Sentenza breve 10 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 10/09/2021, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 01065/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00899/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 899 del 2021, proposto da
E-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Coccoli, Marco Di Lullo, Lorenzo Aureli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Emma Pierobon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ET Strade Spa non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- previa sospensione
a) della deliberazione n. 13 del 29.04.2021 con la quale il Consiglio Provinciale di Belluno ha deliberato di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge n. 160/2019 e approvato il regolamento provinciale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
b) della deliberazione n. 14 del 29.04.2021 con la quale il Consiglio Provinciale di Belluno ha approvato l'articolazione tariffaria e le spese di istruttoria del canone unico patrimoniale ex art. 1, comma 816 e segg. della L. n. 160/2019 per l'anno 2021 come da determinazione del Direttore Generale di ET Strade spa del 28.04.2021 prot. 9432/2021 modificando in aumento l'importo del canone unico in relazione alle occupazioni permanenti con cavi e condutture finalizzate alla fornitura di servizi di pubblica utilità;
c) per quanto occorrer possa della Determinazione del Direttore Generale di ET Strade S.p.A. prot. gen. n. 9432 del 28.04.2021 avente ad oggetto la “Determinazione delle tariffe unitarie relative al canone unico patrimoniale per le strade provinciali della Provincia di Belluno” e delle Tabelle ad essa allegate;
d) della nota prot. n. 13396/2021 del 14.06.2021 - avente ad oggetto “Trasmissione del provvedimento autorizzativo ai fini della sottoscrizione” - con la quale ET Strade S.p.A. ha richiesto a e-Distribuzione s.p.a. il pagamento di un ulteriore importo asseritamente dovuto a titolo di canone unico annuo in attuazione dei commi 816-836 della Legge n. 160/2019 e delle Deliberazioni della Provincia di Belluno nn. 13 e 14 del 2019, per un importo complessivo pari ad € 5.217,15;
e) della nota prot. n. 13663/2021 del 15.06.2021 recante la copia di atto di concessione con la quale ET Strade S.p.A. quantificava l'importo asseritamente dovuto a titolo di canone unico annuo in attuazione dei commi 816-836 della Legge n. 160/2019 e delle Deliberazioni della Provincia di Belluno nn. 13 e 14 del 2019, nell'importo complessivo pari ad € 5.217,15;
f) della clausola di cui al punto D) della concessione del 02.07.2021 avente carattere provvisorio per l'esecuzione dei lavori di interramento delle linee aeree da Cab. "Le Buse" a Cab. "Piani di Sussistenza" e da Cab. "Le Buse" a Cab. "Versus", in comune di Falcade (BL), lungo la Strada Provinciale 25 del “Passo Valles”;
g) di tutti gli altri atti connessi, presupposti e/o consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Belluno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, con ricorso depositato in data 27 agosto 2021, ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento per i motivi dedotti nell’atto introduttivo.
Si è costituita in giudizio la Provincia di Belluno eccependo l’intervenuta cessazione della materia del contendere e, comunque, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
All’esito dell’udienza del 8 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti, effettuato l’avviso come da verbale di udienza.
Con memoria depositata in data 6 settembre 2021 la società ricorrente ha confermato quanto emerso anche dalla documentazione in atti, dando conto del fatto che <<con delibera di Consiglio Provinciale n. 62 del 31.08.2021 (cfr. doc. n. 3 depositato dalla Provincia di Belluno) l’Amministrazione provinciale ha deliberato “...di modificare, per le motivazioni di cui in premessa, la determinazione della tariffa unitaria per attraversamenti con condutture, cavi e impianti funzionali di cui alla tabella F della determinazione del Direttore Generale di ET Strade spa prot. n. 9432 del 28.04.2021 nei termini che seguono: “tariffa unitaria €./utente”: 0,30 - importo annuo minimo: 800,00...”>>.
Inoltre, ha dato conto del fatto che <<successivamente, con determinazione n. 19769 del 3.09.2021……ET Strade s.p.a. - ritenuta l'opportunità “...di dare impulso alla revisione della determinazione del Direttore Generale di ET Strade S.p.A. n. 9432 del 28.04.2021, al fine di pervenire all'estinzione del giudizio radicato da E-Distribuzione S.p.A. per cessata materia del contendere, a spese di lite compensate...” e vista “...la Delibera del Consiglio Provinciale di Belluno n. 62 del 31.08.2021 ad oggetto. "Canone unico patrimoniale ex art. 2, comma 816 e seg. L. n. 160/2019, modifica della tariffa unitaria per attraversamenti con condutture, cavi e impianti funzionali", con la quale in regime di autotutela viene modificata la determinazione della tariffa unitaria per attraversamenti con condutture, cavi e impianti funzionali di cui alla tabella F della Determinazione del Direttore Generale di ET Strade SpA, prot. n. 9432 del 28.04.2021 già approvata con deliberazione n. 13 del 29.04.2021 con ogni effetto dal 1 ° gennaio 2021 come segue. "tariffa unitaria €./utente": 0,30 - importo annuo minimo 800,00"...” - ha disposto “...di procedere - con valenza di annullamento in parte qua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 novies della L .n. 241/1990, della determinazione del Direttore Generale di ET Strade S.p.A. n. 9432 del 28.04.2021 e delle note prot. 13396/2021 del 14.6.2021 e 13663/2021 del 15.6.2021 - alla rettifica della tariffa unitaria e dell'importo annuo minimo con riferimento agli attraversamenti con cavi e condotte per fornitura dei servizi di pubblica utilità, così come individuati nella Determinazione prot. 9432/2021, facendo applicazione dei seguenti importi, da recepire contrattualmente nei conseguenti patti concessori: - 3 tariffa unitaria (€/utente) - 0,3000 - importo annuo minimo - euro 800,00...”>>.
Pertanto, come sottolineato dalla società ricorrente, alla luce del disposto delle deliberazioni n. 62 del 31.08.2021 del Consiglio Provinciale di Belluno e n. 19769/2021 della società ET Strade s.p.a. deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO