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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 30532/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 30352/2022 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 7.4.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 30532 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
C.F. Parte_1
, nella persona dell'Amministratore p.t., elett.te dom.to in P.IVA_1
Qualiano (Na) alla Via Salvator Rosa n. 51, presso lo studio dell'avv.
Tommaso Musella che lo rapp.ta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Danilo
Finaldi e con lo stesso elett.te dom.ta in al Corso Umberto I n. Pt_1
75, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 30352/2022 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.12.2022, il in ha proposto opposizione Parte_2 Pt_1
avverso il d.i. n. 8518/2022, depositato in data 23.11.2022 e regolarmente notificato in data 25.1.2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, a la somma di € Controparte_1
22978,38, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo derivante da un contratto di appalto.
In particolare l'opponente, dopo aver dedotto di aver già intentato alcune procedure monitorie nei confronti dei condomini morosi, non contestava la debenza di € 18.578,38, contestando la somma di €
4.400,00 non dovuta, secondo la prospettazione attorea, per non essere stati eseguiti i lavori a regola d'arte ad un giunto strutturale.
3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto, chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione parziale del d.i. opposto per le somme non contestate.
4. In prima udienza (27.4.2023) veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del d.i. opposto con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
n. 30352/2022 r.g.a.c. Pag. 3 …
osservato che parte opponente contesta esclusivamente l'importo di e
4.400,00, iva compresa;
letto l'art. 648 c.p.c., dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n.
8518/2022, limitatamente all'importo di € 18.578,38, corrispondente alla differenza tra l'importo complessivo riportato nel titolo (Euro
22.978,38, IVA compresa) e la somma oggetto di contestazione (Euro
4.400,00, IVA compresa).”
5. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 29.1.2024).
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata e va rigettata.
6.1. In ordine all'importo di € 18.578,38, già si è detto che trattasi di somme non contestate.
E' irrilevante, nei confronti dell'opposta, che il abbia agito Parte_1
per ottenere il pagamento delle quote condominiali dei condomini morosi, se non per escludere i presupposti per la condanna ex art. 96
c.p.c., stante l'atteggiamento collaborativo del Condominio (il quale, come risulta dagli atti, ha anche tentato di proporre alla opposta una soluzione conciliativa).
6.2. Inammissibile è poi la richiesta di compensazione tra il proprio debito con quello maturato dal l.r.p.t. della opposta, quale condomino, nei confronti dell'ente condominiale.
Invero l'opposta non è un'impresa individuale (per la quale non vi è alcuna distinzione con il relativo titolare), ma una società di capitali dotata di un'autonoma personalità giuridica.
Ne discende, a monte, l'inesistenza dei presupposti per effettuare una compensazione, non essendovi crediti/debiti reciproci tra due parti.
Conseguentemente ben potrà il Condominio, in caso di persistente morosità del proprio condominio nel pagamento delle quote condominiali, agire direttamente ne suoi confronti.
n. 30352/2022 r.g.a.c. Pag. 4 6.3. Con riferimento a parte dei lavori non eseguiti a regola d'arte, la doglianza va rigettata per assenza di prova.
Invero, i lavori contestati (doc. 12 fascicolo monitorio) si sono conclusi il 31.7.2018 e sono stati accettati dal Parte_1
Opera pertanto il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui
“una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (Cass. nn. 19146/2013, 7267/2023).
Nel caso in esame la prova non è stata fornita.
Sono state depositate soltanto alcune email ed una relazione di parte redatta nell'interesse di un condomino tre anni dopo la conclusione dei lavori, settembre 2021.
E' evidente che, in assenza di altri riscontro, di altri elementi fattuali, quelli allegati risultano meri indizi, inidonei a sostenere la responsabilità dell'impresa nella causazione del danno per effetto di vizi nell'esecuzione dell'opera.
Parte opponente, difatti, non ha articolato alcuna istanza istruttoria.
7. In definitiva l'opposizione va rigettata, dichiarando esecutivo il d.i. anche per il residuo importo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 26.000,00).
9. Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96
c.p.c., per quanto già esposto al §6.1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
n. 30352/2022 r.g.a.c. Pag. 5 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il d.i. 8518/2022 per l'intero importo;
2) condanna al pagamento, in Parte_3
favore di delle spese del presente giudizio Controparte_1 che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Danilo Finaldi, antistatario.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 30352/2022 r.g.a.c. Pag. 6
11 SEZIONE CIVILE
N. 30532/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 30352/2022 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 7.4.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 30532 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
C.F. Parte_1
, nella persona dell'Amministratore p.t., elett.te dom.to in P.IVA_1
Qualiano (Na) alla Via Salvator Rosa n. 51, presso lo studio dell'avv.
Tommaso Musella che lo rapp.ta e difende, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I. , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Danilo
Finaldi e con lo stesso elett.te dom.ta in al Corso Umberto I n. Pt_1
75, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
n. 30352/2022 r.g.a.c. Pag. 2 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.12.2022, il in ha proposto opposizione Parte_2 Pt_1
avverso il d.i. n. 8518/2022, depositato in data 23.11.2022 e regolarmente notificato in data 25.1.2022, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, a la somma di € Controparte_1
22978,38, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo derivante da un contratto di appalto.
In particolare l'opponente, dopo aver dedotto di aver già intentato alcune procedure monitorie nei confronti dei condomini morosi, non contestava la debenza di € 18.578,38, contestando la somma di €
4.400,00 non dovuta, secondo la prospettazione attorea, per non essere stati eseguiti i lavori a regola d'arte ad un giunto strutturale.
3. Si costituiva l'opposta eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto, chiedendo concedersi la provvisoria esecuzione parziale del d.i. opposto per le somme non contestate.
4. In prima udienza (27.4.2023) veniva concessa la provvisoria esecuzione parziale del d.i. opposto con la seguente motivazione:
“Il Giudice,
n. 30352/2022 r.g.a.c. Pag. 3 …
osservato che parte opponente contesta esclusivamente l'importo di e
4.400,00, iva compresa;
letto l'art. 648 c.p.c., dichiara provvisoriamente esecutivo il d.i. n.
8518/2022, limitatamente all'importo di € 18.578,38, corrispondente alla differenza tra l'importo complessivo riportato nel titolo (Euro
22.978,38, IVA compresa) e la somma oggetto di contestazione (Euro
4.400,00, IVA compresa).”
5. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 29.1.2024).
6. Sostituita l'udienza odierna con note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
6. L'opposizione è infondata e va rigettata.
6.1. In ordine all'importo di € 18.578,38, già si è detto che trattasi di somme non contestate.
E' irrilevante, nei confronti dell'opposta, che il abbia agito Parte_1
per ottenere il pagamento delle quote condominiali dei condomini morosi, se non per escludere i presupposti per la condanna ex art. 96
c.p.c., stante l'atteggiamento collaborativo del Condominio (il quale, come risulta dagli atti, ha anche tentato di proporre alla opposta una soluzione conciliativa).
6.2. Inammissibile è poi la richiesta di compensazione tra il proprio debito con quello maturato dal l.r.p.t. della opposta, quale condomino, nei confronti dell'ente condominiale.
Invero l'opposta non è un'impresa individuale (per la quale non vi è alcuna distinzione con il relativo titolare), ma una società di capitali dotata di un'autonoma personalità giuridica.
Ne discende, a monte, l'inesistenza dei presupposti per effettuare una compensazione, non essendovi crediti/debiti reciproci tra due parti.
Conseguentemente ben potrà il Condominio, in caso di persistente morosità del proprio condominio nel pagamento delle quote condominiali, agire direttamente ne suoi confronti.
n. 30352/2022 r.g.a.c. Pag. 4 6.3. Con riferimento a parte dei lavori non eseguiti a regola d'arte, la doglianza va rigettata per assenza di prova.
Invero, i lavori contestati (doc. 12 fascicolo monitorio) si sono conclusi il 31.7.2018 e sono stati accettati dal Parte_1
Opera pertanto il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui
“una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (Cass. nn. 19146/2013, 7267/2023).
Nel caso in esame la prova non è stata fornita.
Sono state depositate soltanto alcune email ed una relazione di parte redatta nell'interesse di un condomino tre anni dopo la conclusione dei lavori, settembre 2021.
E' evidente che, in assenza di altri riscontro, di altri elementi fattuali, quelli allegati risultano meri indizi, inidonei a sostenere la responsabilità dell'impresa nella causazione del danno per effetto di vizi nell'esecuzione dell'opera.
Parte opponente, difatti, non ha articolato alcuna istanza istruttoria.
7. In definitiva l'opposizione va rigettata, dichiarando esecutivo il d.i. anche per il residuo importo.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 26.000,00).
9. Non sussistono i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96
c.p.c., per quanto già esposto al §6.1.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
n. 30352/2022 r.g.a.c. Pag. 5 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il d.i. 8518/2022 per l'intero importo;
2) condanna al pagamento, in Parte_3
favore di delle spese del presente giudizio Controparte_1 che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Danilo Finaldi, antistatario.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 30352/2022 r.g.a.c. Pag. 6