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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9.9.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1391/2024
vertente tra
Parte_1
LO STATO)
Parte appellante contro
Controparte_1
Manfredo)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n.3787/2024 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro in data 28 marzo 2024, not. il 24 aprile 2024 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha accertato che il ricorrente Controparte_1 aveva svolto – per il periodo dal luglio 2015 al pensionamento (2020), non coperto da
[...] prescrizione - in modo esclusivo, assorbente e, comunque, assolutamente prevalente mansioni di
“Funzionario della promozione e della comunicazione”, Area III F1 del CCNL Comparto CP_2 ed ha condannato il al pagamento in suo favore delle Controparte_3 conseguenti differenze retributive, pari ad euro 16.800,81 oltre interessi dalle scadenze al saldo. Ha altresì condannato il al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.184,00 oltre Parte_1 iva cpa e spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Avverso detta sentenza propone appello il . Parte_1 Si costituisce lo per resistere al gravame. CP_1 Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Il Tribunale, dopo aver circoscritto al quinquennio 2015-2020 il periodo (non coperto da prescrizione) in cui lo aveva svolto le mansioni superiori (che lo stesso aveva rivendicato dal CP_1 1983), ha passato in rassegna le attività documentate dal ricorrente, le ha raffrontate con le declaratorie dell'Area di appartenenza e con quelle dell'Area propria del superiore inquadramento richiesto, sussumendole infine nelle, rivendicate, superiori mansioni di Funzionario per la promozione e la comunicazione, di cui alla III Area funzionale del ccnl.
Di seguito la motivazione della sentenza impugnata:
“ ANNI 2015-2016 In tale periodo il ricorrente assume di essere impegnato sin dal 2012 e per 4 anni , in riferimento ad una convenzione stipulata con il Liceo AR, alla realizzazione di un progetto su
[...]
con realizzazione di un documentario “Linea di confine”, inoltre l'istituto Parte_2 aveva avviato la fase propedeutica ad un rapporto con il Ministero dell'Interno in merito alla possibilità di realizzare incontri formativi per i volontari del servizio civile dal titolo “L'Identità non si rassegna” con proiezioni e ospiti su temi della cittadinanza, dell'integrazione, dell'intercultura ( cfr doc 14 all. ricorso) ANNI 2017- 2019 Nel 2017 assume essere stato realizzato il progetto in collaborazione con UNAR, Migranti, Archivio Memorie Migranti, Ministero degli Interni con la partecipazione di dirigenti e ospiti , il progetto consisteva appunto nella realizzazione di un percorso formativo per il personale volontario del Ministero degli Interni . Sempre nel 2017 inoltre continuava l'attività, già in precedenza intrapresa , per l' con i , Controparte_4 Controparte_5 Per_1 CP_6
AR, , finalizzata alla realizzazione nei successivi tre anni di due lungometraggi Per_2 Per_3
“L'intervista” “L'immagine della storia” e una serie di cortometraggi realizzati dagli studenti:
“Un forte silenzio” (selezionato al International Fest Roma Film Corto), “Il fantasma e l'immagine” ed altri. In tale periodo il ricorrente assume che l'attività svolta si caratterizzava nell'applicare metodologia e prassi professionale acquisita negli anni passati presso l'Università e, come professionista ,in campo cinematografico, relativamente alla didattica dell'audiovisivo. Erano stati realizzati documentari e video sull'attività svolta per insegnare agli studenti come girare cortometraggi che sono diventati elementi di valutazione nelle prove per gli esami di maturità. Inoltre in quegli anni è stata messa a punto dal medesimo una metodologia originale specifica di “Alfabetizzazione al linguaggio Audiovisivo” con il Laboratorio creativo suoni e immagini in movimento. Di tali attività vi era prova nei svariati incarichi tra cui il decreto del con il quale era stato nominato membro di una commissione interministeriale per la CP_7 valutazione dei cortometraggi del “ ”, nonché nelle missioni in cui ha Parte_3 presentato il lavoro formativo per le scuole. , Si veda l'incarico prot.6815 01/4/2019 di cui al doc 13 del Dirigente Dott. – CP_8
,secondo cui “la S.V. è incaricata di effettuare la missione di seguito Controparte_3 descritta, considerata indispensabile e indifferibile. Destinazione della missione Foligno presso il Centro Studi per partecipare al lavoro EXPO ASL, , II Rassegna nazionale di progetti di Pt_1 Alternanza Scuola Lavoro, in ambito Artistico –culturale” E ancora il ricorrente con provvedimento prot.16135 02/09/2019 doc 12 – veniva inviato a Matera per il convegno dibattito “L'eredità Culturale Digitale” Nel provvedimento si scriveva
“La S.V. è incaricata di effettuare la missione di seguito descritta, considerata indispensabile e indifferibile. Destinazione della missione – Matera, presso Casa Cava, per partecipare il 2 settembre alla Educazione all'eredità culturale digitale;
il 3 CP_9 Parte_4 settembre presso l' per partecipare al Tavolo di lavoro DiCultHer 2019-20, Parte_5 rassegna di prodotti multimediali” ANNO 2020 In data 23 /1/2020 (prot. 16.37.31.2.12020 doc 11) lo veniva incaricato dalla direttrice CP_1 di elaborare il progetto che sarebbe stato presentato con altri partner per ottenere Parte_6 finanziamenti europei Erasmus Plus. Si scriveva : “Sulla base dell'esperienza da lei svolta negli ultimi sei anni nell'ambito dell' nell'organizzare e condurre il Controparte_4
“Laboratorio suoni e immagini in movimento presso l'ICBSA si chiede di elaborare un progetto complessivo di alfabetizzazione al linguaggio audio visuale da proporre in ambito europeo (Erasmus+) al fine di implementare e diffondere una buona pratica educativa per la valorizzazione del patrimonio e bene culturale audiovisivo” Il progetto è stato presentato dall'istante nella ultima versione il 27/01/2020 nella nota Prot.01.28.04/1.1/2020( doc 15) in cui il ricorrente scrive “in riferimento all'incarico da lei conferitomi le allego il progetto Creative Audiovisual writing and reading da me condotto negli ultimi sei anni presso l'ICBSA nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro con alcuni licei romani. In esso è stata applicata all'audiovisivo una metodologia linguistico/didattica da me messa a punto presso l'Università Roma nella facoltà di Scienze umanistiche” con il Laboratorio CP_10 di immagine e scrittura creativa, insegnamento promosso da . Vorrei sintetizzare Parte_7 quattro punti che ritengo qualificanti del progetto e che propongono un approccio specifico al patrimonio audiovisivo che l'Istituto da lei diretto conserva e valorizza: 1) Considerare l'Audiovisivo come risultato di un processo tecnico/linguistico che da oltre un secolo ha modificato le modalità di pensiero e linguaggio espressivo, comunicativo, informativo e documentale. 2) Specificare i processi ideativi e compositivi di natura espressiva, e poi comunicativa messi in atto dalla possibilità di riprodurre il reale nell'ambito dei canali percettivi audio visuali. 3) Individuare e distinguere i vari piani dell'espressione audiovisiva: intrattenere, informare, comunicare, documentare. 4) Proporre un possibile percorso di avvicinamento alle giovani generazioni di un uso creativo espressivo delle immagini, al fine di maturare una visione critica nel rapporto con la storia e i conflitti emergenti nella società. Spero in tal senso che il lavoro di ampliamento in ambito europeo di un approccio didattico sperimentato possa andare a buon fine rendendo il nostro lavoro più vicino alle sfide che attendono le nuove generazioni e rendendo ancora più il nostro Istituto un punto di riferimento” Inoltre veniva incaricato, come risulta dall'incarico di servizio della dott.ssa (doc. 16), Pt_6 presso l'Area dei Laboratori dello svolgimento delle seguenti attività:
“- attività di verifica e analisi dei supporti audiovisivi eseguendo interventi di piccolo restauro per assicurare la corretta conservazione dei supporti finalizzati all'attività di digitalizzazione;
- produzione di report con finalità compilative mirate al censimento delle tipologie di supporti, presenti nel patrimonio dell' , anche in collaborazione con Ufficio Pt_5 Controparte_11
e con l'Ufficio tecnologia della Informazione e Comunicazione al fine di individuare
[...] categorie di supporti particolarmente a rischio di deterioramento o di obsolescenza tecnologica per la predisposizione di programmi conservativi e di digitalizzazione. La S.V. collabora inoltre con il riprese dal vivo eseguendo riprese dal vivo di eventi CP_12 organizzati nell'Istituto. La S.V. inoltre, tra le attività comprese dai Servizi educativi dell'istituto collabora alla elaborazione in proprio di progetti di formazione da proporre alle Scuole nell'ambito della alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo mediante il ricorso ad un approccio critico che valorizzi le raccolte dell'Istituto medesimo “ Tali attività sono state sintetizzate in udienza dal ricorrente il quale ha affermato che presso il
aveva svolto, all'interno dell'alternanza scuola lavoro, attività di Parte_1 alfabetizzazione del linguaggio audiovisivo attraverso una metodologia originale . I ragazzi delle scuole venivano presso il ed il ricorrente teneva dei workshop, consistenti in Parte_1 insegnamenti per la realizzazione di video su vari temi , scrivevano la sceneggiatura , interpretavano dei personaggi ,realizzavano la colonna sonora e giravano i video . Il prodotto da loro realizzato è stato da essi usato negli esami di maturità . Il ricorrente faceva un documentario dell'attività di insegnamento, per mostrare la metodologia al fine di essere tale attività utilizzata al livello nazionale e internazionale. Prima dell'istituzione dell'alternanza scuola lavoro , veniva svolta ugualmente tale attività se pur ricondotta ad altri ambiti , vi erano stati rapporti con i docenti e con altre istituzioni che avevano portato ad una serie di eventi in cui era stato coinvolto l'Istituto Centrale Beni Sonori Audiovisivi . All'interno dell'istituto si occupava di catalogazione del materiale , di attività didattiche , di organizzazioni di iniziative culturali . L'attività di didattica ,che inizialmente consisteva in un aspetto delle sue mansioni era diventata dal 2014/2016 l'aspetto prevalente . I cortometraggi fatti dai ragazzi e i documentari sulla metodologia dal ricorrente realizzati erano stati usati anche all'interno di una serie di iniziative che avevano coinvolto il Ministero dell'Interno ; esisteva una convenzione tra MI in base alla quale il materiale realizzato dal Controparte_3 ricorrente e anche altro materiale dallo stesso raccolto per l'Istituto veniva messo a disposizione del personale del MI per la formazione di questo e il ricorrente teneva questi incontri. Ora la declaratoria dell'operatore tecnico,II area funzionale , inquadramento del ricorrente recita:
“L'operatore tecnico, nella struttura organizzativa di appartenenza, cura e svolge: attività, in ambito tecnico, di raccolta, riordino ed inserimento dati, digitazione, composizione e duplicazione di testi, anche utilizzando strumentazioni informatiche;
esecuzione di operazioni tecniche di tipo specialistico sia manuali sia tramite l'utilizzo di apparecchiature semplici o complesse anche informatiche; realizzazione, collaudo, manutenzione e riparazione di prodotti, impianti apparecchiature e macchinari di tipo semplice;
esecuzione di lavorazioni semplici e complesse;
guida di veicoli per il trasporto di persone e/o cose;
svolgimento di tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo.”
Il ricorrente sostiene di aver svolto mansioni di Funzionario per la promozione e la comunicazione III area funzionale Il ccnl prevede che“Il Funzionario per la promozione e la comunicazione svolge le prestazioni professionali di promozione del patrimonio culturale, di ricerca di risorse aggiuntive pubbliche e private e di comunicazione istituzionale, nell'ambito delle attività previste dalla normativa di valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dalle disposizioni di legge relative all'organizzazione dell'Amministrazione. Redige studi di fattibilità per la promozione, la comunicazione e la fruizione del Patrimonio culturale;
propone e predispone progetti e programmi per la valorizzazione economica del Patrimonio culturale, nel rispetto delle esigenze di tutela e fruizione culturale e compatibilmente con esse;
assicura l'attuazione dei piani di valorizzazione e di fruizione, interpretando, anche in collaborazione con altre professionalità, processi tecnici da realizzare;
redige studi e realizza progetti per lo sviluppo di sistemi di finanziamento aggiuntivo in rapporto con le istituzioni e le strutture produttive del territorio;
elabora e attua strategie per il reperimento di risorse aggiuntive pubbliche e private, con azioni mirate allo sviluppo di partenariati e sponsorizzazioni;
collabora all'elaborazione dei programmi di promozione del Patrimonio culturale e di comunicazione all'esterno dell'attività dell'Amministrazione di Tutela, utilizzando tutti gli strumenti tecnologici avanzati;
elabora il piano di comunicazione dell'istituto culturale di appartenenza e provvede, anche in collaborazione con le altre professionalità, alla ideazione e gestione dei servizi multimediali, all'elaborazione dei dati informativi sul patrimonio, alla produzione di documentazione, di guide, degli strumenti di mediazione culturale, dei piani di divulgazione specifici, anche attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT); è' responsabile della produzione grafico-editoriale e del sito internet;
collabora con il direttore dell'istituto culturale e con le altre professionalità competenti per materia nella definizione dei programmi di valorizzazione e di fruizione anche attraverso l'organizzazione di specifici percorsi di visita, curando lo sviluppo di sistemi innovativi di fruizione culturale;
cura i rapporti con il pubblico;
cura i rapporti con la stampa redigendo comunicati;
cura lo sviluppo e la promozione del volontariato;
organizza e gestisce le risorse umane aggiuntive o volontarie;
definisce e gestisce i sistemi di monitoraggio della soddisfazione degli utenti;
cura il rispetto e l'aggiornamento della Carta dei servizi;
ha la responsabilità dell'Ufficio di controllo e valutazione della qualità dei servizi erogati dal concessionario dei servizi aggiuntivi, effettua l'analisi della domanda reale e potenziale, utilizzando le tecniche del marketing al fine di elaborare un'offerta soddisfacente.” Ciò posto, avendo il ricorrente elaborato delle metodologie didattiche innovative approfittando dell'esperienza passata presso l'Università ed avendo svolto l'attività di divulgazione delle metodologie per espansione culturale con eventi , convenzioni, laboratori per l'Alternanza Scuola Lavoro, si ritiene che lo stesso abbia svolto mansioni proprie del funzionario per la promozione del patrimonio culturale . Sostiene il che si trattava di incarichi sporadici e saltuari, ma tale assunto è smentito Parte_1 avendo i progetti una durata pluriennale ed essendo stato lo stesso ricorrente impegnato in attività didattiche per più di sei anni nell'Alternanza scuola lavoro , come attestato dalla nota del 23
/1/2020 (prot. 16.37.31.2.12020 doc 11) in cui lo veniva incaricato dalla direttrice CP_1 Pt_6 di elaborare il progetto che sarebbe stato presentato con altri partner per ottenere
[...] finanziamenti europei Erasmus Plus ed in cui si scriveva proprio “sulla base dell'esperienza” svolta dal ricorrente “ negli ultimi sei anni nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro nell'organizzare e condurre il “Laboratorio suoni e immagini in movimento presso l'ICBSA”e come attestato anche dai progetti dallo stesso svolti per la realizzazione dei laboratorio di alfabetizzazione agli strumenti video-sonori nell'ambito della convenzione esistente con il liceo AR ( doc 12) da epoca già antecedente al periodo prescritto . Sulla base dei molteplici incarichi ricevuti non vi sono motivi per non ritenere che tali attività di fatto erano risultate prevalenti rispetto all'attività di servizi di supporto (A1S) presso l'Ufficio per le Relazioni e i servizi al pubblico in qualità di collaboratore, come dichiarato in udienza dal ricorrente stesso”.
Sostiene ora il appellante che il primo giudice non aveva correttamente letto e valutato le Parte_1 attività svolte dal ricorrente, erroneamente riconducendole alle mansioni proprie del livello superiore, limitandosi a descrivere le attività risultanti dai documenti offerti dal ricorrente senza indagare se si trattasse di specifici incarichi scritti ricevuti da superiori gerarchici a ciò competenti e di attività che non rientrassero nel mansionario della qualifica professionale dell'area di appartenenza, ciò omettendo di esaminare le puntuali contestazioni svolte sul punto dal . Parte_1
In tal senso lamenta l'appellante che il giudice di primo grado non aveva adeguatamente distinto l'attività svolta su incarico da quella svolta in via di mero fatto, cosicchè, con riguardo all'attività svolta dallo per lo più senza incarico, è mancata l'attività cognitiva cui il Giudicante era CP_1 astretto in materia di riconoscimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, ossia ragguagliare l'attività svolta all'incarico ricevuto.
Contesta inoltre il che le attività svolte dallo negli anni precedenti il 2015, Parte_1 CP_1 segnatamente “i lavori concernenti corsi di scrittura e sceneggiatura svolti dall'odierno ricorrente
“esternamente” (con riguardo alla comunicazione con la quale il 3 aprile 2012 il dott. chiedeva CP_1 al Direttore l'autorizzazione a svolgere l'incarico di docente presso l' CP_13 Parte_8 nell'ambito del modulo didattico di “Laboratorio di scrittura creativa”), incidano in
[...] qualche modo sulla valutazione delle “mansioni superiori” asseritamente svolte durante il servizio in Istituto;
anzi, detta nota, nella parte in cui il ricorrente afferma che lo svolgimento di tale incarico non avrebbe comportato “interferenze con l'attività da me svolta presso l'istituzione da Lei diretta”, postula una “netta dissociazione tra gli incarichi e le mansioni svolte dallo in Istituto CP_1 e gli interessi coltivati e le competenze dal medesimo acquisite in un contesto che appare evidentemente extra-lavorativo”. Infine, per molte attività svolte dal 2011 in poi, era il medesimo a porsi a disposizione per CP_1 progetti formativi e/o laboratori di “didattica multimediale”, non l'Amministrazione a comandarlo. (“… sono a sua disposizione per continuare, nell'ambito delle attività dei Servizi al Pubblico, una attività specifica per l'Istituto da Lei diretto, sulla didattica multimediale (…)” (cfr. doc. 8 avversario della produzione di primo grado – nota a firma del dott. acquisita al protocollo CP_1 ICBSA - Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi ,già discoteca di Stato, NDR – n.2114 del 28.9.2011).
Venendo alle specifiche attività ritenute dal giudice confluire in quelle proprie del superiore inquadramento, rileva il : Parte_1
-Quanto alla Convenzione con il liceo “AR”, nel cui ambito il ricorrente avrebbe realizzato il progetto per un laboratorio di alfabetizzazione, convenzione, peraltro, antecedente al periodo coperto da prescrizione, sfuggono contenuti, incarichi e tempi di realizzazione.
- Con riferimento a tutto il 2018 il ricorrente non ha né provato né dedotto di aver svolto attività qualificabili come mansioni superiori. Anche nella narrativa del ricorso avversario vi è un palese iato temporale dal 2017 al 2019 (Cfr. pag. 6).
-Riguardo a tutto il 2019 le mansioni superiori che legittimerebbero lo ad ottenere differenze CP_1 retributive per un intero anno consistono in appena due missioni: una a Foligno nel mese di aprile e una a Matera a settembre, ossia a distanza di 5 mesi dalla prima (Cfr. doc.ti 12 e 13 avversari). Missioni rispetto alle quali il ricorrente non ha neppure dimostrato l'effettiva partecipazione.
- tutti gli eventi 2018-2019 riportati (in rosso) nelle pagine 11 e 12 del ricorso avversario di primo grado sono eventi istituzionali promossi dall'ICBSA in relazione ai quali non è possibile apprezzare un intervento diretto o anche solo indiretto del ricorrente. In merito, invece, alla Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Intern
[...]
e l'ICBSA - Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi Controparte_14 (doc. 24 avversario), in ogni caso un mero accordo (peraltro privo della sottoscrizione del Direttore ICBSA) non può attestare le mansioni concretamente svolte dal dipendente. Quanto al decreto di cui si parla a pag. 6 del ricorso avversario, relativo alla nomina del dott. CP_1 quale membro di una commissione interministeriale per la valutazione di cortometraggi nell'ambito del ”, non si tratta di un decreto riconducibile all'Amministrazione, bensì Parte_3 Cont di un decreto del e quindi del tutto estraneo al rapporto lavorativo con il , tanto più che CP_7 nello stesso si precisa che il dott. viene nominato quale “Docente di scrittura creativa presso CP_1 l' di Roma” (Cfr. doc. 4). Parte_8
- Quanto infine alla nota del gennaio 2020 (ultimo anno su cui doveva effettuarsi l'indagine), con cui il ricorrente sarebbe stato incaricato dalla direttrice di elaborare un progetto da Pt_6 presentare per ottenere finanziamenti europei, la nota avrebbe fatto riferimento a una passata
“esperienza” di sei anni dello Stasi di organizzazione e conduzione, presso l'ICBSA, di un laboratorio suoni e immagini nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro, per cui, da questa
”esperienza” di sei anni, il Tribunale deduce che il ricorrente avrebbe passato la prevalenza del tempo lavorativo dei precedenti 5 anni a fare qualcosa all'Università di cui si sconoscono completamente i contenuti, né si sa se si trattasse di esperienza di cui il medesimo sarebbe stato espressamente incaricato da un competente superiore gerarchico. Il contesto dal quale sarebbe nato il progetto era del resto del tutto estraneo al rapporto Cont lavorativo con il (e per il quale aveva peraltro richiesto un part-time verticale semestrale). “In altri termini, per quanto lodevole, la disponibilità del ricorrente a mettere a disposizione dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro le competenze e le metodologie didattiche acquisite nell'ambito di un laboratorio creativo da lui ideato in altro contesto (non lavorativo), non costituisce di pe sé svolgimento di mansioni superiori, né è elemento di prova che può tornare utile a tal fine”. Sotto un ulteriore profilo, anche le attività di “riprese video, montaggio” di cui riferisce il ricorrente nel proprio ricorso appaiono sono riconducibili al profilo professionale di Operatore Tecnico, proprio del ricorrente. Sotto un ulteriore profilo, va poi evidenziato che, allorché ha partecipato ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro, il ricorrente lo ha fatto sempre sotto la guida della collega , Persona_4 puntualmente indicata quale “responsabile e referente dell'ICBSA per i servizi educativi” (Cfr. doc. 3). Il che non può che condurre a ritenere l'inesistenza di quella “autonomia tecnico-scientifica o amministrativa” o di quelle “funzioni di direzione, coordinamento e controllo” o ancora di quella
“assunzione diretta di responsabilità dei risultati” che devono invece caratterizzare il lavoratore appartenente alla III^ Area funzionale. Peraltro, in merito alla circostanza riferita dal ricorrente per cui, in seguito alla presentazione di tale progetto in ambito europeo, l'ICBSA avrebbe beneficiato di assegnazione di fondi per 67 mila euro, si osserva che quanto riferito non emerge dalla documentazione versata in atti dal dott. CP_1 A tal riguardo, i documenti 20 e 21 avversari sono identici (stessa lettera con protocollo 621357), mentre il documento 22 da un lato conferma il ruolo di coordinatrice della sig.ra , la quale Per_4
“is ICBSA's contact person for the Mibact of the Educational Services” e “in agreement with the Management, she prepares reports, conventions and agreements with schools and universities”, dall'altro, con riferimento al dott. si limita a riferire quanto già noto in merito alle competenze CP_1 dal medesimo acquisite esternamente al contesto lavorativo presso l'Università . Parte_8 Quanto ai 67.000 euro non si legge nulla;
men che mai che l'asserita assegnazione di tale importo ad ICBSA sarebbe da attribuirsi ad attività svolte dal dott. CP_1
In conclusione, il dott. non ha mai svolto attività lavorative al di fuori dell'ambito di CP_1 inquadramento contrattuale e, in ogni caso, eventuali assegnazioni non sono state mai svolte in maniera continuativa e/o prevalente. L'adesione, poi, del ricorrente ai “Progetti Locali” (cfr doc. 4, 5, 6, 9 avversari) non integra mansioni superiori: la loro struttura è del tutto scissa dall'inquadramento professionale – coinvolgendo peraltro tutto il personale assegnato all'Istituto – ed è focalizzata sull'obiettivo da raggiungere, come dimostrano i prospetti di liquidazione relativi ai progetti locali 2017-2020 (qui prodotti come doc. 5), che documentano l'attribuzione di un trattamento economico integrativo che prescinde dalla retribuzione legata alla qualifica. Col che, le attività saltuariamente svolte dal ricorrente in relazione a tali iniziative di valorizzazione avevano già trovato il dovuto riconoscimento economico con l'attribuzione del “compenso incentivante” connesso all'erogazione delle risorse di cui al Fondo Unico di Amministrazione (FUA) riconosciuto al “personale partecipante”, secondo quanto previsto negli accordi decentrati intercorsi tra datore e delegazioni sindacali (cfr. doc. 5).
Osserva la Corte.
Appare opportuno muovere dalle mansioni proprie del livello di inquadramento dello Stasi: egli era addetto, nel 2006, ai Servizi di Supporto – A1S (provv. Prot. 3708/2006) con funzioni di Co collaboratore presso l'Ufficio le relazioni e i servizi al pubblico, per poi essere assegnato, dal 2016, all'Area della Conservazione -riordinamento del patrimonio visivo dell' . Pt_5 Negli anni immediatamente successivi (pure fuori dal periodo di interesse, che parte dall'anno 2015), il autorizzava e/o affidava allo lo svolgimento di attività esterna: v. lettere di Parte_1 CP_1 autorizzazione a svolgere attività di docente a contratto presso l'Università del 2006 e del 2012; lettera di incarico del 2007 conferito dal Direttore dell
[...]
avente ad oggetto la collaborazione al progetto Parte_9 didattico per la realizzazione di un laboratorio di alfabetizzazione agli strumenti video-sonori e di una demo dimostrativa delle fasi didattico formative sulla base di una convenzione con l'
[...]
Parte_10 Fino ad arrivare alla lettera di incarico del 2012 per la realizzazione del progetto didattico di cui si discute, incentrato sul tema dell'immigrazione sulla base della convenzione con il liceo Artistico AR di Roma, durato 4 anni e quindi esteso anche agli anni 2015-2016, esitato nella realizzazione di un documentario – “linea di confine” - e di uno studio progettuale “l'identità non si rassegna”.
Il si duole, in buona sostanza, del difetto di prova circa l'effettività, il contenuto e la Parte_1 durata di tutte le attività svolte (sia prima che dopo il 2015, ad iniziare da quella riguardante il progetto della predetta convenzione con il liceo AR), di cui “ sfuggono contenuti, incarichi e tempi di realizzazione”.
Le doglianze sono fondate.
E' principio oramai acquisito che l'onere della prova dello svolgimento di mansioni superiori incombe sul dipendente che agisce in giudizio per ottenere il superiore livello di inquadramento (nel nostro caso, trattandosi di pubblico impiego, la maggiore retribuzione ex art. 36 Cost.).
Va altresì premesso che ai sensi dell'art. 52, co. 3^, d.lgs. n. 165/2001, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione “in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti” propri di dette mansioni superiori, sicché, anche in difetto della prevalenza per uno solo dei predetti aspetti, non sussisterà diritto alle differenze retributive.
Ciò posto, se i documenti in atti evidenziano il ruolo del ricorrente come ideatore del progetto con il liceo AR (così è indicato lo nella locandina e nella lettera 29.4.2016 inviata dal CP_1 CP_13 alla Culturali), non risultano tuttavia deduzioni specifiche, Controparte_16 né riscontri documentali, circa l'esatto contenuto delle mansioni svolte per lo svolgimento di questo incarico, tali da delinearne con margini di certezza il loro ruolo ponderale rispetto alle ordinarie attività di inquadramento, di cui si è detto.
Anche per quanto riguarda il 2017, si afferma in ricorso che sulla base dell'esperienza universitaria dello Stasi nasceva altro progetto in collaborazione con il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i diritti civil per la realizzazione di proiezioni e Controparte_17 incontri formativi per i Volontari del Servizio civile;
ma anche in questo caso, se l'affidamento di tale incarico risulta dalla lettera del dr. e dal materiale audiovisivo sugli incontri, non se ne CP_13 ricavano dati temporali precisi sulle tempistiche di studio e realizzazione del progetto, né sulla durata dei corsi ai volontari (ad es. se essi siano stati effettivamente di 30 ore, come scritto nella lettera di incarico).
Ancora, è dedotto in ricorso che nel 2017 era in atto l'attività di – Controparte_18 (già intrapresa dallo quale modello di sperimentazione didattica presso l'ICBSA) nell'ambito CP_1 di vari licei romani, esitata nella produzione di alcuni corto e lungometraggi da parte degli studenti.
Dal canale Youtube ove il materiale risulta pubblicato si evince che le attività in esame hanno interessato gli anni scolastici 2016 -2017, 2017-2018 e 2018-2019 (fino al 2020, con i 3 cortometraggi del liceo “Diario di bordo all'epoca del coronavirus”), ciò ricavandosi dalle Per_3 didascalie o da altri dati testuali che accompagnano le immagini delle produzioni audiovisive;
dallo stesso materiale non è dato però evincere con quali cadenze temporali (giornaliere, settimanali, mensili) siano state svolte le attività necessarie alla realizzazione dei singoli prodotti, che quindi non riescono a dare conto, in assenza di altri elementi, della prevalenza delle relative mansioni rispetto a quelle proprie del profilo professionale, anche volendo considerare la sovrapposizione di tali impegni con l'incarico di formazione dei volontari del servizio civile, di cui si è detto (e che difettano a loro volta, come visto, di precisi dati temporali).
Vi è da osservare che nemmeno dalla descrizione del successivo progetto Erasmus PLUS (di cui si dirà, riguardante l'ampliamento dell'esperienza della ASL a livello europeo, progetto 2019-2020) si possono trarre utili spunti sulla specifica tempistica di realizzazione del lavoro svolto nei licei. Si indica, è vero, nella presentazione del progetto Erasmus PLUS, una Time line di due anni dei progetti in esame (dalla scelta della scuola, alla formazione dei gruppi di lavoro, alla realizzazione e presentazione del prodotto, alla organizzazione dei conseguenti dibattiti), ma tutto ciò, applicato all'attività svolta dal 2017 e per tre anni negli istituti scolastici di riferimento, non è sufficiente a far concretamente apprezzare quanta attività veniva dedicata dallo ai progetti in parola rispetto CP_1 all'impegno profuso nel disimpegno delle mansioni proprie del suo profilo. Non si ha poi contezza della specifica attività svolta nel 2018, salvo considerare l'Alternanza Scuola Lavoro dell'a.s. 2017-2018, ma con i limiti identificativi della prevalenza delle mansioni già evidenziati.
Quanto al 2019, si registrano soli 2 incarichi relativi a due missioni (una a Foligno nel mese di aprile sull'Alternanza Scuola Lavoro EXPO e una a Matera a settembre sulla Educazione all'eredità culturale digitale), che hanno visto la partecipazione dello come curatore del Laboratorio CP_1 creativo suoni e immagini in movimento ICBSA;
trattasi di lavoro circoscritto a due singole giornate di incontro, in ordine alle quali difettano ulteriori dati sulla quantità di impegno profuso in attività accessorie quali quelle di studio (si trattava peraltro di esplicare il contenuto di esperienze già maturate e di materiali già realizzati).
Nel 2020 si conclude il progetto Creative Audiovisual Lab affidato allo nel 2019, che ha CP_1 assunto proprio nel 2020 un respiro europeo in quanto esteso alla Alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo da proporre in ambito Europeo, ed esitato nel predetto incarico ERASMUS Plus, conferito allo dalla dott.ssa il 2.1.2020: in proposito, al di là di quanto esposto nella CP_1 Pt_6 lettera di incarico, non vi è riscontro del contenuto del progetto, né, in particolare, allegazione e prova del contenuto degli abbozzi di progetto e delle mail intercorse con l'ente capofila del progetto, di cui alla pag. 7 del ricorso introduttivo.
Quanto, infine, al lavoro presso l'Area laboratori e alle riprese dal vivo, trattasi di attività prettamente tecniche, e dunque facilmente riconducibili alla categoria di appartenenza;
in più, non è dedotta alcuna specifica connotazione idonea a far ricadere l'attività nella declaratoria della III area funzionale (v. capitoli 29 e 30 delle conclusioni istruttorie).
Conclusivamente, manca ogni allegazione e prova della prevalenza delle mansioni qualificanti il livello di inquadramento con riguardo al contenuto della mansione primaria e caratterizzante la posizione di lavoro, essendosi il ricorrente limitato ad elencare una serie di incarichi conferiti, nulla di specifico deducendo circa i loro contenuti in termini di prevalenza quantitativa, qualitativa e temporale. Anzi, lo stesso nel richiedere al Direttore l'autorizzazione a svolgere CP_1 CP_13 l'incarico di docente presso l' nell'ambito del modulo didattico di Parte_8
“Laboratorio di scrittura creativa” (prot. ICBSA n. 677 del 4 aprile 2012), afferma che lo svolgimento di tale incarico non avrebbe comportato “interferenze con l'attività da me svolta presso l'istituzione da Lei diretta”, e la mancanza di interferenze presuppone che lo avrebbe CP_1 continuato a svolgere le primarie mansioni nella loro pienezza, rendendo ancor più necessaria (e gravosa) la prova della prevalenza su di esse delle mansioni superiori richieste.
Il ricorrente esalta dunque il valore significativo delle attività svolte nell'ambito dei progetti assegnati, ma non opera il mimino accenno ad una comparazione tra le attività di adibizione e quelle di cui al progetto per inferirne la prevalenza di queste ultime;
né pone il giudice, proprio per tale carenza allegatoria, in grado di operare una simile valutazione.
Va anche tenuto conto della particolare natura dei compiti di Istituto assegnati allo che CP_1 implicano attività - di assistenza al pubblico (fino al 2016) e di riordino del patrimonio visivo dell'ente (dal 2016 in avanti) - si direbbe quotidiana, continua e sistematica, sicchè una sua contrazione per effetto dello svolgimento di mansioni superiori prevalenti doveva essere oggetto di specifica e rigorosa prova, che non è stata fornita.
Va infine osservato che lo non ripropone la domanda volta al riconoscimento dell'indennizzo CP_1 ex art. 2041 c.c..
Le considerazioni che precedono determinano l'accoglimento dell'appello, con il rigetto dell'originario ricorso proposto dallo e la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese CP_1 del doppio grado, secondo il principio della soccombenza, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento al valore della domanda (euro 16.800,81 oltre interessi), liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado da
[...]
. Controparte_1
Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida quanto al primo grado in euro 1.184,00 e quanto all'appello in euro 2.000,00 oltre - su tutte le somme – il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, Iva e Cpa di legge.
Roma, 9.9.2025
Il Presidente estensore dott. Maria Pia Di Stefano