipendente per 5 mesi nell'anno 1982 come tubista alle dipendenze della Ditta Maffei Alfredo;
dal
1/10/1987 al 16/05/1989 come manovale per due Aziende;
dal 1/05/1989 al 27/11/1989 attività lavorativa di montaggio impalcature in ferro alle dipendenze della;
Controparte_2 dall'1/11/1989 al 31/1072005 come titolare nell'omonima ditta individuale in officina meccanica occupandosi della riparazione dei ciclomotori;
dal 23/05/2007 al 30/09/2010 alle dipendenze di due Ditte la Tecnomeccanica e la come motorista navale;
dal 1/01/2014 ad oggi lavora Per_1 come autonomo nell'omonima Ditta individuale in officina occupandosi della riparazione dei motocicli- , ha allegato di essere affetto da tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimenti amministrativi conclusi con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con CP_1 esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa;
chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di pagina 2 di 4 capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Deve anzitutto osservarsi che il teste , padre del ricorrente che aveva lavorato con lo Tes_1 stesso presso le officine, sentito alla udienza del 3.7.2025, confermava lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso ed in particolare quelle di movimentazione dei carichi cui al cap. 3 del ricorso. Il teste , poi, sentito alla medesima udienza confermava anch'esso l'attività Testimone_2 presso l'officina (v. verbale di udienza del 3.7.2025).
Tanto premesso, quanto alla natura professionale della patologia che affligge il ricorrente non può mancare di osservarsi come, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona dell'odierna attrice, il consulente tecnico nominato, dott. ha motivato in relazione Persona_2
CP_ alle patologie per cui è causa chiarendo “(..) Il sig. ebbe a presentare all' in data 19/07/2023 Pt_1 domanda di riconoscimento di malattia professionale “Lesione parziale del tendine del sovraspinato spalla destra con CP_ alterazioni tendinosiche della cuffia spalle bilaterali”. Il caso fu ritenuto non indennizzabile in ambito per mancanza di rischio Trattasi di lavoratore che ha sempre operato in ambito manuale: per circa dieci anni complessivi come tubista, carpentiere in ferro, allestimento di impalcature in ferro e motorista navale) e per oltre venticinque come meccanico di mezzi a due ruote. Avuto conto delle tipologie operative professionali svolte appare evidente che fu sempre sottoposto in termini significativi e/o comunque non trascurabili a sovraccarico meccanico degli arti superiori, movimenti ripetitivi degli arti superiori, posture incongrue e movimentazione manuale dei carichi. In tal senso appare CP_ illustrativo il pregresso riconoscimento da parte di malattie professionali a carico dei gomiti e del rachide lombare. In sostanza ritengo che sia provato il nesso di causalità materiale avuto conto dei criteri temporale, della continuità fenomenica, dell'efficacia lesiva. Con riferimento alla voce tabellare 224 le problematiche delle spalle
(maggior a destra) possono computarsi nel 6%(sei per cento). Complessivamente pertanto il danno biologico da noxa professionale sarà da far pari al 14%(dodici per cento), avuto conto delle preesistenze del 9% e con decorrenza dalla data della presente domanda.” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 14%, con decorrenza di legge. pagina 3 di 4 Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 14%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 14:12, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1424/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA BUFALINI 7 50122 FIRENZE presso il difensore avv. BENUCCI
DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 11.12.2024, - premesso di aver svolto attività Parte_1 dipendente per 5 mesi nell'anno 1982 come tubista alle dipendenze della Ditta Maffei Alfredo;
dal
1/10/1987 al 16/05/1989 come manovale per due Aziende;
dal 1/05/1989 al 27/11/1989 attività lavorativa di montaggio impalcature in ferro alle dipendenze della;
Controparte_2 dall'1/11/1989 al 31/1072005 come titolare nell'omonima ditta individuale in officina meccanica occupandosi della riparazione dei ciclomotori;
dal 23/05/2007 al 30/09/2010 alle dipendenze di due Ditte la Tecnomeccanica e la come motorista navale;
dal 1/01/2014 ad oggi lavora Per_1 come autonomo nell'omonima Ditta individuale in officina occupandosi della riparazione dei motocicli- , ha allegato di essere affetto da tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimenti amministrativi conclusi con il rigetto dell' . Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con CP_1 esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa;
chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
La causa era istruita per testi, mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di pagina 2 di 4 capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Deve anzitutto osservarsi che il teste , padre del ricorrente che aveva lavorato con lo Tes_1 stesso presso le officine, sentito alla udienza del 3.7.2025, confermava lo svolgimento delle attività lavorative descritte in ricorso ed in particolare quelle di movimentazione dei carichi cui al cap. 3 del ricorso. Il teste , poi, sentito alla medesima udienza confermava anch'esso l'attività Testimone_2 presso l'officina (v. verbale di udienza del 3.7.2025).
Tanto premesso, quanto alla natura professionale della patologia che affligge il ricorrente non può mancare di osservarsi come, sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona dell'odierna attrice, il consulente tecnico nominato, dott. ha motivato in relazione Persona_2
CP_ alle patologie per cui è causa chiarendo “(..) Il sig. ebbe a presentare all' in data 19/07/2023 Pt_1 domanda di riconoscimento di malattia professionale “Lesione parziale del tendine del sovraspinato spalla destra con CP_ alterazioni tendinosiche della cuffia spalle bilaterali”. Il caso fu ritenuto non indennizzabile in ambito per mancanza di rischio Trattasi di lavoratore che ha sempre operato in ambito manuale: per circa dieci anni complessivi come tubista, carpentiere in ferro, allestimento di impalcature in ferro e motorista navale) e per oltre venticinque come meccanico di mezzi a due ruote. Avuto conto delle tipologie operative professionali svolte appare evidente che fu sempre sottoposto in termini significativi e/o comunque non trascurabili a sovraccarico meccanico degli arti superiori, movimenti ripetitivi degli arti superiori, posture incongrue e movimentazione manuale dei carichi. In tal senso appare CP_ illustrativo il pregresso riconoscimento da parte di malattie professionali a carico dei gomiti e del rachide lombare. In sostanza ritengo che sia provato il nesso di causalità materiale avuto conto dei criteri temporale, della continuità fenomenica, dell'efficacia lesiva. Con riferimento alla voce tabellare 224 le problematiche delle spalle
(maggior a destra) possono computarsi nel 6%(sei per cento). Complessivamente pertanto il danno biologico da noxa professionale sarà da far pari al 14%(dodici per cento), avuto conto delle preesistenze del 9% e con decorrenza dalla data della presente domanda.” (cfr. relazione peritale in atti).
Le risultanze della CTU medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura del 14%, con decorrenza di legge. pagina 3 di 4 Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 14%, con la decorrenza CP_1 sopra indicata;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
LIVORNO, 2 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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