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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 979/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 979/2025, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), la prima rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Pulli ed il secondo C.F._2 dall'avv. Fernando Donno, procuratori domiciliatari;
Ricorrenti
Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 27.02.2025, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Galatina il 31.05.2001 e che dalla loro unione nasceva
(30.05.2002), maggiorenne ma economicamente non indipendente;
- che era stata pronunciata Per_1 la separazione con decreto di omologa reso dal Tribunale di Lecce in data 6.09.2016 avente n.
13957/2016; - che dalla data di deposito del ricorso per separazione avevano sempre vissuto separatamente e non vi erano possibilità di riprendere la convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: i) Dare atto che i ricorrenti confermano reciprocamente di rinunciare all'assegno di mantenimento;
ii) Disporre che i ricorrenti provvedano alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) cadauno, Per_1 eventualmente da adeguare sino al conseguimento dell'indipendenza economica del medesimo. Con decreto del 26.03.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 15.04.2025, da svolgersi con il deposito di note scritte. All'udienza predetta le parti provvedevano al deposito di note di trattazione scritta con le quali insistevano nelle richieste.
In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale.
Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni richieste dalle parti possono essere ratificate in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio maggiorenne ma non autonomo.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_2 disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto a Galatina il 31.05.2001 alle condizioni indicate in parte motiva;
Parte_2 2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese. Lecce, 16.05.2025
Il giudice rel. La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE - SECONDA SEZIONE CIVILE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 979/2025, avente ad oggetto: “Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), la prima rappresentata e difesa dall'avv. Annarita Pulli ed il secondo C.F._2 dall'avv. Fernando Donno, procuratori domiciliatari;
Ricorrenti
Con la partecipazione del P.M. Motivi in fatto e diritto della decisione:
Con ricorso congiunto depositato il 27.02.2025, le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Galatina il 31.05.2001 e che dalla loro unione nasceva
(30.05.2002), maggiorenne ma economicamente non indipendente;
- che era stata pronunciata Per_1 la separazione con decreto di omologa reso dal Tribunale di Lecce in data 6.09.2016 avente n.
13957/2016; - che dalla data di deposito del ricorso per separazione avevano sempre vissuto separatamente e non vi erano possibilità di riprendere la convivenza.
Tanto premesso concludevano chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: i) Dare atto che i ricorrenti confermano reciprocamente di rinunciare all'assegno di mantenimento;
ii) Disporre che i ricorrenti provvedano alla corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di € 850,00 (ottocentocinquanta/00) cadauno, Per_1 eventualmente da adeguare sino al conseguimento dell'indipendenza economica del medesimo. Con decreto del 26.03.2025 il Giudice relatore fissava l'udienza del 15.04.2025, da svolgersi con il deposito di note scritte. All'udienza predetta le parti provvedevano al deposito di note di trattazione scritta con le quali insistevano nelle richieste.
In via preliminare, occorre evidenziare che risulta integrata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lettera b) della l. n. 898/1970, così come modificata dalla l. n. 55/2015 essendo decorsi più di sei mesi dalla data di separazione, risultando d'altra parte acclarato – per concorde dichiarazione della parti – che dopo l'autorizzazione a vivere separati i coniugi non abbiano mai ripreso la convivenza né si sia tra essi ripristinata la comunione materiale e spirituale.
Sussistono, dunque, i presupposti legittimanti la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni richieste dalle parti possono essere ratificate in quanto conformi all'interesse delle parti e del figlio maggiorenne ma non autonomo.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_2 disattesa ed assorbita, così provvede: 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto a Galatina il 31.05.2001 alle condizioni indicate in parte motiva;
Parte_2 2) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
3) Nulla per le spese. Lecce, 16.05.2025
Il giudice rel. La Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA dott.ssa Cinzia MONDATORE