Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/04/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5323 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 07 aprile 2025 e vertente TRA
Parte_1
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico e P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore IG.ra , con Parte_2
l'Avvocato Roberto Fischi, PARTE APPELLANTE E P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avvocato Massimo Pavolini, PARTE APPELLATA OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 11700/2019 emessa dal Tribunale di Roma, XI Sezione Civile, pubblicata in data 04.06.2019, in materia di somministrazione - opposizione a decreto ingiuntivo.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, la
[...] ha proposto opposizione al decreto Parte_3 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. 1742/2015, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 175.660,14
1
- dichiararsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
- in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della precedente domanda preliminare, non concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ove richiesta, atteso il fatto che l'opposizione è fondata su prova scritta o comunque di facile e pronta soluzione. NEL MERITO: per quanto esposto in narrativa accertare e conseguentemente revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimo e infondato, dichiarando infondate sia in fatto che in diritto le domande dell'opposta, mandando indenne l'esponente. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori»;
- in via istruttoria, è stato richiesto altresì di volersi esperire una CTU, al fine di verificare la correttezza della ricostruzione dei consumi effettuata da ed esposta nelle fatture Controparte_1 oggetto di contestazione;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la sua provvisoria esecuzione, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni domanda deduzione ed eccezione contraria:
rigettare le domande avversarie poiché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1742/2015 (R.G. R.g. n. 4919/2015) emesso dal Tribunale di Roma in data 27.1.2015 e, comunque,
condannare Parte_1
(P.I. ) in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_3 pro tempore con sede in Legnano (MI), via san Domenico 6, al pagamento della complessiva somma di € 175.660,14 oltre interessi dovuti dalle scadenze delle singole fatture e le spese della procedura monitoria;
2 In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della presente opposizione, accertare e dichiarare l'esatto importo delle somme dovute dalla società ad Parte_1 [...]
con condanna al pagamento delle stesse»; CP_1
- il Tribunale, previo accoglimento dell'istanza di ammissione della CTU, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 27 giugno 2018, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso: «definitivamente pronunciando ed ogni altra istanza disattesa, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1742 del 27.1.2015 emesso da questo Tribunale (r.g. 4919/ 2015);
condanna la società agricola a Parte_1 corrispondere alla l'importo di euro Controparte_1
121.145,00, più interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo;
dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone quelle della CTU a carico di entrambe le parti in egual misura;
condanna la società agricola a Parte_1 rifondere in favore di le spese del giudizio che, Controparte_1 ai sensi del D.M. Giustizia n. 37/2018 e adoperata la suddetta compensazione, si liquidano in euro 8.000,00 per onorari di avvocato per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, più spese generali, C.p.a e Iva».
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
- sulla eccezione preliminare di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per parziale attestazione di conformità
“rilevato:
che, in via preliminare, andrà respinta l'eccezione sollevata dalla società opponente, secondo la quale l'attestazione di conformità relativa al solo ricorso per decreto ingiuntivo, non estesa anche al decreto di accoglimento, comporterebbe la nullità o comunque l'inefficacia del decreto medesimo, posto che, in ogni caso, la notificazione del ricorso in copia autentica e del connesso decreto ingiuntivo hanno comunque raggiunto il proprio scopo, in conformità al disposto dell'art. 156 comma 3 c.p.c.;
- sulla documentazione prodotta posta a fondamento della quantificazione dei consumi e del corrispettivo per la fornitura che, nel merito, il rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorrente tra le parti risulta essere circostanza non contestata, ex art. 115
c.p.c.;
3 che risulta invece contestata sia la quantificazione dei consumi di energia elettrica nel periodo intercorrente tra il 4.8.2005 e il 24.5.2011, sia il corrispettivo della fornitura ancora dovuto;
che dalla prodotta documentazione è risultato: a) che in data 4.8.2005 venne effettuata la sostituzione del gruppo di misura elettromeccanico con quello elettronico, a seguito della quale vennero attestate le “perfette condizioni di inserzione e funzionamento” del gruppo di misura (doc. 3 di parte opponente); b) che in data 13.9.2010, a seguito di verifica, emerse che “in sede di verifica si riscontravano i ponti fortemente squilibrati ed un errore di cablaggio sui TA. La misura risulta non attendibile. I TA inoltre presentano collegamento in parallelo
(rapporti maggiori) e non è possibile rilevare il rapporto di trasmissione. Il GME funziona regolarmente”; che venne consigliato di “sostituire urgentemente TA, TV e installare cordone. Eseguire ricostruzione dei consumi” (doc. 4 di parte opponente e doc. 1 di parte opposta); c) che solo in data 24.5.2011, “dopo la sostituzione dei TA e TV, il funzionamento del GME è risultato regolare” (doc.
5 di parte opponente);
- sulla CTU disposta al fine di accertare i consumi effettivi e i costi erroneamente quantificati che pertanto venne disposto l'espletamento di una CTU volta ad accertare i consumi e i costi di energia elettrica erroneamente quantificati sull'utenza della società attrice, a causa di un errore di cablaggio sul circuito di misura;
che il CTU, Ing. all'esito di esaurienti indagini e Persona_1 con argomentazioni pienamente condivisibili, immuni da vizi logici, ha riferito, che: si era verificata “un'anomalia di natura sistematica sul Gruppo di Misura per cui le Potenze e i consumi rilevati presentano un gradino nettamente superiore ai valori medi precedenti a seguito della sostituzione nel Gruppo
Misura dei TA, TV e cordone di collegamento, degli stessi verso la morsettiera del contatore elettronico”; che l'anomalia risulta essersi verificata il 4.8.2005 e rimossa il 24.5.2011; che, per quanto riguarda l'individuazione del coefficiente correttivo K, “la lettura più attendibile dei dati alla luce dell'individuazione di un coefficiente K correttivo unico per il ricalcolo dell'energia consumata in presenza dell'anomalia sistematica, è ritenuto dallo scrivente quello di confrontare i singoli mesi (gen,febbr,…..dic,) relativi a consumi senza anomalia, con un valore medio relativo agli stessi mesi degli anni precedenti con anomalia”; che, pertanto, “l'energia consumata ricostruita con K=1,262 ammonta a =3.569.436 kWh invece di kWh 2.828.397 registrata prima della rimozione dell'anomalia, con un incremento pari a 741.039 kWh da fatturare. La quota parte da fatturare (741.039 kWh), tenendo conto delle voci di costo previste in contratto, con i relativi oneri fiscali, e tenendo presente il costo unitario bolletta Ko sopra determinato (0,16348), dà un valore economico di circa € 121.145,05+/-l'11% (invece dei 175.660,14 richiesti da ”; CP_1
che pertanto, in base alle risultanze della CTU, i consumi di energia elettrica dovranno essere quantificati, per l'utenza ed il periodo considerato, in 741.039 kWh, per un corrispettivo calcolato pari ad euro 121.145,00;
- sulla parziale fondatezza dell'opposizione proposta e conseguente revoca del decreto ingiuntivo ritenuto quindi:
che, in via preliminare, debba essere respinta l'eccezione sollevata dalla società opponente relativamente all'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
4 che la proposta opposizione sia fondata solo in parte, posto che il credito maturato dalla è risultato ammontare ad euro Controparte_1
121.145,00, più interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo;
che, conseguentemente, il decreto ingiuntivo n°1742 del 27.1.2015 emesso da questo Tribunale debba essere revocato, con condanna della società agricola al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_1 di euro 121.145,00, da maggiorarsi dei suddetti interessi di mora;
”
- sulla decisione sulle spese Come da dispositivo
§ 4. — Ha proposto appello la Parte_3 ed ha così concluso: “in parziale riforma
[...] dell'impugnata Sentenza n. 11700/2019 pubblicata il 4.6.2019 - RG n. 21411/2015 dal Tribunale di Roma, XI sez. civile, così statuire contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria: in via preliminare: sospendere, in virtù dei gravi motivi dedotti in punto, la provvisoria esecuzione, esecutività e/o esecutorietà, dell'appellata dell'impugnata Sentenza n. 11700/2019 emessa nel procedimento RG n. 21411/2015 dal Tribunale di Roma, XI sez. civile, Dott. M. Corrias. nel merito: riformare parzialmente, sulla scorta dei motivi d'appello dedotti nel presente atto, l'impugnata Sentenza n. 11700/2019 emessa nel procedimento RG n. 21411/2015 dal Tribunale di
Roma, XI sez. civile, Dott. M. Corrias, e pertanto, per i motivi esposti,
- confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 1742/2015 emesso il 27.1.2015 dal Tribunale di Roma;
- accertare e dichiarare che le domande svolte da
[...] in primo grado (ovvero la domanda di condanna la CP_1 pagamento della somma di € 175.660,14 oltre interessi e spese della procedura monitoria) sono infondate, e vengono respinte in toto, sulla scorta dei motivi d'appello qui dedotti, mandando indenne/esente da ogni responsabilità ed obbligazione l'appellante; ovvero - in subordine - dichiarare che la somma dovuta a parte appellata è quella individuata dalla consulenza di parte di pari ad € 26.219,24, o quella differente somma Pt_1 che risultasse accertata anche previa rinnovazione della CTU e comunque in virtù ed in accoglimento dei motivi di censura dedotti.
5 in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del duplice grado di giudizio, oltre ad accessori di legge e rimborso forfettario;
in via istruttoria: Si chiede disporsi e/o rinnovarsi la CTU, previa nomina di nuovo e diverso consulente tecnico, al fine di veder confermata la mancata indagine e determinazione sulla data di verificazione del guasto al gruppo di misura (GME), la quantificazione dei consumi ricostruiti sulla base dell'AEEG 200/99 art. 10 co.
2. Si reiterano le istanze istruttorie e di escussione prove orali sui capitoli dedotti in atti del primo grado, con i testi già ivi indicati”
ha resistito al gravame ed ha così Controparte_1 concluso: “a codesto Giudice adito, contrariis reiectis, di dichiarare inammissibili ed infondate tutte le domande cautelari e di gravame proposte dalla , con Parte_4 vittoria di spese di ogni fase e grado di giudizio.
In via istruttoria si chiede il rigetto di ogni istanza avversaria, proponendo le istanze istruttorie articolate in prime cure”.
In data 09 dicembre 2019 la Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ex art. 351 c.p.c. proposto dalla
[...]
Parte_3
In data 29 gennaio 2020 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensiva.
L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 07 aprile 2025, previa concessione dei termini anticipati al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, come da decreto di questa Corte pubblicato il 20.02.2025.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- ERRATA RICOSTRUZIONE DEI PRESUPPOSTI FATTUALI IN RELAZIONE ALLA DATA DI VERIFICAZIONE DELL'ANOMALIA DEL GRUPPO MISURA - MANCATA PROVA - FALSA APPLICAZIONE DELL'AEEG 200/99, ART.10 - CARENZA ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE
6 Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui avrebbe aderito acriticamente alle risultanze della relazione tecnica svolta dal CTU in primo grado, nonostante la stessa presentasse un errore macroscopico rilevato dall'attrice anche tramite CTP. Tale errore consisterebbe nell'individuazione della data del 04.08.2005 quale giorno in cui si sarebbe verificato il guasto al gruppo di misurazione, con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di quantificazione delle somme dovute all'appellata. Sostiene l'appellante che, nel caso in cui le parti avanzino specifiche censure in ordine alle risultanze della CTU, incombe sul Giudice un onere di adeguata motivazione qualora intenda aderire pedissequamente alla stessa, ponendola a fondamento della propria decisione. A ben vedere, parte appellante sostiene che, nel caso di specie, non è possibile determinare a posteriori la data certa di verificazione del guasto, con conseguente applicazione del comma 2 dell'art.10 AEEG 200/99 secondo cui “il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque (365) giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”. Di conseguenza, parte appellante ritiene che il Giudice avrebbe parzialmente errato laddove, pur avendo accertato il verificarsi di un guasto al gruppo misura, con conseguente applicazione dell'AEEG 200/99 quanto al calcolo delle somme dovute alla fornitrice, avrebbe poi erroneamente ritenuto che lo stesso si sarebbe verificato in data 04.08.2005 (e si sarebbe protratto fino al 24.05.2011) aderendo erroneamente alle risultanze della CTU, in quanto in tale data si sarebbe unicamente avuta la sostituzione del gruppo e la verifica del suo corretto funzionamento. Vieppiù, il Tribunale avrebbe fornito una motivazione alquanto scarna e illogica, o comunque non idonea a fondare una tale decisione.
Da ultimo, tale macroscopico errore sarebbe implicitamente comprovato anche per tabulas dalla documentazione prodotta da in primo grado, dalla quale si evincerebbe che alla data del CP_1
17.12.2007 il gruppo di misura funzionava correttamente.
Di conseguenza, il Giudice avrebbe dovuto rideterminare il quantum della somma dovuta alla creditrice facendo applicazione
7 del comma 2 dell'art. 10 AEEG 200/99, quantificabile in
€26.219,24 come da CTP prodotta in primo grado.
- ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE PER ADESIONE IMMOTIVATA ALLE RISULTANZE CONTRADDITTORIE ED ILLOGICHE DELLA CTU Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha aderito pedissequamente alle risultanze della CTU, oggetto di puntuali censure da parte dell'attrice, applicando il comma 2 dell'art.10 AEEG 200/90 anziché il comma 1 e pervenendo ad una errata quantificazione dei costi dovuti. Invero, la CTU posta a fondamento della sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore macroscopico nella parte in cui individua la data del 04.08.2005 quale giorno di verificazione del guasto al gruppo misura, in assoluta mancanza di elementi probatori e anche in contrasto con la documentazione prodotta da controparte.
Il Giudice si sarebbe contraddetto in sede di motivazione, laddove inizialmente ha affermato che in tale giorno il sistema funzionava regolarmente, per poi sostenere che la stessa data sarebbe stata quella nella quale si è verificato il guasto in parola. Tali incongruenze sarebbero state rilevate dal CTP in primo grado e, ciononostante, il Giudice avrebbe acriticamente aderito alle erronee risultanze della CTU, oltretutto mancando di una idonea motivazione a sostegno della propria decisione.
§ 5. — L'appello è fondato.
Va premesso che, secondo quanto emerge dalla CTU, l'ausiliare ha effettuato il riscontro dei consumi correttamente contabilizzati nelle fatture, rispetto a quelli risultanti dalle fatture oggetto di rettifica, prendendo a riferimento le fatture successive all'intervento che ha eliminato il malfunzionamento del contatore, e non le fatture precedenti all'installazione del nuovo contatore in data 04.08.2005 riportanti i consumi prima del mese di agosto 2005.
Ciò detto, l'ausiliare non ha individuato una data certa di inizio del malfunzionamento del contatore. L'impossibilità di stabilire con certezza la data dell'evento è affermata in più parti della relazione peritale:
“Dal VERBALE DI SOSTITUZIONE GDM ELETTROMECCANICO CON GME del 04/08/2005, apprendiamo che il Gruppo di Misura rimosso era costituto da un
8 Contatore di energia attiva tipo EM3B114 matr.92-707679 e che alle 12,40 dello stesso giorno indicava 4345,4; un Contatore di energia reattiva tipo D29.4B matr.83-332620 con indicazione 14364,7 K=0,001. • Il Gruppo di Misura Installato il 04.08.2005 è costituito da contatore trifase statico per energia attiva e reattiva di tipo ACTARIS 3x57(100) V-5 A Serie SL 7000-modello DH 1113/13 matr.enel:96127366 letture pari a 0,014 (En Attiva) e
0,000 (En reattiva). 2 TV della Magrini VRC24M con matr. 841755 e 841714, prestazione 50 VA – classe 0,5 e rapporto 20.000/100; 2 TA Magrini ARM24A1 con matr. 8403512 e 8403637, prestazione 15 VA – classe 0,5 e rapporto 10/5. La costante di moltiplicazione della lettura è 400. A tal proposito ricordiamo che il contatore è inserito in inserzione indiretta (tramite TA e TV) per cui le misurazioni di potenza ed energia andranno poi moltiplicate per una costante K, data dal prodotto di KvxKi (rapporti di riduzione/trasformazione) per avere il vero valore dell'energia e della potenza. Nel nostro caso, Kv=20.000/100=200 e Ki=10/5=2 per cui K=400. I trasformatori di corrente TA sono macchine statiche, che permettono di trasformare il valore della corrente transitante nel circuito primario, ad un valore secondario congruo al contatore e di isolare elettricamente i due circuiti. Il rapporto tra il valore nominale della corrente del circuito primario e il valore nominale del secondario, è il rapporto di trasformazione del riduttore (es. 10/5=2 50/5=10 100/5=20 20/5=4). Esistono in commercio riduttori con doppio rapporto di trasformazione, che si ottiene modificando il collegamento primario (es.10-20/5=2-4). Presentano un ERRORE di RAPPORTO Ƞ che è tanto più presente quanto più il rapporto di trasformazione I2/I1 si allontana dal rapporto nominale kN. Le Norme definiscono l'errore di rapporto Ƞ%=(kNI2- I1)100/I1. Il suo funzionamento ideale si ha quanto più il secondario tende al corto circuito. E' presente anche un ERRORE d'ANGOLO (o di FASE) ɛ definito come differenza tra i due vettori I1 e –I2 (espresso in centiradianti o in minuti). Solitamente la I1 e la -I2 hanno lo stesso sfasamento esistente tra I1 e V, per cui l'errore è sufficientemente limitato. Se V e I2 sono fortemente sfasati, allora l'errore incide sulla misura della potenza P=VIcosΦ, che diminuisce. Questo potrebbe essere accaduto se il TA fosse stato collegato erroneamente in parallelo fra le fasi invece che in serie, dato anche il carattere fortemente induttivo dell'impedenza rappresentata dai circuiti induttivi del TA stesso.
9 Si evidenzia anche che al momento della messa in opera del nuovo Gruppo di Misura GME (04.08.2005) “Dopo l'attivazione del gruppo di misura e il controllo delle perfette condizioni di inserzione e funzionamento, alla cella misura, alla morsettiera di verifica e al contenitore del GME sono stati apposti i sigilli” (CTU pagg. 8 e 9). Risulta altresì che nel 2007 è stata eseguita una verifica del contatore: in proposito, l'ausiliare ha riferito: “In data 14.03.2017, al termine delle operazioni peritali in loco, il CTU riceve dal CTP di copia della nota sopra richiesta, la del Pt_3 CP_1
31.07.2012 (ALL.n.4). La nota fa riferimento alla Verifica DP6O048718 del 17.12.2007 di cui è assente copia del verbale e si afferma che il contatore è risultato funzionante, mentre è stata rilevata la presenza di uno squilibrio dei ponti di misura di circa i 23,5% (1,3 A-1,7 A); si è ritenuto tale squilibrio compatibile con un carico molto sfasato e non si è proceduto ad altri esami che avrebbero richiesto la tolta tensione lato MT. Si scrive infine che nella verifica del 13.09.2010, visto il permanere dello squilibrio dei ponti, che è anzi aumentato, si è proceduto alla tolta tensione MT permettendo di accedere ai TA e TV e consentendo di rilevare l'errato cablaggio dei TA” (CTU pag. 5). Dal verbale di verifica tecnica del 13.09.2010 risulta che:
“In sede di verifica si riscontravano i ponti fortemente squilibrati ed un errore di cablaggio sui TA. La misura risulta non attendibile. I TA inoltre presentano collegamento in parallelo (rapporti maggiori) e non è possibile rilevare il rapporto di trasmissione.” Si conferma nelle NOTE che il “GME funziona regolarmente”. NEI PROVVEDIMENTI si propone la
“sostituzione urgente TA, TV e installare cordone. Eseguire ricostruzione dei consumi”. Nella pagina del verbale controfirmata dall'utente, si afferma che L'ESITO DELLA VERIFICA HA EVIDENZIATO:” La misura non risulta attendibile in quanto si è riscontrato un errore di cablaggio sul circuito di misura”. In proposito, l'ausiliare ha ipotizzato:
“Cercando di dare un'interpretazione logica a quanto scritto nel verbale, possiamo dire che per ponti si intendono i collegamenti TA/TV fase 1 e TA/TV fase 3. La fase 2 non ha TA e l'inserzione permette il calcolo della Potenza trifase (Attiva e Reattiva) e dell'Energia trifase (Attiva e Reattiva) col metodo ARON. Infatti sono indicate le tensioni secondarie V12 e V23 e le correnti I1 e I3. Le due correnti dovrebbero essere circa uguali mentre mostrano una differenza di 0,6 A (1,5 -0,9). Si afferma che
10 c'è un errore di cablaggio (collegamento) per cui i secondari dei TA risultano collegati in parallelo. L'errore del cablaggio TA porta ad avere sulla fase 3 una corrente minore. Potrebbe anche essersi verificato un errore di collegamento su un TA se lo stesso fosse stato ad esempio a più avvolgimenti permettendo anche Ki=20/5=4 invece di 2. Potrebbe anche essersi verificato quanto già evidenziato circa l'ERRORE di Angolo dei TA. Al termine delle prove si chiede il resettaggio completo della sezione riduttrice misura, con la sostituzione dei TA e dei TV e la sostituzione del cavo di collegamento trasformatori di misura- morsettiera-contatore, mentre si ritiene funzionante il misuratore.
• In precedenza, il 17.12.2007 risulta effettuata una verifica del contatore ma non c'è verbale. Dalla nota del 31.07.2012 CP_1
(ALL.n.4) si evidenzia che il contatore funzionava regolarmente e lo squilibrio dei ponti è di circa il 23,5%. Non è stato opportuno togliere tensione lato MT, per cui non si è accertata la vera causa dello squilibrio, essendo lo stesso compatibile con un carico abbastanza sfasato. • In data 24.05.2011 si è effettuato sul GME l'intervento tecnico che ha comportato la sostituzione dei TA e TV come da richiesta del 13.09.2010 e del cordone di connessione trasformatori di misura con contatore elettronico. Il cavo messo in opera è di nuova specifica, diverso da quello precedente e praticamente protegge da errori di cablaggio. Un'eventuale rapporto dell'intervento avrebbe aiutato a capire l'anomalia che ha portato ad una valutazione errata della potenza e dei consumi, ma tale rapporto non è stato trovato/consegnato.” (CTU pag. 10). Nelle conclusioni, a pag. 13 dell'elaborato, l'ausiliare ha formulato, quanto alla natura e alla data di insorgenza del malfunzionamento, le seguenti conclusioni:
“-ritenendo di difficile individuazione, benchè si siano formulate alcune ipotesi percorribili, la vera tipologia dell'anomalia tecnica rilevata dai tecnici ENEL Distribuzione il 13.09.2010, data la scarsità delle informazioni disponibili;
-accertata comunque dai rilievi disponibili l'esistenza di una anomalia di natura sistematica sul Gruppo di Misura per cui le Potenze e i consumi rilevati presentano un gradino nettamente superiore ai valori medi precedenti a seguito della sostituzione nel Gruppo Misura dei TA, TV e cordone di collegamento, degli stessi verso la morsettiera del contatore elettronico”; Il CTU ha comunque provveduto a ricalcolare i consumi dal 01.11.2006 (inizio effettivo erogazione fornitura) e fino a fine novembre 2010 nella misura indicata di 3.569.436 kWh invece di
11 kWh 2.828.397 registrata prima della rimozione dell'anomalia, con un incremento pari a 741.039 kWh da fatturare. Orbene, la delibera 200/99 dell'
[...]
presa a riferimento Controparte_2 dall'ausiliare nella ricostruzione dei consumi nel periodo indicato, prevede all'art. 10 intitolato Periodo di ricostruzione dei consumi:
“10.1 La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. 10.2 Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo”. Ed allora, avendo l'ausiliare affermato che non fosse possibile stabilire con certezza la tipologia e quindi la data di insorgenza del malfunzionamento, doveva applicarsi il criterio indicato dall'art. 10.2 della citata delibera 200/99 e procedersi alla ricostruzione dei consumi fino e non oltre trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura, comprendendo l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo. Detto calcolo non è stato effettuato dal CTU;
tuttavia il CTP dell'odierna appellante, nelle note critiche alla CTU ed applicando i criteri indicati dall'ausiliare del Giudice, ha sviluppato il calcolo in conformità al punto 10.2 della citata delibera, ed ha affermato: 1 .3 Valutazione economiche ricostruzione dei consumi Prendendo come buono il costo medio energia esposto dal CTU pari a 0,045 €/KWh , ritenuto che il CTU ha commesso un errore nei conteggi posto che ha moltiplicato il costo al KWh per il consumo totale stimato senza scorporare i KWh già pagati da (n.d.r. errore riconosciuto dal CTU nella Parte_3 relazione finale) La ricostruzione dei consumi da cui definire la parte di energia ancora da fatturare da parte di sarà: CP_1
(Tabella 1) 582.650 KWh.
12 Pertanto ritornando al ragionamento del CTU che indicava il costo del KWh in 0,045 € si ottiene il seguente risultato : TABELLA 2 CALCOLO SOMMA DOVUTA PER ENERGIA ULTERIORE NON FATTURATA energia ulteriore da fatturare (da Tabella 1) 582650 KWh costo medio energia (da calcolo CTU) 0,045 €/KWh costo totale energia ulteriore da fatturare 26.219,24
€. Come si evince dalla tabella 2 sopra riportata la somma da fatturare per la ulteriore energia utilizzata è : 26.219,24 €”. Non risultando in sostanza contestazioni al suddetto calcolo,
- atteso che le risposte dell'ausiliare del giudice a suddetta proposta alternativa non concludono nel senso di una diversa ricostruzione dei consumi degli ultimi 365 giorni anteriori al ripristino del contatore,- deve ritenersi che la differenza dovuta dall'appellante in favore di sia pari all'importo Controparte_1 di euro 26.219,24 con interessi dalla domanda al saldo. Pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, la Parte_3 va condannata al pagamento in favore di
[...] [...] della somma di euro 26.219,24 con interessi legali CP_1 dalla domanda al saldo. Avuto riguardo all'esito del giudizio, che vede comunque un credito in favore della società appellata, seppure ridimensionato rispetto a quello oggetto della precedente condanna, va confermata la statuizione sulla compensazione delle spese del giudizio di primo grado nella misura della metà e quelle di CTU stabilita dal Tribunale. Tuttavia, stante la riduzione dell'importo oggetto della condanna, le spese di lite, liquidate per l'intero, ammontano ad euro 7.254 oltre a spese generali, IVA e CPA.
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono il medesimo criterio e vanno compensate nella misura della metà, mentre per il resto seguono la soccombenza dell'appellante. Esse si liquidano per l'intero, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti di Parte_3 CP_1
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma,
[...] ogni altra conclusione disattesa, così provvede: 1. — in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna la Società
13 agricola al pagamento in favore di Parte_3 [...]
della somma di euro 26.219,24 con interessi legali CP_1 dalla domanda al saldo;
2. — compensa nella misura della metà le spese del giudizio di primo grado, liquidate per l'intero nella misura di euro 7.254 oltre a spese generali, IVA e CPA, e condanna la
[...] al rimborso in favore di Parte_3 Controparte_1 della restante metà, ferma nel resto l'impugnata sentenza;
2. — compensa nella misura della metà le spese del presente giudizio di appello, liquidate per l'intero nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, IVA e CPA, e condanna la
[...] al rimborso in favore di Parte_3 Controparte_1
Così deciso in Roma il giorno 07 aprile 2025. Il Presidente estensore
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