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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3259/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
CAPUTO LUCA, Relatore
LEPRE ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14850/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50090 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1513/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.07.2025 e depositato l'8.08.2025, Ricorrente_1 , in qualità di socio unico subentrante in tutti i rapporti della società estinta Società_1 s.r.l., ha impugnato il diniego di rimborso IVA relativo all'anno 2024 per l'importo di € 10.794,00, emesso dall'Agenzia delle Entrate – DP I di Napoli.
A sostegno del ricorso ha dedotto: il credito IVA richiesto a rimborso risulta correttamente esposto nel bilancio finale di liquidazione della società, sotto la voce “C) Attivo circolante – II) Crediti esigibili entro l'esercizio successivo” per € 10.906,00, importo corrispondente al credito IVA maturato, al netto della successiva compensazione di € 112,00; che la società, qualificabile come micro-impresa ex art. 2435-bis c.c., non era tenuta ad una nota integrativa analitica né a una specifica scomposizione delle singole poste;
che la disciplina del rimborso IVA in caso di cessazione attività ex art. 30, co. 2, DPR 633/1972 non subordina il diritto al rimborso alla data di cancellazione dal Registro delle Imprese né ad adempimenti formali ulteriori rispetto alla chiusura effettiva dell'attività e della liquidazione.
Ciò posto, ha quindi dedotto l'illegittimità del diniego operato da Agenzia dell'Entrate, sussistendo i presupposti per conseguire il rimborso.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando, in particolare, la mancata corrispondenza temporale tra cessazione attività e cancellazione dal Registro delle
Imprese, avvenuta nel 2025, l'assenza di indicazione analitica del credito IVA nel bilancio finale di liquidazione e l'incongruenza tra dati dichiarativi e risultanze CCIAA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 30, commi primo e secondo, D.P.R. n. 633/1972, “Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione”.
È pacifica, quindi, la possibilità di chiedere il rimborso dell'IVA risultante dalla dichiarazione in caso di cessazione dell'attività.
Nel caso di specie, in realtà, non è in contestazione la sussistenza del credito di cui si è chiesto il rimborso, essendo il diniego scaturito, in primo luogo, dal fatto che la cancellazione della società cui si riferisce il credito è avvenuta nel 2025, mentre si sarebbe dovuta perfezionare entro l'anno l'imposta 2024.
La prospettazione dell'Amministrazione non è condivisibile.
In primo luogo, deve osservarsi che, come risulta dalla documentazione prodotta, la cessazione dell'attività risale al 25.10.2024 (cfr. dichiarazione cessazione e protocollo di invio), il che trova conferma nella circostanza che il bilancio finale di liquidazione è stato approvato il 30.11.2024, mentre la cancellazione dal registro delle imprese è avvenuta nel 2025.
Ne consegue, quindi, che, contrariamente a quanto evidenziato nel provvedimento di diniego, ai fini IVA, e dunque del rimborso, l'ultima dichiarazione che poteva essere presentata dalla società è necessariamente quella da trasmettere nel 2025 relativa all'anno di imposta 2024; del resto, a ragionare diversamente, si dovrebbe ritenere che la società fosse obbligata a presentare nel 2026 una dichiarazione IVA riferita a una partita IVA che nell'anno di imposta 2025 era già cessata e quindi risulterebbe inesistente per il sistema.
Né può ritenersi il diniego giustificato dal fatto che il credito non risultasse indicato nel bilancio finale di liquidazione;
sul punto, infatti, deve osservarsi che, contrariamente a quanto eccepito dall'Amministrazione, nel bilancio finale di liquidazione risulta indicato, tra i crediti esigibili entro l'esercizio successivo, l'importo di € 10.906,00 relativo alla posizione IVA (cfr. pag. 2 del bilancio), importo corrispondente a quello di cui si chiede il rimborso al netto di una compensazione dell'importo di € 112,00; ciò risulta sufficiente, senza che possa ritenersi che la società, classificata come micro-impresa ai sensi dell'art. 2435 c.c. tenuta a procedere a una dettagliata indicazione delle poste di bilancio nella nota integrativa.
Ne consegue, quindi, alla luce di ciò, che i motivi di diniego opposti dall'Agenzia dell'Entrate risultano infondati, tenuto conto della disciplina in materia e della sussistenza del credito oggetto di rimborso, riconosciuto dallo stesso ufficio.
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e riconoscimento del diritto al rimborso rivendicato dal contribuente.
Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14
e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al difensore antistatario dott. Difensore_1 che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia dell'Entrate al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.200,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPIRITO ANGELO, Presidente
CAPUTO LUCA, Relatore
LEPRE ANTONIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14850/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50090 IVA-ALTRO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1513/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti e verbale d'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.07.2025 e depositato l'8.08.2025, Ricorrente_1 , in qualità di socio unico subentrante in tutti i rapporti della società estinta Società_1 s.r.l., ha impugnato il diniego di rimborso IVA relativo all'anno 2024 per l'importo di € 10.794,00, emesso dall'Agenzia delle Entrate – DP I di Napoli.
A sostegno del ricorso ha dedotto: il credito IVA richiesto a rimborso risulta correttamente esposto nel bilancio finale di liquidazione della società, sotto la voce “C) Attivo circolante – II) Crediti esigibili entro l'esercizio successivo” per € 10.906,00, importo corrispondente al credito IVA maturato, al netto della successiva compensazione di € 112,00; che la società, qualificabile come micro-impresa ex art. 2435-bis c.c., non era tenuta ad una nota integrativa analitica né a una specifica scomposizione delle singole poste;
che la disciplina del rimborso IVA in caso di cessazione attività ex art. 30, co. 2, DPR 633/1972 non subordina il diritto al rimborso alla data di cancellazione dal Registro delle Imprese né ad adempimenti formali ulteriori rispetto alla chiusura effettiva dell'attività e della liquidazione.
Ciò posto, ha quindi dedotto l'illegittimità del diniego operato da Agenzia dell'Entrate, sussistendo i presupposti per conseguire il rimborso.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando, in particolare, la mancata corrispondenza temporale tra cessazione attività e cancellazione dal Registro delle
Imprese, avvenuta nel 2025, l'assenza di indicazione analitica del credito IVA nel bilancio finale di liquidazione e l'incongruenza tra dati dichiarativi e risultanze CCIAA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 30, commi primo e secondo, D.P.R. n. 633/1972, “Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'articolo 28, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione”.
È pacifica, quindi, la possibilità di chiedere il rimborso dell'IVA risultante dalla dichiarazione in caso di cessazione dell'attività.
Nel caso di specie, in realtà, non è in contestazione la sussistenza del credito di cui si è chiesto il rimborso, essendo il diniego scaturito, in primo luogo, dal fatto che la cancellazione della società cui si riferisce il credito è avvenuta nel 2025, mentre si sarebbe dovuta perfezionare entro l'anno l'imposta 2024.
La prospettazione dell'Amministrazione non è condivisibile.
In primo luogo, deve osservarsi che, come risulta dalla documentazione prodotta, la cessazione dell'attività risale al 25.10.2024 (cfr. dichiarazione cessazione e protocollo di invio), il che trova conferma nella circostanza che il bilancio finale di liquidazione è stato approvato il 30.11.2024, mentre la cancellazione dal registro delle imprese è avvenuta nel 2025.
Ne consegue, quindi, che, contrariamente a quanto evidenziato nel provvedimento di diniego, ai fini IVA, e dunque del rimborso, l'ultima dichiarazione che poteva essere presentata dalla società è necessariamente quella da trasmettere nel 2025 relativa all'anno di imposta 2024; del resto, a ragionare diversamente, si dovrebbe ritenere che la società fosse obbligata a presentare nel 2026 una dichiarazione IVA riferita a una partita IVA che nell'anno di imposta 2025 era già cessata e quindi risulterebbe inesistente per il sistema.
Né può ritenersi il diniego giustificato dal fatto che il credito non risultasse indicato nel bilancio finale di liquidazione;
sul punto, infatti, deve osservarsi che, contrariamente a quanto eccepito dall'Amministrazione, nel bilancio finale di liquidazione risulta indicato, tra i crediti esigibili entro l'esercizio successivo, l'importo di € 10.906,00 relativo alla posizione IVA (cfr. pag. 2 del bilancio), importo corrispondente a quello di cui si chiede il rimborso al netto di una compensazione dell'importo di € 112,00; ciò risulta sufficiente, senza che possa ritenersi che la società, classificata come micro-impresa ai sensi dell'art. 2435 c.c. tenuta a procedere a una dettagliata indicazione delle poste di bilancio nella nota integrativa.
Ne consegue, quindi, alla luce di ciò, che i motivi di diniego opposti dall'Agenzia dell'Entrate risultano infondati, tenuto conto della disciplina in materia e della sussistenza del credito oggetto di rimborso, riconosciuto dallo stesso ufficio.
Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e riconoscimento del diritto al rimborso rivendicato dal contribuente.
Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14
e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al difensore antistatario dott. Difensore_1 che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia dell'Entrate al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.200,00 per compenso, oltre rimborso del contributo unificato, IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.