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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eloisa Pesenti Presidente
Dott. Dario Morsiani Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 4804/2024 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Mestre (VE), Via Vespucci 39, Parte_1 C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. CORNELIO ENRICO, dell'Avv. CORNELIO LIVIA e dell'Avv. CORNELIO
CLAUDIA del Foro di Venezia, che lo rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Reclamante
contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
Controparte_2
[...]
[...]
Controparte_3
Reclamati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte reclamante ha concluso come da ricorso, così chiedendo:
pagina 1 di 4 “che venga revocata l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato inefficace il pignoramento presso terzi e che venga fissata nuova udienza di comparizione con apposito decreto e con ivi indicato il termine di notifica del decreto di fissazione d'udienza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, interponeva reclamo avverso l'ordinanza di Parte_1
estinzione del giudizio emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Vicenza in data 13.11.2024 nell'ambito del procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi iscritto con R.G. n. 2059/2024. Il reclamante esponeva: di aver inoltrato in data 16.7.2024 agli Uffici Giudiziari dell'intestato Tribunale istanza di ricerca dei beni del debitore da pignorare ex art. 492 bis c.p.c.; di aver CP_1
ricevuto in data 27.9.2024 verbale positivo con la richiesta ex comma 8 di specificazione dei beni su cui procedere esecutivamente e con l'ulteriore e irrituale richiesta di consegnare all'ufficio una copia cartacea dell'atto di pignoramento;
di aver provveduto comunque alla redazione e consegna dell'atto di pignoramento indicando il 13.11.2024 quale data di udienza. Il reclamante riportava inoltre che all'esito di tale udienza il G.E. aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543, c. 5,
c.p.c. per mancato deposito dell'avviso al debitore e ai terzi di iscrizione a ruolo della procedura, sebbene si trattasse di un incombente estraneo alla procedura di cui all'art. 492 bis c.p.c. citato.
Chiedeva dunque che venisse revocata l'ordinanza censurata e che venisse fissata nuova udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del processo esecutivo dinanzi al G.E.
Nonostante la regolarità della notifica del reclamo nei loro confronti, non si costituivano nel presente giudizio né il debitore esecutato né i terzi pignorati.
All'esito dell'udienza del 16.1.2025 il Collegio in epigrafe tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, ritiene il predetto Collegio che il reclamo non meriti accoglimento.
Emerge dalla documentazione in atti che l'iniziativa procedimentale di sia cominciata Parte_1
sotto l'egida dell'art. 492 bis c.p.c., mediante la richiesta all'Ufficiale Giudiziario dell'intestato
Tribunale di ricercare i beni del debitore sottoponibili ad esecuzione forzata. Tuttavia, emerge parimenti che l'atto processuale di principale impulso del procedimento esecutivo – ossia il pignoramento – sia stato redatto, notificato e depositato seguendo le forme c.d. ordinarie.
Difatti, anziché un atto di “pignoramento ex art. 492 bis c.p.c. all'esito della ricerca dei beni con modalità telematica” proveniente dall'Ufficiale Giudiziario (e ad esso soggettivamente attribuibile) e depositato presso il Tribunale con conseguente onere del Giudice dell'Esecuzione di fissare la data pagina 2 di 4 dell'udienza di comparizione delle parti (da notificarsi a questo punto al debitore e agli eventuali terzi pignorati a cura del creditore procedente), al contrario nel caso di specie risulta depositato e sottoposto al G.E. un atto: 1) rubricato “pignoramento presso terzi”; 2) scevro di qualsiasi riferimento al procedimento ex art. 492 bis c.p.c., non essendo né menzionata la disposizione normativa né richiamata la prodromica attività di ricerca dei beni del debitore;
3) proveniente dal creditore procedente, e allo stesso univocamente attribuibile, come si evince dalla richiesta rivolta all'Ufficiale
Giudiziario di compiere le attività di pignoramento dei beni individuati;
4) contenente la citazione del debitore a comparire dinanzi al G.E. a un'udienza specificamente designata dal creditore medesimo.
Trattasi, per altrimenti dire, di un ordinario atto di pignoramento redatto nelle forme e secondo i dettami dell'art. 492 c.p.c.
Questo e non altri è l'atto che incardina e qualifica la procedura che deve proseguire nei suoi successivi passaggi tipizzati e disciplinati dalla legge. E dal momento che si tratta di un atto redatto dai difensori di , si deve intendere che la sua redazione con i connotati sopra elencati – tutti Parte_1
pregni di uno specifico significato giuridico – corrisponda a una precisa scelta della parte in ordine al rito da seguire per coltivare le proprie pretese recuperatorie nei confronti del designato debitore.
Non coglie nel segno la difesa del reclamante laddove imputa l'errore del rito all'irrituale richiesta rivolta dall'Ufficiale Giudiziario al creditore procedente affinchè fosse quest'ultimo a redigere materialmente l'atto di pignoramento: a tale richiesta (apparentemente di mera collaborazione) il difensore di avrebbe dovuto rispondere, se avesse voluto proseguire nelle forme Parte_1
dell'art. 492 bis c.p.c., redigendo un atto conforme a tale schema normativo.
Essendo stato redatto invece, come detto, un atto di pignoramento ordinario (incompatibile con le disposizioni di cui il reclamante chiede l'applicazione ancora nelle proprie conclusioni, quale in primis quella che demanda al G.E. la fissazione con decreto dell'udienza di comparizione delle parti, qui invece indicata dalla parte medesima secondo il noto meccanismo della citazione a udienza fissa) non poteva che trovare applicazione il relativo procedimento, e quindi anche l'art. 543, c. 5, c.p.c. richiamato nell'ordinanza di estinzione reclamata. Pertanto, non essendo stato notificato al debitore e ai terzi l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, correttamente il giudice a quo ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura.
Il reclamo va pertanto rigettato.
Nulla va disposto sulle spese, attesa la mancata costituzione delle parti reclamate.
pagina 3 di 4 Dato il rigetto integrale del reclamo, il reclamante è tenuto al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente reclamo, in ossequio al disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta il reclamo proposto da;
Parte_1
2. nulla sulle spese della presente fase del giudizio;
3. condanna il reclamante al pagamento di una somma pari al valore del contributo unificato, così come previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Vicenza, 20 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Dott.ssa Eloisa Pesenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eloisa Pesenti Presidente
Dott. Dario Morsiani Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. 4804/2024 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Mestre (VE), Via Vespucci 39, Parte_1 C.F._1
presso e nello studio dell'Avv. CORNELIO ENRICO, dell'Avv. CORNELIO LIVIA e dell'Avv. CORNELIO
CLAUDIA del Foro di Venezia, che lo rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Reclamante
contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
Controparte_2
[...]
[...]
Controparte_3
Reclamati contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte reclamante ha concluso come da ricorso, così chiedendo:
pagina 1 di 4 “che venga revocata l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato inefficace il pignoramento presso terzi e che venga fissata nuova udienza di comparizione con apposito decreto e con ivi indicato il termine di notifica del decreto di fissazione d'udienza”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, interponeva reclamo avverso l'ordinanza di Parte_1
estinzione del giudizio emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Vicenza in data 13.11.2024 nell'ambito del procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi iscritto con R.G. n. 2059/2024. Il reclamante esponeva: di aver inoltrato in data 16.7.2024 agli Uffici Giudiziari dell'intestato Tribunale istanza di ricerca dei beni del debitore da pignorare ex art. 492 bis c.p.c.; di aver CP_1
ricevuto in data 27.9.2024 verbale positivo con la richiesta ex comma 8 di specificazione dei beni su cui procedere esecutivamente e con l'ulteriore e irrituale richiesta di consegnare all'ufficio una copia cartacea dell'atto di pignoramento;
di aver provveduto comunque alla redazione e consegna dell'atto di pignoramento indicando il 13.11.2024 quale data di udienza. Il reclamante riportava inoltre che all'esito di tale udienza il G.E. aveva dichiarato l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 543, c. 5,
c.p.c. per mancato deposito dell'avviso al debitore e ai terzi di iscrizione a ruolo della procedura, sebbene si trattasse di un incombente estraneo alla procedura di cui all'art. 492 bis c.p.c. citato.
Chiedeva dunque che venisse revocata l'ordinanza censurata e che venisse fissata nuova udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del processo esecutivo dinanzi al G.E.
Nonostante la regolarità della notifica del reclamo nei loro confronti, non si costituivano nel presente giudizio né il debitore esecutato né i terzi pignorati.
All'esito dell'udienza del 16.1.2025 il Collegio in epigrafe tratteneva la causa in decisione.
Tanto premesso, ritiene il predetto Collegio che il reclamo non meriti accoglimento.
Emerge dalla documentazione in atti che l'iniziativa procedimentale di sia cominciata Parte_1
sotto l'egida dell'art. 492 bis c.p.c., mediante la richiesta all'Ufficiale Giudiziario dell'intestato
Tribunale di ricercare i beni del debitore sottoponibili ad esecuzione forzata. Tuttavia, emerge parimenti che l'atto processuale di principale impulso del procedimento esecutivo – ossia il pignoramento – sia stato redatto, notificato e depositato seguendo le forme c.d. ordinarie.
Difatti, anziché un atto di “pignoramento ex art. 492 bis c.p.c. all'esito della ricerca dei beni con modalità telematica” proveniente dall'Ufficiale Giudiziario (e ad esso soggettivamente attribuibile) e depositato presso il Tribunale con conseguente onere del Giudice dell'Esecuzione di fissare la data pagina 2 di 4 dell'udienza di comparizione delle parti (da notificarsi a questo punto al debitore e agli eventuali terzi pignorati a cura del creditore procedente), al contrario nel caso di specie risulta depositato e sottoposto al G.E. un atto: 1) rubricato “pignoramento presso terzi”; 2) scevro di qualsiasi riferimento al procedimento ex art. 492 bis c.p.c., non essendo né menzionata la disposizione normativa né richiamata la prodromica attività di ricerca dei beni del debitore;
3) proveniente dal creditore procedente, e allo stesso univocamente attribuibile, come si evince dalla richiesta rivolta all'Ufficiale
Giudiziario di compiere le attività di pignoramento dei beni individuati;
4) contenente la citazione del debitore a comparire dinanzi al G.E. a un'udienza specificamente designata dal creditore medesimo.
Trattasi, per altrimenti dire, di un ordinario atto di pignoramento redatto nelle forme e secondo i dettami dell'art. 492 c.p.c.
Questo e non altri è l'atto che incardina e qualifica la procedura che deve proseguire nei suoi successivi passaggi tipizzati e disciplinati dalla legge. E dal momento che si tratta di un atto redatto dai difensori di , si deve intendere che la sua redazione con i connotati sopra elencati – tutti Parte_1
pregni di uno specifico significato giuridico – corrisponda a una precisa scelta della parte in ordine al rito da seguire per coltivare le proprie pretese recuperatorie nei confronti del designato debitore.
Non coglie nel segno la difesa del reclamante laddove imputa l'errore del rito all'irrituale richiesta rivolta dall'Ufficiale Giudiziario al creditore procedente affinchè fosse quest'ultimo a redigere materialmente l'atto di pignoramento: a tale richiesta (apparentemente di mera collaborazione) il difensore di avrebbe dovuto rispondere, se avesse voluto proseguire nelle forme Parte_1
dell'art. 492 bis c.p.c., redigendo un atto conforme a tale schema normativo.
Essendo stato redatto invece, come detto, un atto di pignoramento ordinario (incompatibile con le disposizioni di cui il reclamante chiede l'applicazione ancora nelle proprie conclusioni, quale in primis quella che demanda al G.E. la fissazione con decreto dell'udienza di comparizione delle parti, qui invece indicata dalla parte medesima secondo il noto meccanismo della citazione a udienza fissa) non poteva che trovare applicazione il relativo procedimento, e quindi anche l'art. 543, c. 5, c.p.c. richiamato nell'ordinanza di estinzione reclamata. Pertanto, non essendo stato notificato al debitore e ai terzi l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, correttamente il giudice a quo ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura.
Il reclamo va pertanto rigettato.
Nulla va disposto sulle spese, attesa la mancata costituzione delle parti reclamate.
pagina 3 di 4 Dato il rigetto integrale del reclamo, il reclamante è tenuto al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente reclamo, in ossequio al disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta il reclamo proposto da;
Parte_1
2. nulla sulle spese della presente fase del giudizio;
3. condanna il reclamante al pagamento di una somma pari al valore del contributo unificato, così come previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Vicenza, 20 gennaio 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Aglaia Gandolfo Dott.ssa Eloisa Pesenti
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