Sentenza breve 20 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza breve 20/07/2021, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2021
N. 00958/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2021, proposto da
Bardolivo Società Agricola Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Biondaro, Matteo Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bardolino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Fratta Pasini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, P.Tta Chiavica n. 2;
per l'annullamento
dell'ordine, contenuto nella nota del 23.03.2021 a firma del responsabile pianificazione, di non iniziare i lavori, e nel caso fossero iniziati di sospenderli, oggetto della SCIA presentata dalla parte ricorrente in data 22.02.2021; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bardolino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, la Dr.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la Bardolivo s.s. Società Agricola ha impugnato il provvedimento con cui il Comune resistente ha inibito la prosecuzione dei lavori oggetto della SCIA presentata in data 22.02.2021 ed avente ad oggetto la realizzazione di un agricampeggio: oltre all’annullamento dell’atto, la ricorrente ha domandato la condanna della controparte al risarcimento del danno determinato dall’illegittima attività provvedimentale.
Avverso l’inibitoria in disamina sono stati articolati i seguenti motivi di impugnazione:
1) in primo luogo si lamenta che, diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione, l’intervento in progetto non si porrebbe in contrasto con l’art. 66 delle N.T.O. del P.I., non essendo necessaria alcuna preventiva approvazione di “ scheda aziendale ” da inserire nel P.I;
2) in secondo luogo si deduce che l’inadeguatezza della viabilità di accesso all’area sarebbe stata solo strumentalmente invocata dal Comune, non essendo stata svolta alcuna istruttoria sul punto: in ogni caso, l’eventuale insufficienza delle opere di urbanizzazione esistenti sarebbe superabile in ragione della disponibilità manifestata dalla ricorrente alla cessione di un’area in proprietà della Bardolivo per facilitare l’accesso al proprio agricampeggio;
3) infine, si contesta la dedotta insufficienza del titolo edilizio, giacché, allorquando l’attività agrituristica è attività “ connessa ” rispetto alla “ prevalente ” attività agricola, la D.R.G.V. 502/2016 consentirebbe di avviarla con SCIA.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bardolino, eccependo l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso e chiedendone, nel merito, il rigetto.
All’udienza camerale del 14.07.2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta dalla ricorrente, il Presidente del Collegio ha dato alle parti l’avviso ex art. 60 cpa: all’esito la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il provvedimento inibitorio impugnato è, infatti, fondato su una molteplicità di ragioni, solo alcune delle quali sono state interessate da specifica contestazione a iniziativa dalla ricorrente.
In particolare, l’atto impugnato, nella premessa che il medesimo progetto era stato oggetto di una precedente istanza di rilascio di permesso di costruire già delibata in senso negativo dal Comune, evidenzia che l’intervento si pone in contrasto, sotto molteplici profili, con le previsioni dell’art. 66 delle N.T.O. del P.I. comunale.
Nel provvedimento si afferma, infatti, che dalla documentazione prodotta “ non emerge la conformità del progetto a quanto previsto dall'art. 66 delle N.T.O. del Comune di Bardolino; in particolare, nulla si controdeduce relativamente ai seguenti presupposti: a) iscrizione nella sezione “imprese agricole” da almeno cinque anni alla data di presentazione; b) superficie agricola utilizzata in proprietà superiore a ha 2,00; c) approvazione della scheda aziendale contenente l'individuazione del nuovo centro aziendale, nel rispetto delle aree di particolare interesse paesaggistico quale quelle oggetto di domanda; d) progettazione di manufatti su area definita da un diametro massimo di 70 m.”; e) non, superamento del limite del 3% della SAU stabilito "ai fini della tutela del territorio agricolo e del minor consumo di suolo". In relazione ai suddetti requisiti ed alla loro dedotta mancanza, si richiama esclusivamente quanto previsto in punto dal comma 13.2 del suddetto art. 66 ”; risulta indimostrata la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria necessarie ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 380/2001 (viabilità di accesso all'agricampeggio) : anche con l’ultima documentazione prodotta si afferma la congruità della viabilità esistente nonostante la dimensioni ridotte, e ciò in ragione della disponibilità di spazi di interscambio privati accessibili in via precaria che, come detto, non sono nella disponibilità del Comune/della ditta proponente , e sulla base di circostanze non verificate e non verificabili (scarsa mobilità dei mezzi di proprietà dei privati fruitori dell'agricampeggio); in modo del tutto contraddittorio, la ditta riconosce poi l’effettiva sussistenza di problemi viari (“le dimensioni di un breve tratto della strada per raggiungere la proprietà non permettono ora il passaggio contemporaneo di due autovetture ”); “ non è certo la realizzazione dell’agricampeggio che causerà problemi viari già presenti, né tantomeno può essere la ditta Bardolivo che può risolvere il problema della carenza delle opere di urbanizzazione primaria”), ipotizzando peraltro solo in via generica ed astratta soluzioni viabilistiche (es. impianto semaforico nel tratto più stretto di Via Montavola) non meglio circostanziate e quindi tecnicamente non verificabili ” ; RITENUTO in particolare di non condividere quanto affermato nella relazione tecnica a firma dell’Arch. Elena Avanzini di Bardolino, e di confermare pertanto le motivazioni già proposte a sostegno del diniego alla realizzazione del presente intervento, e ciò in quanto: (i) l’art. 66.14 delle vigenti N.T.O. (nella relazione si fa erroneamente riferimento al precedente p.to 13) non prevede alcuna espressa deroga alla disciplina generale contenuta nel predetto articolo, i cui primi commi prevedono una disciplina di particolare tutela del territorio agricolo comunale relativa ad “ogni intervento in applicazione di normative edilizie nel settore agricolo” e alla “nuova edificazione”; (ii) la relazione sulla viabilità è la stessa già presentata con la richiesta di P.D.C. oggetto del sopra richiamato diniego, mentre la generica disponibilità alla cessione di aree per un allargamento stradale, oltre a confermare che la stessa ditta riconosce la criticità infrastrutturali già segnalata dall’Ente, appare in ogni caso interessare solo una minor porzione della viabilità su cui graverebbero gli utenti del nuovo agricampeggio; RITENUTO infine che l’intervento in oggetto non pare rientrare nelle fattispecie di cui all’art. 23 D.P.R. 380/2001 per cui è consentita la legittimazione a mezzo SCIA in alternativa al PDC” ( cfr . doc. 1 della produzione di parte ricorrente).
Come già osservato, delle numerose ragioni assunte dal Comune a fondamento del provvedimento inibitorio in oggetto, solo alcune sono state specificamente contrastate dalla ricorrente con i motivi di impugnazione (nulla si dice, ad esempio, in riferimento al requisito relativo all’iscrizione dell’istante nella sezione “imprese agricole” da almeno cinque anni alla data di presentazione del progetto, o a quello relativo all’estensione della superficie dell’impresa agricola): ciò priva la presente impugnazione di un concreto interesse al suo accoglimento, in quanto, trattandosi di atto plurimotivato, il provvedimento inibitorio sarebbe, comunque, sorretto dalle ulteriori ragioni giustificatrici addotte dall’Amministrazione a relativo fondamento, non contestate nel presente giudizio.
Costituisce infatti jus receptum , l’orientamento secondo cui “ In presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l'atto in sede giurisdizionale. In pratica, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento ” ( cfr . Cons. Stato, sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2366; Sez. V, 12 marzo 2020, n. 1762; 12 febbraio 2020, n. 110).
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte impugnatoria, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla società Bardolivo; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: dichiara inammissibile l’impugnazione e rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente FF
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO