Articolo 1 della Legge 11 dicembre 1952, n. 3057
Versione
29 gennaio 1953
Art. 1. Articolo unico.

Le indennita', per ogni giornata di sedute, al personale delegato a partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscano nel territorio nazionale ed a quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse, di cui all' art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 554 , sono elevate alle seguenti misure:


al capo della delegazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800 ai delegati, delegati aggiunti o supplenti
ed agli esperti anche se estranei
all'Amministrazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 720 al personale addetto ai lavori di concetto . . . . . . . . . . L. 600 al personale d'ordine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 al personale di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1953