Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
RG 2463/2024
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Fanelli
Miriam, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa discussa all'udienza del 6.06.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Sammarco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso, dall' CP_1 avv. A. Andriulli
Resistente
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 6.03.2024, il ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal Ctu nominato. Costui aveva riconosciuto solo un grado di invalidità pari al 70%, senza riconoscere la sussistenza dei presupposti per il godimento dell'assegno di invalidità civile. Il ricorrente, pertanto, agiva per ottenere, a seguito di revisione, il riconoscimento di un'invalidità in misura almeno del 74% per beneficiare della prestazione di invalidità civile.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Nei chiarimenti depositati nella presente sede, le cui motivazioni si condividono, il
CTU, come richiesto nel quesito formulato all'udienza del 14.03.2025, ha specificatamente dedotto in ordine alle percentuali invalidanti applicate in relazione ai codici di inquadramento delle patologie anche alla luce della successiva documentazione depositata in sede di opposizione: ed infatti, il CTU ha riferito:
“….Esaminata la documentazione in atti, è possibile definire il quadro patologico: Il
25%.......La obesità con IMC 34 è prevista con numero nosografico 7105……ritengo che tale patologia possa essere valutata 31%........La nevrosi ansiosa è prevista con numero di codice 2207 e valutazione del 15%........Per la limitazione funzionale al polso sinistro, può essere preso come riferimento il numero nosografico 7207 ….e la percentuale di invalidità può essere valutata 15%.”.
Sulla scorta di tali rilievi, il CTU ha poi concluso confermando la propria valutazione già resa nel procedimento ex art 445 bis cpc : “Per la valutazione complessiva, occorre applicare la formula a scalare e, considerando anche la dermatite atopica e utilizzando tutto il margine disposizione del valutatore per il deficit lavorativo specifico, confermo la percentuale invalidante del 70% come già indicato nella relazione di CTU”.
Alla luce dei chiarimenti del tutto esaustivi resi in questa sede dal CTU, pertanto, non residua alcuno spazio per ulteriori chiarimenti, sicchè le critiche mosse dal ricorrente si risolvono in una diversa e opposta valutazione delle conclusioni cui è giunto il Ctu in merito alla qualificazione delle patologie.
Ritiene, pertanto, il giudice di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e con ragionamento del tutto esente da vizi logico - giuridici.
Per tutto quanto detto, si deve rigettare l'opposizione proposta.
Le spese del giudizio non sono dovute ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta l'opposizione
2. Nulla per le spese
3. Spese di ctu della fase di a.t.p. e della presente fase, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
Taranto 6.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Miriam Fanelli