Sentenza 2 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 02/10/2023, n. 5354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5354 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/10/2023
N. 05354/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da ON DU, ME SO, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Di Sarno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Somma Vesuviana, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento e/o la riforma:
a) dell’Ordinanza n. 142 dell'11.11.2019, notificata ai ricorrenti in data 14.11.2019, ad oggetto "Corretta identificazione dell'immobile acquisito al Patrimonio del Comune di Somma Vesuviana risultante nell'Ordinanza di immissione nel Possesso ed Acquisizione di opera abusiva, nonché della relativa area di sedime ed area pertinenziale prot. 6654 del 13/04/2015";
b) ove e per quanto occorra, di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ed in particolare:
I) dell'Ordinanza n. 13 del 30/01/2002, notificata il 31/01/2002, con la quale è stato ingiunto al sig. DU ON la demolizione delle opere abusive consistenti nella realizzazione di una "mansarda della superficie di 210 mq. con altezza centrale m. 3.00 e 2.50 m. ai muri perimetrali il tutto allo stato grezzo";
II) della Ordinanza di dichiarazione di immissione nel possesso ed acquisizione di opera abusiva, nonché della relativa area di sedime ed area pertinenziale, prot. 6654 del 13/04/2015, con la quale, richiamata l'Ordinanza n. 13 del 30/01/2002, veniva dichiarato acquisito al patrimonio del Comune di Somma Vesuviana "il lastrico solare del piano terra".
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 10/11/2022:
per l’annullamento:
- dell'Ordinanza del Comune di Somma Vesuviana n. 69 del 29/06/2022, notificata in data 12 luglio 2022, a firma della Responsabile della P.O. 3 arch. Monica D'Amore, ad oggetto “Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 31 c. 4 bis D.P.R. 380/01 e s.m.i.) a seguito di inottemperanza dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 13 del 30/01/2002, notificata il 31/01/2002, nei confronti del sig. DU ON …”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 settembre 2023 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – I ricorrenti ON DU e ME SO hanno impugnato, per l’annullamento, l’ordinanza del comune di Somma Vesuviana n. 142 dell'11/11/2019, avente ad oggetto " Corretta identificazione dell'immobile acquisito al Patrimonio del Comune di Somma Vesuviana risultante nell'Ordinanza di immissione nel Possesso ed Acquisizione di opera abusiva, nonché della relativa area di sedime ed area pertinenziale prot. 6654 del 13/04/2015 " e la presupposta ordinanza demolitoria n. 13 del 30/01/2002, nonché, con atto per motivi aggiunti notificato in data 11/10/2022, l’ordinanza del Comune di Somma Vesuviana n. 69 del 29/06/2022, avente ad oggetto “ Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 31 c. 4 bis D.P.R. 380/01 )”.
1.1. – Ne hanno dedotto l’illegittimità sul presupposto, a monte, della omessa notifica della ingiunzione a demolire n. 13/2002 alla sig.ra ME SO, comproprietaria dell’immobile ritenuto abusivo sin dall’epoca della realizzazione del contestato illecito edilizio.
2. – Il comune di Somma Vesuviana, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3. – All’udienza del 21/9/2023 – in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del compendio impugnatorio – la causa è stata trattenuta in decisione.
4. – Premesso che la circostanza della mancata notifica alla ricorrente sig.ra SO dell’ordinanza di demolizione n. 13/2002 trova conferma per tabulas (cfr. ordinanza n. 69/2022) e che la sua qualità di comproprietaria non forma oggetto di contestazione ex adverso , il ricorso (in parte) e i motivi aggiunti meritano accoglimento alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza a mente del quale deve ritenersi illegittima l'acquisizione al patrimonio comunale dell’opera abusiva e della relativa area di sedime, che non sia stata preceduta dalla notifica dell'ordine demolitorio a tutti i comproprietari dell'immobile abusivo (cfr., ex plurimis, T.A.R. Catania, sez. II, 01/02/2023, n.327; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 05/07/2021, n.4616; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 14 novembre 2019 n. 5359; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 8 novembre 2017 n. 5245; T.A.R. Napoli, sez. III, 27 giugno 2017 n. 3501; T.A.R. Napoli, sez. IV, 10 novembre 2015 n. 5262; T.A.R. Napoli, sez. II, 8 giugno 2011 n. 2992).
4.1. – La notifica dell’ordine di demolizione a tutti i comproprietari, seppur non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione stesso, è, invero, condizione necessaria per l’operatività dell’effetto acquisitivo conseguente alla mancata ottemperanza all'ordine di demolizione di cui all'art. 31, d.P.R. n. 380/2001: i proprietari del bene, infatti, devono essere messi pienamente in condizione di rimuovere, se lo desiderano, l’abuso e ciò allo scopo di evitare l’effetto acquisitivo.
5. – In applicazione delle coordinate ermeneutiche sinteticamente sopra richiamate – e con salvezza di ogni motivato provvedimento ulteriore dell'Autorità comunale – va dunque disposto l’annullamento delle ordinanze acquisitive nn. 6654/2015 e n. 142/2019 (di rettifica della prima) e all’ordinanza di irrogazione delle sanzioni ex art. 31, comma 4 bis, D.P.R. n. 380/2001 (impugnata con motivi aggiunti), posto che alla ricorrente sig.ra SO non è stato notificato l’ordine di demolizione, di talché la stessa non è stata posta in condizione di adempiere all'ingiunzione, mentre va respinto con riferimento al chiesto annullamento dell’ordinanza di demolizione, la cui legittimità, come accennato, non è inficiata dalla mancata notifica alla comproprietaria.
6. – Le spese possono essere dichiarate irripetibili in ragione del complessivo esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso, come da motivazione e, per l’effetto, annulla le ordinanze nn. 142/2019 e n. 6654/2015 del Comune di somma Vesuviana;
- accoglie i motivi aggiunti depositati il 10/11/2022 e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 69/2022 del Comune di Somma Vesuviana.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Angelo Scafuri |
IL SEGRETARIO