CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2442/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17439/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80131 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1837411251 IMU 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Per la ricorrente: “Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, contraris reiectis, e per i motivi articolati accogliere le seguenti istanze: A) Dichiarare l'ammissibilità e proponibilità del presente ricorso e quindi nullo e illegittimo l'avviso di accertamento impugnato Prot. n° 183741/1251 del 22/07/2025 -
Cod. Contribuente: 16213882; B) Nel merito: dichiarare non dovuta l'Imposta Municipale Propria per l'anno
2020 richiesta con avviso di accertamento Prot. n° 183741/1251 del 22/07/2025 - Cod. Contribuente:
16213882 per i motivi esposti nel presente ricorso;
C) Condannare le resistenti alle spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito”.
Per il resistente Comune di Napoli: “voglia, in conclusione, codesta On.le Corte: · estromettere dal processo il Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva. · condannare la parte al pagamento delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'IMU per l'anno 2020, per l'importo di euro 574,55, deducendone l'illegittimità.
Esponeva di aver acquistato nel 2018 la quota del 50% dell'immobile sito in Napoli, Indirizzo_1
, destinandolo a propria abitazione principale, e di aver ivi trasferito la residenza anagrafica in data
12.06.2018, mantenendovi da allora la dimora abituale. Deduceva pertanto la non debenza dell'imposta, trattandosi di immobile esente ai sensi della normativa vigente.
Si costituiva il Comune di Napoli, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'attività di accertamento e riscossione del tributo era stata affidata in concessione a Resistente_1 S.r.l..
Acquisita la documentazione prodotta;
la causa veniva trattenuta in decisione all'esito della odierna trattazione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che l'immobile oggetto di accertamento, censito in categoria catastale A/3, è stato adibito, sin dall'anno 2018, ad abitazione principale della contribuente, la quale ha ivi trasferito la propria residenza anagrafica e vi ha stabilito la dimora abituale, circostanze mai specificamente contestate dalle parti resistenti.
L'IMU non si applica all'abitazione principale, intendendosi per tale l'immobile nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente, purché non rientrante nelle categorie catastali di lusso, evenienza che nella fattispecie deve escludersi.
Ne consegue che, per l'anno d'imposta 2020, difettava il presupposto impositivo, con conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato
Le spese sostenute dalla ricorrente vanno poste a carico della Associazione_1 s.r.l., autrice dell'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
B) condanna la Associazione_1 s.r.l., alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 450,00 per compenso di avvocato, in euro 38,75 per spese vive oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Difensore_1, difensore anticipatario.
Napoli, 12/01/2026
Il giudice
Dott. Mario Suriano
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SURIANO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17439/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80131 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1837411251 IMU 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 131/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Per la ricorrente: “Voglia l'On. Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, contraris reiectis, e per i motivi articolati accogliere le seguenti istanze: A) Dichiarare l'ammissibilità e proponibilità del presente ricorso e quindi nullo e illegittimo l'avviso di accertamento impugnato Prot. n° 183741/1251 del 22/07/2025 -
Cod. Contribuente: 16213882; B) Nel merito: dichiarare non dovuta l'Imposta Municipale Propria per l'anno
2020 richiesta con avviso di accertamento Prot. n° 183741/1251 del 22/07/2025 - Cod. Contribuente:
16213882 per i motivi esposti nel presente ricorso;
C) Condannare le resistenti alle spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito”.
Per il resistente Comune di Napoli: “voglia, in conclusione, codesta On.le Corte: · estromettere dal processo il Comune di Napoli per difetto di legittimazione passiva. · condannare la parte al pagamento delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la contribuente impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale veniva richiesto il pagamento dell'IMU per l'anno 2020, per l'importo di euro 574,55, deducendone l'illegittimità.
Esponeva di aver acquistato nel 2018 la quota del 50% dell'immobile sito in Napoli, Indirizzo_1
, destinandolo a propria abitazione principale, e di aver ivi trasferito la residenza anagrafica in data
12.06.2018, mantenendovi da allora la dimora abituale. Deduceva pertanto la non debenza dell'imposta, trattandosi di immobile esente ai sensi della normativa vigente.
Si costituiva il Comune di Napoli, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'attività di accertamento e riscossione del tributo era stata affidata in concessione a Resistente_1 S.r.l..
Acquisita la documentazione prodotta;
la causa veniva trattenuta in decisione all'esito della odierna trattazione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che l'immobile oggetto di accertamento, censito in categoria catastale A/3, è stato adibito, sin dall'anno 2018, ad abitazione principale della contribuente, la quale ha ivi trasferito la propria residenza anagrafica e vi ha stabilito la dimora abituale, circostanze mai specificamente contestate dalle parti resistenti.
L'IMU non si applica all'abitazione principale, intendendosi per tale l'immobile nel quale il possessore risiede anagraficamente e dimora abitualmente, purché non rientrante nelle categorie catastali di lusso, evenienza che nella fattispecie deve escludersi.
Ne consegue che, per l'anno d'imposta 2020, difettava il presupposto impositivo, con conseguente illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato
Le spese sostenute dalla ricorrente vanno poste a carico della Associazione_1 s.r.l., autrice dell'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, così provvede:
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
B) condanna la Associazione_1 s.r.l., alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro 450,00 per compenso di avvocato, in euro 38,75 per spese vive oltre accessori di legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Difensore_1, difensore anticipatario.
Napoli, 12/01/2026
Il giudice
Dott. Mario Suriano