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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.V.G. 2555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2555/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 3 dicembre
2024, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Moscato
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Elda Mari
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
1 R.V.G. 2555/2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.11.2024 e premettevano di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 22.08.2013 nel comune di Contursi Terme (SA), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 7, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2013 e che dalla loro unione era nata (13.02.2018). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato Per_1
la separazione personale dei suddetti coniugi con sentenza n. cron. 4845/2023 pubbl. il 02/11/2023 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) la minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori con prevalenza presso la madre;
trascorrerà, durante il periodo scolastico, con il padre nelle settimane dispari il mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 nonché il fine settimana dispari dalle ore 17,00 del venerdì fino alle ore 19,00 della domenica;
nelle settimane pari il mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00; La piccola trascorrerà con il padre negli anni pari i Per_1
periodo dal 23 al 30 dicembre ed il sabato e la domenica delle Palme;
negli anni dispari il giorno di
Pasquae lunedi in Albis ed il periodo 30 dicembre- 5 gennaio;
Durante i periodi non scolastici i genitori concorderanno di volta in volta la gestione della figlia entro il 30 maggio di ciascun anno;
Durante le vacanze estive la piccola trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni non consecutivi che il medesimo comunicherà alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
entro il 10 giugno la madre comunicherà al padre l'analogo periodo di 15 giorni che trascorrerà con la madre anche al di fuori del domicilio abituale restando sospeso, per tale periodo il diritto dovere di visita e frequentazione paterna, salvo diverso accordo tra i genitori. La piccola trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà ed il 14 luglio e con la madre il giorno della festa della mamma nonché il 16 novembre di ogni anno;
Il giorno del compleanno della piccola potrà essere festeggiato dai genitori con Per_1
concorso alle spese nella misura del 50% ciascuno oppure, qualora ciò non fosse possibile, la piccola trascorrerà con il padre almeno due ore pomeridiane in orario da concordarsi;
i genitori si impegnano a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale cercando di essere flessibili e complementari nell'esercizio delle funzioni genitoriali, avvalendosi dell'aiuto reciproco e valorizzando l'altro; si impegnano a prendere decisioni relative alla figlia e ad adottare scelte e regole educative in maniera condivisa e in un clima di collaborazione e rispetto, considerando i reali bisogni emotivo - affettivi e materiali della minore;
2) il padre verserà alla madre per il mantenimento della minore la somma mensile di € 400.00 entro il giorno 05 di ciascun mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3) le spese straordinarie saranno a totale carico della madre;
4) l'assegno unico per la figlia minore verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) entrambi i genitori si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio dei rispettivi passaporto
2 R.V.G. 2555/2024
nonché per il rilascio del passaporto alla figlia minore;
6) entrambi i coniugi rinunciano all'assegno divorzile essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del 3 dicembre 2024, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 22.08.2013 nel comune di Contursi Terme (SA), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 7, Parte II,
Serie A, Ufficio 1, anno 2013 tra , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_1
, alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
C.F._2
3 R.V.G. 2555/2024
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Contursi Terme (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2555/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 3 dicembre
2024, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Moscato
E
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Elda Mari
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
1 R.V.G. 2555/2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 11.11.2024 e premettevano di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 22.08.2013 nel comune di Contursi Terme (SA), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 7, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 2013 e che dalla loro unione era nata (13.02.2018). Le parti precisavano che il Tribunale di Salerno ha omologato Per_1
la separazione personale dei suddetti coniugi con sentenza n. cron. 4845/2023 pubbl. il 02/11/2023 ed al contempo domandavano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) la minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_2
genitori con prevalenza presso la madre;
trascorrerà, durante il periodo scolastico, con il padre nelle settimane dispari il mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 20,00 nonché il fine settimana dispari dalle ore 17,00 del venerdì fino alle ore 19,00 della domenica;
nelle settimane pari il mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00; La piccola trascorrerà con il padre negli anni pari i Per_1
periodo dal 23 al 30 dicembre ed il sabato e la domenica delle Palme;
negli anni dispari il giorno di
Pasquae lunedi in Albis ed il periodo 30 dicembre- 5 gennaio;
Durante i periodi non scolastici i genitori concorderanno di volta in volta la gestione della figlia entro il 30 maggio di ciascun anno;
Durante le vacanze estive la piccola trascorrerà con il padre un periodo di 15 giorni non consecutivi che il medesimo comunicherà alla madre entro il 30 maggio di ogni anno;
entro il 10 giugno la madre comunicherà al padre l'analogo periodo di 15 giorni che trascorrerà con la madre anche al di fuori del domicilio abituale restando sospeso, per tale periodo il diritto dovere di visita e frequentazione paterna, salvo diverso accordo tra i genitori. La piccola trascorrerà con il padre il giorno della festa del papà ed il 14 luglio e con la madre il giorno della festa della mamma nonché il 16 novembre di ogni anno;
Il giorno del compleanno della piccola potrà essere festeggiato dai genitori con Per_1
concorso alle spese nella misura del 50% ciascuno oppure, qualora ciò non fosse possibile, la piccola trascorrerà con il padre almeno due ore pomeridiane in orario da concordarsi;
i genitori si impegnano a salvaguardare il reciproco ruolo genitoriale cercando di essere flessibili e complementari nell'esercizio delle funzioni genitoriali, avvalendosi dell'aiuto reciproco e valorizzando l'altro; si impegnano a prendere decisioni relative alla figlia e ad adottare scelte e regole educative in maniera condivisa e in un clima di collaborazione e rispetto, considerando i reali bisogni emotivo - affettivi e materiali della minore;
2) il padre verserà alla madre per il mantenimento della minore la somma mensile di € 400.00 entro il giorno 05 di ciascun mese, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
3) le spese straordinarie saranno a totale carico della madre;
4) l'assegno unico per la figlia minore verrà ripartito tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) entrambi i genitori si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio dei rispettivi passaporto
2 R.V.G. 2555/2024
nonché per il rilascio del passaporto alla figlia minore;
6) entrambi i coniugi rinunciano all'assegno divorzile essendo entrambi economicamente autosufficienti”.
2. Con decreto era disposta la trattazione scritta del procedimento, rientrando lo stesso tra quelli “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Conseguentemente, entrambe le parti depositavano dichiarazione, sottoscritta personalmente, confermando la volontà di non riconciliarsi e rinunziando alla comparizione all'udienza del 3 dicembre 2024, data nella quale il Collegio riservava la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In considerazione della natura della controversia, trattandosi di un ricorso congiunto, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 22.08.2013 nel comune di Contursi Terme (SA), trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune al n. 7, Parte II,
Serie A, Ufficio 1, anno 2013 tra , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nato a [...] il [...], C.F.: C.F._1 CP_1
, alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
C.F._2
3 R.V.G. 2555/2024
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Contursi Terme (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) nulla sulle spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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