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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 15860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15860 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso, alle 9.30 del 11 novembre 2025, il termine perentorio concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.
civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n.377725/2024 del
Ruolo Generale e proposto da
(da sposata ), nata il Parte_1 Parte_2
10 gennaio 1983, in Brasile;
, nata il 21 Controparte_1
maggio 2022, in Brasile, minore rappresentata nel presente giudizio dalla madre (da sposata ), nata il 10 Parte_1 Parte_2
gennaio 1983, in Brasile;
, nata il [...], in CP_2
Brasile; , nato il [...], in [...]; Controparte_3 [...]
, nato il [...], in [...], rappresentati e difesi Pt_3
dall'avv. Sara Brazzini;
- ricorrenti –
nei confronti di
; Controparte_4
- resistente contumace –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '(…) accertare e dichiarare che i ricorrenti sono
cittadini italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al
pagina 1 , in persona del Ministro pro tempore, e per esso, Controparte_4
all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni,
iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della
cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali
comunicazioni alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione
anagrafica';
Fatto e diritto
Con la presente azione gli odierni ricorrenti instano affinché il Tribunale
accerti il loro status di cittadini italiani in forza della comune diretta discendenza da , nato in [...], nel Comune di Fondi in Persona_1
provincia da Latina, il 22 ottobre 1873, successivamente emigrato in
Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Benché ritualmente notiziato dell'azione proposta ai suoi danni, il
[...]
non si è costituito in giudizio. CP_4
***
Anzi tutto, deve essere dichiarata la contumacia del , Controparte_4
che, sebbene ritualmente notiziato dell'azione proposta ai suoi danni, non si è costituito in giudizio.
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17
aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31
luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
pagina 2 Ancora in via preliminare deve evidenziarsi che la pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti.
Ed invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui
'...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il termine per la definizione dei procedimenti [amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di
presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Sempre con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo,
deve altresì osservarsi che il lungo lasso temporale trascorso dalla presentazione da parte dei ricorrenti della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentato in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte del consolato generale di San Paolo, circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa,
che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per
nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo
status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla pagina 3 ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti CP_4
modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11
febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti,
debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato.
Non appaiono per contro sussistenti nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc.24
fascicolo di parte ricorrente).
pagina 4 Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei Controparte_4
conseguenti provvedimenti.
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che (da sposata Parte_1 Parte_2
), , ,
[...] Controparte_1 CP_2
e sono cittadini italiani;
Controparte_3 Parte_3
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 11 novembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 5
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso, alle 9.30 del 11 novembre 2025, il termine perentorio concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc.
civ., ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso ex art. 281 decies cod. proc. civ. iscritto al n.377725/2024 del
Ruolo Generale e proposto da
(da sposata ), nata il Parte_1 Parte_2
10 gennaio 1983, in Brasile;
, nata il 21 Controparte_1
maggio 2022, in Brasile, minore rappresentata nel presente giudizio dalla madre (da sposata ), nata il 10 Parte_1 Parte_2
gennaio 1983, in Brasile;
, nata il [...], in CP_2
Brasile; , nato il [...], in [...]; Controparte_3 [...]
, nato il [...], in [...], rappresentati e difesi Pt_3
dall'avv. Sara Brazzini;
- ricorrenti –
nei confronti di
; Controparte_4
- resistente contumace –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '(…) accertare e dichiarare che i ricorrenti sono
cittadini italiani per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto ordinare al
pagina 1 , in persona del Ministro pro tempore, e per esso, Controparte_4
all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle trascrizioni,
iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della
cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali
comunicazioni alle Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione
anagrafica';
Fatto e diritto
Con la presente azione gli odierni ricorrenti instano affinché il Tribunale
accerti il loro status di cittadini italiani in forza della comune diretta discendenza da , nato in [...], nel Comune di Fondi in Persona_1
provincia da Latina, il 22 ottobre 1873, successivamente emigrato in
Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
Benché ritualmente notiziato dell'azione proposta ai suoi danni, il
[...]
non si è costituito in giudizio. CP_4
***
Anzi tutto, deve essere dichiarata la contumacia del , Controparte_4
che, sebbene ritualmente notiziato dell'azione proposta ai suoi danni, non si è costituito in giudizio.
Va preliminarmente osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17
aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31
luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
pagina 2 Ancora in via preliminare deve evidenziarsi che la pendenza del procedimento amministrativo non è circostanza idonea ad escludere in radice la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti.
Ed invero, il disposto dell'art. 3 del d.p.r. 18 aprile 1994 n. 362 secondo cui
'...per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
il termine per la definizione dei procedimenti [amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana] è di settecentotrenta giorni dalla data di
presentazione della domanda' non costituisce, in difetto di un'inequivoca previsione normativa, una condizione di ammissibilità, proponibilità e/o procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.
Sempre con riferimento alla pendenza del procedimento amministrativo,
deve altresì osservarsi che il lungo lasso temporale trascorso dalla presentazione da parte dei ricorrenti della domanda alla pubblica amministrazione, debitamente documentato in atti, nonché i tempi necessari all'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis da parte del consolato generale di San Paolo, circostanza che costituisce ormai fatto notorio, comportano una lesione del diritto sotteso alla domanda e giustificano l'interesse al ricorso giurisdizionale.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda degli istanti è fondata e deve pertanto trovare accoglimento.
Deve anzi tutto premettersi, in punto di diritto, per quello che qui interessa,
che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è cittadino per
nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo
status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla pagina 3 ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti CP_4
modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11
febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317) e ciò anche quando l'accertamento giudiziario, che ha sempre ad oggetto il rapporto sostanziale sottostante, sia stato provocato da un provvedimento avverso dell'autorità amministrativa o dal silenzio serbato da quest'ultima.
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti,
debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato.
Non appaiono per contro sussistenti nel caso di specie vicende estintive dello status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc.24
fascicolo di parte ricorrente).
pagina 4 Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza delle odierne parti istanti ed ordinata al l'adozione dei Controparte_4
conseguenti provvedimenti.
Poiché il ricorso all'autorità giurisdizionale si è reso necessario in ragione dell'elevato numero delle richieste amministrative, che oggettivamente non ne consente la tempestiva evasione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 cod. proc. civ. per la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che (da sposata Parte_1 Parte_2
), , ,
[...] Controparte_1 CP_2
e sono cittadini italiani;
Controparte_3 Parte_3
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_4
competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Roma, 11 novembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 5