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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 29/10/2021, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2021
N. 01053/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1053 del 2021, proposto da
Mml.Hv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Graziano Chimienti, Lariana Sagrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Verona, piazza Bra 1;
Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Parente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Locatelli n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comune di Verona di diniego della domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un nuovo fabbricato residenziale in via Brigata Cuneo 14 (Pratica n. 06.03/000066/2020 Protocollo Istanza n. 437077/2019) a firma del Dirigente Direzione Attività Edilia SUAP- SUEP datato 22/06/2021; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Verona e di Rete Ferroviaria Italiana Spa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 il dott. Alberto Pasi;
Ritenuto, ad un primo e sommario esame, che, in mancanza di un termine di validità ex lege, il decorso di un così rilevante periodo di tempo dal 2012 consente una rivalutazione della derogabilità della fascia di rispetto, che sia rapportata all' attualità, ben potendo essere nel frattempo intervenute trasformazioni materiali dei luoghi, o diversi apprezzamenti delle esigenze di sicurezza, ex sé oppure conseguenti a sopravvenienze (normative, tecnologiche, manutentive, previsionali....);
Ritenuto tuttavia che, se per principio generale solo la deroga esige una specifica e puntuale motivazione, e non anche il diniego, ponendosi l'una rispetto all' altro in rapporto di regola ad eccezione, nella fattispecie la preesistenza del parere favorevole, benché risalente, non può, nell' invarianza dello stato di fatto e di progetto e delle risultanze istruttorie, non aggravare l'onere motivo dell'opposto orientamento;
Considerato pertanto necessario che FI si ridetermini, dando conto in motivazione sia del precedente favor per il progetto che delle ragioni di diniego ad esso sopravvenute, con riferimento alla fattispecie concreta, e non soltanto ai contenuti del proprio generale potere discrezionale rivalutativo, come sembra essere avvenuto con l'impugnato parere negativo.
Ritenuto che nei limiti di cui sopra (difetto di istruttoria e motivazione) è apprezzabile il fumus boni iuris del ricorso, nonché il pregiudizio nelle more, atteso il tempo già trascorso dalla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) Accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, ordina ad FI di rideterminarsi entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, o se anteriore dalla sua notificazione, in conformità alle indicazioni di cui in motivazione.
Compensa in via equitativa le spese di questa fase.
Fissa per la discussione della causa in merito la pubblica udienza del 14 luglio 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO