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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/03/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2227/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 11/7/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv.to Sambucci Controparte_1
Leopoldo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Viale
RO 19 – Velletri - RO;
- Appellante –
1 E
(C.F. P.I. ), Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Giulio Blenx ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Via
Gaetano Sacchi 12 – RO;
- Appellata –
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 17903/2018 emessa dal
Tribunale Civile di RO , depositata il 24.9.2018 nel giudizio iscritto al RG 41840/2012.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza dell'
11/7/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata ora Parte_2
(di seguito per comodità denominata deduceva di aver stipulato Pt_2
due successivi contratti con , il primo del Controparte_2
30.6.2011 con il quale era convenuto un servizio di sosta tecnica presso i propri magazzini, ed un secondo dell'1.7.2011 avente ad oggetto un incarico di consulenza volto a riorganizzare, ristrutturare ed efficientare i flussi in entrata ed uscita nonché lo stoccaggio delle merci nei magazzini. L' anzidetto contratto della durata di mesi 6 prevedeva, all'art. 2, i compiti demandati alla società consulente volti appunto alla completa riorganizzazione della logistica, affrontando e superando
2 tutte le criticità presenti e che sarebbero state segnalate dalla committente. Il contratto prevedeva anche la diversa allocazione in stock delle merci, ai fini di un loro più efficiente stoccaggio e prelievo,
tenuto conto anche dei diversi indici di rotazione fra le tipologie ed all'interno dei medesimi prodotti. Era altresì previsto il conseguimento dell'obiettivo di contenimento dei costi delle intere operazioni di logistica, per manodopera e servomezzi inferiore al 2,90% del fatturato complessivo della committente.
Il corrispettivo complessivo per la consulente era fissato in €
120.000,00 oltre Iva da corrispondersi mensilmente in sei rate, con obbligo da parte della consulente alla restituzione del 50% all'esito del periodo contrattuale, ove affidatole l'intero servizio di logistica per il successivo triennio.
Nell'immediatezza dalla sottoscrizione si svolgevano diversi incontri fra incaricati delle due società volti ai necessari chiarimenti sul modus operandi, e informava la società consulente sulle figure di Pt_2
riferimento alle quali si sarebbe dovuta rivolgere per ottenere le informazioni e la necessaria collaborazione.
Il contratto prevedeva infatti all'art. 4 reciprochi obblighi finalizzati alla positiva attività di riorganizzazione della logistica, oltre un generale obbligo di collaborazione della committente nel fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della consulenza, che all' uopo si impegnava “dietro specifica e giustificata richiesta della
3 Consulente, a mettere a disposizione della stessa tutti i dati e le informazioni utili al raggiungimento dei fini prefissati”.
Dopo la conclusione del periodo di vigenza contrattuale ed in relazione al mancato pagamento, da parte della committente , delle ultime rate mensili pari ad € 60.000,00 oltre Iva e parte del compenso pattuito per il contratto di sosta tecnica, la depositava Controparte_2
ricorso per decreto ingiuntivo nell'aprile del 2012 e la successiva ingiunzione di pagamento veniva emessa nel maggio 2012.
Proponeva quindi la citazione in opposizione con la quale Pt_2
deduceva preliminarmente la nullità del contratto di consulenza per essere la relativa attività tipica della professione di ingegnere, peraltro iscritto nella relativa sezione della logistica, e non potendo in subordine, ove considerata l'attività atipica, svolgerla la
[...]
in quanto per legge (ex art. 2 l. 1815 del 1939 e norme CP_2
successive , ovvero l'art. 17 comma 2 del d.lgs. 96 del 2001 per le società fra avvocati e quindi ribadita dalla lettera c) art. 2, comma 1 d.l.
223/2006), sarebbe stato necessario l'inserimento nel suo oggetto sociale della attività professionale in forma societaria, con esclusione di qualsiasi altra, e peraltro con indicazione del professionista esecutore.
Nel merito la Rica sosteneva l'effettivo inadempimento della
[...]
agli obblighi assunti con il contratto, non avendo fornito CP_2
all'esito del periodo contrattuale alcuno studio di riorganizzazione
4 della logistica, né effettive proposte, ed anzi avendo disertato la stessa presenza presso i magazzini negli ultimi mesi.
Affermava al riguardo la l'inadempimento della consulente- Pt_2
incaricata, che, nonostante ripetuti solleciti, non aveva mandato la lista completa dei prodotti, per tutti i settori merceologici, alla committente,
ma anzi aveva diradato la propria presenza presso i magazzini, sino a cessarla del tutto, nonostante la avesse continuato a pagare le rate Pt_2
mensili dei compensi come da accordo.
Chiedeva quindi revocarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi la consulente-incaricata alla restituzione dei ratei pagati, in quanto non sostenuto il pagamento dall'assolvimento degli impegni presi.
Si costituiva ritualmente la , contestando la Controparte_2
fondatezza della opposizione, ed eccependo di aver adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, ma che fosse mancata la dovuta collaborazione della in ragione della assenza della stessa Pt_2
tracciatura informatica dei beni e merci detenute nei magazzini, così da rendere impossibile il commissionato lavoro di riorganizzazione delle procedure stesse. Eccepiva altresì anche con riferimento alle richieste restitutorie, che l'obbligazione assunta era di mezzi e non di risultato.
Chiedeva pertanto confermarsi il decreto ingiuntivo e rigettarsi la domanda restitutoria.
Veniva quindi concessa dal Tribunale la provvisoria esecuzione e, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc e l'espletamento dell'istruttoria testimoniale ammessa e precisate le conclusioni, la
5 causa veniva decisa con rigetto dell'opposizione e condanna dell'opponente alla rifusione delle spese legali.
Il Tribunale rilevava preliminarmente la cessazione della materia del contendere quanto al contratto di sosta tecnica, per il quale era stato pagato il corrispettivo residuo dopo la notifica dell'ingiunzione, con la prosecuzione del giudizio esclusivamente per il mancato pagamento delle rate finali del contratto di consulenza ed in relazione alla domanda riconvenzionale. Quindi rigettava le eccezioni preliminari di nullità del contratto di consulenza e rigettava nel merito la domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale della consulente, così rigettando anche la richiesta di restituzione delle somme già corrisposte alla stessa.
Avverso la detta pronuncia spiegava rituale appello la reiterando Pt_2
le proprie doglianze sia in ordine alla pretesa nullità del contratto di consulenza;
in subordine con riferimento all'inadempimento contrattuale.
Con il primo motivo di appello la si doleva dell'errata Pt_2
applicazione delle norme di legge che riservavano l'attività di consulenza sulla logistica alla professionalità specifica degli ingegneri della logistica, previsti in apposita sezione dell'ordinamento della relativa professione. Comunque, lamentava che il Tribunale avrebbe errato, in quanto per espressa previsione normativa, ex. lettera c) art. 2, comma 1 d.l. 223/2006, sarebbe stato necessario l'inserimento nel suo oggetto sociale della attività professionale in forma societaria, con
6 esclusione di qualsiasi altra, e peraltro con indicazione del professionista esecutore.
In subordine comunque il decreto ingiuntivo andava revocato in quanto in alcun modo avrebbe dato prova del Controparte_2
proprio adempimento alla realizzazione di un effettivo piano di riorganizzazione delle attività di logistica della committente, ovvero delle attività di scarico, stoccaggio ed uscita per consegna delle merci, ragioni per le quali doveva altresì trovare riforma la sentenza anche in relazione alla richiesta di restituzione di quanto già corrisposto alla consulente in adempimento del relativo contratto.
Si costituiva ritualmente l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante a corrispondere quanto ancora dovuto per le fatture emesse e non pagate.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
In relazione alle eccezioni di nullità del contratto si osserva quanto segue.
Con la prima eccezione si deduce che l'attività oggetto del contratto intercorso fra le parti avrebbe dovuto essere svolta obbligatoriamente da ingegnere della logistica, iscritto nel relativo Albo professionale.
Invero come correttamente evidenziato dal Tribunale alla fattispecie non risulta applicabile ratione temporis la previsione di cui all'art. 10 della l. n. 183/2011 che ai commi 3 e 4 così stabilisce : “3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali
7 regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari
regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto
costitutivo preveda: a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualità di soci dei
soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti
sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non
professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento”.
Peraltro non appaiono particolari indicazioni atte a limitare le attività
oggetto del contratto di consulenza esclusivamente alla specifica professionalità d'un ingegnere, non desumibili nè dall'art. 51 né tantomeno dal successivo art. 53 del Regio Decreto n. 2537 del 1925 che invece espressamente prevede: “Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della delimitazione delle professioni
d'ingegnere e di architetto e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività professionale di determinate categorie di tecnici
specializzati, né le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395”.
Tuttavia parte appellante deduce che il divieto sarebbe contenuto già nell'art. 2, comma 1 lett. c) del d.l. 223 del 2006: “c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di
società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che
l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere
8 esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di
una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità”.
Orbene la delimitazione tracciata dal legislatore, che in realtà con tale previsione apre alla possibilità di fornire determinati servizi professionali anche da parte di società di persone ed associazioni professionali, seppur a determinate condizioni, appare comunque superato dall'evoluzione giurisprudenziale che ha aperto alla possibilità anche per le società di capitali a svolgere prestazioni di contenuto professionale o attività intellettuali. Così Cass. n. 26264 del
2018 e Cass. n. 39028 del 2021: “E' appena il caso di aggiungere che nulla osta a che siffatta prestazione sia demandata a società di capitali;
nè la qualità del professionista (persona giuridica) induce a qualificare il negozio come appalto di servizi. Come affermato da questa Corte in
fattispecie identica (Cass. sez. 2 civ. ord. 18.10.2018 n. 26264 rv
650782), nella categoria generale delle professioni intellettuali, solo quelle determinate dalla legge (art. 2229, comma 1, c.c.) sono tipizzate
ed assoggettate all'iscrizione in albi ed elenchi;
all'infuori di queste, vi sono non solo professioni intellettuali caratterizzate per il loro
specifico contenuto, ma anche prestazioni di contenuto professionale o
intellettuale non specificamente caratterizzate, che ben possono essere oggetto di rapporto di lavoro autonomo. Ne consegue che prestazioni
di contenuto professionale o attività intellettuali possono essere svolte anche da una società di capitali, sicchè il relativo rapporto va
9 inquadrato nell'ambito del contratto d'opera intellettuale, anzichè di
appalto di servizi. Detto principio è stato enunciato con riferimento ad una fattispecie in cui l'attività di tenuta della contabilità e di redazione
delle dichiarazioni fiscali era stata affidata ad una s.r.l.”.
In difetto, pertanto, di ulteriori specifiche allegazioni tese a dimostrare l'esistenza, al periodo di sottoscrizione del contratto, di divieti normativi allo svolgimento di tale attività atipiche di consulenza da parte di società di capitali, peraltro con la presenza fra i suoi incaricati alla gestione del contratto dell'Ing. l'eccezione Persona_1
correttamente è stata rigettata dal Tribunale ed il relativo motivo di appello appare infondato.
Anche con riferimento alla esorbitanza dall'oggetto sociale dell'attività di consulenza, valgono le considerazioni prima chiarite, in quanto le normative citate ed in particolare la previsione di cui all'art. 2, comma
1, lettera c) del d.l. 233/2026 sono di stretta interpretazione riferibili alle società fra professionisti e limitatamente alle attività ordinistiche tipiche, mentre nel caso di specie si trattava di un contratto d'opera intellettuale, ovvero d'una consulenza non riconducibile all'attività tipica della professione di ingegnere e che quindi poteva essere svolta anche da una società di capitali. Conseguentemente si applicavano alla fattispecie, come correttamente opinato dal Tribunale, anche le norme in tema quanto previsto dagli art. 1399 e 2384 c.c. sulla ratifica degli atti eccedenti i poteri o esorbitanti lo stesso oggetto sociale, con effettiva ratifica da parte della società stessa tramite ratifica di fatto o deliberazione autorizzativa. In tal senso si è espressa Cass. n.
10 5522/2015 ed in termini ancor più chiari circa atti esorbitanti l'oggetto sociale Cass. n. 18449/2015: “La capacità giuridica delle società, in mancanza di specifiche limitazione stabilite dalla legge, è generale,
sicché possono porre in essere qualsiasi atto o rapporto giuridico, inclusa la donazione, ancorché esuli od ecceda od, anche, tradisca lo
scopo lucrativo perseguito, dovendosi ritenere che l'oggetto sociale
costituisca solamente un limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi societari, la cui violazione non determina la nullità
dell'atto, né la sua inefficacia, ma, eventualmente, la responsabilità degli amministratori che lo hanno compiuto”.
Quanto alle censure inerenti la pretesa indeterminatezza dell'oggetto del contratto, ritiene questo Collegio che già dalle premesse del contratto di consulenza fosse chiaro lo scopo e la finalità prefissasi dalla committente, ovvero al punto c. “la necessità di istituire una equipe tecnica a cui affidare il compito della realizzazione di uno
studio per la riorganizzazione e ottimizzazione della gestione dei flussi
logistici di stoccaggio, movimentazione e spedizione dei propri prodotti, senza vincoli e condizionamenti connessi ad un inserimento nelle strutture aziendali”.
Le singole specifiche obbligazioni risultano poi sufficientemente determinate nell'art. 2 del contratto compreso l'impegno a preporre alla gestione dello stesso personale competente e qualificato, mentre all'art. 4 sono previsti anche specifici obblighi collaborativi ed informativi a carico della committente finalizzati alla corretta realizzazione dell'incarico. Peraltro confligge con tale eccezione e relativo motivo di
11 appello anche il fatto obiettivo che la committente abbia pagato ben tre rate del pagamento convenuto, senza opporre alcuna eccezione concreta.
Passando al motivo in cui si lamenta il mancato accoglimento della eccezione di inadempimento, si obietta nel gravame il superamento della risalente distinzione fra obbligazione di mezzi e di risultato, cui il
Tribunale fa riferimento ritenendo trattarsi di obbligazione di mezzi, in ragione del tenore degli impegni contrattuali presi, dovendosi ormai applicare gli insegnamenti della più avvertita e recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale grava sul creditore solo l'onere di allegazione sul cd. inadempimento qualificato, dal quale il debitore potrà liberarsi solo provando l'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Orbene sul punto la motivazione del Tribunale appare immune da vizi logici del ragionamento essendo pienamente enunciate le ragioni per le quali si riteneva che la avesse correttamente Controparte_2
adempiuto le proprie obbligazioni, sulla base della documentazione prodotta, sin dallo studio preliminare, nonché in ragione della successione dei report sulle attività svolte sino al report finale riassuntivo di ogni adempimento reso, come suffragata dal costante scambio di email con le quali si ragguagliavano i preposti della committente e nel contempo vengono loro esposte le criticità riscontrate e forniti i suggerimenti per rimuoverle, e questo anche con riferimento alle inadeguatezze dei luoghi o alle difformità da legge
12 delle misure di sicurezza, nonché alla stessa organizzazione del personale e al rilevamento della loro produttività anche individuale.
Al contempo corretto e condivisibile appare il ragionamento del
Tribunale ove rileva come alcuni degli aspetti della consulenza non approfonditi o realizzati sia dipeso dalla mancanza di informazioni e dati che la committente non è stata in grado di fornire, con particolare riferimento alla anagrafica clienti, nella quale non erano integrati dati essenziali, ai fini riorganizzativi dello stesso stoccaggio e movimentazione, quali il peso e il volume degli imballaggi, nonché
l'indice di rotazione dei prodotti, ove tali dati erano presenti solo per uno dei due magazzini gestiti dalla Parte_2
In sostanza è emerso già documentalmente che l'anagrafica della committente fosse lacunosa e non aggiornata e che le parti si fossero inizialmente accordate a pianificare e riorganizzare la categoria merceologica della detergenza, rispetto alla quale peraltro a metà
ottobre 2011, come da e-mail allegata al fascicolo di parte opposta,
fossero emerse errate collocazioni di articoli di tale categoria in aree di stoccaggio non pertinenti o diversamente attribuita una errata categoria merceologica.
In sostanza è emerso che le importanti lacune della organizzazione logistica della committente, in termini di violazioni delle norme di sicurezza dei luoghi, scarsità e mancata organizzazione del personale, lacune nella anagrafica delle merci e degli indici di rotazione, lentezza ed obsolescenza del sistema informatico e mancato aggiornamento dei
13 dati, hanno determinato una particolare gravosità dell'adempimento della consulente rispetto agli impegni anche temporali sottoscritti, in uno con la difficoltà se non impossibilità di efficiente cooperazione degli incaricati della committente a fornire le informazioni ed i dati richiesti.
L'appello pertanto va rigettato anche relativamente a tale specifico motivo, e correlativamente non può trovare accoglimento la richiesta restitutoria dei ratei regolarmente corrisposti.
Il regime delle spese segue la soccombenza e verrà liquidato, secondo il valore della causa, in ragione dei medi tariffa vigenti ( ex DM
55/2014 e successive integrazioni), con espunzione delle voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
PQM
La Corte d' Appello di RO, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da , Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di RO n. 17903/2018,ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese , così provvede:
- Rigetta l'appello .
- Condanna a rifondere a Parte_3 [...]
le spese del presente grado di giudizio che Controparte_2
liquida in euro 9.991,00 oltre rimborso spese generali al 15%,
Iva e Cpa, come per legge.
14 - Dichiara che l' appellante è tenuta al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20/3/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino
15