Articolo 9 della Legge 2 maggio 1990, n. 102
Articolo 8Articolo 10
Versione
5 maggio 1990
Art. 9. (Norme per la formazione e l'attuazione degli stralci e del piano di ricostruzione e sviluppo) 1. Al fine di garantire i necessari elementi di conoscenza per l'elaborazione del piano gli organi e i servizi tecnici delle amministrazioni dello Stato, o da esse dipendenti, prestano la necessaria collaborazione a favore della regione Lombardia.
Quest'ultima fornisce alle amministrazioni statali interessate gli elementi utili per l'acquisizione delle conoscenze necessaria. analogamente la regione Lombardia fornisce all'autorita' di bacino, ai fini della redazione degli stralci di cui all'articolo 3, gli elementi utili acquisiti dagli studi compiuti. A sua volta l'autorita' di bacino, ai fini delle sue determinazioni, procedera' alle opportune consultazioni con la regione Lombardia o con gli enti locali. 2. La regione Lombardia delega di norma l'attuazione degli interventi agli enti locali e loro consorzi, nonche' alle comunita' montane. 3. Tutti gli atti devono essere pubblici. i contributi concessi a qualsiasi titolo devono essere resi noti mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 4. Per l'attivita' di rilevamento e monitoraggio a cura del servizio geologico regionale e' autorizzato, a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, uno stanziamento a favore della regione Lombardia di importo pari a lire 5 miliardi, in ragione di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.
Entrata in vigore il 5 maggio 1990