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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 20/12/2024, n. 1307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1307 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2596/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2596/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FALZOI MICHELE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CHIRIGONI CP_1 C.F._2
ANTONELLA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
2) la casa coniugale, sita in Ozieri (SS) alla Via Berlinguer, n. 46, verrà assegnata al Parte_1
unitamente agli arredi ivi presenti;
3) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori i quali provvederanno alla sua Per_1
educazione e istruzione attuando congiuntamente ogni decisione nel suo preminente interesse e sarà
pagina 1 di 8 stabilmente collocato presso il padre con diritto della madre di vederlo e tenerlo con sé ogni volta che vorrà, salvo il necessario reciproco preavviso e coordinamento, comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi dovranno riconoscere quale contenuto minimo del diritto di visita: il martedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché a fine settimana alterni dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, nonché per un periodo di cinque giorni durante le vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
la Pasqua o la Pasquetta;
un periodo, durante le vacanze estive, di giorni quindici da concordarsi preventivamente entro la fine del mese di giugno;
4) la sig.ra corrisponderà al sig. , a titolo di assegno per il mantenimento del figlio CP_1 Pt_1
minore, la somma mensile di euro 300,00 (TRECENTO/00), o la diversa misura ritenuta congrua, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
la sig.ra corrisponderà al , CP_1 Pt_1
in favore del figlio, nella misura del 50%, quanto necessario a titolo di spese mediche, scolastiche, sportive e la metà delle spese straordinarie sostenute dal sig. . Le somme dovute a titolo di Pt_1
mantenimento saranno corrisposte entro il giorno 20 (VENTI) di ciascun mese;
5) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e /o rinnovo del passaporto.
6) con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
Per parte resistente, come da memoria di costituzione:
“- Ogni contraria istanza disattesa
1) In via preliminare, dichiarare nulla la notifica del ricorso introduttivo il presente procedimento e per tale effetto dichiarato nullo il Decreto Presidenziale del 25.09.2023 rimettere la causa davanti al
Presidente.
2) In subordine, nel merito:
3) Pronunciare la separazione tra i coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separati;
con l'obbligo del reciproco rispetto;
4) Affidare il minore ad entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso la madre;
Per_1
5) Assegnare la casa coniugale alla;
CP_1
6) Il padre potrà vedere e tenere con se il minore quando lo vorrà, compatibilmente con le Per_1
esigenze
7) Il padre verserà a titolo di mantenimento a favore del minore un assegno mensile pari ad Per_1 euro 300,00, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
con attribuzione alla stessa dell'assegno unico universale.
8) Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% tra le parti;
9) Con vittoria di spese in caso di opposizione”.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 18.8.2022, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in Ozieri in data 26.11.2005 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Ozieri -
[...]
anno 2005 n. 9, P I), dalla cui unione nasceva il figlio (13.4.2007), chiedeva di dichiarare la Per_1
separazione dei coniugi.
Parte ricorrente chiedeva, altresì, l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Ozieri, via Berlinguer
n. 46, e, quanto al figlio minore , chiedeva l'affidamento condiviso e il collocamento Per_1
prevalente presso di lui con regolamentazione delle visite con la madre;
chiedeva infine la fissazione di un assegno per il mantenimento del figlio a carico della ricorrente.
La causa veniva rinviata più volte per permettere la notifica del ricorso nei confronti di CP_1
All'udienza del 25.9.2023, rilevata la regolarità della notifica nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., il
Presidente adottava i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando il figlio minore a entrambi i genitori nonché attribuendo in via esclusiva al padre i poteri di assumere le decisioni riguardanti la scuola e la salute nell'interesse del minore. La casa veniva assegnata al ricorrente e veniva fissato l'assegno di mantenimento pari a € 300,00 a carico della resistente contumace. si costituiva in giudizio nella successiva fase processuale in data 25.1.2024. CP_1
La resistente, in via preliminare, eccepiva la nullità della notifica;
nel merito, aderiva alla domanda di separazione formulata dal ricorrente e chiedeva il collocamento prevalente del minore presso di sé con riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del padre.
All'udienza del 7.2.2024, il Giudice relatore, sentite personalmente le parti, rinviava la causa disponendo l'ascolto del figlio minore al fine di accertare il suo stato d'animo e le sue volontà Per_1
in ordine alle questioni oggetto di causa.
Il minore di anni sedici veniva ascoltato in data 7.3.2024.
All'udienza del 19.6.2024, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa avanti al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
In via preliminare, il Collegio accerta la regolarità del contraddittorio in tutte le fasi del presente giudizio (cfr. relata di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. depositata con nota del 3.10.2023), sicché
l'eccezione di nullità della notifica del ricorso nella fase presidenziale deve essere definitivamente respinta.
pagina 3 di 8 Il contraddittorio si è regolarmente instaurato e la parte resistente si è altresì costituita in data
25.1.2024, prendendo posizione su ogni questione di causa.
Domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta a ottenere la separazione dei coniugi deve essere accolta in quanto fondata.
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Ozieri in data 26.11.2005 Parte_1 CP_1
(iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Ozieri - anno 2005 n. 9, P I), dalla cui unione è nato il figlio (13.4.2007). Per_1
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Va dunque pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art 151, co 1, c.c.
Responsabilità genitoriale
Anzitutto, il Collegio richiama il verbale dell'ascolto del minore (udienza del 7.3.2024), ove è Per_1
apparso un ragazzo sereno e accudito, ove assumono un ruolo di riferimento anche le due nonne, dal lato sia paterno che materno. È altresì apparso un ragazzo consapevole delle dinamiche familiari nonché in grado di esprimere i suoi bisogni e desideri, anche alla luce della scelta di non proseguire l'ordinario percorso scolastico superiore.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, il Tribunale osserva come le parti abbiano concordemente domandato un affidamento condiviso del figlio minore , il cui regime Per_1
presuppone un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita e alla cura del figlio minore, che diventerà maggiorenne ad aprile 2025.
L'ordinanza presidenziale del 25.9.2023 attribuiva al padre i poteri decisionali in via esclusiva per le scelte riguardanti la scuola e la salute di . Per_1
Tale decisione era in via prioritaria motivata dalla mancata costituzione di nella fase CP_1 presidenziale nonché dalla dichiarazione di sua irreperibilità ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
A seguito della costituzione in giudizio della madre, il quadro probatorio è invece mutato.
E, in particolare, è emerso l'interesse di di partecipare alle scelte relative al figlio e di CP_1
essere coinvolta nella sua educazione.
Con riguardo alla capacità genitoriale, non si ravvisano gravi indizi che possano giustificare l'attribuzione di poteri esclusivi al padre.
pagina 4 di 8 Infatti, lo stato di invalidità di (cfr. doc. 3 di parte convenuta, ove si legge che la stessa è CP_1 affetta da “disabilità intellettiva moderata” e da “disturbo bipolare di tipi II (DSM-5)”) non appare un ostacolo al coinvolgimento della stessa nelle scelte di straordinaria amministrazione che interessano il minore. La stessa è seguita dal CSM e, come risulta dagli atti, segue con costanza il percorso medico previsto per detta patologia.
Né sono emersi episodi ove la madre abbia impedito l'assunzione di decisioni relative alla vita di
. Per_1
Deve pertanto essere disposto il regime ordinario di affidamento condiviso del minore, con revoca dei poteri esclusi decisionali al padre.
Le parti discutono altresì sul collocamento del minore e sulla conseguente assegnazione della casa familiare di Ozieri, via Berlinguer n. 46.
Il Collegio ritiene che vi siano le condizioni per confermare la decisione presidenziale, non essendo emerse circostanze che possano giustificare il collocamento di presso la madre. Per_1
Sul punto, si osserva che il collocamento prevalente è volto unicamente a tutelare la stabilità del minore nell'ambito di un assetto familiare non più monocentrico, laddove è comunque garantita la bigenitorialità e il coinvolgimento di entrambi i genitori nella cura e nell'educazione del ragazzo, senza pertanto alcun pregiudizio per il genitore non collocatario.
E, nel caso di specie, vi è la necessità e l'opportunità di garantire e preservare le esigenze di continuità
e di stabilità di consolidate abitudini di vita affettiva e sociale del minore.
L'assetto di collocamento paterno è ormai stabile nel tempo nonché positivo per gli interessi del minore, essendo emersa la presenza di una rete salda per la crescita di . Per_1
È lo stesso minore che manifesta di stare bene presso il padre: “io adesso mi gestisco abbastanza in autonomia, con l'aiuto di mio papà, ma anche ogni tanto vado a mangiare dalla compagna di mio papà, che abita sopra di noi.
Vado anche da mia NA ER , vado ogni sabato e ogni domenica, a pranzo, poi verso le 16 Per_2 esco con i miei amici”.
Peraltro, in sede di audizione del minore, è emerso un rapporto non continuativo tra madre e minore, il quale non frequenta la madre secondo un calendario stabile: tale altalenanza non permette di valutare positivamente l'istanza della resistente di collocamento del minore presso la madre (cfr. verbale del
7.3.2024: “quando c'è mia mamma da mia NA vedo anche lei (l'ultima volta è successo circa un mese fa).
pagina 5 di 8 Però negli ultimi tempi non vedo mia mamma: io so che lei adesso sta frequentando questa persona che non mi piace e so anche che ha dei problemi di salute e quindi accetto la cosa”).
Dunque, nell'esclusivo interesse del minore e in linea con l'esigenza di stabilità del minore, il
Tribunale conferma il collocamento prevalente di presso il padre , al quale viene Per_1 Parte_1
assegnata la casa familiare di Ozieri, via Berlinguer n. 46, ove il minore continuerà ad avere la residenza anagrafica.
Tenuto conto dell'età del ragazzo, ormai quasi maggiorenne, il Collegio non prevede alcun calendario di visita, bensì dispone che la madre potrà vedere il figlio liberamente in conformità con CP_1
gli impegni e la volontà di . Per_1
Mantenimento del figlio
In ordine alla richiesta di mantenimento del figlio minore, è discussa tra le parti la quantificazione dell'assegno di mantenimento.
Ai sensi dell'art. 147 c.c., i genitori sono tenuti a mantenere economicamente i figli e con l'assegno di mantenimento il genitore contribuisce indirettamente e periodicamente alle spese connesse ai bisogni ordinari della prole (cfr. C. Cass. n. 16739/2020: “l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”).
In applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter, co. 4, c.c., la determinazione dell'assegno deve tenere conto dei redditi di entrambi i genitori, delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (C. Cass. n. 21273/2013).
L'ordinanza presidenziale fissava l'assegno di mantenimento in € 300,00 mensili a carico del genitore non collocatario, all'epoca rimasto irreperibile e non costituito.
Anche sotto questo profilo, sono emerse nuove circostanze idonee a modificare l'ordinanza presidenziale.
Anzitutto, il Collegio rileva che non sono state prodotte documentazioni reddituali aggiornate dalle parti.
pagina 6 di 8 È in atti il solo modello ISEE 2022, relativo all'anno 2021, relativo all'intero nucleo familiare, con la presenza di entrambi i coniugi, con un importo annuale di € 842,12 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
In sede di comparizione personale delle parti, riferiva di lavorare “presso un ristorante di Parte_1
Ozieri”, di lavorare “a giornata ogni tanto” e di percepire una pensione di invalidità pari a € 300,00. dichiarava di percepire € 300,00 di pensione di invalidità e di non svolgere alcun lavoro CP_1
in quanto priva di capacità lavorativa per la propria patologia.
A ciò deve aggiungersi il recente (seppur non stabile) ingresso nel mondo lavorativo di , il Per_1 quale, anche per la propria età anagrafica e per l'interruzione del percorso ordinario di studi, ha deciso di fare ingresso nel mondo del lavoro (“ho frequentato l'itis per due anni: un anno a sassari, e poi
l'altro a ozieri. Ero in prima, ma mi hanno bocciato e quindi non ho più continuato.
Adesso io ho deciso di entrare nel mondo del lavoro. ho già una proposta che mi è stata fatta da mio zio: a maggio dovrei iniziare a lavorare come cameriere a Cagliari”).
Seppur permanga l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento del minore, quest'ultima circostanza deve essere tenuta in considerazione al fine del quantum dell'assegno.
Ebbene, alla luce del quadro probatorio sinora emerso, il Collegio ritiene che sussistano condizioni particolari per porre a carico di un ridotto assegno di mantenimento. CP_1
Tale riduzione è appunto giustificata dall'incapacità lavorativa della stessa, la quale percepisce la sola pensione mensile di € 300,00, nonché dall'età anagrafica del ragazzo, il quale potrà nel breve periodo percepire propri introiti economici.
L'assegno deve essere quantificato in € 100,00 mensili.
La congruità di tale assegno mensile è peraltro avvalorata dal percepimento in via esclusiva da parte di dell'assegno unico universale, percepito nell'esclusivo interesse del figlio minore. Parte_1
In conclusione, tenuto conto delle predette circostanze relative al caso di specie, emerse in un momento successivo alla fase presidenziale, il Collegio ritiene di modificare quanto previsto nel provvedimento presidenziale, ponendo a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1
versando a un assegno mensile di € 100,00, suscettibile di rivalutazione annuale Per_1 Parte_1
ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie secondo le Linee Guida CNF.
continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico erogato dall' . Parte_1 CP_2
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Le spese di lite sono integralmente compensate.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Ozieri in data 26.11.2005 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Ozieri - anno 2005 n. 9, P. I);
2) affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
presso il padre;
Parte_1
3) assegna la casa familiare al genitore collocatario , dove il minore avrà la residenza Parte_1
anagrafica;
4) dispone la libera regolamentazione delle visite di con il figlio, nel rispetto degli CP_1
impegni e delle volontà del ragazzo;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante il CP_1 Per_1 versamento dell'assegno mensile di € 100,00 a favore di , da versarsi entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo Linee guida CNF;
6) accerta e dichiara il diritto di di percepire integralmente l'assegno unico nell'interesse Parte_1
del figlio;
7) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ozieri per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 10.12.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta dott.ssa Elisa Remonti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Remonti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2596/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. FALZOI MICHELE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CHIRIGONI CP_1 C.F._2
ANTONELLA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“1) pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
2) la casa coniugale, sita in Ozieri (SS) alla Via Berlinguer, n. 46, verrà assegnata al Parte_1
unitamente agli arredi ivi presenti;
3) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori i quali provvederanno alla sua Per_1
educazione e istruzione attuando congiuntamente ogni decisione nel suo preminente interesse e sarà
pagina 1 di 8 stabilmente collocato presso il padre con diritto della madre di vederlo e tenerlo con sé ogni volta che vorrà, salvo il necessario reciproco preavviso e coordinamento, comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi dovranno riconoscere quale contenuto minimo del diritto di visita: il martedì e giovedì, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché a fine settimana alterni dalle ore 16:00 del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, nonché per un periodo di cinque giorni durante le vacanze natalizie che comprenderà, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
la Pasqua o la Pasquetta;
un periodo, durante le vacanze estive, di giorni quindici da concordarsi preventivamente entro la fine del mese di giugno;
4) la sig.ra corrisponderà al sig. , a titolo di assegno per il mantenimento del figlio CP_1 Pt_1
minore, la somma mensile di euro 300,00 (TRECENTO/00), o la diversa misura ritenuta congrua, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT;
la sig.ra corrisponderà al , CP_1 Pt_1
in favore del figlio, nella misura del 50%, quanto necessario a titolo di spese mediche, scolastiche, sportive e la metà delle spese straordinarie sostenute dal sig. . Le somme dovute a titolo di Pt_1
mantenimento saranno corrisposte entro il giorno 20 (VENTI) di ciascun mese;
5) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e /o rinnovo del passaporto.
6) con vittoria di spese e compensi del presente procedimento”.
Per parte resistente, come da memoria di costituzione:
“- Ogni contraria istanza disattesa
1) In via preliminare, dichiarare nulla la notifica del ricorso introduttivo il presente procedimento e per tale effetto dichiarato nullo il Decreto Presidenziale del 25.09.2023 rimettere la causa davanti al
Presidente.
2) In subordine, nel merito:
3) Pronunciare la separazione tra i coniugi ed autorizzare gli stessi a vivere separati;
con l'obbligo del reciproco rispetto;
4) Affidare il minore ad entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso la madre;
Per_1
5) Assegnare la casa coniugale alla;
CP_1
6) Il padre potrà vedere e tenere con se il minore quando lo vorrà, compatibilmente con le Per_1
esigenze
7) Il padre verserà a titolo di mantenimento a favore del minore un assegno mensile pari ad Per_1 euro 300,00, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese;
con attribuzione alla stessa dell'assegno unico universale.
8) Le spese straordinarie verranno ripartite nella misura del 50% tra le parti;
9) Con vittoria di spese in caso di opposizione”.
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 18.8.2022, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1 CP_1
in Ozieri in data 26.11.2005 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Ozieri -
[...]
anno 2005 n. 9, P I), dalla cui unione nasceva il figlio (13.4.2007), chiedeva di dichiarare la Per_1
separazione dei coniugi.
Parte ricorrente chiedeva, altresì, l'assegnazione a sé della casa coniugale sita in Ozieri, via Berlinguer
n. 46, e, quanto al figlio minore , chiedeva l'affidamento condiviso e il collocamento Per_1
prevalente presso di lui con regolamentazione delle visite con la madre;
chiedeva infine la fissazione di un assegno per il mantenimento del figlio a carico della ricorrente.
La causa veniva rinviata più volte per permettere la notifica del ricorso nei confronti di CP_1
All'udienza del 25.9.2023, rilevata la regolarità della notifica nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c., il
Presidente adottava i provvedimenti provvisori autorizzando i coniugi a vivere separati, affidando il figlio minore a entrambi i genitori nonché attribuendo in via esclusiva al padre i poteri di assumere le decisioni riguardanti la scuola e la salute nell'interesse del minore. La casa veniva assegnata al ricorrente e veniva fissato l'assegno di mantenimento pari a € 300,00 a carico della resistente contumace. si costituiva in giudizio nella successiva fase processuale in data 25.1.2024. CP_1
La resistente, in via preliminare, eccepiva la nullità della notifica;
nel merito, aderiva alla domanda di separazione formulata dal ricorrente e chiedeva il collocamento prevalente del minore presso di sé con riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del padre.
All'udienza del 7.2.2024, il Giudice relatore, sentite personalmente le parti, rinviava la causa disponendo l'ascolto del figlio minore al fine di accertare il suo stato d'animo e le sue volontà Per_1
in ordine alle questioni oggetto di causa.
Il minore di anni sedici veniva ascoltato in data 7.3.2024.
All'udienza del 19.6.2024, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa avanti al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
In via preliminare, il Collegio accerta la regolarità del contraddittorio in tutte le fasi del presente giudizio (cfr. relata di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. depositata con nota del 3.10.2023), sicché
l'eccezione di nullità della notifica del ricorso nella fase presidenziale deve essere definitivamente respinta.
pagina 3 di 8 Il contraddittorio si è regolarmente instaurato e la parte resistente si è altresì costituita in data
25.1.2024, prendendo posizione su ogni questione di causa.
Domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta a ottenere la separazione dei coniugi deve essere accolta in quanto fondata.
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Ozieri in data 26.11.2005 Parte_1 CP_1
(iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Ozieri - anno 2005 n. 9, P I), dalla cui unione è nato il figlio (13.4.2007). Per_1
Dagli atti del processo è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
Va dunque pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art 151, co 1, c.c.
Responsabilità genitoriale
Anzitutto, il Collegio richiama il verbale dell'ascolto del minore (udienza del 7.3.2024), ove è Per_1
apparso un ragazzo sereno e accudito, ove assumono un ruolo di riferimento anche le due nonne, dal lato sia paterno che materno. È altresì apparso un ragazzo consapevole delle dinamiche familiari nonché in grado di esprimere i suoi bisogni e desideri, anche alla luce della scelta di non proseguire l'ordinario percorso scolastico superiore.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, il Tribunale osserva come le parti abbiano concordemente domandato un affidamento condiviso del figlio minore , il cui regime Per_1
presuppone un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita e alla cura del figlio minore, che diventerà maggiorenne ad aprile 2025.
L'ordinanza presidenziale del 25.9.2023 attribuiva al padre i poteri decisionali in via esclusiva per le scelte riguardanti la scuola e la salute di . Per_1
Tale decisione era in via prioritaria motivata dalla mancata costituzione di nella fase CP_1 presidenziale nonché dalla dichiarazione di sua irreperibilità ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
A seguito della costituzione in giudizio della madre, il quadro probatorio è invece mutato.
E, in particolare, è emerso l'interesse di di partecipare alle scelte relative al figlio e di CP_1
essere coinvolta nella sua educazione.
Con riguardo alla capacità genitoriale, non si ravvisano gravi indizi che possano giustificare l'attribuzione di poteri esclusivi al padre.
pagina 4 di 8 Infatti, lo stato di invalidità di (cfr. doc. 3 di parte convenuta, ove si legge che la stessa è CP_1 affetta da “disabilità intellettiva moderata” e da “disturbo bipolare di tipi II (DSM-5)”) non appare un ostacolo al coinvolgimento della stessa nelle scelte di straordinaria amministrazione che interessano il minore. La stessa è seguita dal CSM e, come risulta dagli atti, segue con costanza il percorso medico previsto per detta patologia.
Né sono emersi episodi ove la madre abbia impedito l'assunzione di decisioni relative alla vita di
. Per_1
Deve pertanto essere disposto il regime ordinario di affidamento condiviso del minore, con revoca dei poteri esclusi decisionali al padre.
Le parti discutono altresì sul collocamento del minore e sulla conseguente assegnazione della casa familiare di Ozieri, via Berlinguer n. 46.
Il Collegio ritiene che vi siano le condizioni per confermare la decisione presidenziale, non essendo emerse circostanze che possano giustificare il collocamento di presso la madre. Per_1
Sul punto, si osserva che il collocamento prevalente è volto unicamente a tutelare la stabilità del minore nell'ambito di un assetto familiare non più monocentrico, laddove è comunque garantita la bigenitorialità e il coinvolgimento di entrambi i genitori nella cura e nell'educazione del ragazzo, senza pertanto alcun pregiudizio per il genitore non collocatario.
E, nel caso di specie, vi è la necessità e l'opportunità di garantire e preservare le esigenze di continuità
e di stabilità di consolidate abitudini di vita affettiva e sociale del minore.
L'assetto di collocamento paterno è ormai stabile nel tempo nonché positivo per gli interessi del minore, essendo emersa la presenza di una rete salda per la crescita di . Per_1
È lo stesso minore che manifesta di stare bene presso il padre: “io adesso mi gestisco abbastanza in autonomia, con l'aiuto di mio papà, ma anche ogni tanto vado a mangiare dalla compagna di mio papà, che abita sopra di noi.
Vado anche da mia NA ER , vado ogni sabato e ogni domenica, a pranzo, poi verso le 16 Per_2 esco con i miei amici”.
Peraltro, in sede di audizione del minore, è emerso un rapporto non continuativo tra madre e minore, il quale non frequenta la madre secondo un calendario stabile: tale altalenanza non permette di valutare positivamente l'istanza della resistente di collocamento del minore presso la madre (cfr. verbale del
7.3.2024: “quando c'è mia mamma da mia NA vedo anche lei (l'ultima volta è successo circa un mese fa).
pagina 5 di 8 Però negli ultimi tempi non vedo mia mamma: io so che lei adesso sta frequentando questa persona che non mi piace e so anche che ha dei problemi di salute e quindi accetto la cosa”).
Dunque, nell'esclusivo interesse del minore e in linea con l'esigenza di stabilità del minore, il
Tribunale conferma il collocamento prevalente di presso il padre , al quale viene Per_1 Parte_1
assegnata la casa familiare di Ozieri, via Berlinguer n. 46, ove il minore continuerà ad avere la residenza anagrafica.
Tenuto conto dell'età del ragazzo, ormai quasi maggiorenne, il Collegio non prevede alcun calendario di visita, bensì dispone che la madre potrà vedere il figlio liberamente in conformità con CP_1
gli impegni e la volontà di . Per_1
Mantenimento del figlio
In ordine alla richiesta di mantenimento del figlio minore, è discussa tra le parti la quantificazione dell'assegno di mantenimento.
Ai sensi dell'art. 147 c.c., i genitori sono tenuti a mantenere economicamente i figli e con l'assegno di mantenimento il genitore contribuisce indirettamente e periodicamente alle spese connesse ai bisogni ordinari della prole (cfr. C. Cass. n. 16739/2020: “l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza”).
In applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter, co. 4, c.c., la determinazione dell'assegno deve tenere conto dei redditi di entrambi i genitori, delle esigenze attuali del minore e del tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (C. Cass. n. 21273/2013).
L'ordinanza presidenziale fissava l'assegno di mantenimento in € 300,00 mensili a carico del genitore non collocatario, all'epoca rimasto irreperibile e non costituito.
Anche sotto questo profilo, sono emerse nuove circostanze idonee a modificare l'ordinanza presidenziale.
Anzitutto, il Collegio rileva che non sono state prodotte documentazioni reddituali aggiornate dalle parti.
pagina 6 di 8 È in atti il solo modello ISEE 2022, relativo all'anno 2021, relativo all'intero nucleo familiare, con la presenza di entrambi i coniugi, con un importo annuale di € 842,12 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente).
In sede di comparizione personale delle parti, riferiva di lavorare “presso un ristorante di Parte_1
Ozieri”, di lavorare “a giornata ogni tanto” e di percepire una pensione di invalidità pari a € 300,00. dichiarava di percepire € 300,00 di pensione di invalidità e di non svolgere alcun lavoro CP_1
in quanto priva di capacità lavorativa per la propria patologia.
A ciò deve aggiungersi il recente (seppur non stabile) ingresso nel mondo lavorativo di , il Per_1 quale, anche per la propria età anagrafica e per l'interruzione del percorso ordinario di studi, ha deciso di fare ingresso nel mondo del lavoro (“ho frequentato l'itis per due anni: un anno a sassari, e poi
l'altro a ozieri. Ero in prima, ma mi hanno bocciato e quindi non ho più continuato.
Adesso io ho deciso di entrare nel mondo del lavoro. ho già una proposta che mi è stata fatta da mio zio: a maggio dovrei iniziare a lavorare come cameriere a Cagliari”).
Seppur permanga l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento del minore, quest'ultima circostanza deve essere tenuta in considerazione al fine del quantum dell'assegno.
Ebbene, alla luce del quadro probatorio sinora emerso, il Collegio ritiene che sussistano condizioni particolari per porre a carico di un ridotto assegno di mantenimento. CP_1
Tale riduzione è appunto giustificata dall'incapacità lavorativa della stessa, la quale percepisce la sola pensione mensile di € 300,00, nonché dall'età anagrafica del ragazzo, il quale potrà nel breve periodo percepire propri introiti economici.
L'assegno deve essere quantificato in € 100,00 mensili.
La congruità di tale assegno mensile è peraltro avvalorata dal percepimento in via esclusiva da parte di dell'assegno unico universale, percepito nell'esclusivo interesse del figlio minore. Parte_1
In conclusione, tenuto conto delle predette circostanze relative al caso di specie, emerse in un momento successivo alla fase presidenziale, il Collegio ritiene di modificare quanto previsto nel provvedimento presidenziale, ponendo a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio CP_1
versando a un assegno mensile di € 100,00, suscettibile di rivalutazione annuale Per_1 Parte_1
ISTAT, oltre il 50 % delle spese straordinarie secondo le Linee Guida CNF.
continuerà a percepire in via esclusiva l'assegno unico erogato dall' . Parte_1 CP_2
*
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento.
Le spese di lite sono integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Ozieri in data 26.11.2005 (iscritto presso gli atti dello Stato Civile del Comune di Ozieri - anno 2005 n. 9, P. I);
2) affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocamento prevalente Per_1
presso il padre;
Parte_1
3) assegna la casa familiare al genitore collocatario , dove il minore avrà la residenza Parte_1
anagrafica;
4) dispone la libera regolamentazione delle visite di con il figlio, nel rispetto degli CP_1
impegni e delle volontà del ragazzo;
5) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di mediante il CP_1 Per_1 versamento dell'assegno mensile di € 100,00 a favore di , da versarsi entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo Linee guida CNF;
6) accerta e dichiara il diritto di di percepire integralmente l'assegno unico nell'interesse Parte_1
del figlio;
7) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ozieri per l'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 10.12.2024.
Il Presidente Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Carta dott.ssa Elisa Remonti
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