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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 05/08/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 100/2022 dell'anno 2022, proposta da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Cagliari, presso la propria sede territoriale, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Carta, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'avv. Tullio Controparte_1
Cuccaru, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 17 novembre 2021, aveva Parte_1
convenuto in giudizio la dipendente e aveva domandato che fosse accertata e Controparte_1
dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni uno alla stessa comminata con nota scritta del 8 ottobre 2021.
In particolare, la società ricorrente aveva allegato che almeno in una occasione, non CP_1
aveva svolto correttamente la prestazione lavorativa assegnatagli, causando pregiudizio alla regolarità ed efficienza del servizio.
Infatti, aveva proseguito , il giorno 26 luglio 2021 la resistente era uscita per Parte_1
provvedere al recapito di 79 oggetti a firma, riportandone in ufficio, al termine del turno, 32, che aveva dichiarato non lavorati.
L'attuale appellante aveva, quindi, riferito che la struttura territorialmente responsabile per le
Risorse Umane aveva comunicato alla dipendente una formale contestazione disciplinare, a seguito della quale aveva reso le proprie giustificazioni, che erano state ritenute non CP_1
sufficienti dalla datrice di lavoro, cosicché alla dipendente era stata applicata la sanzione disciplinare sopra indicata.
La lavoratrice, aveva esposto la società ricorrente, aveva richiesto la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato, richiesta alla quale aveva ritenuto di non aderire, Parte_1
introducendo il presente giudizio.
Ciò premesso, la società ricorrente aveva sostenuto di avere operato legittimamente, considerato che non ottemperando alle espresse disposizioni datoriali volte ad assicurare il rispetto CP_1
del contratto, della tempistica e della quantità prevista per la lavorazione giornaliera della corrispondenza, aveva violato gli obblighi di diligenza e di fedeltà sulla stessa gravanti nella esecuzione della prestazione lavorativa.
Infatti, aveva precisato l'attuale appellante, l'attività del portalettere è disciplinata da una serie di direttive emanate nel corso degli anni in esito a elaborate trattative sindacali, le quali prevedono,
con il rispetto delle 36 ore settimanali di lavoro e con la possibilità di effettuare prestazioni giornaliere modulate in ragione della corrispondenza da recapitare, il raggiungimento dell'obiettivo consistente nel recapito, nella stessa giornata di arrivo, di tutta la corrispondenza pervenuta all'ufficio (c. d. tavolo pulito), che costituisce per il portalettere un vero e proprio
2 obbligo contrattuale.
D'altra parte, aveva osservato le giustificazioni della resistente, la quale Parte_1
aveva fatto riferimento ad una generica difficoltà di portare a termine i compiti affidatile, non potevano essere accettate, considerato che le zone cui la medesima era assegnata rientravano tutte in un unico quadrante, che l'attività delle risorse dette Linee Business non era caratterizzata da una prestazione predefinita, ma era parametrata al volume di traffico dei pacchi e delle raccomandate, e che la prestazione che era stata richiesta alla lavoratrice era nella media che ordinariamente competeva ai componenti del gruppo di cui la stessa faceva parte, pari a 78 pezzi per unità.
A fronte del detto comportamento inadempiente, aveva, quindi, osservato , alla Parte_1
dipendente era stata applicata la sanzione prevista dall'art. 54, comma III, lettera f), del CCNL
applicato al rapporto, cioè la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
essendosi ravvisata nel comportamento della medesima una “inosservanza di doveri o obblighi
di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli
interessi della Società”.
Infatti, aveva proseguito l'attuale appellante, il comportamento negligente della dipendente, il quale si era posto in contrasto con il precetto contenuto nell'art. 52 CCNL, che impone ai lavoratori di tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnate ed in particolare di “svolgere con assiduità, diligenza e
spirito di collaborazione le attività” medesime, aveva comportato una compromissione del sistema organizzativo del settore recapito, cosicché la sanzione applicata non poteva che apparire pienamente legittima e proporzionata alle mancanze contestate.
***
si era costituita in giudizio e aveva resistito, chiedendo che il giudice Controparte_1
dichiarasse illegittima la sanzione disciplinare irrogatale dalla società datrice di lavoro,
mandandola assolta da ogni avversa pretesa.
3 Dopo avere premesso di essere dipendente di in forza di un rapporto di Parte_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel liv D “Portalettere Senior”
CCNL e di essere stata assegnata presso il Centro Distribuzione di Cagliari alla Parte_1
linea business n. 60 e concretamente adibita alle mansioni di recapito di pacchi, di prodotti assicurati e in contrassegno, nonché di quotidiani e posta prioritaria non a firma, la resistente aveva precisato di avere avuto in dotazione, per l'esecuzione della prestazione lavorativa, un auto aziendale e di svolgere la propria attività la mattina, dalle ore 9:30 alle ore 17:00.
Il Centro Distribuzione di Cagliari, aveva proseguito la lavoratrice, gestisce il recapito della corrispondenza in un ambito territoriale approssimativamente corrispondente a quello dell'area metropolitana di Cagliari, che, per quanto attiene alla linea business (L.B.), è divisa in
“macrozone” raggruppate in “quadranti”.
Ella, ha aggiunto la resistente, operava nel quadrante che comprende le macrozone dalla 20 alla
37, divise per 8 “linee” (portalettere) business, con assegnazione abituale delle macrozone n. 28-
29-30, che comprendono approssimativamente la zona di Is Mirrionis e San Michele, attraverso il c.d. Asse Mediano di Scorrimento.
Peraltro, aveva precisato le macrozone di competenza di ciascun portalettere adibito CP_1
alla non erano cristallizzate, ma variavano all'interno del quadrante di riferimento in Pt_2
funzione del carico di prodotti da recapitare, pari per ciascuna unità, secondo le determinazioni unilaterali di , al numero di 78 pezzi. Parte_1
I portalettere adibiti alle linee business, quindi, aveva osservato la resistente, pur potendo avere in carico la medesima consegna di n. 78 prodotti, potevano trovarsi ad operare in aree cittadine diversamente vaste e/o problematiche, oltre che quotidianamente variabili.
Il 26 luglio 2021, aveva riferito il responsabile del Centro di Cagliari le CP_1 Parte_3
aveva affidato la consegna di n. 115 pezzi di cui n. 81 prodotti a firma, 26 1pro, 6 quotidiani e 2
telegrammi, da recapitarsi in un'area composta da n. 8 macrozone e, segnatamente, le nn. 28, 29,
30, 35, 36, 40, 44, 45, attraverso un percorso lungo all'incirca 50 Km.
4 Inoltre, aveva aggiunto la lavoratrice, in quella giornata il modello 28 AUT, recante le consegne da effettuare, le era stato consegnato alle ore 10:34, quindi, con più di un'ora di ritardo rispetto all'orario di ingresso al lavoro, previsto per le ore 9:30.
La mancata consegna dei residui prodotti postali, aveva evidenziato la resistente, era, pertanto,
dipesa, nel caso concreto, sia dalla ritardata consegna del mod. 28 AUT, sia dalla notevole estensione e criticità dell'area da servire, caratterizzata anche da traffico intenso, sia dalla necessità di percorrere lunghi tratti a piedi, dovendo necessariamente parcheggiare il veicolo in dotazione in sicurezza, sia dalla assegnazione a suo carico di macrozone dove ella operava saltuariamente, pertanto a lei poco note, sia dalla necessità di consultare n. 6 casellari, senza contare che, in occasione di qualunque attività di consegna, si presentavano difficoltà connesse alle dimensioni delle strutture nelle quali si operava il recapito, spesso composte da più interni e più scale, al tempo necessario per rintracciare i destinatari e attenderli per la consegna dei prodotti e alle operazioni di cassa per i contrassegni.
Ciò premesso, la lavoratrice aveva sostenuto l'illegittimità della sanzione irrogatale, in quanto non aveva offerto alcun parametro concreto al quale rapportare l'asserita Parte_1
insufficienza della prestazione lavorativa da lei resa nella giornata in contestazione, tanto più in considerazione della palese insufficienza, a fronte della variabilità della prestazione lavorativa che caratterizzava la prestazione dei portalettere della linea business,
di un parametro “standardizzato” per la valutazione della diligenza del dipendente, fondato sulla sola verifica del mancato raggiungimento di un determinato numero di consegne, senza tenere in alcun conto il contesto di lavoro specifico quotidianamente assegnato al dipendente medesimo.
, quindi, secondo pur essendo onerata della prova della effettivamente Parte_1 CP_1
pretendibilità della prestazione nello specifico contesto lavorativo nel quale ella si era trovata ad operare, non aveva adempiuto al detto onere, cosicché la sua prestazione non poteva considerarsi negligente.
Inoltre, aveva aggiunto non era dato comprendere quali pregiudizi la società Controparte_1
5 avesse subito a causa della sua condotta, posto che alcunché era stato al riguardo allegato, né
dedotto in prova, mentre le risultava che i prodotti non consegnati nella giornata del 26 luglio
2021 fossero stati regolarmente recapitati nella giornata successiva, senza che fosse seguita alcuna rimostranza da parte dei destinatari e dei fornitori, oltre che senza provocare alcuna alterazione dei turni di lavoro e, quindi, senza arrecare alla società alcun disguido organizzativo.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 250/2022 del 5 aprile 2022, aveva rigettato il ricorso proposto da e, accertata l'illegittimità della sanzione irrogata, l'aveva Parte_1
annullata, disponendo, in favore della lavoratrice, la restituzione delle somme eventualmente trattenute in applicazione del provvedimento disciplinare, maggiorate degli accessori, nonché la rifusione delle spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, aveva escluso che, nella fattispecie, la società ricorrente avesse dimostrato che dalla condotta del lavoratore era derivato un nocumento effettivo ed apprezzabile alla regolarità del servizio ovvero all'interesse economico e/o organizzativo della società
medesima.
La società ricorrente, aveva argomentato il Tribunale, non aveva in alcun modo allegato in che cosa si fosse sostanziato il pregiudizio alla regolarità del servizio ovvero quali interessi fossero stati vulnerati dalla condotta di tanto più che dall'esame degli atti di causa non CP_1
risultava alcun reclamo dei destinatari dei plichi non recapitati, né erano state formulate allegazioni in ordine ad eventuali problematiche di carattere organizzativo che la condotta ascritta alla lavoratrice avesse originato.
D'altronde, aveva osservato il Tribunale, se è vero che nel ricorso si era fatto riferimento ad una compromissione del sistema organizzativo del settore recapito, era anche vero che la contestazione aveva avuto ad oggetto una sola giornata di lavoro, con la conseguenza che l'eventuale compromissione, se anche verificatasi, non poteva risultare di rilevanza tale da giustificare la sanzione prescelta dalla datrice di lavoro.
6 Sarebbe stato, quindi, al più possibile, nella fattispecie, ha osservato il Tribunale, contestare alla dipendente l'esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza, fattispecie prevista dall'art. 54, comma I, lett. d) del CCNL, che prevede, però, l'irrogazione del rimprovero verbale ovvero della ammonizione scritta, o ancora l'ipotesi di cui al successivo comma II del medesimo articolo, il quale, alla lett. e), sanziona con la multa l'inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio ovvero agli interessi della Società.
Inoltre, aveva aggiunto il primo giudice, nella fattispecie aveva allegato che i Controparte_1
prodotti non consegnati il 26 luglio 2021 erano stati regolarmente recapitati il giorno seguente,
circostanza che non era stata smentita dalla controparte.
Pertanto, aveva concluso il primo giudice, anche per tale ulteriore ragione la sanzione irrogata alla lavoratrice era stata sproporzionata rispetto alle modeste conseguenze derivate dal mancato completamento delle consegne.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello la società Parte_4
ha resistito, eccependo l'inammissibilità dell'appello e riproponendo,
[...]
comunque, anche tutte le difese già formulate in primo grado.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della società appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, previa
istruttoria, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, in riforma della sentenza n.
250/2022, resa inter partes dal Tribunale di Cagliari il 05.04.2022 e depositata in pari data nel
procedimento n. r.g. 2863/2021, accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento
disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni uno assunto da
[...]
nei confronti della dipendente con nota prot. 7666 dell'8 ottobre Parte_1 Controparte_1
7 2021.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Nell'interesse dell'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita:
1) disattesa ogni diversa e contraria istanza eccezione e deduzione;
2) respingere l'appello proposto da e confermare integralmente la sentenza Pt_1 Parte_1
impugnata, assolvendo in ogni caso la Sig.ra da ogni avversa pretesa. Controparte_1
3) con vittoria di spese, anche generali al 15%, competenze per l'attività difensiva del doppio
grado del giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello, la società appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto la condotta della società medesima non correttamente ispirata a buona fede, ma piuttosto ispirata ad una interpretazione cavillosa delle norme poste a presidio del corretto andamento della propria organizzazione, e per avere, quindi, ritenuto che non risultasse comprovato il nocumento subito dalla società stessa in conseguenza della condotta della lavoratrice.
Invero, ha osservato la parte appellante, la mancata esecuzione della prestazione, che non si era attenuta agli standards richiesti, costituiva, di per sé, il danno patito dalla datrice di lavoro, la quale, anche al fine di prevenire simili circostanze e, quindi, il caos organizzativo, aveva raggiunto con le sigle sindacali un'intesa da cui, appunto, era emerso il dato numerico sulla base del quale era stata svolta la valutazione oggettiva della prestazione resa dalla lavoratrice.
Poiché tali standards, ha proseguito l'appellante, erano stati oggetto di attenta valutazione sindacale, poteva affermarsi che il superamento dei limiti in questione importasse senz'altro un pregiudizio per l'azienda.
D'altra parte, ha osservato la società datrice di lavoro, l'assenza di un limite renderebbe relativo il confine della prestazione dovuta e, per diretta conseguenza, comprometterebbe l'efficienza del
8 sistema organizzativo.
Il primo giudice, inoltre, ha sostenuto l'appellante, aveva errato quando, nell'interrogarsi sulla natura del pregiudizio subito dalle , era arrivato perfino a considerare dirimente l'assenza di Pt_1
un reclamo da parte dei destinatari della posta non recapitata.
Si era trattato, ha evidenziato la società appellante, di un ragionamento errato, che non aveva tenuto conto del fatto che per costituiscono fonte di pregiudizio anche le Parte_1
sanzioni, ad esempio imposte da AGCOM, cui l'Azienda soggiace nel caso in cui la condotta del proprio dipendente importi violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale di cui è fornitrice, cosicché se il ragionamento del giudice fosse ritenuto plausibile,
dovrebbe ritenersi che sia tenuta, in casi come quello per cui è causa, a dimostrare, Parte_1
onde giustificare il provvedimento disciplinare adottato, di essere stata sanzionata dall'autorità di regolamentazione del servizio.
In realtà, ha concluso sul punto la società appellante, la relativizzazione dei limiti della prestazione dei dipendenti, pur previamente condivisi dall'azienda e dai lavoratori, finisce per esporre l'azienda alle sanzioni appena evocate.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante, il giudice aveva errato anche nella parte in cui aveva ritenuto che l'avere effettuato le consegne seppure in ritardo fosse indice della sproporzione della sanzione e, comunque, laddove aveva ritenuto non integrato il requisito del pregiudizio alla regolarità del servizio e agli interessi della società.
2) Con un secondo motivo di appello, ha lamentato che il giudice di prime Parte_1
cure avesse ritenuto superflua l'audizione dei testi indicati dalla società stessa.
L'audizione del responsabile del centro di distribuzione e dello specialista addetto allo stesso centro, ha sostenuto l'appellante, avrebbe, infatti, consentito al giudice di dare risposta ai quesiti che lo stesso si era posto in sentenza e avrebbe consentito alla società di provare i fatti e le circostanze utili a contraddire le argomentazioni pretestuose evocate dalla controparte, come ad esempio quelle relative alla ritardata consegna del modulo 28 AUT e alle asserite difficoltà
9 nell'esecuzione della prestazione.
L'erroneità della pronuncia, ha osservato la società datrice di lavoro, derivava, quindi, anche dalla mancata assunzione dei mezzi di prova e dalla mancata valutazione di fatti determinanti ai fini della comprensione del pregiudizio alla regolarità del servizio ed agli interessi della società
“vulnerati” dalla condotta del lavoratore, nonché ai fini della comprensione del carattere essenziale del limite quantitativo minimo cui era assoggettata la prestazione lavorativa richiesta al lavoratore.
Ciò che sarebbe stato tanto più necessario, ha proseguito l'appellante, visto che il Tribunale
aveva erroneamente ritenuto l'effettiva sussistenza delle difficoltà nella esecuzione della prestazione, anche se ciò non era mai stato provato, ma si era trattato di mere affermazioni della lavoratrice, che il giudice aveva utilizzato senza indagare la complessa organizzazione della datrice di lavoro e l'importanza del rispetto degli obblighi cui l'appellata era tenuta.
3) Con un terzo motivo di appello, ha lamentato che il Tribunale non avesse Parte_1
accolto la sua richiesta di riunione del presente procedimento con altro, previamente proposto,
riguardante la stessa lavoratrice e una fattispecie disciplinare identica, pendente dinanzi ad altro giudice, fissato in prima udienza per il 5 ottobre 2022, con ciò ledendo il suo interesse ad evitare giudizi contrastanti nonostante l'identità oggettiva e soggettiva delle due controversie.
***
L'appello è infondato.
1) Insussistenza dell'inadempimento contestato.
Come ben precisato dalla Suprema Corte, “nel contratto di lavoro subordinato, il fatto che il
lavoratore non sia obbligato al raggiungimento di un risultato ma all'esplicazione delle proprie
energie, nei modi e nei tempi stabiliti, non esclude che possano essere fissati parametri per
l'accertamento che la prestazione sia eseguita con quella diligenza e quella professionalità
medie proprie delle mansioni svolte, nel qual caso il mancato raggiungimento del risultato
prefissato non costituisce di per sé inadempimento, non trattandosi d'impegno di compiere
10 un'opera o un servizio (lavoro autonomo), bensì mero segno o indice di non esatta esecuzione
della prestazione. Stabilire se tale segno (che, unitamente alla negligenza del prestatore,
dev'essere provato dal datore di lavoro) dimostri univocamente che vi è stato inadempimento è
valutazione di fatto (incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata) che spetta
al giudice del merito, il quale però non deve scambiare il segno (mancato raggiungimento del
parametro) con l'oggetto dell'accertamento (inesatta o incompleta esecuzione della
prestazione)” (così Cass. 8973/1991).
Già in precedenza, pur a proposito della figura del produttore assicurativo, i giudici di legittimità
avevano chiarito che “ove il contratto, collettivo od individuale, di lavoro, preveda che il
mancato conseguimento di un livello minimo di affari in prefissati periodi di tempo costituisca di
per sé grave inadempimento e legittimi la risoluzione del rapporto per giustificato motivo (ex
art. 3 della legge n. 604 del 1966), non di meno il datore di lavoro, che intenda far valere tale
inadempimento del produttore, non può limitarsi a provare soltanto l'obiettiva ricorrenza di un
rendimento inferiore a quello minimo previsto, ma deve, altresì, provare che la causa dello
scarso rendimento derivi da negligenza del produttore medesimo nell'esercizio della sua
attività” (si veda Cass. 3014/1987).
In particolare, ha evidenziato la Corte in altro precedente, “nel contratto di lavoro subordinato, il
lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del
datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato
raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, giacché si
tratta di lavoro subordinato e non dell'obbligazione di compiere un'opera o un servizio (lavoro
autonomo). Ove, tuttavia, siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia
eseguita con la diligenza e la professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al
lavoratore, il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non esatta
esecuzione della prestazione (Cass., 20 agosto 1991, n. 8973)”. È, peraltro, “evidente che, per
stabilire se tale segno dimostri univocamente che vi è stato inadempimento, è necessario
11 valutare la condotta nel suo complesso per un apprezzabile periodo di tempo, tenendo bene a
mente che il mancato raggiungimento del parametro non va confuso con l'oggetto
dell'accertamento, che è costituito dall'inesatta o incompleta o mancata esecuzione della
prestazione” (così Cass. 14310/2015).
Applicando i predetti principi alla presente fattispecie, deve, quindi, innanzitutto escludersi che la mera mancata lavorazione, da parte dell'appellata, il giorno 26 luglio 2021, di tutti gli oggetti a firma alla stessa affidati per il recapito, pur considerando l'obiettivo del c.d. tavolo pulito quale criterio organizzativo che era stato frutto di elaborazione o di principi concordati con le rappresentanze sindacali, avesse, di per sé solo, integrato un fatto di inadempimento della prestazione dedotta in contratto, rimanendo, in ogni caso, onere della società datrice di lavoro l'allegazione e la dimostrazione della sussistenza di una inesatta o incompleta esecuzione, da parte della lavoratrice, della prestazione cui la medesima era tenuta. Inesatta o incompleta esecuzione da intendersi, giusta l'obbligazione di mezzi ovvero di diligenza e non di risultato gravante sul lavoratore, non come mancato raggiungimento del risultato sopra indicato, ma come comportamento negligente nell'esecuzione della prestazione.
D'altra parte, se è vero che, come pure affermato dalla Suprema Corte, ove siano individuati dei parametri (nella fattispecie, il valore medio giornaliero del gruppo di appartenenza di CP_1
pari a 78 pezzi da recapitare per unità) per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e la professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento dai detti parametri può divenire di per sé rilevante laddove acquisti valore univocamente significativo della inesatta esecuzione della prestazione, cioè della condotta negligente del lavoratore, deve escludersi che tale valore possa essere riconosciuto, nella fattispecie, all'avvenuto scostamento, da parte di nella giornata del 26 luglio 2021, dal CP_1
parametro utilizzato dalla società appellante, pur laddove considerato anch'esso frutto di elaborazione concordata con le rappresentanze sindacali.
La società infatti, come sarebbe stato suo specifico onere, non ha in alcun Parte_1
12 modo allegato, tempestivamente, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, né i criteri specifici attraverso i quali il parametro (individuale e di gruppo) era stato determinato, né le circostanze specifiche in virtù delle quali, nella fattispecie, apprezzata nel suo complesso la prestazione resa dalla lavoratrice, il mancato rispetto del parametro in discussione aveva acquisito valore univocamente significativo della inesatta esecuzione della prestazione diligente dalla stessa dovuta.
La società datrice di lavoro ha, invece, in questa fase di appello, erroneamente sostenuto, sia che sarebbe stato compito del giudice approfondire l'argomento ammettendo i mezzi di prova dedotti da essa stessa società, nei quali però in alcun modo la prestazione concretamente resa dalla lavoratrice era stata analizzata, né era stata allegata alcuna circostanza di fatto idonea a supportare la significatività del parametro utilizzato ovvero, a prescindere dal parametro, idonea a comprovare il comportamento negligente della lavoratrice (ciò che avrebbe anche impedito lo svolgimento rituale di attività istruttoria officiosa, alla quale sembra che la società appellante abbia inteso fare riferimento), sia che il giudice aveva considerato sussistenti asserite difficoltà,
affrontate dalla dipendente nell'esecuzione della prestazione, che, in realtà la dipendente non aveva comprovato, senza tenere conto che sarebbe stato, invece, suo proprio onere, come già
affermato, allegare e comprovare, con il segno contrario, la condotta negligente della dipendente.
Inoltre, ed in ogni caso, ritiene il Collegio che la significatività univoca che la società datrice di lavoro ha ritenuto di attribuire, sia in sede disciplinare che in sede giudiziale, al valore medio di cui si è detto, non possa, comunque, essere predicata a fronte degli esiti di una sola giornata di lavoro, in alcun modo inserita in un contesto di più ampia valutazione della condotta della lavoratrice e astratta, come già osservato, da qualunque genere di riferimento ad ulteriori e differenti indici ed indizi idonei a confermare le risultanze del mero dato numerico medio utilizzato.
In definitiva, a parere di questa Corte, la società datrice di lavoro, la quale si è limitata a desumere la condotta inadempiente (negligente) della dipendente dal mancato raggiungimento
13 del risultato atteso, cioè la consegna di tutti gli oggetti a firma affidati, e dalla valorizzazione di un parametro (il valore medio giornaliero) di per sé, per come rappresentato nel giudizio, non univocamente significativo della natura negligente del comportamento dalla stessa tenuto, non ha compiutamente allegato (non facendo sorgere il corrispondente onere assertorio e probatorio di segno contrario della lavoratrice) l'inadempimento posto a base della sanzione disciplinare oggetto del giudizio.
Né, come già sopra accennato, a risultati diversi si sarebbe giunti in caso di positivo espletamento della prova orale dedotta dalla società appellante, in quanto la stessa risulta (oltre che vertente su circostanze pacifiche o incontestate e talvolta valutative), in ogni caso inconcludente al fine appena sopra detto (si vedano capi 1, 2 e 3 della parte espositiva del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, pag. 1, vertenti sulla mancata lavorazione, da parte di il giorno 26 luglio 2021, di parte degli oggetti a firma alla stessa consegnati, e il capo CP_1
5, lettere da a) ad d), parte “ fatto e diritto” del ricorso, pag. 3 e 4, vertente sulla assegnazione di ad un certo quadrante, sempre rispettato, sul fatto che l'attività degli addetti alla linea CP_1
business fosse caratterizzata da una prestazione non predefinita, ma parametrata sui volumi di traffico di pacchi e raccomandate e, infine, sulla media di recapiti che “ordinariamente compete
ai componenti del gruppo” di appartenenza, pari, come detto, a 78 pezzi per unità).
Alla stregua di tutte le motivazioni indicate, la condotta inadempiente contestata a
[...]
deve, dunque, ritenersi insussistente, con conseguente illegittimità della sanzione, che CP_1
era stata, quindi, correttamente annullata dal primo giudice, pur per ragioni in parte differenti da quelle qui esposte.
2) Natura sproporzionata della sanzione.
Pur nella sufficienza degli argomenti sopra riportati, deve, in ogni caso, confermarsi il difetto di proporzione della sanzione irrogata, già accertata dal Tribunale.
Come correttamente osservato dal primo giudice, infatti, la società appellante non ha allegato i fatti concreti nei quali sarebbe consistito il pregiudizio arrecato dalla dipendente alla regolarità
14 del servizio ovvero agli interessi della società.
ha sostenuto che il pregiudizio sarebbe consistito nel mancato Parte_1
raggiungimento dell'obiettivo del c.d. tavolo pulito, determinato, a sua volta, dalla mancata lavorazione, da parte di di parte degli oggetti da recapitare alla stessa affidati. CP_1
In tal modo, peraltro, la società appellante ha reputato il pregiudizio alla regolarità del servizio coincidente con la violazione della regola sopra indicata, la quale è certamente posta a presidio della detta regolarità, ma con essa non coincide, cosicché sarebbe stato onere della società
appellante allegare e dimostrare in che modo il comportamento tenuto da in quella CP_1
giornata avesse causato un concreto e apprezzabile disservizio all'utenza, certamente non presumibile, in difetto di ulteriori elementi di valutazione, dal mero ritardo di un giorno nel recapito di alcuni degli oggetti affidati all'operatrice.
D'altra parte, quanto al pregiudizio agli interessi della società, quest'ultima ha reputato coincidenti le eventuali conseguenze dannose dell'inadempimento con lo stesso inadempimento,
senza, invece, allegare alcun effettivo pregiudizio, patrimoniale, non patrimoniale, anche, ad esempio, di immagine, subito ed introducendo solo in questa fase di appello, e come discorso meramente ipotetico, la questione relativa alle eventuali sanzioni applicabili dall'AGCOM.
Né, anche sotto tale profilo, il positivo espletamento della prova orale dedotta dalla società
appellante avrebbe cambiato le conclusioni raggiunte, vista l'evidente estraneità delle circostanze oggetto della prova, già illustrate, rispetto alle questioni in discussione.
Il fatto di inadempimento contestato a quindi, in difetto di dimostrato Controparte_1
pregiudizio e in difetto di ulteriori elementi di valutazione, non allegati dalla società appellante,
anche qualora sussistente, sarebbe stato pertanto meritevole, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 54, comma I, lett. d) (esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza) ovvero nell'art. 54, comma II, lett. e) (inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio ovvero agli interessi della società),
del CCNL applicabile al rapporto, di una più lieve sanzione conservativa (rimprovero verbale,
15 ammonizione scritta o multa).
Anche sulla base di tale autonoma ragione, la sanzione irrogata all'attuale appellata deve essere,
pertanto, come già dichiarato dal primo giudice, considerata illegittima, senza che sia ravvisabile, nel ragionamento condotto sul punto dal Tribunale e qui ribadito, alcun elemento di illogicità.
***
Non è fondata, al di là di ogni considerazione che potrebbe farsi sulle conseguenze della violazione denunciata, neanche la censura formulata da per non avere il Parte_1
primo giudice riunito in primo grado la presente controversia con altra, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto una differente, ma analoga, fattispecie disciplinare.
Infatti, come affermato dalla stessa appellante, quella controversia, previamente proposta e pendente dinanzi ad altro giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, era fissata in prima udienza per il 5 ottobre 2022, mentre la presente era pronta per essere definita (ed era stata definita) già in data 5 aprile 2022, cosicché l'eventuale riunione avrebbe determinato un rilevante differimento della data di decisione, contrastante con le note esigenze, di rilievo anche costituzionale, di celerità dei processi.
***
Per tutte le ragioni indicate, assorbita la questione della inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata, l'appello proposto, pur se per motivazioni anche differenti da quelle utilizzate nella sentenza impugnata, deve essere, quindi, rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore indeterminabile basso
(oggetto del giudizio è, innanzitutto, l'accertamento della legittimità o illegittimità della sanzione disciplinare, non solo la retribuzione spettante alla lavoratrice per la giornata di sospensione)
della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico della
16 società appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dalla società Parte_1
condanna la società appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 6.946,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 5 agosto 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE
dott. Grazia Maria Bagella CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 100/2022 dell'anno 2022, proposta da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Cagliari, presso la propria sede territoriale, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo
Carta, che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell'avv. Tullio Controparte_1
Cuccaru, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cagliari, depositato il 17 novembre 2021, aveva Parte_1
convenuto in giudizio la dipendente e aveva domandato che fosse accertata e Controparte_1
dichiarata la legittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni uno alla stessa comminata con nota scritta del 8 ottobre 2021.
In particolare, la società ricorrente aveva allegato che almeno in una occasione, non CP_1
aveva svolto correttamente la prestazione lavorativa assegnatagli, causando pregiudizio alla regolarità ed efficienza del servizio.
Infatti, aveva proseguito , il giorno 26 luglio 2021 la resistente era uscita per Parte_1
provvedere al recapito di 79 oggetti a firma, riportandone in ufficio, al termine del turno, 32, che aveva dichiarato non lavorati.
L'attuale appellante aveva, quindi, riferito che la struttura territorialmente responsabile per le
Risorse Umane aveva comunicato alla dipendente una formale contestazione disciplinare, a seguito della quale aveva reso le proprie giustificazioni, che erano state ritenute non CP_1
sufficienti dalla datrice di lavoro, cosicché alla dipendente era stata applicata la sanzione disciplinare sopra indicata.
La lavoratrice, aveva esposto la società ricorrente, aveva richiesto la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato, richiesta alla quale aveva ritenuto di non aderire, Parte_1
introducendo il presente giudizio.
Ciò premesso, la società ricorrente aveva sostenuto di avere operato legittimamente, considerato che non ottemperando alle espresse disposizioni datoriali volte ad assicurare il rispetto CP_1
del contratto, della tempistica e della quantità prevista per la lavorazione giornaliera della corrispondenza, aveva violato gli obblighi di diligenza e di fedeltà sulla stessa gravanti nella esecuzione della prestazione lavorativa.
Infatti, aveva precisato l'attuale appellante, l'attività del portalettere è disciplinata da una serie di direttive emanate nel corso degli anni in esito a elaborate trattative sindacali, le quali prevedono,
con il rispetto delle 36 ore settimanali di lavoro e con la possibilità di effettuare prestazioni giornaliere modulate in ragione della corrispondenza da recapitare, il raggiungimento dell'obiettivo consistente nel recapito, nella stessa giornata di arrivo, di tutta la corrispondenza pervenuta all'ufficio (c. d. tavolo pulito), che costituisce per il portalettere un vero e proprio
2 obbligo contrattuale.
D'altra parte, aveva osservato le giustificazioni della resistente, la quale Parte_1
aveva fatto riferimento ad una generica difficoltà di portare a termine i compiti affidatile, non potevano essere accettate, considerato che le zone cui la medesima era assegnata rientravano tutte in un unico quadrante, che l'attività delle risorse dette Linee Business non era caratterizzata da una prestazione predefinita, ma era parametrata al volume di traffico dei pacchi e delle raccomandate, e che la prestazione che era stata richiesta alla lavoratrice era nella media che ordinariamente competeva ai componenti del gruppo di cui la stessa faceva parte, pari a 78 pezzi per unità.
A fronte del detto comportamento inadempiente, aveva, quindi, osservato , alla Parte_1
dipendente era stata applicata la sanzione prevista dall'art. 54, comma III, lettera f), del CCNL
applicato al rapporto, cioè la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione,
essendosi ravvisata nel comportamento della medesima una “inosservanza di doveri o obblighi
di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli
interessi della Società”.
Infatti, aveva proseguito l'attuale appellante, il comportamento negligente della dipendente, il quale si era posto in contrasto con il precetto contenuto nell'art. 52 CCNL, che impone ai lavoratori di tenere un comportamento disciplinato e rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle attività assegnate ed in particolare di “svolgere con assiduità, diligenza e
spirito di collaborazione le attività” medesime, aveva comportato una compromissione del sistema organizzativo del settore recapito, cosicché la sanzione applicata non poteva che apparire pienamente legittima e proporzionata alle mancanze contestate.
***
si era costituita in giudizio e aveva resistito, chiedendo che il giudice Controparte_1
dichiarasse illegittima la sanzione disciplinare irrogatale dalla società datrice di lavoro,
mandandola assolta da ogni avversa pretesa.
3 Dopo avere premesso di essere dipendente di in forza di un rapporto di Parte_1
lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel liv D “Portalettere Senior”
CCNL e di essere stata assegnata presso il Centro Distribuzione di Cagliari alla Parte_1
linea business n. 60 e concretamente adibita alle mansioni di recapito di pacchi, di prodotti assicurati e in contrassegno, nonché di quotidiani e posta prioritaria non a firma, la resistente aveva precisato di avere avuto in dotazione, per l'esecuzione della prestazione lavorativa, un auto aziendale e di svolgere la propria attività la mattina, dalle ore 9:30 alle ore 17:00.
Il Centro Distribuzione di Cagliari, aveva proseguito la lavoratrice, gestisce il recapito della corrispondenza in un ambito territoriale approssimativamente corrispondente a quello dell'area metropolitana di Cagliari, che, per quanto attiene alla linea business (L.B.), è divisa in
“macrozone” raggruppate in “quadranti”.
Ella, ha aggiunto la resistente, operava nel quadrante che comprende le macrozone dalla 20 alla
37, divise per 8 “linee” (portalettere) business, con assegnazione abituale delle macrozone n. 28-
29-30, che comprendono approssimativamente la zona di Is Mirrionis e San Michele, attraverso il c.d. Asse Mediano di Scorrimento.
Peraltro, aveva precisato le macrozone di competenza di ciascun portalettere adibito CP_1
alla non erano cristallizzate, ma variavano all'interno del quadrante di riferimento in Pt_2
funzione del carico di prodotti da recapitare, pari per ciascuna unità, secondo le determinazioni unilaterali di , al numero di 78 pezzi. Parte_1
I portalettere adibiti alle linee business, quindi, aveva osservato la resistente, pur potendo avere in carico la medesima consegna di n. 78 prodotti, potevano trovarsi ad operare in aree cittadine diversamente vaste e/o problematiche, oltre che quotidianamente variabili.
Il 26 luglio 2021, aveva riferito il responsabile del Centro di Cagliari le CP_1 Parte_3
aveva affidato la consegna di n. 115 pezzi di cui n. 81 prodotti a firma, 26 1pro, 6 quotidiani e 2
telegrammi, da recapitarsi in un'area composta da n. 8 macrozone e, segnatamente, le nn. 28, 29,
30, 35, 36, 40, 44, 45, attraverso un percorso lungo all'incirca 50 Km.
4 Inoltre, aveva aggiunto la lavoratrice, in quella giornata il modello 28 AUT, recante le consegne da effettuare, le era stato consegnato alle ore 10:34, quindi, con più di un'ora di ritardo rispetto all'orario di ingresso al lavoro, previsto per le ore 9:30.
La mancata consegna dei residui prodotti postali, aveva evidenziato la resistente, era, pertanto,
dipesa, nel caso concreto, sia dalla ritardata consegna del mod. 28 AUT, sia dalla notevole estensione e criticità dell'area da servire, caratterizzata anche da traffico intenso, sia dalla necessità di percorrere lunghi tratti a piedi, dovendo necessariamente parcheggiare il veicolo in dotazione in sicurezza, sia dalla assegnazione a suo carico di macrozone dove ella operava saltuariamente, pertanto a lei poco note, sia dalla necessità di consultare n. 6 casellari, senza contare che, in occasione di qualunque attività di consegna, si presentavano difficoltà connesse alle dimensioni delle strutture nelle quali si operava il recapito, spesso composte da più interni e più scale, al tempo necessario per rintracciare i destinatari e attenderli per la consegna dei prodotti e alle operazioni di cassa per i contrassegni.
Ciò premesso, la lavoratrice aveva sostenuto l'illegittimità della sanzione irrogatale, in quanto non aveva offerto alcun parametro concreto al quale rapportare l'asserita Parte_1
insufficienza della prestazione lavorativa da lei resa nella giornata in contestazione, tanto più in considerazione della palese insufficienza, a fronte della variabilità della prestazione lavorativa che caratterizzava la prestazione dei portalettere della linea business,
di un parametro “standardizzato” per la valutazione della diligenza del dipendente, fondato sulla sola verifica del mancato raggiungimento di un determinato numero di consegne, senza tenere in alcun conto il contesto di lavoro specifico quotidianamente assegnato al dipendente medesimo.
, quindi, secondo pur essendo onerata della prova della effettivamente Parte_1 CP_1
pretendibilità della prestazione nello specifico contesto lavorativo nel quale ella si era trovata ad operare, non aveva adempiuto al detto onere, cosicché la sua prestazione non poteva considerarsi negligente.
Inoltre, aveva aggiunto non era dato comprendere quali pregiudizi la società Controparte_1
5 avesse subito a causa della sua condotta, posto che alcunché era stato al riguardo allegato, né
dedotto in prova, mentre le risultava che i prodotti non consegnati nella giornata del 26 luglio
2021 fossero stati regolarmente recapitati nella giornata successiva, senza che fosse seguita alcuna rimostranza da parte dei destinatari e dei fornitori, oltre che senza provocare alcuna alterazione dei turni di lavoro e, quindi, senza arrecare alla società alcun disguido organizzativo.
***
Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 250/2022 del 5 aprile 2022, aveva rigettato il ricorso proposto da e, accertata l'illegittimità della sanzione irrogata, l'aveva Parte_1
annullata, disponendo, in favore della lavoratrice, la restituzione delle somme eventualmente trattenute in applicazione del provvedimento disciplinare, maggiorate degli accessori, nonché la rifusione delle spese di lite.
Il primo giudice, in particolare, aveva escluso che, nella fattispecie, la società ricorrente avesse dimostrato che dalla condotta del lavoratore era derivato un nocumento effettivo ed apprezzabile alla regolarità del servizio ovvero all'interesse economico e/o organizzativo della società
medesima.
La società ricorrente, aveva argomentato il Tribunale, non aveva in alcun modo allegato in che cosa si fosse sostanziato il pregiudizio alla regolarità del servizio ovvero quali interessi fossero stati vulnerati dalla condotta di tanto più che dall'esame degli atti di causa non CP_1
risultava alcun reclamo dei destinatari dei plichi non recapitati, né erano state formulate allegazioni in ordine ad eventuali problematiche di carattere organizzativo che la condotta ascritta alla lavoratrice avesse originato.
D'altronde, aveva osservato il Tribunale, se è vero che nel ricorso si era fatto riferimento ad una compromissione del sistema organizzativo del settore recapito, era anche vero che la contestazione aveva avuto ad oggetto una sola giornata di lavoro, con la conseguenza che l'eventuale compromissione, se anche verificatasi, non poteva risultare di rilevanza tale da giustificare la sanzione prescelta dalla datrice di lavoro.
6 Sarebbe stato, quindi, al più possibile, nella fattispecie, ha osservato il Tribunale, contestare alla dipendente l'esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza, fattispecie prevista dall'art. 54, comma I, lett. d) del CCNL, che prevede, però, l'irrogazione del rimprovero verbale ovvero della ammonizione scritta, o ancora l'ipotesi di cui al successivo comma II del medesimo articolo, il quale, alla lett. e), sanziona con la multa l'inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio ovvero agli interessi della Società.
Inoltre, aveva aggiunto il primo giudice, nella fattispecie aveva allegato che i Controparte_1
prodotti non consegnati il 26 luglio 2021 erano stati regolarmente recapitati il giorno seguente,
circostanza che non era stata smentita dalla controparte.
Pertanto, aveva concluso il primo giudice, anche per tale ulteriore ragione la sanzione irrogata alla lavoratrice era stata sproporzionata rispetto alle modeste conseguenze derivate dal mancato completamento delle consegne.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello la società Parte_4
ha resistito, eccependo l'inammissibilità dell'appello e riproponendo,
[...]
comunque, anche tutte le difese già formulate in primo grado.
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della società appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, previa
istruttoria, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, in riforma della sentenza n.
250/2022, resa inter partes dal Tribunale di Cagliari il 05.04.2022 e depositata in pari data nel
procedimento n. r.g. 2863/2021, accertare e dichiarare la legittimità del provvedimento
disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni uno assunto da
[...]
nei confronti della dipendente con nota prot. 7666 dell'8 ottobre Parte_1 Controparte_1
7 2021.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
Nell'interesse dell'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita:
1) disattesa ogni diversa e contraria istanza eccezione e deduzione;
2) respingere l'appello proposto da e confermare integralmente la sentenza Pt_1 Parte_1
impugnata, assolvendo in ogni caso la Sig.ra da ogni avversa pretesa. Controparte_1
3) con vittoria di spese, anche generali al 15%, competenze per l'attività difensiva del doppio
grado del giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con un primo motivo di appello, la società appellante ha criticato la sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto la condotta della società medesima non correttamente ispirata a buona fede, ma piuttosto ispirata ad una interpretazione cavillosa delle norme poste a presidio del corretto andamento della propria organizzazione, e per avere, quindi, ritenuto che non risultasse comprovato il nocumento subito dalla società stessa in conseguenza della condotta della lavoratrice.
Invero, ha osservato la parte appellante, la mancata esecuzione della prestazione, che non si era attenuta agli standards richiesti, costituiva, di per sé, il danno patito dalla datrice di lavoro, la quale, anche al fine di prevenire simili circostanze e, quindi, il caos organizzativo, aveva raggiunto con le sigle sindacali un'intesa da cui, appunto, era emerso il dato numerico sulla base del quale era stata svolta la valutazione oggettiva della prestazione resa dalla lavoratrice.
Poiché tali standards, ha proseguito l'appellante, erano stati oggetto di attenta valutazione sindacale, poteva affermarsi che il superamento dei limiti in questione importasse senz'altro un pregiudizio per l'azienda.
D'altra parte, ha osservato la società datrice di lavoro, l'assenza di un limite renderebbe relativo il confine della prestazione dovuta e, per diretta conseguenza, comprometterebbe l'efficienza del
8 sistema organizzativo.
Il primo giudice, inoltre, ha sostenuto l'appellante, aveva errato quando, nell'interrogarsi sulla natura del pregiudizio subito dalle , era arrivato perfino a considerare dirimente l'assenza di Pt_1
un reclamo da parte dei destinatari della posta non recapitata.
Si era trattato, ha evidenziato la società appellante, di un ragionamento errato, che non aveva tenuto conto del fatto che per costituiscono fonte di pregiudizio anche le Parte_1
sanzioni, ad esempio imposte da AGCOM, cui l'Azienda soggiace nel caso in cui la condotta del proprio dipendente importi violazione degli obblighi connessi all'espletamento del servizio universale di cui è fornitrice, cosicché se il ragionamento del giudice fosse ritenuto plausibile,
dovrebbe ritenersi che sia tenuta, in casi come quello per cui è causa, a dimostrare, Parte_1
onde giustificare il provvedimento disciplinare adottato, di essere stata sanzionata dall'autorità di regolamentazione del servizio.
In realtà, ha concluso sul punto la società appellante, la relativizzazione dei limiti della prestazione dei dipendenti, pur previamente condivisi dall'azienda e dai lavoratori, finisce per esporre l'azienda alle sanzioni appena evocate.
Inoltre, ha aggiunto l'appellante, il giudice aveva errato anche nella parte in cui aveva ritenuto che l'avere effettuato le consegne seppure in ritardo fosse indice della sproporzione della sanzione e, comunque, laddove aveva ritenuto non integrato il requisito del pregiudizio alla regolarità del servizio e agli interessi della società.
2) Con un secondo motivo di appello, ha lamentato che il giudice di prime Parte_1
cure avesse ritenuto superflua l'audizione dei testi indicati dalla società stessa.
L'audizione del responsabile del centro di distribuzione e dello specialista addetto allo stesso centro, ha sostenuto l'appellante, avrebbe, infatti, consentito al giudice di dare risposta ai quesiti che lo stesso si era posto in sentenza e avrebbe consentito alla società di provare i fatti e le circostanze utili a contraddire le argomentazioni pretestuose evocate dalla controparte, come ad esempio quelle relative alla ritardata consegna del modulo 28 AUT e alle asserite difficoltà
9 nell'esecuzione della prestazione.
L'erroneità della pronuncia, ha osservato la società datrice di lavoro, derivava, quindi, anche dalla mancata assunzione dei mezzi di prova e dalla mancata valutazione di fatti determinanti ai fini della comprensione del pregiudizio alla regolarità del servizio ed agli interessi della società
“vulnerati” dalla condotta del lavoratore, nonché ai fini della comprensione del carattere essenziale del limite quantitativo minimo cui era assoggettata la prestazione lavorativa richiesta al lavoratore.
Ciò che sarebbe stato tanto più necessario, ha proseguito l'appellante, visto che il Tribunale
aveva erroneamente ritenuto l'effettiva sussistenza delle difficoltà nella esecuzione della prestazione, anche se ciò non era mai stato provato, ma si era trattato di mere affermazioni della lavoratrice, che il giudice aveva utilizzato senza indagare la complessa organizzazione della datrice di lavoro e l'importanza del rispetto degli obblighi cui l'appellata era tenuta.
3) Con un terzo motivo di appello, ha lamentato che il Tribunale non avesse Parte_1
accolto la sua richiesta di riunione del presente procedimento con altro, previamente proposto,
riguardante la stessa lavoratrice e una fattispecie disciplinare identica, pendente dinanzi ad altro giudice, fissato in prima udienza per il 5 ottobre 2022, con ciò ledendo il suo interesse ad evitare giudizi contrastanti nonostante l'identità oggettiva e soggettiva delle due controversie.
***
L'appello è infondato.
1) Insussistenza dell'inadempimento contestato.
Come ben precisato dalla Suprema Corte, “nel contratto di lavoro subordinato, il fatto che il
lavoratore non sia obbligato al raggiungimento di un risultato ma all'esplicazione delle proprie
energie, nei modi e nei tempi stabiliti, non esclude che possano essere fissati parametri per
l'accertamento che la prestazione sia eseguita con quella diligenza e quella professionalità
medie proprie delle mansioni svolte, nel qual caso il mancato raggiungimento del risultato
prefissato non costituisce di per sé inadempimento, non trattandosi d'impegno di compiere
10 un'opera o un servizio (lavoro autonomo), bensì mero segno o indice di non esatta esecuzione
della prestazione. Stabilire se tale segno (che, unitamente alla negligenza del prestatore,
dev'essere provato dal datore di lavoro) dimostri univocamente che vi è stato inadempimento è
valutazione di fatto (incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata) che spetta
al giudice del merito, il quale però non deve scambiare il segno (mancato raggiungimento del
parametro) con l'oggetto dell'accertamento (inesatta o incompleta esecuzione della
prestazione)” (così Cass. 8973/1991).
Già in precedenza, pur a proposito della figura del produttore assicurativo, i giudici di legittimità
avevano chiarito che “ove il contratto, collettivo od individuale, di lavoro, preveda che il
mancato conseguimento di un livello minimo di affari in prefissati periodi di tempo costituisca di
per sé grave inadempimento e legittimi la risoluzione del rapporto per giustificato motivo (ex
art. 3 della legge n. 604 del 1966), non di meno il datore di lavoro, che intenda far valere tale
inadempimento del produttore, non può limitarsi a provare soltanto l'obiettiva ricorrenza di un
rendimento inferiore a quello minimo previsto, ma deve, altresì, provare che la causa dello
scarso rendimento derivi da negligenza del produttore medesimo nell'esercizio della sua
attività” (si veda Cass. 3014/1987).
In particolare, ha evidenziato la Corte in altro precedente, “nel contratto di lavoro subordinato, il
lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del
datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti, con la conseguenza che il mancato
raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento, giacché si
tratta di lavoro subordinato e non dell'obbligazione di compiere un'opera o un servizio (lavoro
autonomo). Ove, tuttavia, siano individuabili dei parametri per accertare che la prestazione sia
eseguita con la diligenza e la professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al
lavoratore, il discostamento dai detti parametri può costituire segno o indice di non esatta
esecuzione della prestazione (Cass., 20 agosto 1991, n. 8973)”. È, peraltro, “evidente che, per
stabilire se tale segno dimostri univocamente che vi è stato inadempimento, è necessario
11 valutare la condotta nel suo complesso per un apprezzabile periodo di tempo, tenendo bene a
mente che il mancato raggiungimento del parametro non va confuso con l'oggetto
dell'accertamento, che è costituito dall'inesatta o incompleta o mancata esecuzione della
prestazione” (così Cass. 14310/2015).
Applicando i predetti principi alla presente fattispecie, deve, quindi, innanzitutto escludersi che la mera mancata lavorazione, da parte dell'appellata, il giorno 26 luglio 2021, di tutti gli oggetti a firma alla stessa affidati per il recapito, pur considerando l'obiettivo del c.d. tavolo pulito quale criterio organizzativo che era stato frutto di elaborazione o di principi concordati con le rappresentanze sindacali, avesse, di per sé solo, integrato un fatto di inadempimento della prestazione dedotta in contratto, rimanendo, in ogni caso, onere della società datrice di lavoro l'allegazione e la dimostrazione della sussistenza di una inesatta o incompleta esecuzione, da parte della lavoratrice, della prestazione cui la medesima era tenuta. Inesatta o incompleta esecuzione da intendersi, giusta l'obbligazione di mezzi ovvero di diligenza e non di risultato gravante sul lavoratore, non come mancato raggiungimento del risultato sopra indicato, ma come comportamento negligente nell'esecuzione della prestazione.
D'altra parte, se è vero che, come pure affermato dalla Suprema Corte, ove siano individuati dei parametri (nella fattispecie, il valore medio giornaliero del gruppo di appartenenza di CP_1
pari a 78 pezzi da recapitare per unità) per accertare che la prestazione sia eseguita con la diligenza e la professionalità medie, proprie delle mansioni affidate al lavoratore, il discostamento dai detti parametri può divenire di per sé rilevante laddove acquisti valore univocamente significativo della inesatta esecuzione della prestazione, cioè della condotta negligente del lavoratore, deve escludersi che tale valore possa essere riconosciuto, nella fattispecie, all'avvenuto scostamento, da parte di nella giornata del 26 luglio 2021, dal CP_1
parametro utilizzato dalla società appellante, pur laddove considerato anch'esso frutto di elaborazione concordata con le rappresentanze sindacali.
La società infatti, come sarebbe stato suo specifico onere, non ha in alcun Parte_1
12 modo allegato, tempestivamente, nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, né i criteri specifici attraverso i quali il parametro (individuale e di gruppo) era stato determinato, né le circostanze specifiche in virtù delle quali, nella fattispecie, apprezzata nel suo complesso la prestazione resa dalla lavoratrice, il mancato rispetto del parametro in discussione aveva acquisito valore univocamente significativo della inesatta esecuzione della prestazione diligente dalla stessa dovuta.
La società datrice di lavoro ha, invece, in questa fase di appello, erroneamente sostenuto, sia che sarebbe stato compito del giudice approfondire l'argomento ammettendo i mezzi di prova dedotti da essa stessa società, nei quali però in alcun modo la prestazione concretamente resa dalla lavoratrice era stata analizzata, né era stata allegata alcuna circostanza di fatto idonea a supportare la significatività del parametro utilizzato ovvero, a prescindere dal parametro, idonea a comprovare il comportamento negligente della lavoratrice (ciò che avrebbe anche impedito lo svolgimento rituale di attività istruttoria officiosa, alla quale sembra che la società appellante abbia inteso fare riferimento), sia che il giudice aveva considerato sussistenti asserite difficoltà,
affrontate dalla dipendente nell'esecuzione della prestazione, che, in realtà la dipendente non aveva comprovato, senza tenere conto che sarebbe stato, invece, suo proprio onere, come già
affermato, allegare e comprovare, con il segno contrario, la condotta negligente della dipendente.
Inoltre, ed in ogni caso, ritiene il Collegio che la significatività univoca che la società datrice di lavoro ha ritenuto di attribuire, sia in sede disciplinare che in sede giudiziale, al valore medio di cui si è detto, non possa, comunque, essere predicata a fronte degli esiti di una sola giornata di lavoro, in alcun modo inserita in un contesto di più ampia valutazione della condotta della lavoratrice e astratta, come già osservato, da qualunque genere di riferimento ad ulteriori e differenti indici ed indizi idonei a confermare le risultanze del mero dato numerico medio utilizzato.
In definitiva, a parere di questa Corte, la società datrice di lavoro, la quale si è limitata a desumere la condotta inadempiente (negligente) della dipendente dal mancato raggiungimento
13 del risultato atteso, cioè la consegna di tutti gli oggetti a firma affidati, e dalla valorizzazione di un parametro (il valore medio giornaliero) di per sé, per come rappresentato nel giudizio, non univocamente significativo della natura negligente del comportamento dalla stessa tenuto, non ha compiutamente allegato (non facendo sorgere il corrispondente onere assertorio e probatorio di segno contrario della lavoratrice) l'inadempimento posto a base della sanzione disciplinare oggetto del giudizio.
Né, come già sopra accennato, a risultati diversi si sarebbe giunti in caso di positivo espletamento della prova orale dedotta dalla società appellante, in quanto la stessa risulta (oltre che vertente su circostanze pacifiche o incontestate e talvolta valutative), in ogni caso inconcludente al fine appena sopra detto (si vedano capi 1, 2 e 3 della parte espositiva del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, pag. 1, vertenti sulla mancata lavorazione, da parte di il giorno 26 luglio 2021, di parte degli oggetti a firma alla stessa consegnati, e il capo CP_1
5, lettere da a) ad d), parte “ fatto e diritto” del ricorso, pag. 3 e 4, vertente sulla assegnazione di ad un certo quadrante, sempre rispettato, sul fatto che l'attività degli addetti alla linea CP_1
business fosse caratterizzata da una prestazione non predefinita, ma parametrata sui volumi di traffico di pacchi e raccomandate e, infine, sulla media di recapiti che “ordinariamente compete
ai componenti del gruppo” di appartenenza, pari, come detto, a 78 pezzi per unità).
Alla stregua di tutte le motivazioni indicate, la condotta inadempiente contestata a
[...]
deve, dunque, ritenersi insussistente, con conseguente illegittimità della sanzione, che CP_1
era stata, quindi, correttamente annullata dal primo giudice, pur per ragioni in parte differenti da quelle qui esposte.
2) Natura sproporzionata della sanzione.
Pur nella sufficienza degli argomenti sopra riportati, deve, in ogni caso, confermarsi il difetto di proporzione della sanzione irrogata, già accertata dal Tribunale.
Come correttamente osservato dal primo giudice, infatti, la società appellante non ha allegato i fatti concreti nei quali sarebbe consistito il pregiudizio arrecato dalla dipendente alla regolarità
14 del servizio ovvero agli interessi della società.
ha sostenuto che il pregiudizio sarebbe consistito nel mancato Parte_1
raggiungimento dell'obiettivo del c.d. tavolo pulito, determinato, a sua volta, dalla mancata lavorazione, da parte di di parte degli oggetti da recapitare alla stessa affidati. CP_1
In tal modo, peraltro, la società appellante ha reputato il pregiudizio alla regolarità del servizio coincidente con la violazione della regola sopra indicata, la quale è certamente posta a presidio della detta regolarità, ma con essa non coincide, cosicché sarebbe stato onere della società
appellante allegare e dimostrare in che modo il comportamento tenuto da in quella CP_1
giornata avesse causato un concreto e apprezzabile disservizio all'utenza, certamente non presumibile, in difetto di ulteriori elementi di valutazione, dal mero ritardo di un giorno nel recapito di alcuni degli oggetti affidati all'operatrice.
D'altra parte, quanto al pregiudizio agli interessi della società, quest'ultima ha reputato coincidenti le eventuali conseguenze dannose dell'inadempimento con lo stesso inadempimento,
senza, invece, allegare alcun effettivo pregiudizio, patrimoniale, non patrimoniale, anche, ad esempio, di immagine, subito ed introducendo solo in questa fase di appello, e come discorso meramente ipotetico, la questione relativa alle eventuali sanzioni applicabili dall'AGCOM.
Né, anche sotto tale profilo, il positivo espletamento della prova orale dedotta dalla società
appellante avrebbe cambiato le conclusioni raggiunte, vista l'evidente estraneità delle circostanze oggetto della prova, già illustrate, rispetto alle questioni in discussione.
Il fatto di inadempimento contestato a quindi, in difetto di dimostrato Controparte_1
pregiudizio e in difetto di ulteriori elementi di valutazione, non allegati dalla società appellante,
anche qualora sussistente, sarebbe stato pertanto meritevole, in conformità alle previsioni contenute nell'art. 54, comma I, lett. d) (esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza) ovvero nell'art. 54, comma II, lett. e) (inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio ovvero agli interessi della società),
del CCNL applicabile al rapporto, di una più lieve sanzione conservativa (rimprovero verbale,
15 ammonizione scritta o multa).
Anche sulla base di tale autonoma ragione, la sanzione irrogata all'attuale appellata deve essere,
pertanto, come già dichiarato dal primo giudice, considerata illegittima, senza che sia ravvisabile, nel ragionamento condotto sul punto dal Tribunale e qui ribadito, alcun elemento di illogicità.
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Non è fondata, al di là di ogni considerazione che potrebbe farsi sulle conseguenze della violazione denunciata, neanche la censura formulata da per non avere il Parte_1
primo giudice riunito in primo grado la presente controversia con altra, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto una differente, ma analoga, fattispecie disciplinare.
Infatti, come affermato dalla stessa appellante, quella controversia, previamente proposta e pendente dinanzi ad altro giudice della sezione lavoro del Tribunale di Cagliari, era fissata in prima udienza per il 5 ottobre 2022, mentre la presente era pronta per essere definita (ed era stata definita) già in data 5 aprile 2022, cosicché l'eventuale riunione avrebbe determinato un rilevante differimento della data di decisione, contrastante con le note esigenze, di rilievo anche costituzionale, di celerità dei processi.
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Per tutte le ragioni indicate, assorbita la questione della inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata, l'appello proposto, pur se per motivazioni anche differenti da quelle utilizzate nella sentenza impugnata, deve essere, quindi, rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella di trattazione/istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore indeterminabile basso
(oggetto del giudizio è, innanzitutto, l'accertamento della legittimità o illegittimità della sanzione disciplinare, non solo la retribuzione spettante alla lavoratrice per la giornata di sospensione)
della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico della
16 società appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto dalla società Parte_1
condanna la società appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 6.946,00, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della società
appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 5 agosto 2025.
L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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