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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/12/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5008/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]8 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Nerina Carbone (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._2 difende, come da procura in atti e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]2, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Daniela Anna Giorgio (C.F. ), che la C.F._4
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03-06/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Campomorone (GE) il 11/09/1999 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato in data 24/11/2009 dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Campomorone (GE) il
11/09/1999 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: Per_ 1) La figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, rimarrà a vivere con la madre, nell'abitazione sita in Campomorone (GE), Via Ennio Del Monte 26 int 2.
2) Il figlio , terminati gli studi, ha trovato lavoro ed è economicamente autosufficiente. Per_2
3) Il sig. erserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_1 Pt_2
Per_
, la somma di € 500,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
4) Il sig. errà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative alla figlia Pt_1 secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di Genova.
5) A titolo di liquidazione divorzile in unica soluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art 5,
Comma 8, L 898/1970 e ss.mm il Signor si obbliga a versare alla signora Parte_1
, che a tale titolo accetta, la complessiva somma di € 12.000,00 Parte_2
(dodicimila/00) con le seguenti modalità:
- quanto ad € 4000,00 (quattromila/00) sono stati versati al momento della sottoscrizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quanto ad € 4000,00 (quattromila/00) al momento del passaggio in giudicato della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quanto ad € 4000,00 (quattromila/00) entro sei mesi dal passaggio in giudicato della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5) Le Parti si danno reciprocamente atto di aver prima d'ora provveduto a dividersi i beni di proprietà comune e di non possedere più nulla in comune tra loro. Le parti si danno altresì reciprocamente atto che con l'adempimento di quanto sopra convenuto null'altro avranno reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione dedotta e/o deducibile.
6) Le spese del procedimento rimangono tra le parti integralmente compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 13 LP.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
1999, Numero 13, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]8 ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Nerina Carbone (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._2 difende, come da procura in atti e
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...]2, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Daniela Anna Giorgio (C.F. ), che la C.F._4
rappresenta e la difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 03-06/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Campomorone (GE) il 11/09/1999 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato in data 24/11/2009 dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Campomorone (GE) il
11/09/1999 dai Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: Per_ 1) La figlia , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, rimarrà a vivere con la madre, nell'abitazione sita in Campomorone (GE), Via Ennio Del Monte 26 int 2.
2) Il figlio , terminati gli studi, ha trovato lavoro ed è economicamente autosufficiente. Per_2
3) Il sig. erserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento della figlia Pt_1 Pt_2
Per_
, la somma di € 500,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno
5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
4) Il sig. errà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative alla figlia Pt_1 secondo le Linee Guida approvate dal Tribunale di Genova.
5) A titolo di liquidazione divorzile in unica soluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art 5,
Comma 8, L 898/1970 e ss.mm il Signor si obbliga a versare alla signora Parte_1
, che a tale titolo accetta, la complessiva somma di € 12.000,00 Parte_2
(dodicimila/00) con le seguenti modalità:
- quanto ad € 4000,00 (quattromila/00) sono stati versati al momento della sottoscrizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quanto ad € 4000,00 (quattromila/00) al momento del passaggio in giudicato della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quanto ad € 4000,00 (quattromila/00) entro sei mesi dal passaggio in giudicato della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5) Le Parti si danno reciprocamente atto di aver prima d'ora provveduto a dividersi i beni di proprietà comune e di non possedere più nulla in comune tra loro. Le parti si danno altresì reciprocamente atto che con l'adempimento di quanto sopra convenuto null'altro avranno reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione dedotta e/o deducibile.
6) Le spese del procedimento rimangono tra le parti integralmente compensate con rinuncia dei difensori alla solidarietà ex art. 13 LP.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
1999, Numero 13, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca