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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Simonetta Puggioni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. N. 2899/2020, promossa da:
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Palmas, che li rappresenta e Parte_2
difende giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. ,
[...] Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Dettori, giusta procura speciale in atti
Opposto
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19/12/2019 e convenivano davanti al Parte_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di Sassari, Sezione Lavoro, l'
[...]
Co (da ora in poi solo ), proponendo Controparte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 463-0-1 del 31/10/2019, notificata il
08/11/2019, con la quale era stata loro irrogata la sanzione amministrativa di euro
15.586,80 per la violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del D.L. 112/2008 e dell'art. 3,
comma 3 del D.L. n. 12/2012.
1 Co Parte opponente deduceva che l' aveva irrogato le predette sanzioni per avere la rispettivamente, “registrato nel libro unico del lavoro di marzo 2018 e aprile Parte_2
2018 n. 20 ore settimanali effettuate dal lavoratore , a fronte del maggiore Parte_3
orario settimanale svolto dal medesimo lavoratore che nel periodo dal 17/03/18 al
08/04/2018 ha effettuato un orario di lavoro a tempo pieno”, nonché per aver “occupato irregolarmente il lavoratore senza la preventiva comunicazione di Parte_3
instaurazione del rapporto di lavoro, in qualità di muratore, nel periodo dal 05/11/2017 al
16/03/2018 per n. 92 giorni di effettivo lavoro”.
Gli opponenti, nello specifico, contestavano, quanto alla violazione dell'art. 3, comma 3 del D.L. n. 12/2012, che: mai era intercorso tra e la un rapporto Pt_3 Parte_2
di lavoro subordinato in data antecedente al 17/03/2018 e successiva al 08/04/2018; i locali condotti in locazione a seguito di contratto di affitto d'azienda, concluso con il
Curatore del Fallimento proprietario dell'immobile, non necessitavano di alcun lavoro edile e che, in ogni caso, era preclusa l'esecuzione di qualsiasi lavoro;
prima dell'assunzione vi erano stati solo dei contatti preliminari.
In relazione alla violazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 7 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 06 agosto 2008 n. 113 e successive modifiche, parte opponente contestava che il lavoratore nel periodo tra il 17/03/2018 ed il 08/04/2018 avesse svolto Pt_3
attività lavorativa in un orario superiore alle 20 ore settimanali, precisando attraverso il richiamo al D.lgs. 234/07, che nell'orario di lavoro non dovevano essere ricompresi “i
periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno”, rientranti, invece, “nella diversa categoria dei tempi di disponibilità”.
Concludeva, pertanto, parte opponente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…a) in via preliminare disporre la sospensione dell'esecuzione provvisoria del provvedimento oggi impugnato, con provvedimento reso inaudita altera parte ovvero con
ordinanza da assumersi previa comparizione delle parti in udienza appositamente anticipata al solo fine della discussione sull'istanza di cui sopra;
2 b) dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima l'ordinanza ingiunzione n. 463-1 in data
31.10.2019 e notificata in data 8 novembre 2019;
c) dichiarare non dovute le sanzioni e le somme aggiuntive e gli interessi di mora di cui alla medesima ordinanza e, per l'effetto, annullarla;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari…”.
Co Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro adito e, confermata la fondatezza dell'ordinanza impugnata, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…1) rigettare il ricorso, confermando la legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta e condannare il ricorrente al pagamento della somma stabilita nella stessa, oltre alle spese di
lite, come disposto dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 149/2015, secondo cui, in caso di esito favorevole della lite, all' sono riconosciute dal Giudice le spese, i diritti e gli CP_1
onorari di lite, con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto…”
Accolta l'eccezione di incompetenza funzionale, il Giudice del Lavoro trasmetteva il fascicolo al Presidente della Sezione Civile del Tribunale che, con provvedimento del
13/10/2021, assegnava il procedimento a questo Giudice.
Sospesa l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale e all'udienza del 12/02/2025, è stata decisa con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, per l'effetto, va accolta per le motivazioni che seguono.
Gli opponenti hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata deducendo, a fondamento della loro domanda, l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con relativamente al periodo che va dal 05/11/2017 al Parte_3
16/03/2018, nonché l'assenza di prova in relazione allo svolgimento da parte del lavoratore , nel periodo dal 17/03/2018 al 08/04/2018, di un orario di lavoro pari a Pt_3
40 ore settimanali in luogo delle 20 ore settimanali previste in contratto.
Co L' opposto, al contrario, ha affermato che, dalla documentazione consegnata dalla stessa società odierna opponente e dalle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, era
3 emerso l'“…impiego irregolare del lavoratore nel periodo compreso tra il mese di Pt_3
novembre 2017 e il giorno 17.03.2018 data della regolare assunzione e il minor orario di
lavoro infedelmente registrato sul LUL nei mesi di marzo e aprile 2018…”.
Come noto, nel giudizio di opposizione a provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, per ciò che concerne il regime dell'onere probatorio, per costante giurisprudenza di legittimità, incombe sull'amministrazione opposta l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, qualora abbia allegato fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta di provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (in tal senso Cass., n. 5277/07; Cass. S.U. n. 20930/2009;
Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015; Cass. n. 1921/2019).
Il giudice, pertanto, è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (art. 6 co. 11 del d.lgs. 150/2011).
Co Nel caso di specie l non ha assolto l'onere probatorio incombente in capo allo stesso circa la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. art. 3, comma 3, Decreto-Legge 22 febbraio
Co 2002, n. 12 e successive modifiche, l' ha contestato a parte opponente di aver
“…occupato irregolarmente, senza la preventiva comunicazione di assunzione il lavoratore
(nato a [...] [...]) nel periodo corrente dal 05.11.2017 al Parte_3 CP_1
16.03.2018 in qualità di muratore per un totale di 92 giornate di lavoro effettivo…”.
Ebbene, in tema di subordinazione, la Suprema Corte ha affermato che l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione); l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività
umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., sez. lav., 08/02/2010, n.
4 2728). Ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato possono essere presi in considerazione, in via residuale qualora l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, altri indici sussidiari che, come tali, costituiscono meri indizi del rapporto di soggezione, ma va precisato che,
in presenza di tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata va, comunque, esclusa se il rapporto di lavoro è privo dell'elemento fondamentale della 'eterodirezione'; tali indici sussidiari sono stati individuati, a titolo esemplificativo, nell'assunzione del rischio da parte del datore di lavoro, nell'inserimento del lavoratore, sia sotto il profilo spazio-
temporale che funzionale, all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, nella continuità della prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato,
nella periodicità della retribuzione corrisposta in misura costante, del luogo della prestazione, nel fattore tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della retribuzione (v., tra le altre, Cass. n. 14530/2021;
Cass. n. 8883/2017; Cass. n. 25224/2009, Cass. n.3858/2006).
Posto che nel caso di specie la pretesa contributiva trae origine dall'accertamento svolto
Co dall' , pare pertinente richiamare, altresì, il principio secondo cui “i verbali redatti dai
funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del fanno piena CP_1
prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre
circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato [come ad esempio le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori], il materiale
probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso
d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. n.
3525/05, n.15073/08, n. 978/20 e n. 36429/21); peraltro, “i verbali redatti dagli ispettori
del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre
la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (cfr., ex aliis, Cass.
5 S.U. n. 12545/1992 e Cass. n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun
valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non
ricade (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987).
Dunque, sussistendo soltanto nei limiti anzidetti l'idoneità probatoria dei verbali ispettivi,
non può pretendersi - contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - che le dichiarazioni raccolte dai pubblici ufficiali debbano essere accolte o disattese nella loro
interezza, senza alcuna possibilità di quel differenziato vaglio critico da parte del giudice che, invece, è stato compiuto in prime cure (circa la decorrenza dell'assunzione) e
confermato dall'impugnata sentenza” (Cass. n. 4462/14).
Alla luce dei surrichiamati principi si ritiene che, nel caso di specie, dall'esame complessivo del quadro probatorio delineatosi all'esito dell'istruttoria svolta, non sia stata raggiunta la prova essenziale della subordinazione, intesa quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Dall'esame della documentazione in atti, delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e delle testimonianze rese nel presente giudizio dai testimoni Testimone_1 Tes_2
e non è emerso, innanzi tutto, lo svolgimento da
[...] Testimone_3 Testimone_4
parte di di attività lavorativa continuativa per 40 ore settimanali e con Parte_3
vincolo di subordinazione nel periodo dal 05/11/2017 al 16/03/2018, per un totale di 92 giorni.
Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi sul punto, invero, sono frammentarie e generiche.
Il testimone non è stato in grado di riferire quanti giorni la settimana e con Testimone_3
quale orario abbia lavorato. Non è stato nemmeno in grado di riferire a quale titolo Pt_3
abbia svolto dei lavori per la società opposta, limitandosi a dichiarare che Pt_3 [...]
aveva detto a quali lavori svolgere e che quest'ultimo li aveva svolti. Per_1 Pt_3
6 In particolare, il suddetto testimone, nell'affermare di essere un agente di commercio ha dichiarato: “…nell'estate 2017 sono stato contattato da , padre di Persona_1
, per reperire clientela per l'azienda intestata al figlio. Poi non se ne è fatto Parte_1
niente perché volevano farmi un contratto a progetto. Preciso che aveva Parte_1
preso in affitto dal tribunale un capannone nell'estate del 2017 e doveva farvi dei lavori…io ricordo che alla fine dell'ottobre 2017 fece dei lavori presso il capannone di Parte_3
cui ho riferito prima. Lui si era occupato di smaltire i rifiuti che vi erano lì accatastati e di imbiancarlo. Io l'ho visto anche fare la pulizia delle vasche dei crostacei. Se non ricordo
male lui smise di lavorare nell'aprile/maggio dell'anno successivo, perché non gli andava bene lo stipendio che gli veniva corrisposto. Io non sono in grado di riferire quanti giorni la
Pt_ Pt_ settimana lavorasse e con quale orario… io vedevo al capannone perché Per_1
mi chiamava per vedere se fosse possibile un rapporto professionale tra noi. Io ho
[...]
smesso di recarmi al capannone verso febbraio/marzo, dopo che mi ha sottoposto un
Pt_ contratto che a me non stava bene… oltre a svolgere le attività di cui ho riferito prima
conduceva anche un camion che caricava con i materiali da portare all'ecocentro. Lui aveva la patente specifica per la conduzione dei camion…è vero che i colloqui vennero fatti da
. Lui agiva con una procura del figlio…CL aveva detto fin Persona_1 Per_1
Pt_ Pt_ dall'inizio a quali lavori dovesse svolgere e che ha svolto… è vero che è capitato
che all'inizio mi chiedesse di andare a vedere i lavori del capannone. Persona_1
Questo perché all'inizio vi era l'intenzione di collaborare insieme. Sembrava che stesse
nascendo un buon rapporto professionale, che poi come ho detto non si è concluso positivamente…io vidi solo un paio di volte in estate, nel mese di agosto e Parte_1
settembre. Poi ho sempre avuto rapporti con il padre che veniva più spesso, nel senso che
quando questi veniva ad Olbia, una volta al mese, si tratteneva anche una settimana nell'arco della quale io lo vedevo, anche se non ogni giorno…”
Il testimone ha dichiarato che lavorava dal lunedì al sabato per otto ore al Tes_4 Pt_3
giorno, salvo poi ammettere di essersi recato al capannone mediamente due/tre volte la settimana trattenendosi al massimo due/tre ore, senza specificare la durata di tale rapporto. In relazione alle direttive date a , il predetto testimone ha dichiarato che Pt_3
7 venivano date da quando lui era presente in Sardegna e quando Persona_1
quest'ultimo non c'era da Circostanza quest'ultima che non ha trovato Testimone_3
conferma nelle dichiarazioni rese in udienza dallo stesso Tes_3
Il testimone nello specifico ha dichiarato “…ho lavorato per un mese e mezzo per la Tes_4
società opponente dal marzo 2018. Perlomeno la data da me indicata si riferisce al momento dal quale sono stato regolarizzato. Io, infatti, venni contattato da il Testimone_3
quale mi indicò la prossima apertura di un ingrosso di pesce ed io parlai con
[...]
e già dal mese di novembre 2017 io iniziai a supervisionare il lavoro di Per_1
realizzazione delle vasche ed altri lavori preparatori all'inizio dell'attività dell'Ittica
Pt_ Attanasio… Quando io ho iniziato nel novembre 2017 ho conosciuto lì nel capannone
Pt_ della opponente. si occupava dei lavori di ripristino ed io lo aiutavo nella realizzazione
Pt_ delle vasche perché lui non aveva mai fatto quel tipo di lavoro. lavorava dal lunedì al
sabato dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00. Io lo so perché anche se non andavo sempre quando mi recavo al capannone lui era lì…mi recavo al capannone due/tre volte la
settimana e mi trattenevo anche due/tre ore. Il nostro fine, infatti, era quello di esser assunti. La promessa che ci aveva fatto era quella…il capannanone era Persona_1
Pt_ in disuso e vi erano dei materiali da eliminare ed è stato ad occuparsi dello
Pt_ smaltimento. Solo lui, infatti, guidava il camion;
solo lui aveva la patente C. Io ho visto
anche tingere le ringhiere esterne e poi lui si era occupato delle manutenzioni ordinarie necessarie all'apertura del capannone…Le direttive venivano date da Persona_1
quando lui era presente in Sardegna. Infatti, stava a Roma. Quando non c'era
[...]
le direttive venivano date da dietro indicazione telefonica da parte Per_1 Testimone_3
di . Quest'ultimo e si sentivano spesso…io sono a conoscenza del Persona_1 Tes_3
fatto che diceva a cosa si doveva fare perché ho assistito a Per_1 Testimone_3
qualcuna di queste conversazioni telefoniche. comunicava ad esempio di come Per_1
realizzare le vasche dei crostacei per evitare la moria degli stessi. Siccome ci volevano degli accorgimenti particolari era che ci diceva come fare…Io spesso e volentieri mi Per_1
recavo al capannone con ed è per questo che sentivo le conversazioni tra quest'ultimo Tes_3
ed Attanasio…”.
8 La circostanza che siano stati effettuati i lavori riferiti in particolare dal testimone Tes_4
nel periodo in contestazione (5 novembre 2017/16 marzo 2018), è stata peraltro smentita dalle dichiarazioni rese dal testimone Testimone_1
Quest'ultimo nel dichiarare di aver gestito un'attività negli stessi locali poi condotti in locazione dalla ha dichiarato “…preciso che io conducevo l'immobile di Parte_2
cui mi si chiede tramite contratto stipulato con il curatore del Fallimento Varrucciu Srl. In
relazione alla circostanza di cui mi si chiede posso solo riferire che il 31.10.2016, quando io consegnai le chiavi dell'immobile detto al curatore fallimentare, l'immobile era pronto per
l'uso; bastava solo accendere le celle. Nulla so del resto…io venni contattato da Per_1
nel marzo 2017, il quale mi chiese se fossi interessato a gestire la sua attività che era
rimasta chiusa dalla 31.10.2016 alla fine del marzo 2017. Io aprii l'attività di , Per_1
come suo dipendente, i primi di aprile del 2017… ora io non ricordo con esattezza le date;
in particolare non ricordo se io lasciai il locale nel 2016 e aprii l'attività di nel Per_1
2017 o se io lasciai il locale nel 2017 ed aprii l'attività di nel 2018. Posso solo Per_1
confermare che senz'altro io lasciai l'immobile il 31.10 e aprii l'attività dell'opponente alla fine del marzo, primi di aprile dell'anno successivo…Io so solo che dal 31.10 alla fine del
marzo, primi di aprile dell'anno successivo nell'immobile da me lasciato non era stata svolta alcuna attività. Io lo so perché quando io riaprii come dipendente di Per_1
l'immobile si trovava nelle stesse condizioni in cui lo avevo lasciato io…a me risulta che dall'aggiudicazione da parte di dell'immobile l'attività è stata iniziata solo Per_1
quando riaperta da me…”.
Le dichiarazioni rese dal testimone appaiono di particolare rilievo in quanto Tes_1
questi, più di ogni altro testimone escusso, era a conoscenza del reale stato dei luoghi,
avendo gestito la sua attività fino al 31/10/2017 negli stessi locali successivamente condotti in locazione dall' , nei quali aveva fatto poi rientro, seppur nella Parte_2
diversa veste di dipendente, a distanza di soli cinque mesi nell'aprile 2018 (circostanza
Co quest'ultima risultante anche dai mastrini depositati dall' medesimo - cfr. doc. 13) e,
quindi, perfettamente in grado di ricordare la reale situazione dei locali in cui Pt_3
avrebbe svolto i lavori. Lavori che certamente sarebbero stati notati dal testimone
9 se vi avesse lavorato ininterrottamente per 4 mesi, per otto ore al giorno per Tes_1 Pt_3
sei giorni la settimana, trattandosi, tra l'altro, di lavori per lo più tutti evidenti come,
appunto, la tinteggiatura del capannone e delle ringhiere, lo smaltimento di materiali accatastati e la realizzazione delle vasche.
Valutazione parimenti applicabile al testimone curatore fallimentare della Tes_2
Varrucciu Srl nel periodo in cui la ha stipulato un contratto di affitto Parte_2
di azienda con la Curatela.
Il predetto testimone, come anche il testimone non ha percepito l'importante Tes_1
ristrutturazione dei locali affittati come descritta in particolare dal testimone Tes_4
(asseritamente effettuata da e durata ben 4 mesi), tenuto anche conto del suo Pt_3
compito di verificare lo stato dei locali affittati e della breve durata del contratto stipulato con la , pari ad un anno. Parte_2
Tale teste ha, infatti, dichiarato: “…Il contratto venne stipulato a cavallo tra gli anni
2017/2018 e la durata era di un anno…ora io non ricordo quali lavori siano stati effettuati
nei locali di cui mi si chiede;
posso escludere che la Curatela non fece effettuare lavori di video sorveglianza, ma fece effettuare alcuni lavorio riguardanti la cella freezer, la
macchina per il ghiaccio ed il ripristino di alcuni lucernai. Ora però non sono nemmeno in grado di ricordare se i lavori fatti effettuare dalla Curatela siano stati effettuati nel periodo
di cui mi si chiede… non ricordo quando la società abbia iniziato l'attività nei Per_1
locali concessi in locazione dalla Curatela… Io mi recai in qualità di Curatore molteplici
volte nei locali di cui mi si chiede, ma ora non ricordo se io mi ci sia recato nel periodo in cui il locale venne dato in affitto alla società . La difficoltà di ricordare con esattezza i Per_1
periodi è perché il periodo di durata della Curatela è stata dal 2014 al 2020 e nel 2019
l'immobile è stato venduto…”.
Un cenno a parte deve farsi, infine, in ordine alle dichiarazioni rese dal testimone
[...]
le quali, per quanto volte in linea di massima a confermare le tesi sostenute Pt_3
Co dall' , tuttavia, non possono essere poste a base della decisione essendo egli il soggetto che ha dato impulso, con la sua richiesta di intervento, all'accertamento per cui è causa, nonché richiesto unitamente all'intervento “…La corresponsione di: le retribuzioni
10 dell'intero periodo svolto per le ore effettivamente svolte, le quote di 13.ma e 14.ma mensilità 2017 e il TFR (trattamento di fine rapporto) maturato ed ogni altra spettanza di
legge, verifica della regolarità della posizione contributiva”, così palesando un chiaro interesse personale nella vicenda.
Ad ogni modo lo stesso lavoratore ha espressamente dichiarato in udienza che nel periodo individuato nell'ordinza-ingiunzione tra il 05.11.2018 ed il 16.03.2018, le direttive gli venivano date da (soggetto estraneo al presente Persona_1
procedimento), specificando che gli aveva dato direttive solo nel periodo Parte_1
regolarizzato (“… era ad impartirmi le direttive di lavoro insieme al figlio Persona_1
ed alla figlia di cui non ricordo il nome. Tali direttive mi vennero date quando iniziai a Pt_1
svolgere le attività di autista, nel periodo regolarizzato. Nel periodo in cui io ho lavorato in nero era a darmi le direttive …). Persona_1
All'esito della prova orale, relativamente alla violazione contestata ex art. art. 3, comma 3,
Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12, non sono emersi dunque gli elementi indicativi della subordinazione;
non è emersa prova alcuna del potere di controllo e di eterodirezione da parte del titolare della società opponente e nemmeno sono risultati provati i giorni e l'orario di lavoro indicati dagli ispettori nel verbale unico.
La prova non è stata raggiunta dall' nemmeno in relazione alla seconda CP_1
contestazione, secondo cui “…: il datore di lavoro ha infedelmente registrato sul libro unico del lavoro, nei mesi di marzo e aprile dell'anno 2018, i dati relativi alla prestazione
lavorativa, ed in particolare ha registrato un orario di lavoro inferiore a quello realmente prestato dal lavoratore (nato a [...] [...]), che ha svolto una Parte_3 CP_1
prestazione lavorativa effettiva di 40 ore settimanali a fronte di sole 20 ore registrate…”.
Co In proposito l' opposto non ha dedotto prova orale sul punto limitandosi a depositare in atti le fatture e polizze di carico emesse dalla Tirrenia Spa alla Parte_2
riguardanti le sole giornate del 17/03/2018 (viaggio andata Olbia-Civitavecchia), del 21-
22/03/2018 (viaggio andata e ritorno Olbia-Civitavecchia/Civitavecchia-Olbia), del 24-
25/03/2018 (viaggio andata e ritorno Olbia-Civitavecchia/Civitavecchia-Olbia), del
28/03/2018 (viaggio andata Olbia-Civitavecchia) e del 04-05/04/2018 (viaggio andata e
11 ritorno ), non sufficienti a confermare che, Email_1
nell'intero periodo indicato nell'ordinanza ingiunzione impugnata, abbia lavorato Pt_3
effettivamente 40 ore settimanali.
Co Difatti, alcun ulteriore elemento è stato fornito dall' al fine di determinare l'effettivo orario di lavoro di nel periodo in contestazione e da cui desumere: i tempi trascorsi Pt_3
da quest'ultimo alla guida del mezzo;
i tempi di attesa;
se svolgesse attività di carico e scarico quando arrivava al porto di Civitavecchia e se si spostasse o meno dal porto una volta giunto lì. Elementi, questi, che avrebbero consentito di accertare tutti i periodi in cui il lavoratore non poteva disporre liberamente del proprio tempo restando a disposizione del datore di lavoro e, quindi, l'effettivo orario di lavoro osservato dallo stesso nel periodo in contestazione.
Per tutte le ragioni indicate, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 463-0-1 del
31/10/2019;
Co
2. condanna l' alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Sassari il 12/02/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Simonetta Puggioni
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Simonetta Puggioni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. N. 2899/2020, promossa da:
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Palmas, che li rappresenta e Parte_2
difende giusta procura in atti
Opponente
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. ,
[...] Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Dettori, giusta procura speciale in atti
Opposto
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19/12/2019 e convenivano davanti al Parte_1 Parte_2
Tribunale Ordinario di Sassari, Sezione Lavoro, l'
[...]
Co (da ora in poi solo ), proponendo Controparte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 463-0-1 del 31/10/2019, notificata il
08/11/2019, con la quale era stata loro irrogata la sanzione amministrativa di euro
15.586,80 per la violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7 del D.L. 112/2008 e dell'art. 3,
comma 3 del D.L. n. 12/2012.
1 Co Parte opponente deduceva che l' aveva irrogato le predette sanzioni per avere la rispettivamente, “registrato nel libro unico del lavoro di marzo 2018 e aprile Parte_2
2018 n. 20 ore settimanali effettuate dal lavoratore , a fronte del maggiore Parte_3
orario settimanale svolto dal medesimo lavoratore che nel periodo dal 17/03/18 al
08/04/2018 ha effettuato un orario di lavoro a tempo pieno”, nonché per aver “occupato irregolarmente il lavoratore senza la preventiva comunicazione di Parte_3
instaurazione del rapporto di lavoro, in qualità di muratore, nel periodo dal 05/11/2017 al
16/03/2018 per n. 92 giorni di effettivo lavoro”.
Gli opponenti, nello specifico, contestavano, quanto alla violazione dell'art. 3, comma 3 del D.L. n. 12/2012, che: mai era intercorso tra e la un rapporto Pt_3 Parte_2
di lavoro subordinato in data antecedente al 17/03/2018 e successiva al 08/04/2018; i locali condotti in locazione a seguito di contratto di affitto d'azienda, concluso con il
Curatore del Fallimento proprietario dell'immobile, non necessitavano di alcun lavoro edile e che, in ogni caso, era preclusa l'esecuzione di qualsiasi lavoro;
prima dell'assunzione vi erano stati solo dei contatti preliminari.
In relazione alla violazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 7 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 06 agosto 2008 n. 113 e successive modifiche, parte opponente contestava che il lavoratore nel periodo tra il 17/03/2018 ed il 08/04/2018 avesse svolto Pt_3
attività lavorativa in un orario superiore alle 20 ore settimanali, precisando attraverso il richiamo al D.lgs. 234/07, che nell'orario di lavoro non dovevano essere ricompresi “i
periodi durante i quali il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno”, rientranti, invece, “nella diversa categoria dei tempi di disponibilità”.
Concludeva, pertanto, parte opponente chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…a) in via preliminare disporre la sospensione dell'esecuzione provvisoria del provvedimento oggi impugnato, con provvedimento reso inaudita altera parte ovvero con
ordinanza da assumersi previa comparizione delle parti in udienza appositamente anticipata al solo fine della discussione sull'istanza di cui sopra;
2 b) dichiarare nulla e/o inefficace e/o illegittima l'ordinanza ingiunzione n. 463-1 in data
31.10.2019 e notificata in data 8 novembre 2019;
c) dichiarare non dovute le sanzioni e le somme aggiuntive e gli interessi di mora di cui alla medesima ordinanza e, per l'effetto, annullarla;
d) con vittoria di spese, diritti ed onorari…”.
Co Integrato il contraddittorio, l' eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro adito e, confermata la fondatezza dell'ordinanza impugnata, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“…1) rigettare il ricorso, confermando la legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta e condannare il ricorrente al pagamento della somma stabilita nella stessa, oltre alle spese di
lite, come disposto dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 149/2015, secondo cui, in caso di esito favorevole della lite, all' sono riconosciute dal Giudice le spese, i diritti e gli CP_1
onorari di lite, con la riduzione del 20 per cento dell'importo complessivo ivi previsto…”
Accolta l'eccezione di incompetenza funzionale, il Giudice del Lavoro trasmetteva il fascicolo al Presidente della Sezione Civile del Tribunale che, con provvedimento del
13/10/2021, assegnava il procedimento a questo Giudice.
Sospesa l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale e all'udienza del 12/02/2025, è stata decisa con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, per l'effetto, va accolta per le motivazioni che seguono.
Gli opponenti hanno chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata deducendo, a fondamento della loro domanda, l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato con relativamente al periodo che va dal 05/11/2017 al Parte_3
16/03/2018, nonché l'assenza di prova in relazione allo svolgimento da parte del lavoratore , nel periodo dal 17/03/2018 al 08/04/2018, di un orario di lavoro pari a Pt_3
40 ore settimanali in luogo delle 20 ore settimanali previste in contratto.
Co L' opposto, al contrario, ha affermato che, dalla documentazione consegnata dalla stessa società odierna opponente e dalle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, era
3 emerso l'“…impiego irregolare del lavoratore nel periodo compreso tra il mese di Pt_3
novembre 2017 e il giorno 17.03.2018 data della regolare assunzione e il minor orario di
lavoro infedelmente registrato sul LUL nei mesi di marzo e aprile 2018…”.
Come noto, nel giudizio di opposizione a provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, per ciò che concerne il regime dell'onere probatorio, per costante giurisprudenza di legittimità, incombe sull'amministrazione opposta l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa, mentre all'opponente, qualora abbia allegato fatti specifici incidenti sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta di provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione (in tal senso Cass., n. 5277/07; Cass. S.U. n. 20930/2009;
Cass. n. 5122/2011, Cass. n. 4898/2015; Cass. n. 1921/2019).
Il giudice, pertanto, è tenuto ad accogliere l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (art. 6 co. 11 del d.lgs. 150/2011).
Co Nel caso di specie l non ha assolto l'onere probatorio incombente in capo allo stesso circa la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
Per quanto riguarda la violazione dell'art. art. 3, comma 3, Decreto-Legge 22 febbraio
Co 2002, n. 12 e successive modifiche, l' ha contestato a parte opponente di aver
“…occupato irregolarmente, senza la preventiva comunicazione di assunzione il lavoratore
(nato a [...] [...]) nel periodo corrente dal 05.11.2017 al Parte_3 CP_1
16.03.2018 in qualità di muratore per un totale di 92 giornate di lavoro effettivo…”.
Ebbene, in tema di subordinazione, la Suprema Corte ha affermato che l'elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (c.d. eterodirezione); l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività
umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo (Cass. civ., sez. lav., 08/02/2010, n.
4 2728). Ai fini dell'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato possono essere presi in considerazione, in via residuale qualora l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile, altri indici sussidiari che, come tali, costituiscono meri indizi del rapporto di soggezione, ma va precisato che,
in presenza di tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata va, comunque, esclusa se il rapporto di lavoro è privo dell'elemento fondamentale della 'eterodirezione'; tali indici sussidiari sono stati individuati, a titolo esemplificativo, nell'assunzione del rischio da parte del datore di lavoro, nell'inserimento del lavoratore, sia sotto il profilo spazio-
temporale che funzionale, all'interno dell'organizzazione produttiva del datore di lavoro, nella continuità della prestazione, nell'osservanza di un orario di lavoro predeterminato,
nella periodicità della retribuzione corrisposta in misura costante, del luogo della prestazione, nel fattore tempo, sia come oggetto delle direttive quali vincoli di presenza e di orario, sia come parametro della retribuzione (v., tra le altre, Cass. n. 14530/2021;
Cass. n. 8883/2017; Cass. n. 25224/2009, Cass. n.3858/2006).
Posto che nel caso di specie la pretesa contributiva trae origine dall'accertamento svolto
Co dall' , pare pertinente richiamare, altresì, il principio secondo cui “i verbali redatti dai
funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del fanno piena CP_1
prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre
circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato [come ad esempio le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori], il materiale
probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso
d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. n.
3525/05, n.15073/08, n. 978/20 e n. 36429/21); peraltro, “i verbali redatti dagli ispettori
del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre
la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (cfr., ex aliis, Cass.
5 S.U. n. 12545/1992 e Cass. n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun
valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non
ricade (Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987).
Dunque, sussistendo soltanto nei limiti anzidetti l'idoneità probatoria dei verbali ispettivi,
non può pretendersi - contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - che le dichiarazioni raccolte dai pubblici ufficiali debbano essere accolte o disattese nella loro
interezza, senza alcuna possibilità di quel differenziato vaglio critico da parte del giudice che, invece, è stato compiuto in prime cure (circa la decorrenza dell'assunzione) e
confermato dall'impugnata sentenza” (Cass. n. 4462/14).
Alla luce dei surrichiamati principi si ritiene che, nel caso di specie, dall'esame complessivo del quadro probatorio delineatosi all'esito dell'istruttoria svolta, non sia stata raggiunta la prova essenziale della subordinazione, intesa quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Dall'esame della documentazione in atti, delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e delle testimonianze rese nel presente giudizio dai testimoni Testimone_1 Tes_2
e non è emerso, innanzi tutto, lo svolgimento da
[...] Testimone_3 Testimone_4
parte di di attività lavorativa continuativa per 40 ore settimanali e con Parte_3
vincolo di subordinazione nel periodo dal 05/11/2017 al 16/03/2018, per un totale di 92 giorni.
Le dichiarazioni rese dai testimoni escussi sul punto, invero, sono frammentarie e generiche.
Il testimone non è stato in grado di riferire quanti giorni la settimana e con Testimone_3
quale orario abbia lavorato. Non è stato nemmeno in grado di riferire a quale titolo Pt_3
abbia svolto dei lavori per la società opposta, limitandosi a dichiarare che Pt_3 [...]
aveva detto a quali lavori svolgere e che quest'ultimo li aveva svolti. Per_1 Pt_3
6 In particolare, il suddetto testimone, nell'affermare di essere un agente di commercio ha dichiarato: “…nell'estate 2017 sono stato contattato da , padre di Persona_1
, per reperire clientela per l'azienda intestata al figlio. Poi non se ne è fatto Parte_1
niente perché volevano farmi un contratto a progetto. Preciso che aveva Parte_1
preso in affitto dal tribunale un capannone nell'estate del 2017 e doveva farvi dei lavori…io ricordo che alla fine dell'ottobre 2017 fece dei lavori presso il capannone di Parte_3
cui ho riferito prima. Lui si era occupato di smaltire i rifiuti che vi erano lì accatastati e di imbiancarlo. Io l'ho visto anche fare la pulizia delle vasche dei crostacei. Se non ricordo
male lui smise di lavorare nell'aprile/maggio dell'anno successivo, perché non gli andava bene lo stipendio che gli veniva corrisposto. Io non sono in grado di riferire quanti giorni la
Pt_ Pt_ settimana lavorasse e con quale orario… io vedevo al capannone perché Per_1
mi chiamava per vedere se fosse possibile un rapporto professionale tra noi. Io ho
[...]
smesso di recarmi al capannone verso febbraio/marzo, dopo che mi ha sottoposto un
Pt_ contratto che a me non stava bene… oltre a svolgere le attività di cui ho riferito prima
conduceva anche un camion che caricava con i materiali da portare all'ecocentro. Lui aveva la patente specifica per la conduzione dei camion…è vero che i colloqui vennero fatti da
. Lui agiva con una procura del figlio…CL aveva detto fin Persona_1 Per_1
Pt_ Pt_ dall'inizio a quali lavori dovesse svolgere e che ha svolto… è vero che è capitato
che all'inizio mi chiedesse di andare a vedere i lavori del capannone. Persona_1
Questo perché all'inizio vi era l'intenzione di collaborare insieme. Sembrava che stesse
nascendo un buon rapporto professionale, che poi come ho detto non si è concluso positivamente…io vidi solo un paio di volte in estate, nel mese di agosto e Parte_1
settembre. Poi ho sempre avuto rapporti con il padre che veniva più spesso, nel senso che
quando questi veniva ad Olbia, una volta al mese, si tratteneva anche una settimana nell'arco della quale io lo vedevo, anche se non ogni giorno…”
Il testimone ha dichiarato che lavorava dal lunedì al sabato per otto ore al Tes_4 Pt_3
giorno, salvo poi ammettere di essersi recato al capannone mediamente due/tre volte la settimana trattenendosi al massimo due/tre ore, senza specificare la durata di tale rapporto. In relazione alle direttive date a , il predetto testimone ha dichiarato che Pt_3
7 venivano date da quando lui era presente in Sardegna e quando Persona_1
quest'ultimo non c'era da Circostanza quest'ultima che non ha trovato Testimone_3
conferma nelle dichiarazioni rese in udienza dallo stesso Tes_3
Il testimone nello specifico ha dichiarato “…ho lavorato per un mese e mezzo per la Tes_4
società opponente dal marzo 2018. Perlomeno la data da me indicata si riferisce al momento dal quale sono stato regolarizzato. Io, infatti, venni contattato da il Testimone_3
quale mi indicò la prossima apertura di un ingrosso di pesce ed io parlai con
[...]
e già dal mese di novembre 2017 io iniziai a supervisionare il lavoro di Per_1
realizzazione delle vasche ed altri lavori preparatori all'inizio dell'attività dell'Ittica
Pt_ Attanasio… Quando io ho iniziato nel novembre 2017 ho conosciuto lì nel capannone
Pt_ della opponente. si occupava dei lavori di ripristino ed io lo aiutavo nella realizzazione
Pt_ delle vasche perché lui non aveva mai fatto quel tipo di lavoro. lavorava dal lunedì al
sabato dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00. Io lo so perché anche se non andavo sempre quando mi recavo al capannone lui era lì…mi recavo al capannone due/tre volte la
settimana e mi trattenevo anche due/tre ore. Il nostro fine, infatti, era quello di esser assunti. La promessa che ci aveva fatto era quella…il capannanone era Persona_1
Pt_ in disuso e vi erano dei materiali da eliminare ed è stato ad occuparsi dello
Pt_ smaltimento. Solo lui, infatti, guidava il camion;
solo lui aveva la patente C. Io ho visto
anche tingere le ringhiere esterne e poi lui si era occupato delle manutenzioni ordinarie necessarie all'apertura del capannone…Le direttive venivano date da Persona_1
quando lui era presente in Sardegna. Infatti, stava a Roma. Quando non c'era
[...]
le direttive venivano date da dietro indicazione telefonica da parte Per_1 Testimone_3
di . Quest'ultimo e si sentivano spesso…io sono a conoscenza del Persona_1 Tes_3
fatto che diceva a cosa si doveva fare perché ho assistito a Per_1 Testimone_3
qualcuna di queste conversazioni telefoniche. comunicava ad esempio di come Per_1
realizzare le vasche dei crostacei per evitare la moria degli stessi. Siccome ci volevano degli accorgimenti particolari era che ci diceva come fare…Io spesso e volentieri mi Per_1
recavo al capannone con ed è per questo che sentivo le conversazioni tra quest'ultimo Tes_3
ed Attanasio…”.
8 La circostanza che siano stati effettuati i lavori riferiti in particolare dal testimone Tes_4
nel periodo in contestazione (5 novembre 2017/16 marzo 2018), è stata peraltro smentita dalle dichiarazioni rese dal testimone Testimone_1
Quest'ultimo nel dichiarare di aver gestito un'attività negli stessi locali poi condotti in locazione dalla ha dichiarato “…preciso che io conducevo l'immobile di Parte_2
cui mi si chiede tramite contratto stipulato con il curatore del Fallimento Varrucciu Srl. In
relazione alla circostanza di cui mi si chiede posso solo riferire che il 31.10.2016, quando io consegnai le chiavi dell'immobile detto al curatore fallimentare, l'immobile era pronto per
l'uso; bastava solo accendere le celle. Nulla so del resto…io venni contattato da Per_1
nel marzo 2017, il quale mi chiese se fossi interessato a gestire la sua attività che era
rimasta chiusa dalla 31.10.2016 alla fine del marzo 2017. Io aprii l'attività di , Per_1
come suo dipendente, i primi di aprile del 2017… ora io non ricordo con esattezza le date;
in particolare non ricordo se io lasciai il locale nel 2016 e aprii l'attività di nel Per_1
2017 o se io lasciai il locale nel 2017 ed aprii l'attività di nel 2018. Posso solo Per_1
confermare che senz'altro io lasciai l'immobile il 31.10 e aprii l'attività dell'opponente alla fine del marzo, primi di aprile dell'anno successivo…Io so solo che dal 31.10 alla fine del
marzo, primi di aprile dell'anno successivo nell'immobile da me lasciato non era stata svolta alcuna attività. Io lo so perché quando io riaprii come dipendente di Per_1
l'immobile si trovava nelle stesse condizioni in cui lo avevo lasciato io…a me risulta che dall'aggiudicazione da parte di dell'immobile l'attività è stata iniziata solo Per_1
quando riaperta da me…”.
Le dichiarazioni rese dal testimone appaiono di particolare rilievo in quanto Tes_1
questi, più di ogni altro testimone escusso, era a conoscenza del reale stato dei luoghi,
avendo gestito la sua attività fino al 31/10/2017 negli stessi locali successivamente condotti in locazione dall' , nei quali aveva fatto poi rientro, seppur nella Parte_2
diversa veste di dipendente, a distanza di soli cinque mesi nell'aprile 2018 (circostanza
Co quest'ultima risultante anche dai mastrini depositati dall' medesimo - cfr. doc. 13) e,
quindi, perfettamente in grado di ricordare la reale situazione dei locali in cui Pt_3
avrebbe svolto i lavori. Lavori che certamente sarebbero stati notati dal testimone
9 se vi avesse lavorato ininterrottamente per 4 mesi, per otto ore al giorno per Tes_1 Pt_3
sei giorni la settimana, trattandosi, tra l'altro, di lavori per lo più tutti evidenti come,
appunto, la tinteggiatura del capannone e delle ringhiere, lo smaltimento di materiali accatastati e la realizzazione delle vasche.
Valutazione parimenti applicabile al testimone curatore fallimentare della Tes_2
Varrucciu Srl nel periodo in cui la ha stipulato un contratto di affitto Parte_2
di azienda con la Curatela.
Il predetto testimone, come anche il testimone non ha percepito l'importante Tes_1
ristrutturazione dei locali affittati come descritta in particolare dal testimone Tes_4
(asseritamente effettuata da e durata ben 4 mesi), tenuto anche conto del suo Pt_3
compito di verificare lo stato dei locali affittati e della breve durata del contratto stipulato con la , pari ad un anno. Parte_2
Tale teste ha, infatti, dichiarato: “…Il contratto venne stipulato a cavallo tra gli anni
2017/2018 e la durata era di un anno…ora io non ricordo quali lavori siano stati effettuati
nei locali di cui mi si chiede;
posso escludere che la Curatela non fece effettuare lavori di video sorveglianza, ma fece effettuare alcuni lavorio riguardanti la cella freezer, la
macchina per il ghiaccio ed il ripristino di alcuni lucernai. Ora però non sono nemmeno in grado di ricordare se i lavori fatti effettuare dalla Curatela siano stati effettuati nel periodo
di cui mi si chiede… non ricordo quando la società abbia iniziato l'attività nei Per_1
locali concessi in locazione dalla Curatela… Io mi recai in qualità di Curatore molteplici
volte nei locali di cui mi si chiede, ma ora non ricordo se io mi ci sia recato nel periodo in cui il locale venne dato in affitto alla società . La difficoltà di ricordare con esattezza i Per_1
periodi è perché il periodo di durata della Curatela è stata dal 2014 al 2020 e nel 2019
l'immobile è stato venduto…”.
Un cenno a parte deve farsi, infine, in ordine alle dichiarazioni rese dal testimone
[...]
le quali, per quanto volte in linea di massima a confermare le tesi sostenute Pt_3
Co dall' , tuttavia, non possono essere poste a base della decisione essendo egli il soggetto che ha dato impulso, con la sua richiesta di intervento, all'accertamento per cui è causa, nonché richiesto unitamente all'intervento “…La corresponsione di: le retribuzioni
10 dell'intero periodo svolto per le ore effettivamente svolte, le quote di 13.ma e 14.ma mensilità 2017 e il TFR (trattamento di fine rapporto) maturato ed ogni altra spettanza di
legge, verifica della regolarità della posizione contributiva”, così palesando un chiaro interesse personale nella vicenda.
Ad ogni modo lo stesso lavoratore ha espressamente dichiarato in udienza che nel periodo individuato nell'ordinza-ingiunzione tra il 05.11.2018 ed il 16.03.2018, le direttive gli venivano date da (soggetto estraneo al presente Persona_1
procedimento), specificando che gli aveva dato direttive solo nel periodo Parte_1
regolarizzato (“… era ad impartirmi le direttive di lavoro insieme al figlio Persona_1
ed alla figlia di cui non ricordo il nome. Tali direttive mi vennero date quando iniziai a Pt_1
svolgere le attività di autista, nel periodo regolarizzato. Nel periodo in cui io ho lavorato in nero era a darmi le direttive …). Persona_1
All'esito della prova orale, relativamente alla violazione contestata ex art. art. 3, comma 3,
Decreto-Legge 22 febbraio 2002, n. 12, non sono emersi dunque gli elementi indicativi della subordinazione;
non è emersa prova alcuna del potere di controllo e di eterodirezione da parte del titolare della società opponente e nemmeno sono risultati provati i giorni e l'orario di lavoro indicati dagli ispettori nel verbale unico.
La prova non è stata raggiunta dall' nemmeno in relazione alla seconda CP_1
contestazione, secondo cui “…: il datore di lavoro ha infedelmente registrato sul libro unico del lavoro, nei mesi di marzo e aprile dell'anno 2018, i dati relativi alla prestazione
lavorativa, ed in particolare ha registrato un orario di lavoro inferiore a quello realmente prestato dal lavoratore (nato a [...] [...]), che ha svolto una Parte_3 CP_1
prestazione lavorativa effettiva di 40 ore settimanali a fronte di sole 20 ore registrate…”.
Co In proposito l' opposto non ha dedotto prova orale sul punto limitandosi a depositare in atti le fatture e polizze di carico emesse dalla Tirrenia Spa alla Parte_2
riguardanti le sole giornate del 17/03/2018 (viaggio andata Olbia-Civitavecchia), del 21-
22/03/2018 (viaggio andata e ritorno Olbia-Civitavecchia/Civitavecchia-Olbia), del 24-
25/03/2018 (viaggio andata e ritorno Olbia-Civitavecchia/Civitavecchia-Olbia), del
28/03/2018 (viaggio andata Olbia-Civitavecchia) e del 04-05/04/2018 (viaggio andata e
11 ritorno ), non sufficienti a confermare che, Email_1
nell'intero periodo indicato nell'ordinanza ingiunzione impugnata, abbia lavorato Pt_3
effettivamente 40 ore settimanali.
Co Difatti, alcun ulteriore elemento è stato fornito dall' al fine di determinare l'effettivo orario di lavoro di nel periodo in contestazione e da cui desumere: i tempi trascorsi Pt_3
da quest'ultimo alla guida del mezzo;
i tempi di attesa;
se svolgesse attività di carico e scarico quando arrivava al porto di Civitavecchia e se si spostasse o meno dal porto una volta giunto lì. Elementi, questi, che avrebbero consentito di accertare tutti i periodi in cui il lavoratore non poteva disporre liberamente del proprio tempo restando a disposizione del datore di lavoro e, quindi, l'effettivo orario di lavoro osservato dallo stesso nel periodo in contestazione.
Per tutte le ragioni indicate, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 463-0-1 del
31/10/2019;
Co
2. condanna l' alla rifusione, in favore della parte opponente, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Sassari il 12/02/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Simonetta Puggioni
12