Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2206/2023 R.G., promosso da
n.q. di erede di Parte_1 Persona_1
(avv.to Gino Sciotto)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to Marras Maria Chiara)
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.06.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la sig.ra proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad Persona_1 usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento e del riconoscimento dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
A seguito del decesso della stessa avvenuto in data 10.12.2023, si costituiva in giudizio l'erede legittimo della sig.ra – così come Parte_2 indicato in epigrafe, reiterando e facendo proprie tutte le domande formulate dal de cuius.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 11.03.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la sig.ra , Persona_1 all'epoca dei fatti, non presentava i requisiti sanitari per poter essere riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88) e soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92.
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato decreto;
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che la sig.ra , Persona_1 deceduta in data 10.12.2023, all'epoca dei fatti non era in possesso dei requisiti sanitari per avere diritto alle prestazioni richieste;
dichiara interamente compensate le spese di lite sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con CP_1 separato decreto;
liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, 12.03.2025
Il Giudice