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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 05/05/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 05/05/2025 nella causa RG
n. 259/2023 promossa da
, assistito dall'avv. NOCENT ROBERTO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito dalla AVVOCATURA DELLO Controparte_1 P.IVA_1
STATO
Parte convenuta Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di Giudice del lavoro, deducendo di avere lavorato -da detenuto- alle dipendenze dell'Amministrazione della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nei periodi tra il 2011 ed il 2022 e con le mansioni meglio individuate in ricorso e, lamentando di aver percepito i compensi di cui ai cedolini prodotti, inferiori a quelli previsti dai CCNL di settore, individuati nel CCNL Multiservizi e Terziario, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di euro 13.407,75, a titolo di CP_1 differenze retributive. Il , costituendosi in giudizio, ha eccepito, in primo luogo, la prescrizione dei crediti CP_1 maturati anteriormente al 14.12.2018 e ha, nel merito, contestato la fondatezza del ricorso, facendo presente che dall'ottobre 2017, l'Amministrazione ha adeguato i compensi spettanti ai lavoratori detenuti, in forza delle previsioni di cui al d.lgs. 124/2018, con conseguente infondatezza della domanda. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta a sentenza in data odierna, previa concessione di termine per note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
L'eccezione preliminare di prescrizione deve innanzitutto essere disattesa, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei relativi crediti retributivi inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della "chiamata al lavoro"; ne consegue che, per far valere tale prescrizione, la P.A. ha l'onere di allegare e dimostrare il momento in cui detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto” (Vd. Cass. Sez. Lav., ord. 5510/25). Nessuna allegazione né offerta di prova in tal senso è tuttavia presente nell'atto costitutivo del . L'eccezione deve essere pertanto rigettata. CP_1
Passando, ora, all'esame della fondatezza della domanda nel merito, si rileva che essa è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
1 Il ricorrente ha chiesto il pagamento di asserite differenze retributive relative al periodo oggetto di causa, allegando di aver lavorato -da detenuto- con le varie mansioni indicate in ricorso (portavitto, spesino, imbianchino, scopino, aiuto sarto, apprendista lavorazioni tessuti, inserviente di cucina, addetto alla lavorazione pasti ecc.). Benchè vi sia prova dello svolgimento delle mansioni descritte e dell'orario di lavoro (cedolini sub. doc. 1-46), non vi è tuttavia prova, né specifica allegazione, della riconducibilità delle suddette mansioni al liv. 2 CCNL Multiservizi e al liv. 5 CCNL Terziario per quanto attiene alle mansioni di
“addetti alle lavorazioni dei tessuti”; si noti, peraltro, che i CCNL richiamati nonché le rispettive tabelle retributive neppure sono stati prodotti in atti.
La circostanza in esame, attinente ai fatti costitutivi del diritto azionato, deve infatti essere provata dalla parte attrice.
Ebbene, il fatto che nei cedolini paga sia indicata una certa “CAT”, affiancata a determinati codici, nulla dice, innanzitutto, circa la riferibilità di questa voce ai CCNL indicati dal ricorrente, che, infatti, non sono menzionati nella documentazione in esame.
Ciò posto, poiché la parte ricorrente non ha esposto in ricorso la declaratoria contrattuale né i profili professionali/le qualifiche di cui al livello individuato, non può non giungersi all'integrale rigetto della domanda, posto che colui che invoca di un determinato livello di inquadramento ha l'onere assertivo, oltre che di descrivere le mansioni svolte, anche quello di individuare le caratteristiche del profilo professionale corrispondente delineato dalla contrattazione collettiva di riferimento;
come appena evidenziato, nulla di tutto ciò è presente nel ricorso e i contratti collettivi, richiamati nella sola parte di “diritto”, non sono neppure presenti agli atti di causa.
Non è dunque possibile verificare l'inquadramento del lavoratore nel CCNL di riferimento, con la conseguente impossibilità di verificare l'asserita corresponsione di compensi inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva.
Quanto alle ulteriori pretese (in relazione a cui non vi è chiarezza se siano state richieste in quanto non erogate o in quanto incidenze), nessuna allegazione circa il loro fondamento contrattuale è presente in atti e, dunque, in difetto di prova della relativa spettanza, anch'esse devono essere rigettate.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato.
Stante la reciproca soccombenza, possono dichiararsi integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge ogni domanda;
-spese integralmente compensate.
Biella, 05.05.25.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 05/05/2025 nella causa RG
n. 259/2023 promossa da
, assistito dall'avv. NOCENT ROBERTO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito dalla AVVOCATURA DELLO Controparte_1 P.IVA_1
STATO
Parte convenuta Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, in funzione di Giudice del lavoro, deducendo di avere lavorato -da detenuto- alle dipendenze dell'Amministrazione della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nei periodi tra il 2011 ed il 2022 e con le mansioni meglio individuate in ricorso e, lamentando di aver percepito i compensi di cui ai cedolini prodotti, inferiori a quelli previsti dai CCNL di settore, individuati nel CCNL Multiservizi e Terziario, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di euro 13.407,75, a titolo di CP_1 differenze retributive. Il , costituendosi in giudizio, ha eccepito, in primo luogo, la prescrizione dei crediti CP_1 maturati anteriormente al 14.12.2018 e ha, nel merito, contestato la fondatezza del ricorso, facendo presente che dall'ottobre 2017, l'Amministrazione ha adeguato i compensi spettanti ai lavoratori detenuti, in forza delle previsioni di cui al d.lgs. 124/2018, con conseguente infondatezza della domanda. La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta a sentenza in data odierna, previa concessione di termine per note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
L'eccezione preliminare di prescrizione deve innanzitutto essere disattesa, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità più recente, secondo cui “In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, la prescrizione dei relativi crediti retributivi inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato unico, non essendo configurabili interruzioni intermedie nei periodi in cui il detenuto è in attesa della "chiamata al lavoro"; ne consegue che, per far valere tale prescrizione, la P.A. ha l'onere di allegare e dimostrare il momento in cui detto rapporto è definitivamente terminato, che può coincidere o con la cessazione dello stato di detenzione o con il precedente verificarsi di altre situazioni obiettivamente incompatibili con la prosecuzione del rapporto” (Vd. Cass. Sez. Lav., ord. 5510/25). Nessuna allegazione né offerta di prova in tal senso è tuttavia presente nell'atto costitutivo del . L'eccezione deve essere pertanto rigettata. CP_1
Passando, ora, all'esame della fondatezza della domanda nel merito, si rileva che essa è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
1 Il ricorrente ha chiesto il pagamento di asserite differenze retributive relative al periodo oggetto di causa, allegando di aver lavorato -da detenuto- con le varie mansioni indicate in ricorso (portavitto, spesino, imbianchino, scopino, aiuto sarto, apprendista lavorazioni tessuti, inserviente di cucina, addetto alla lavorazione pasti ecc.). Benchè vi sia prova dello svolgimento delle mansioni descritte e dell'orario di lavoro (cedolini sub. doc. 1-46), non vi è tuttavia prova, né specifica allegazione, della riconducibilità delle suddette mansioni al liv. 2 CCNL Multiservizi e al liv. 5 CCNL Terziario per quanto attiene alle mansioni di
“addetti alle lavorazioni dei tessuti”; si noti, peraltro, che i CCNL richiamati nonché le rispettive tabelle retributive neppure sono stati prodotti in atti.
La circostanza in esame, attinente ai fatti costitutivi del diritto azionato, deve infatti essere provata dalla parte attrice.
Ebbene, il fatto che nei cedolini paga sia indicata una certa “CAT”, affiancata a determinati codici, nulla dice, innanzitutto, circa la riferibilità di questa voce ai CCNL indicati dal ricorrente, che, infatti, non sono menzionati nella documentazione in esame.
Ciò posto, poiché la parte ricorrente non ha esposto in ricorso la declaratoria contrattuale né i profili professionali/le qualifiche di cui al livello individuato, non può non giungersi all'integrale rigetto della domanda, posto che colui che invoca di un determinato livello di inquadramento ha l'onere assertivo, oltre che di descrivere le mansioni svolte, anche quello di individuare le caratteristiche del profilo professionale corrispondente delineato dalla contrattazione collettiva di riferimento;
come appena evidenziato, nulla di tutto ciò è presente nel ricorso e i contratti collettivi, richiamati nella sola parte di “diritto”, non sono neppure presenti agli atti di causa.
Non è dunque possibile verificare l'inquadramento del lavoratore nel CCNL di riferimento, con la conseguente impossibilità di verificare l'asserita corresponsione di compensi inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva.
Quanto alle ulteriori pretese (in relazione a cui non vi è chiarezza se siano state richieste in quanto non erogate o in quanto incidenze), nessuna allegazione circa il loro fondamento contrattuale è presente in atti e, dunque, in difetto di prova della relativa spettanza, anch'esse devono essere rigettate.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato.
Stante la reciproca soccombenza, possono dichiararsi integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge ogni domanda;
-spese integralmente compensate.
Biella, 05.05.25.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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