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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 24.4.2025:
Visto il provvedimento del 29.1.2025 con cui veniva disposta relativamente al fascicolo RGAC n. 6976/2022 la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. H) d.l. 17 marzo 2020 convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27 e venivano assegnati alle parti i termini per il deposito delle note;
Preso atto della rituale comunicazione, a cura della cancelleria, del provvedimento del 29.1.2025;
Viste le note di trattazione scritta in atti;
IL GOT
Disattesa ogni altra richiesta, esaminate le note scritte autorizzate, gli atti di causa, tenuto conto dell'attività espletata, decide la causa come di seguito.
Il Got
Caterina Pizzuto
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario
Caterina Pizzuto, ha emesso ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6976/2022 R.G.A.C.
TRA
in Parte_1
persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in , via Agrigento n.7, presso lo studio dell'Avv. Francesco Pt_1
Cipolla che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio separato unita all'atto di citazione e delibera assembleare del
15.3.2022;
Attore
E
2 , in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in , via Dante n. 55 presso lo studio dell'Avv. Daniela Marò Pt_1
che lo rappresenta e difende giusta procura speciale su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione ex art. 83 cpc e 18
co. 5 DM 44/2011;
Convenuto
E
in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in , via dei Nebrodi Pt_1
n. 126, presso lo studio dell'Avv. Umberto Bellomare che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
E
, Controparte_3 Controparte_4 CP_5
elettivamente domiciliati in , via Palmerino n. 18 presso lo Pt_1
studio dell'Avv. Cinzia Calì che li rappresenta e difende giusta
3 procura su foglio separato unita all'atto di intervento ex art. 105 c.c.
e 267 cpc;
Intervenienti
E
, elettivamente domiciliata in , via Palmerino CP_5 Pt_1
n. 18 presso lo studio dell'Avv. Cinzia Calì che la rappresenta e difende giusta procura su foglio separato unita all'atto di intervento ex art. 105 c.c. e 267 cpc;
Interveniente
OGGETTO: Domanda di risarcimento danni.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando così provvede:
Condanna il Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, all'esecuzione a regola d'arte delle opere necessarie all'eliminazione delle cause
4 delle infiltrazioni indicate dal c.t.u. da pagina 5 a pagina 10 della relazione peritale in atti;
Condanna il Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal Condominio attore quantificati dal ctu nella misura di € 39.952,74,00, oltre Iva al 10%;
Condanna il Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dai cantinati dei sigg.ri , Controparte_3 CP_4
e quantificati dal ctu nella misura di € 3.013,27,
[...] CP_5
oltre Iva al 10%;
Condanna il Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione in favore del , Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del
5 presente giudizio che liquida, ex D.M. n. 55/2014 in € 7.000,00
oltre rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Condanna il Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione in favore di , e delle Controparte_3 Controparte_4 CP_5
spese del presente giudizio che liquida, ex D.M. n. 55/2014 in €
2.400,00 oltre rimborso forfettario del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico del
[...]
e in persona dei Controparte_1 Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, le spese della espletata consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da decreto in atti.
Sentenza esecutiva per legge.
Motivi della decisione
6 Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17
legge nr. 69 del 2009 (entrata in vigore il 04.07.2009), ed applicabile ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.
Con atto di citazione notificato in data 11.5.2022 il
[...]
(di seguito Parte_1 CP_1
attore) conveniva il Controparte_1
e la società (di seguito
[...] Controparte_2
rispettivamente convenuto e al fine di CP_1 CP_2
dichiarare i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, unici responsabili ex artt. 2051 e 2043 c.c. delle infiltrazioni meteoriche provenienti dal soprastante piazzale esterno costituente la copertura del vano autorimessa, CP_6
provenienti dalle aree di proprietà del convenuto e di CP_1
condannandoli a eliminare tutte le cause delle CP_2
lamentate infiltrazioni, mediante l'esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione necessari.
7 Il Condominio attore chiedeva altresì condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni subiti nella misura da stabilirsi in corso di causa, vinte le spese del giudizio.
Ritualmente costituito in giudizio il
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, eccepiva in via principale la totale infondatezza in fatto e in diritto delle domande ex adverso formulate e, subordinatamente,
nell'eventualità di accoglimento delle domande attoree, chiedeva condannare i convenuti in relazione al titolo e al rispettivo grado di responsabilità alla esecuzione delle opere necessarie alla eliminazione delle cause dei fenomeni denunciati, vinte le spese del giudizio.
Costituita in giudizio negava la fondatezza Controparte_2
dele domande formulate dal Condomini attore delle quali chiedeva il rigetto, spese vinte.
Con comparsa ex artt. 105 c.c. e 267 cpc intervenivano nel giudizio i sigg.ri , e n.q. di Controparte_3 Controparte_4 CP_5
proprietari di box facenti parte del Condominio Autorimessa via
8 Palemerino 54/S Palermo chiedendo la condanna del CP_1
convenuto e di alla eliminazione di tutte le cause dello CP_2
stillicidio d'acqua, mediante l'esecuzione degli interventi di manutenzione e riparazione necessari e al risarcimento dei danni subiti spese vinte.
Le domande attoree si ritengono fondate e pertanto vanno accolte per i motivi che di seguito si espongono.
Deduceva il Condominio attore che “…..il vasto piano cantinato
con ingresso dalla è ubicato al di sotto Parte_1
dell'area calpestabile pertinenziale dell'edificio in condominio di
posto ad angolo con la stessa Controparte_1 [...]
…… Il Piano interrato è costituto da 33 unità Parte_1
immobiliari destinate a parcheggio/deposito; parte delle corsie di
manovra comuni e circa 10 unità sono ubicate all'esterno dell'area
di sedime dell'edificio residenziale soprastante e sono interessate
da diversi mesi da copiose infiltrazioni di acqua piovana
provenienti dal soprastante piazzale condominiale esterno che si
sviluppa, in parte lungo Via Regione Siciliana ed in parte lungo la
9 e che costituisce la copertura del vano Parte_1
autorimessa………. il Condominio odierno attore ha dovuto anche
sollecitare con pec del 16.06.2001 l'amministratore del
condominio, proprietario del piazzale interessato dai citati
fenomeni, l'esecuzione degli opportuni interventi…………. In
considerazione della significativa evidenza dei fenomeni sono state
eseguite alcune indagini dal tecnico incaricato Arch. Per_1
il quale, dopo diversi sopralluoghi, ha descritto nella
[...]
perizia del 07.06.2021 e nella relazione ricognitiva del 20.07.2021
le circostanze e le cause dei fenomeni denunciati………….il
piazzale è costituito da un solaio pavimentato in parte con
piastrelle ed in parte con segmenti di marmo. Sono presenti, sul
detto piazzale esterno soprastante al detto vano cantinato,
parallelamente al e alla , Controparte_1 Parte_1
numerose fioriere rettangolari fissate al pavimento con tasselli a
battere, un'insegna luminosa ancorata al piazzale con tasselli e
relative barre filettate, due strutture in alluminio a protezione delle
unità esterne di climatizzazione ancorate al piazzale con tasselli ad
10 espansione, numerose canaline metalliche passacavi elettrici fissate
al piazzale con tassellatura;
inoltre è visibile una traccia sulla
pavimentazione del piazzale realizzata con smerigliatrice a disco
rinzaffata con malta cementizia, un pozzetto di
ispezione/derivazione dell'impianto di alimentazione delle unità di
climatizzazione esterne, un punto di erogazione dell'acqua
emergente dalla pavimentazione non impermeabilizzato, una
barriera di separazione in acciaio e vetro fissata sul pavimento con
tasselli ad espansione, alcuni montanti relativi alle strutture in
acciaio……….Tutte le citate installazioni sono di proprietà e al
servizio dell'attività commerciale di ristorazione sotto l'insegna
"Pasticceria Albicocco - gestita dalla società Controparte_2
odierna convenuta Controparte_7
diverse verifiche si è potuto riscontrare che le infiltrazioni di acqua
al piano cantinato si presentano immancabilmente in concomitanza
di fenomeni avversi che perdurano per svariate ore dopo la loro
cessazione, giustificate dalla mancata caratteristica funzionale
dello strato di impermeabilizzazione costituito dalla guaina che
11 potrebbe essere compromessa dagli interventi invasivi effettuati
dalla convenuta per stabilizzare gli elementi di Controparte_2
arredo, le fioriere, le strutture in alluminio e gli impianti di
climatizzazione. Inoltre, durante la stagione estiva, è stato
verificato dal consulente che le percolazioni si manifestano anche a
seguito dell'innaffiamento delle piante e delle fioriere da parte del
personale della Pasticceria, da cui si evince una totale permeabilità
dell'acqua alla pavimentazione del piazzale, tale da far sì che una
modesta quantità d'acqua possa affiorare rapidamente
all'intradosso del solaio sottostante creando inevitabili disagi ai
fruitori del vano cantinato…………..L'arch. ha concluso la Per_1
propria indagine affermando che quanto realizzato sul piazzale non
risponde al principio giuridico della "regola d'arte" e le
infiltrazioni e ammaloramenti agli immobili sottostanti sono causati
per un verso dalle realizzazioni effettuate dall'attività commerciale
che fruisce del piazzale di proprietà del condominio di
[...]
e per altro verso dallo stato di usura del Controparte_1
12 piazzale stesso dettato dalla quasi assenza di manutenzione
ordinaria e straordinaria………..”.
Tanto premesso, occorre preliminarmente osservare come i fatti posti a fondamento della domanda di parte attrice, all'esito dell'istruttoria, debbano ritenersi fondati.
Infatti, come emerge chiaramente dalla relazione depositata dal
CTU Ing. - del tutto condivisibile in quanto Persona_2
congruamente motivata ed immune da vizi logico argomentativi - le infiltrazioni lamentate dal attore sono presenti e le CP_1
macchie di umidità e le infiltrazioni rilevabili a danno dei muri di perimetro ne costituiscono la prova tangibile (cfr. elaborato peritale foto 8 e 8 bis).
L'Ing. ha concluso la propria indagine affermando che Per_2
“………Si è constatata la stretta corrispondenza tra porzioni di
cantinato interessate da infiltrazioni e la presenza di infrastrutture
nella soprastante pavimentazione si è verificato cioè che
pressocchè sistematicamente laddove nel pavimento risultano
collocate fioriere o altre strutture di arredo o simili o quanto in
13 precedenza ne costituiva fissaggio in corrispondenza verticale nel
cantinato si registrano problemi di infiltrazione la modalità di
collocazione di questi elementi a mazzo di tasselli o barre filettate
previa foratura del pavimento ha compromesso certamente
l'efficacia della impermeabilizzazione sottopavimento………..si è
altresì rilevata la corrispondenza verticale tra una porzione
dell'intradosso del solaio di copertura lungo il corridoio di
viabilità fortemente interessata da infiltrazione e una parete vetrata
posta nel soprastante pavimento…………….si dovrà intervenire
all'interno dei box …….problema analogo si è rilevato nel CP_5
box ..sarà necessario ripristinare anche la porzione Persona_3
prossima alla trave posta lungo il corridoio di viabilità fortemente
ammalorata……..”: pertanto quanto realizzato sul piazzale e lungo il corridoio di viabilità non risponde al principio giuridico della
"regola d'arte" e le infiltrazioni e ammaloramenti agli immobili sottostanti sono causati per un verso dalle realizzazioni effettuate dall'attività commerciale che fruisce del piazzale di proprietà del e per altro verso Parte_2
14 dallo stato di usura del piazzale stesso dettato dalla quasi assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene, dunque, sussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al
[...]
e essendo il Controparte_1 Controparte_8
piazzale sovrastante i box attorei di proprietà dei convenuti ed essendo riconducibili proprio a tale area le cause delle lamentate infiltrazioni: ne consegue la condanna dei convenuti all'esecuzione di tutte le opere indicate dal CTU Ing. idonee ad Per_2
eliminare le cause delle infiltrazioni e necessarie per il ripristino interno a regola d'arte dei box di proprietà degli intervenienti.
Sul punto, in un caso analogo a quello oggetto dell'odierno procedimento, la Suprema Corte (Cass. civ., 22 febbraio 1999, n.
1477) ha affermato che: “Nel caso in cui il cortile di un CP_1
funge da copertura di un locale interrato di un terzo, se la cattiva
manutenzione del cortile provoca infiltrazioni d'acqua nel
sottostante locale, l'obbligazione risarcitoria del trova CP_1
la sua fonte non già nelle norme in materia di ripartizione degli
15 oneri condominiali di cui agli art. 1123, 1125 e 1126 cod. civ.,
bensì nel disposto dell'art. 2051 cod. civ., con la conseguenza che,
ai fini dell'accertamento della responsabilità, è sufficiente che il
danneggiato fornisca la prova di una relazione tra la cosa in
custodia e l'evento dannoso (che risulti riconducibile ad una
anomalia, originaria o sopravvenuta nella struttura e nel
funzionamento della cosa stessa), nonché dell'esistenza di un
effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale
incombe il dovere di vigilare onde evitare che produca danni a
terzi.
Ed invero, il proprietario/custode di beni privati risponde
oggettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare
del bene, sia in virtù del tradizionale principio “cuius commoda
eius incommoda” (per cui chi utilizzi la cosa nel proprio interesse è
tenuto anche a sopportarne i rischi) sia anche in considerazione del
fatto che il privato ha il potere di escludere i terzi dall'uso del bene
e, così, di circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai
comportamenti altrui”.
16 Il proprietario di un immobile il quale domandi il risarcimento dei danni ad esso cagionati in conseguenza delle infiltrazioni provenienti da parti comuni, essendo state danneggiate talune parti che, per esigenze di uniformità richiedano un più esteso intervento ripristinatorio delle condizioni di normale abitabilità del bene rispetto ai singoli punti danneggiati, ha diritto di conseguire il rimborso dell'intera somma occorrente per tale lavoro, trattandosi di esborso necessario per la totale eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito che non può essere addossato al danneggiato (Cass. 12920/2015).
Con altra pronuncia (Cass., 10 ottobre 2012, n. 17268), la Suprema
Corte ha statuito che: “la corte di merito si è attenuta al consolidato principio affermato da questa corte secondo cui qualora il fenomeno dannoso lamentato dal singolo sui beni di proprietà CP_1
esclusiva sia originato da difettosa realizzazione delle parti comuni dell'edificio (nella specie precaria situazione della pavimentazione e sottostante impermeabilizzazione), nei confronti di questi è
responsabile, in via autonoma ex art. 2051 c.c., il , che CP_1
17 è tenuto, quale custode, ad eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria (cfr. Cass. 12 luglio 2011 n. 1529).
Non si tratta di una responsabilità a titolo derivativo bensì di autonoma fonte di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Le domande del convenuto in merito al criterio di CP_1
ripartizione delle spese di esecuzione dei lavori non si ritengono accoglibili.
Quanto all'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., si richiama il sopracitato orientamento della Cassazione sul punto, secondo cui nell'ipotesi di cattiva manutenzione del cortile cui CP_6
siano riconducibili infiltrazioni, “l'obbligazione risarcitoria del trova la sua fonte non già nelle norme in materia di CP_1
ripartizione degli oneri condominiali di cui agli art. 1123,1125 e
1126 cod. civ., bensì nel disposto dell'art. 2051 cod. civ.”.
Pertanto il Tribunale, ritenuta sussistente la responsabilità solidale ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto e alla società CP_1 [...]
tenuti, quali custodi, a eliminare le lamentate Controparte_2
infiltrazioni condanna i suddetti convenuti, in solido tra loro,
18 all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle cause di dette infiltrazioni al attore e ai box cantinati degli CP_1
intervenienti indicate dal c.t.u nella relazione in atti da pagina 5 a pagina 10.
Il Tribunale, non applicandosi nel caso concreto il disposto di cui all'art. 1125 c.c. ma l'art. 2051 c.c., condanna i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal Condominio attore quantificati dal c.t.u. nella misura di € 39.952,74 oltre Iva 10% e al risarcimento dei danni subiti dagli intervenienti proprietari dei box quantificati dal ctu nella misura di € 3.013,27 oltre Iva CP_9
10%.
Si condannano altresì i convenuti al pagamento, in solido tra loro,
delle spese CTU, nonché delle spese processuali in favore del
Condominio attore e degli intervenienti che si liquidano ex DM n.
55/2014 in dispositivo.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso in Palermo 24.4.2025
Il Got
19 Caterina Pizzuto
20