Decreto cautelare 23 marzo 2020
Ordinanza cautelare 23 aprile 2020
Sentenza 9 marzo 2021
Ordinanza presidenziale 1 febbraio 2024
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/02/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00866/2025REG.PROV.COLL.
N. 09403/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9403 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pesce e Maria Grazia Carcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Grazia Carcione in Roma, via Bocca di Leone, 78;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza, n. 2889/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Daniela Di Carlo e udito per la parte appellante l’avvocato Alessandro Russo in sostituzione dell'avvocato Maria Grazia Carcione;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’appellante ha partecipato al concorso pubblico indetto dalla Commissione RIPAM per la selezione di 44 funzionari da inquadrare nel profilo di funzionario dell’area della promozione culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (in G.U.R.I. - IV Serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 56 del 17 luglio 2018).
La procedura prevedeva una prova preselettiva e due prove scritte, seguite dalla valutazione degli eventuali titoli aggiuntivi dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alle prove concorsuali e in una prova orale. Inoltre, il bando prevedeva la facoltà dei candidati di chiedere nella domanda di ammissione alle prove concorsuali di sostenere prove facoltative orali in una o più lingue straniere.
All’esito della prova orale, la partecipante riportava la votazione di 64/100, inferiore al punteggio minimo necessario per il superamento della prova (70/100).
Siccome il punteggio aggiuntivo era risultato ininfluente ai fini del superamento della stessa, la partecipante veniva esclusa dal concorso.
2.- A quel punto, impugnata la propria esclusione, la ricorrente lamentava (i) la violazione dei criteri di svolgimento delle prove orali previsti dall’art. 12, comma 1, del Regolamento n. 487 del 1994; (ii) la incompetenza della Commissione esaminatrice; (iii) l’eccesso di potere per disparità di trattamento; (iv) l’illegittimità del bando di concorso per differimento dell’accesso.
Con ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha pure impugnato la sopravvenuta approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, datata 20 dicembre 2019, deducendone l’illegittimità in via derivata.
3.- L’adito TAR del Lazio ha respinto le censure, tuttavia compensando fra le parti le spese del giudizio.
4.- La ricorrente ha riproposto le censure contenute al primo e al terzo motivo di ricorso originario, mentre non ha riproposto quelle contenute al terzo e al quarto motivo, i cui capi reiettivi devono quindi ritenersi definitivamente passati in giudicato.
5.- Alla udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2025, la causa è passata in decisione sulla previa discussione della parte presente e sulle conclusioni rassegnate dalle parti in atti.
6.- L’appello è infondato.
7.- È anzitutto inammissibile il primo profilo di doglianza in cui si articola il primo motivo di appello, concernente la asserita illegittimità delle modalità di svolgimento dei concorsi, con precipuo riferimento allo svolgimento e alla valutazione della prova orale, siccome dai documenti in atti non risulterebbero le sub-categorie in cui è stato articolato il punteggio finale, né il voto finale sarebbe stato scomposto in relazione alle 8 materie oggetto di prova.
La censura, infatti, è stata dedotta per la prima volta in appello, ed è quindi inammissibile per violazione del principio del divieto dei nova in appello, ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a..
È invece infondato il secondo profilo del prefato motivo, questo sì effettivamente corrispondente alla censura dedotta con il ricorso originario, ma nel merito destituito di fondamento.
Il quadro giuridico di riferimento è assolutamente chiaro nel prevedere (art. 12, comma 1, del Regolamento n. 487 del 1994 recante “ Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi ”, richiamato dal bando di concorso) che “ Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte ”.
La finalità della norma è quella di assicurare il rispetto del principio di imparzialità nello svolgimento delle prove orali, prevenendo il rischio che i quesiti possano essere già noti all’esaminando.
La ricorrente sostiene che “ la commissione ha fatto estrarre alla ricorrente un numero da una busta contenente diversi altri numeri. Non sappiamo, però, quale procedura sia stata seguita per mettere in relazione il numero estratto ed i quesiti posti alla ricorrente. Al termine della prova, la commissione ha fatto firmare alla ricorrente un foglio in bianco, limitandosi a comunicare che lo stesso foglio costituiva il retro del verbale. Verbale che nessuno, neanche gli altri partecipanti alla prova, hanno, tuttavia, potuto visionare .”.
Tale affermazione, generica nel contenuto e non supportata da elementi utili a riscontrare positivamente i fatti accaduti, non solo non è in grado di determinare l’accoglimento del motivo, ma è anzi per tabulas contraddetta dal verbale redatto dalla Commissione esaminatrice.
In particolare, in tale verbale si fa riferimento alla predisposizione di un congruo numero di domande, appositamente numerate e afferenti alle discipline delle prove orali, e inerenti alle lingue scelte per la prova facoltativa orale. Si è poi prevista l’estrazione, da parte del candidato, di un numero di domande che va dal numero 1 al numero 12 tra quelli contenuti in una busta, stabilendosi che “ a ciascun numero corrispondono i quesiti o brani predisposti dalla Commissione e relativi a ciascuna disciplina ”.
Per l’eventuale prova facoltativa, si è inoltre previsto che il candidato “ estrae altresì, da una seconda busta, un numero corrispondente ad un brano nella lingua prescelta ”.
Il verbale ha infine previsto che “ il candidato, alla fine della prova, appone la data, l’ora e la firma sul foglio riepilogativo contenente tutte le domande della prova sostenuta con riferimento al numero estratto e, nel caso, quelle della prova facoltativa con riferimento al relativo numero ”.
Ritiene in definitiva il Collegio che, attesa la forza fidefaciente del verbale in questione e di quanto in esso rappresentato, e in assenza di oggettivi riscontri di segno contrario, la decisione del TAR in parte qua sia corretta, non sussistendo elementi utili a comprovare alcuna violazione del principio di trasparenza durante l’espletamento della procedura che metteva in relazione il numero estratto e i quesiti posti al partecipante.
8.- Pure infondato è il secondo motivo di appello, concernente la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento, originariamente dedotta come terzo motivo di ricorso.
Ritiene il Collegio sia rimasta del tutto indimostrata la circostanza secondo cui alla ricorrente sarebbe stata posta una domanda più difficile (“ Il partigiano JO di GL ”) rispetto agli altri partecipanti ai quali sarebbero state, in tesi, poste domande più agevoli (“ Il ME ” o “ I movimenti artistici tra 800 e 900 ”).
In disparte l’assorbente profilo della genericità e apoditticità dell’affermazione, che impinge in considerazioni personalistiche e soggettive, riferibili al solo giudizio della ricorrente, va comunque rilevato che gli elementi di prova offerti sono del tutto insoddisfacenti a dimostrare la pretesa disparità di trattamento sia sul piano qualitativo che su quello quantitativo, posto che la ricorrente ha riportato due soli esempi di domande poste ad altri concorrenti.
9.- In definitiva, l’appello va respinto.
10.- Le spese del giudizio possono compensarsi, avuto riguardo alla particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO