Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/05/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del Giudice G. Claudia Ragusa ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1642 del Ruolo Generale
del contenzioso civile dell'anno 2016 e promossa
DA
nata a Gela, il [...], in [...] eParte_1
nella qualità di erede di Persona_1
,nato a [...], il [...], e deceduto il 3 agosto 2023, nata a [...] il [...], Persona_1
nato a [...], il [...], CP nato a [...], l'8 Parte_2
,
nato a [...], il [...] e Parte_3 maggio 1972, CP_2
,
nata a [...], il [...] nella qualità di eredi di Persona_1 nato a
Favara, il 28 aprile 1935 e deceduto il 3 agosto 2023 e di Persona_2 nato
,
a Favara il 22 giugno 1932, ivi deceduto il 24 febbraio 2023, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Teresa Balsamo, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
Attori eRicorrenti in riassunzione
CONTRO
Persona_1 nata a [...], il [...], n.q. di erede di [...]
Persona 3 nato a [...], l'[...], e deceduto il 5 dicembre
2003 nella qualità di erede di IA Per_2 nato a [...] il [...],
ivi deceduto il 24 febbraio 2023, elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Salvatore Virgone e Rosalia Bottaro, dai quali è rappresentata e
- Convenuta e resistente in riassunzione
- E
nato a [...] il [...], Persona_1 nata a Persona_2
Favara il 29 settembre 1957, nata a [...] l'[...], Persona_3 CP_3 nata a [...] il [...], nella qualità di eredi di [...]
,
nato a [...] 1920 e deceduto il 14 luglio 2017 e nella qualità di Pt_2
Persona_2 , nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 24 eredi di febbraio 2023; CP_4 nato a [...], il [...], Parte_2 nato a
nata a [...], il [...]; Favara, il 20 gennaio 1965, CP_5
nata a [...], il [...], n.q. di eredi di [...] Controparte_6
nato a [...], l'[...] e nella qualità di eredi di Persona_3
Persona 2 , nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 24 febbraio
2023;
Persona_4 nata a [...] il [...] nella qualità di erede di Persona_2 nato a [...] il [...] e deceduto il 24
,
febbraio 2023.
Convenuti contumaci -
OGGETTO: accertamento usucapione - scioglimento di comunione
CONCLUSIONI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 24 gennaio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 14 maggio 2016, Persona_1 e coniugi in regime di comunione legale, hanno Parte_1 convenuto in giudizio i convenuti in epigrafe indicati, chiedendo disporsi lo scioglimento della comunione dell'eredità relitta di Parte_2 nato a
Favara, il 30 marzo 1888 e ivi deceduto il 26 agosto 1974, i cui eredi erano i figli Parte_2 (classe 1920), Persona_2 CP_7 CP
[...], Persona_3 e Persona_1
Inoltre, i medesimi attori hanno rappresentato che con atto pubblico del
7 maggio 1996 i fratelli e CP , oggi deceduti, avevano CP_7
donato agli stessi attori le quote a loro spettanti dell'eredità paterna.
era deceduto il 5 Persona_3Hanno, altresì, precisato che dicembre 2003, lasciando come eredi il coniuge, Controparte_6 e i figli,
CP_4 Parte_2 (classe 1965), Persona_1 CP_5
Ancora, hanno dedotto che i beni relitti erano costituiti dalla piena proprietà
di: a) un fabbricato sito in Favara, via Scesa degli Orti n 17 e via Reale n. 3,
identificato in catasto alla partita 2914, foglio 39, particelle 880/1 e 880/2, già
demolito, giusta ordinanza emessa dal Comune di Favara;
b) un lotto di terreno sito in Favara, c/da Priolo, identificato in catasto alla partita
2224/6606, foglio 61, particelle 9 e 10; c) un lotto di terreno sito in Favara,
c/da AV, identificato in catasto alla partita 2224/6606, foglio 74,
particelle 44 e 106; d) un lotto di terreno con fabbricato rurale sito in Favara,
c/da TT, identificato in catasto alla partita 2224/6606, foglio 73,
particelle 18 e 19.
Infine, gli attori hanno chiesto l'accertamento dell'acquisto della proprietà per usucapione di una quota del terreno, sito in c/da Priolo a
Favara, per averla posseduta dal 1975, in virtù di un accordo intervenuto tra gli eredi e in virtù di un'autorizzazione a coltivare e a recintare la quota originariamente spettante al fratello Persona_2 allegando, inoltre, che sulla suddetta quota gli odierni attori avrebbero costruito un fabbricato,
possedendolo in via esclusiva e apportando in ogni caso delle migliorie da tenere in considerazione nella redazione del progetto di divisione.
Costituitasi con comparsa, depositata il 18 ottobre 2016, Persona_1
ha eccepito, preliminarmente, l'improcedibilità delle domande avversarie, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda di usucapione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione. Parte_2 (classe 1920), Persona_2 CP_4 [...]
e Controparte_6 ritualmente evocati Pt_2 (classe 1965), CP_5
,
in giudizio, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
Mutato il giudicante, con sentenza non definitiva n. 1512/2023 del 9
novembre 2023 è stata rigettata la domanda di usucapione e con ordinanza pronunciata in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo, disponendo la notifica dell'ordinanza del 6 novembre 2022 con cui era stata fissata la discussione del progetto di divisione ai convenuti contumaci.
Frattanto, con comparsa, depositata il 25 gennaio 2024, si sono costituiti in prosecuzione del giudizio Parte_1 Persona_1 [...]
CP CP_2 e Parte_3 nella qualità di eredi del Pt_2
,Persona_1 deceduto il 3 agosto 2023.congiunto
A seguito della notifica della predetta ordinanza ai convenuti contumaci è
emerso il decesso delle parti Parte_2 ( classe 1920) e di [...]
Per_2 ( classe 1932) ed è stata dichiarata l'interruzione del giudizio con ordinanza del 29 gennaio 2024. Con istanza, depositata il 20 febbraio 2024, il giudizio è stato riassunto dagli attori, anche nella qualità di eredi di Persona 2 , deceduto, lasciando il coniuge senza figli.
Ritualmente evocati in giudizio gli eredi di Parte_2 ( [...]
Per_2 Persona_1 Persona_3 e CP_3 ), e gli eredi di
,
Persona_2 ( i predetti figli del fratello Persona_5 il coniuge
Persona_4 nonchè i figli di Persona_3 [...]
, CP_4 Parte_2 e CP_5 ), gli stessi non si Per_1
sono costituiti, rimanendo contumaci
La causa, esperito il tentativo di mediazione, istruita con produzione documentale, con escussione di testi e con espletamento di c.t.u., è stata trattenuta definitivamente in decisione all'udienza del 24 gennaio 2025,
sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va,
preliminarmente, dichiarata la contumacia dei convenuti indicati in epigrafe,
con eccezione di Persona_1 (classe 1960).
Essendo stata già rigettata la domanda di usucapione con sentenza non definitiva n. 1512/2023, è ora possibile entrare nel merito della domanda di scioglimento della comunione e, pertanto, seguendo un ordine di
pregiudizialità giuridica, va dichiarata aperta la successione ereditaria di [...]
Pt_2 nato a [...] il [...] e ivi deceduto il 26 agosto 1974.
E' pacifico che la delazione ereditaria dello stesso debba avvenire secondo le disposizioni che regolano la successione legittima, considerando inoltre che, ai sensi dell'art. 726 c.c., occorre procedure alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
Dunque, considerato che eredi di Parte_2 erano Parte_2
( classe 1920), Persona_1 Persona_2 Persona_3
,
e CP osservato che questi ultimi ( Parte_2 e Parte_2
,
) avevano donato le loro quote di eredità paterna al fratello
[...]CP
occorre procedere alla formazione di quattro porzioni Per 1 ,
considerando la stirpe di Persona_1 di Parte_2 di [...]
Per_2 e di Persona_3
Per quanto riguarda il compendio immobiliare, vale la ricostruzione e la stima effettuata dal ctu, nominato nel corso del procedimento, secondo cui appartengono alla massa in questione:
a) casa sita in Favara, via Scesa degli Orti n.17 e in via Reale 3, in catasto censita al Foglio 39, particella n. 880;
b) appezzamento di terreno sito in Favara, contrada Priolo, in catasto censito al Foglio 61, particella 474, superficie 15.659 m2 (ex part. 9), ove risultano edificati degli immobili costruiti in assenza di titoli edificatori;
c) appezzamento di terreno sito in Favara, contrada AV, in catasto censito al Foglio 74, particelle n.44 e n.106, estese rispettivamente 10.150 m2
e 2.360 m2 ;
d) appezzamento di terreno con fabbricato rurale sito in Favara, contrada
TT, in catasto censito al Foglio 73, particelle n.18 (terreno) e n.19
(fabbricato rurale), esteso complessivamente 24.164 m2.
Va, tuttavia, precisato che certamente non può essere incluso l'immobile ubicato in via Scesa degli Orti, in quanto risulta demolito nel 2010, giusta ordinanza di demolizione n.112 del Comune di Favara, nè può essere incluso il terreno, sito in Favara, contrada Priolo, in catasto censito al Foglio 61,
particella 474, in quanto è divenuto area di sedime di fabbricati costruiti in assenza di titolo edilizio.
Sul punto, va evidenziato che, sebbene sia noto all'odierno giudicante che l'art. 30 del D.P.R. n. 380 del 2001 (già L. n. 47 del 1985, art. 18) in materia di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, dopo aver stabilito, nel primo periodo del comma 2, che "Gli atti tra vivi (..) aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati (...) ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata", aggiunge poi, nel decimo e ultimo comma, che "Le disposizioni di cui sopra (...) non si applicano, tra l'altro, alle divisioni ereditarie", si ritiene come non sia giuridicamente possibile sciogliere la comunione sul predetto lotto di terreno,
ignorando la sussistenza di più di una costruzione abusiva sullo stesso,
traducendosi, di fatto, in uno scioglimento di comunione su un immobile abusivo, in quanto l'attribuzione a uno dei condividendi del lotto
implicherebbe l'attribuzione anche dell'immobile ivi costruito ( per accessione), in assoluto dispregio delle norme relative alla circolazione degli immobili.
L'accertata non divisibilità ( per incommerciabilità) di un immobile, che compone la massa ereditaria, non implica affatto l'improcedibilità della domanda di divisione del residuo: infatti, facendo applicazione della tesi sostenuta da Cass., Sez Un., n. 25021/2019, condivisa dall'odierno giudicante,
con riguardo agli immobili abusivi deve concludersi che "ogni coerede ha diritto, ai sensi dell'art. 713 c.c., comma 1, di chiedere e ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l'intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti".
Così dovrà procedersi allo scioglimento della comunione sull'appezzamento di terreno sito in Favara, contrada AV (in catasto censito al Foglio 74,
particelle n.44 e n.106) e sull' appezzamento di terreno con fabbricato rurale sito in Favara, contrada TT (in catasto censito al Foglio 73, particelle n.18 terreno e n.19 fabbricato rurale).- -
Individuato l'asse ereditario, il nominato ctu ha provveduto a individuare le quote spettanti a ciascuna stirpe ai sensi delle norme che regolano la successione legittima (tenuto conto della maggiore quota posseduta dagli attori in seguito alla donazione).
Ebbene, sulla scorta delle superiori premesse, il ctu ha stimato l'asse ereditario del de cuius in complessivi € 92.000, determinando, ai sensi dell'art. 726 c.C., la quota di 1/2 spettante alla stirpe di Persona_1 e la quota di
1/6 spettante alle restanti stirpi.
Ciò debitamente premesso, il progetto di divisione predisposto dal c.t.u.,
merita di essere condiviso, in quanto appare rispondente ai criteri imposti dagli artt. 727, 728 e 729 cod. civ., dal momento che lo stesso contempera il diritto alla attribuzione in natura di beni corrispondenti al valore delle singole quote, autonomamente fruibili, escludendo del tutto la dazione di conguagli.
Al riguardo si aggiunga che nessuna delle parti ha mosso osservazioni,
nè ha contestato in alcun modo il progetto di divisione, peraltro notificato anche agli eredi delle parti rimaste contumaci. Dunque, con riferimento ai terreni ubicati in contrada AV,
complessivamente estesi 12.510 m2 sono state individuate le seguenti
,
porzioni:
- superficie 6.255 m2, da assegnare, indivisamente, 1) Controparte_8 in proprio, agli eredi di Persona_1 e a Parte_1
contraddistinta con il colore Azzurro della figura 2 a pag. 9 della
Relazione di ctu;
2) Controparte_9 - superficie 2.085 m2 da assegnare agli eredi di
Persona_3 (1926-2003) contraddistinta con il colore fucsia della figura 2 a pag. 9 della Relazione di ctu;
- superficie 2.085 m2, da assegnare a 3) Controparte_10
eredi di Parte_2 nato a [...] il [...] contraddistinta con il colore verde della figura 2 a pag. 9 della Relazione di ctu;
Controparte_11 superficie 2.085 m2, da assegnare agli eredi di Persona_2 nato a [...] il [...] contraddistinta '
con il colore giallo della figura 2 a pag. 9 della Relazione di ctu
Con riferimento ai terreni ubicati in contrada Burritotto,
complessivamente estesi 24.164 m2, sono state individuate le seguenti porzioni:
1) Controparte_12 superficie 12.082 m2 da attribuire indivisamente agli eredi di Persona_1 e a Parte_1 in
proprio, contraddistinta con il colore Azzurro della figura 3 a pag. 10 della
Relazione di ctu;
Controparte_13 superficie 4.028 m2, da attribuire agli eredi di 2)
Persona_3 (1926-2003) contraddistinta con il colore fucsia della figura 3 a pag. 10 della Relazione;
- superficie 4.027 m2, da attribuire agli eredi di 3) Controparte_14
nato a [...] il [...]), contraddistinta con il colore Parte_2
verde della figura 3 a pag. 10 della Relazione di ctu;
Controparte_15 - superficie 4.027 m2, da attribuire agli eredi di 4)
Persona_2 nato a [...] il [...], contraddistinta con il colore
,
giallo della figura 3 a pag. 10 della Relazione di ctu.
Pertanto, meritando condivisione, per le ragioni già espresso, il suddetto progetto di divisione, ciascuna quota verrà attribuita nella suddetta modalità a ciascuna stirpe previo frazionamento e riparto delle spese tra i condividenti
Ora, per quanto concerne spese del giudizio, va osservato che, nel procedimento di divisione, le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre, nel comune interesse, il giudizio alla sua conclusione, (cfr. Cass. 1111/86); in relazione alla domanda di usucapione, le spese di lite, liquidate secondo i valori tra i minimi e i medi, tenuto conto della non complessità delle difese, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., quali spese di massa, liquidate con separato decreto,
vanno poste a carico dei comunisti pro-quota nei rapporti interni e in solido nei rapporti con il ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia dei convenuti indicate in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando a seguito della sentenza non
definitiva n. 1512/2023:
dichiara aperta la successione ereditaria di Parte_2 nato a [...]vara il 30 marzo 1888 e ivi deceduto il 26 agosto 1974;
dichiara improcedibile la divisione con riferimento ai terreni siti in
Favara, contrada Priolo, in catasto censito al Foglio 61, particella 474;
ordina la divisione dei restanti beni per cui è causa (terreno sito in Favara,
contrada AV, in catasto censito al Foglio 74, particelle n.44 e n.106 e terreno con fabbricato rurale sito in Favara, contrada TT, in catasto censito al Foglio 73, particelle n.18 terreno e n.19 fabbricato rurale)
mediante attribuzione, previo frazionamento e ripartizione delle spese tra i comunisti,
in favore degli eredi di Persona_1 e di Parte_1 66 superficie 6.255 m2,della porzione di terreno Controparte_8
contraddistinta con il colore azzurro della figura 2 a pag. 9 della Relazione di ctu e della porzione di terreno ' Controparte 12 " (superficie
12.082 m2) contraddistinta con il colore azzurro della figura 3 a pag. 10 della Relazione di ctu;
in favore degli eredi di Persona_3
"(superficie 2.085 m2) della porzione di terreno 66
Controparte_9
contraddistinta con il colore fucsia della figura 2 a pag. 9 della Relazione di ctu;
della porzione di terreno Controparte 13 (superficie 4.028
m2), contraddistinta con il colore fucsia della figura 3 a pag. 10 della
Relazione;
in favore degli eredi di Parte_2 دو(superficie 2.085 Controparte_10della porzione del terreno m2) contraddistinta con il colore verde della figura 2 a pag. 9 della
Relazione di ctu;
della porzione di terreno “TT CP4 ( " superficie 4.027 m2) contraddistinta con il colore verde della figura 3 a pag. 10 della Relazione di ctu;
in favore degli eredi di Persona_2 :
"( superficie 2.085 della porzione di terreno Controparte_11
m2) contraddistinta con il colore giallo della figura 2 a pag. 9 della
" (Relazione di ctu;
della porzione di terreno "
Controparte_15
superficie 4.027 m2) contraddistinta con il colore giallo della figura 3 a pag. 10 della Relazione di ctu;
dichiara interamente compensate le spese di lite in relazione alla domanda di divisione;
in relazione alla domanda di usucapione, condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite della convenuta [...]
che liquida in complessivi € 2550,00 oltre iva e cpa, se dovute,Per_1
come per legge e rimborso spese forfetterie;
pone le spese di c.t.u., gia liquidate con separato decreto, a carico di tutte le parti in solido nei rapporti esterni con il ctu e pro quota nei rapporti interni;
Così deciso in Agrigento, in data 17 maggio 2025.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.
Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44