Art. 1. Articolo unico.
Il n. 2 dell'art. 8 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70 , convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1342 , sulla istituzione del monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette, e' sostituito dal seguente:
"2) di prescrivere alle fabbriche di carte veline che la produzione non destinata ad essere ridotta in cartine e tubetti per sigarette debba avere una grammatura non inferiore a 30 grammi per metro quadrato, debba contenere almeno il 60 per cento di cellulosa e che nell'impasto delle carte veline stesse debbano essere introdotte sostanze atte ad evitare che esse possano essere usate per la confezione di sigarette e che analoga composizione abbiano le stesse carte veline provenienti dall'estero".
Il n. 2 dell'art. 8 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70 , convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1342 , sulla istituzione del monopolio di vendita delle cartine e tubetti per sigarette, e' sostituito dal seguente:
"2) di prescrivere alle fabbriche di carte veline che la produzione non destinata ad essere ridotta in cartine e tubetti per sigarette debba avere una grammatura non inferiore a 30 grammi per metro quadrato, debba contenere almeno il 60 per cento di cellulosa e che nell'impasto delle carte veline stesse debbano essere introdotte sostanze atte ad evitare che esse possano essere usate per la confezione di sigarette e che analoga composizione abbiano le stesse carte veline provenienti dall'estero".