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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/10/2025, n. 14817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14817 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, CE IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 60772 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 3 marzo 2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Jacopone da Todi n. 38, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Raoul Castelli, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
attrice
E
in persona del legale r.p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, via Marcantonio Bragadin n. 96, presso lo studio dell'Avv.
CR PI che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta nonché
, in persona del rappresentato e difeso ex Controparte_2 CP_3
lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12
convenuta
OGGETTO: opposizione a cartella
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 3 maro 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720200034930078000 notificata il 20 settembre
2021 con la quale l intimava il pagamento di € Controparte_1
25.871,17 per recupero di spese processuali relative all'anno 2018.
L'opponente ha eccepito la nullità della cartella per inesistenza della notifica postale;
la nullità e illegittimità della cartella per difetto di motivazione ex art 7
Statuto del contribuente e omesso invio dell'avviso bonario;
la nullità della cartella per mancanza dell'invito di pagamento bonario;
nullità della cartella per sproporzionalità ed erroneità delle somme richieste.
Costituitasi l' ha eccepito la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva rispetto alle doglianze attinenti al merito della pretesa, chiedendo l'integrazione del contraddittorio con l'Ente impositore e contestando la infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Integrato il contraddittorio, il si è costituito in giudizio, Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'attore ha eccepito la carenza dello ius postulandi in capo ad costituitasi per mezzo di Avvocato del libro CP_4
foro.
Prima di esaminare il merito della questione, deve essere disattesa l'eccezione relativa alla nullità del mandato difensivo del difensore di in quanto CP_4
appartenente al c.d. libero foro.
Sul punto, sono intervenute le Sezioni unite, pronunciando il principio di diritto secondo cui: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'
[...]
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri Controparte_5
dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43,
comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli
atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di
un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di CP_1
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a CP_1
mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza
del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art.
363 c.p.c.)”.
La Corte ha inoltre precisato che, salvo il caso (residuale) dei giudizi rientranti in una delle materie riservate convenzionalmente all'Avvocatura (per i quali rimane indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento dell'eventuale incarico difensivo ad un avvocato del libero foro e, pertanto, occorre allegare e provare l'avvenuta rituale adozione di tale delibera), per tutti gli altri giudizi - e, dunque, in generale - l'automatismo del meccanismo di nomina degli avvocati del libero foro esclude in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dalle potenziali controparti (cfr. Cass.
Sez. 6 n. 16314 del 10/06/2021).
Alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n.
3008/2019, poiché la materia dedotta nel presente giudizio non rientra tra quelle che il Protocollo d'intesa tra l'Avvocatura dello Stato e l' CP_6
convenzionalmente alla difesa dell'Avvocatura, deve ritenersi pienamente valida ed efficace la costituzione effettuata dall' con il patrocinio dell'Avvocato CP_4
costituito dinanzi al Tribunale nel presente grado di giudizio.
Quanto al dedotto vizio di notifica della cartella opposta è sufficiente sottolineare come l'orientamento della Corte di Cassazione sia costante nel ritenere che "In
tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso
di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di
notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la
riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato". (Cass. ord. n.
12470/2020). In tema di notifica della cartella esattoriale la prova del perfezionamento della notifica è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti,
sempre fatta salva la sanatoria generale del raggiungimento dello scopo ex art 156
c.p.c. (cfr. Cass 13 novembre 2018 n 29133).
L ha depositato l'avviso di ricevimento notifica Controparte_1
della cartella impugnata in cui è leggibile la data di consegna del documento (20
settembre 2021); il numero della cartella opposta nonché la consegna della stessa a persona qualificatasi come moglie del destinatario (cfr. doc. n. 4 allegato alla comparsa di risposta). Risulta pertanto infondato anche il dedotto vizio motivazionale in quanto la cartella notificata contiene gli estremi del tritolo esecutivo richiamato ed è redatta secondo schemi prefissati e secondo i criteri di cui agli art. 6 del DM 321/99 ed art 7 co 2 legge
212/2000.
DA ultimo il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha eliminato la fase di riscossione bonaria di cui all'art. 212 d.P.R. 115/2002.
Pertanto l'Ufficio procede mediante iscrizione a ruolo, con l'immediata notifica della cartella esattoriale, con l'intimazione ad adempiere entro i venti giorni successivi e con avviso che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, senza più prevedere la fase di riscossione bonaria, già prevista dall'art. 212 T.U.
L'opposizione deve essere rigettata con compensazione delle spese di lite in ragione delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) compensa tra le parti le spese di lite
Roma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
CE IL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, CE IL, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 60772 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 3 marzo 2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Jacopone da Todi n. 38, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Raoul Castelli, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
attrice
E
in persona del legale r.p.t., elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, via Marcantonio Bragadin n. 96, presso lo studio dell'Avv.
CR PI che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta nonché
, in persona del rappresentato e difeso ex Controparte_2 CP_3
lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12
convenuta
OGGETTO: opposizione a cartella
CONCLUSIONI
Come dal verbale del 3 maro 2025 e rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 09720200034930078000 notificata il 20 settembre
2021 con la quale l intimava il pagamento di € Controparte_1
25.871,17 per recupero di spese processuali relative all'anno 2018.
L'opponente ha eccepito la nullità della cartella per inesistenza della notifica postale;
la nullità e illegittimità della cartella per difetto di motivazione ex art 7
Statuto del contribuente e omesso invio dell'avviso bonario;
la nullità della cartella per mancanza dell'invito di pagamento bonario;
nullità della cartella per sproporzionalità ed erroneità delle somme richieste.
Costituitasi l' ha eccepito la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva rispetto alle doglianze attinenti al merito della pretesa, chiedendo l'integrazione del contraddittorio con l'Ente impositore e contestando la infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
Integrato il contraddittorio, il si è costituito in giudizio, Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'attore ha eccepito la carenza dello ius postulandi in capo ad costituitasi per mezzo di Avvocato del libro CP_4
foro.
Prima di esaminare il merito della questione, deve essere disattesa l'eccezione relativa alla nullità del mandato difensivo del difensore di in quanto CP_4
appartenente al c.d. libero foro.
Sul punto, sono intervenute le Sezioni unite, pronunciando il principio di diritto secondo cui: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'
[...]
, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri Controparte_5
dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43,
comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli
atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di
un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di CP_1
indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a CP_1
mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza
del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell'art.
363 c.p.c.)”.
La Corte ha inoltre precisato che, salvo il caso (residuale) dei giudizi rientranti in una delle materie riservate convenzionalmente all'Avvocatura (per i quali rimane indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento dell'eventuale incarico difensivo ad un avvocato del libero foro e, pertanto, occorre allegare e provare l'avvenuta rituale adozione di tale delibera), per tutti gli altri giudizi - e, dunque, in generale - l'automatismo del meccanismo di nomina degli avvocati del libero foro esclude in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dalle potenziali controparti (cfr. Cass.
Sez. 6 n. 16314 del 10/06/2021).
Alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con la sentenza n.
3008/2019, poiché la materia dedotta nel presente giudizio non rientra tra quelle che il Protocollo d'intesa tra l'Avvocatura dello Stato e l' CP_6
convenzionalmente alla difesa dell'Avvocatura, deve ritenersi pienamente valida ed efficace la costituzione effettuata dall' con il patrocinio dell'Avvocato CP_4
costituito dinanzi al Tribunale nel presente grado di giudizio.
Quanto al dedotto vizio di notifica della cartella opposta è sufficiente sottolineare come l'orientamento della Corte di Cassazione sia costante nel ritenere che "In
tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso
di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di
notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza
n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la
riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato". (Cass. ord. n.
12470/2020). In tema di notifica della cartella esattoriale la prova del perfezionamento della notifica è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti,
sempre fatta salva la sanatoria generale del raggiungimento dello scopo ex art 156
c.p.c. (cfr. Cass 13 novembre 2018 n 29133).
L ha depositato l'avviso di ricevimento notifica Controparte_1
della cartella impugnata in cui è leggibile la data di consegna del documento (20
settembre 2021); il numero della cartella opposta nonché la consegna della stessa a persona qualificatasi come moglie del destinatario (cfr. doc. n. 4 allegato alla comparsa di risposta). Risulta pertanto infondato anche il dedotto vizio motivazionale in quanto la cartella notificata contiene gli estremi del tritolo esecutivo richiamato ed è redatta secondo schemi prefissati e secondo i criteri di cui agli art. 6 del DM 321/99 ed art 7 co 2 legge
212/2000.
DA ultimo il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, ha eliminato la fase di riscossione bonaria di cui all'art. 212 d.P.R. 115/2002.
Pertanto l'Ufficio procede mediante iscrizione a ruolo, con l'immediata notifica della cartella esattoriale, con l'intimazione ad adempiere entro i venti giorni successivi e con avviso che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, senza più prevedere la fase di riscossione bonaria, già prevista dall'art. 212 T.U.
L'opposizione deve essere rigettata con compensazione delle spese di lite in ragione delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione
2) compensa tra le parti le spese di lite
Roma, 24 ottobre 2025
Il Giudice
CE IL