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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4458/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 4458/2024
R.G. instaurato da
) con gli avv.ti CALANDUCCI ANNA e Parte_1 C.F._1
CALANDUCCI GIANGUIDO
e
( ) con gli avv.ti CALANDUCCI ANNA e Parte_2 C.F._2
CALANDUCCI GIANGUIDO con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “l'emissione della pronuncia di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Coccaglio (BS) in data 06.09.2019, trascritto al n.
683 Parte II Serie 2 anno 2019 del Registro di Stato Civile del Comune di Coccaglio tra la sig.ra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e il Sig. Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...]; - la Parte_2 C.F._2 trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Coccaglio per la relativa
1 annotazione; - che le spese legali relative alla separazione siano poste a esclusivo carico del Sig.
”. Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/09/2019, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di COCCAGLIO (BS) (atto n. 55, parte II, serie C, anno 2019), risultano separate dal 13/6/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. pone le spese di lite a carico del sig. . Parte_2
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 4458/2024
R.G. instaurato da
) con gli avv.ti CALANDUCCI ANNA e Parte_1 C.F._1
CALANDUCCI GIANGUIDO
e
( ) con gli avv.ti CALANDUCCI ANNA e Parte_2 C.F._2
CALANDUCCI GIANGUIDO con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “l'emissione della pronuncia di scioglimento del matrimonio civile celebrato in Coccaglio (BS) in data 06.09.2019, trascritto al n.
683 Parte II Serie 2 anno 2019 del Registro di Stato Civile del Comune di Coccaglio tra la sig.ra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e il Sig. Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...]; - la Parte_2 C.F._2 trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Coccaglio per la relativa
1 annotazione; - che le spese legali relative alla separazione siano poste a esclusivo carico del Sig.
”. Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/09/2019, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di COCCAGLIO (BS) (atto n. 55, parte II, serie C, anno 2019), risultano separate dal 13/6/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. pone le spese di lite a carico del sig. . Parte_2
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
2