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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/06/2024, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 20 giugno 2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 11577/2021 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Bianca Maria Losacco e Giuseppe Di Tria
-Ricorrente-
Contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. Salvatore Coscarella
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parte ricorrente espone di avere lavorato alle dipendenze della società dal 12.03.2001 al 07.03.2021; CP_1
che la sede di lavoro dal 2015 risultava essere Barletta ed in particolare presso l'Ospedale sito alla Piazza Principe Umberto (cfr. buste paga -all.19 -all.20 e modello Unificato Lav all.6) e successivamente la città di Bari (precisamente dal giugno 2016) alla via Borsellino e Falcone
n. 2 (cfr. buste paga -all.-21-22-23-24-25) come indicato nelle buste paga consegnate dal datore al dipendente;
1 che di fatto il sig. ha svolto dal 2015 in poi la propria Parte_1 attività di lavoro fuori dalle sedi di lavoro indicate nei documenti aziendali (ovvero Barletta e Bari) avendo dunque diritto alla trasferta e relativo rimborso chilometrico;
di aver lavorato dal mese di gennaio 2015 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro all'Ospedale IRCSS AV De LL di AN RO;
che, avendo utilizzato giornalmente la propria autovettura (e non quella aziendale) per percorrere la tratta AM/AN RO (casa-lavoro)
e la tratta (lavoro-casa) ha pacificamente diritto Parte_2 al rimborso chilometrico, ovvero il rimborso che l'azienda avrebbe dovuto erogargli in virtù dell'utilizzo del proprio veicolo;
che con pec del 30.4.2021 (all.1) sollecitava la società resistente al pagamento quantomeno dell'indennità chilometrica dovuta, atteso il mancato utilizzo del mezzo aziendale (seppur strumentalmente assegnato ma mai utilizzato).
Pertanto, chiede:
“
1. accertare e dichiarare che il sig. nel periodo Parte_1 dal 1.1.2015 al 7.3.2021 ha prestato mansioni di sostituzione, pulizia e spostamenti dei filtri delle U.T.A. (Unità Trattamento Aria) e delle sale operatorie nonché del lavaggio dei filtri c.d. “fancoil” alle dipendenze della presso l' Ospedale IRCSS AV De LL di AN CP_1
RO alla via Turi 27 prestando la sua attività dal lunedì al venerdì e a volte anche il sabato ma comunque per cinque giorni alla settimana;
2. accertare e dichiarare che il sig. dal 1.1.2015 al 7.3.2021 Parte_1 si è recato a lavoro con la sua autovettura Audi A4 Avant targata DJ348CF da
AM alla via IV Novembre 36/A (residenza) all' Ospedale IRCSS AV
De LL di AN RO sito alla via Turi 27 (luogo di lavoro) e dall' Ospedale IRCSS AV De LL di AN RO ad AM alla via IV Novembre 36/A (residenza);
3. accertare e dichiarare che il sig. durante il Parte_1 periodo dal 1.1.2015 al 7.3.2021 non ha mai utilizzato l'auto aziendale
Peugeot Partner 2018 targata FX420DV per percorrere il tragitto su indicato
(ovvero il tragitto AM/AN RO –
[...]
), ma unicamente la sua autovettura Audi A4 Avant targata Parte_2
DJ348CF;
2
4. accertare e dichiarare che il sig. durante il Parte_1 periodo dal 1.1.2015 al 7.3.2021 non ha mai utilizzato la scheda carburante aziendale Multicard Routex per effettuare il rifornimento di carburante della sua autovettura che anzi ha sempre effettuato di “tasca sua”;
5. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il rimborso chilometrico relativo al percorso effettuato giornalmente e comunque per cinque giorni alla settimana dal 1.1.2015 al
7.3.2021 relativo al tragitto da AM (luogo di residenza) via IV
Novembre 36/A all' Ospedale IRCSS AV De LL di AN RO
(luogo di lavoro) via Turi 27 e dall'Ospedale IRCSS AV De LL di
AN RO (luogo di lavoro) ad AM (residenza) alla via IV
Novembre 36/A ;
6. per l'effetto condannare la società (p.iva ) CP_1 P.IVA_1 al pagamento della somma di euro 107.348,016 a titolo di rimborso chilometrico per gli anni dal 2015 al 2021 (dal 1.1.2015 al 7.3.2021) relativo alle spese di carburante compiute dal ricorrente per il percorso effettuato giornalmente con la sua autovettura Audi A4 Avant targata DJ348CF dal luogo di lavoro a casa e viceversa (percorso: AM alla via IV Novembre 36/A
(residenza) all' Ospedale IRCSS AV De LL di AN RO alla via Turi 27 (luogo di lavoro) e dall' Ospedale IRCSS AV De LL di
AN RO ad AM) ed in particolare euro 16.802,25 per l'anno
2015, euro 16.377,456 per l'anno 2016, euro 17.804,784 per l'anno 2017, euro
17.952,048 per l'anno 2018, euro 18.235,248 per l'anno 2019, euro 18.062,496 per l'anno 2020 ed euro 2.113,734 per l'anno 2021 e in ogni caso a quell'altra somma da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU di cui si fa sin d'ora richiesta”.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, eccepisce la prescrizione quinquennale dei presunti crediti e, nel merito, insiste per il rigetto del ricorso.
Dalla prova testimoniale svolta, risulta pacifica la circostanza che il lavoratore abbia prestato la propria attività lavorativa nel periodo 2015-
2021 presso l'Ospedale IRCSS AV De LL di AN RO, in maniera continuativa.
Parte ricorrente, sostiene che la società indicava in busta luoghi di lavoro di lavoro differenti da quello effettivamente assegnato (l'Ospedale
IRCSS AV De LL di AN RO), dunque avrebbe diritto
3 all'indennità di trasferta e relativo rimborso chilometrico sulla base delle tabelle ACI allegate in atti.
Tuttavia, nella lettera di assunzione del marzo 2001 (allegata in atti) vengono indicate come sedi di lavoro “gli uffici e cantieri di Bari e provincia”.
Parte resistente, inoltre, rileva che le buste paga mensili e gli Unilav della vengono elaborati per ciascun dipendente da un software CP_1 che collega il centro di costo della sede operativa provinciale della CP_1 al lavoratore, indipendentemente dal luogo di lavoro ovvero dalla sede effettiva di prestazione lavorativa che invece coincide con il cantiere cui l'impiegato e/o l'operaio manutentore è adibito e presso cui deve recarsi quotidianamente.
Tale circostanza è stata confermata nel corso della prova istruttoria.
Dunque, parte ricorrente sostiene di avere diritto a un rimborso spese,
o, meglio, trasferta, atteso il richiamo all'art.7 (trasferte) del ccnl di riferimento (doc. in atti).
Tale rimborso dovrebbe coprire le spese sostenute quotidianamente dal lavoratore con il proprio mezzo per percorrere il tragitto andata/ritorno sul posto di lavoro.
Diversamente, la declaratoria del ccnl Metalmeccanici allegata in ricorso nulla dice circa la previsione di rimborso chilometrico.
Dalla disamina della documentazione allegata in atti non risulta neanche vi fosse alcuna pattuizione a riguardo tra lavoratore e datore di lavoro.
Inoltre, si rileva come l'istituto della trasferta indica un trasferimento e soggiorno temporaneo e provvisorio del lavoratore verso una località diversa da quella in cui normalmente esegue la prestazione lavorativa e comunque di breve durata.
Risulta che il ricorrente nel periodo in questione, sette anni, abbia svolto quotidianamente e continuativamente la propria attività lavorativa presso l'Ospedale di AN RO, quindi, nel caso di specie non si può assolutamente parlare di trasferta, atteso il carattere temporaneo e provvisorio di quest'ultima.
Dunque, a parere di questo giudicante, anche in assenza di pattuizioni tra le parti in costanza di rapporto, non vi sono i presupposti giuridici e
4 di fatto per considerare i chilometri percorsi dal lavoratore con la propria auto per recarsi sul luogo di lavoro abituale ai fini della indennità di trasferta.
In particolare, deve valorizzarsi il fatto che il contratto di lavoro stipulato tra le parti prevedesse quali sedi di lavoro “gli uffici e cantieri di Bari e provincia”, senza che questo comportasse trasferta, per cui l'adibizione ad una sede ricompresa nella provincia di Bari è ordinaria sede di lavoro. Inoltre, non può attribuirsi un peso decisivo alla sede di lavoro indicata in busta paga – come indicato da parte resistente – è elaborata da un software che collega il centro di costo della sede operativa provinciale della al lavoratore, senza che possa assumere rilievo fidefacente circa CP_1
l'assegnazione a detta sede da parte dell'azienda.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della controversia e tenuto conto della attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente sul ricorso proposto da nel Parte_1 proc. n.11577/2021 nei confronti di ogni diversa domanda ed CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società resistente, che si liquidano in € 7.500,00, oltre RSG, IVA e
CA, come per legge.
Bari, 20 giugno 2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
5
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 20 giugno 2024 ha pronunciato la seguente
Sentenza nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 11577/2021 del R.G. promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Bianca Maria Losacco e Giuseppe Di Tria
-Ricorrente-
Contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. Salvatore Coscarella
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parte ricorrente espone di avere lavorato alle dipendenze della società dal 12.03.2001 al 07.03.2021; CP_1
che la sede di lavoro dal 2015 risultava essere Barletta ed in particolare presso l'Ospedale sito alla Piazza Principe Umberto (cfr. buste paga -all.19 -all.20 e modello Unificato Lav all.6) e successivamente la città di Bari (precisamente dal giugno 2016) alla via Borsellino e Falcone
n. 2 (cfr. buste paga -all.-21-22-23-24-25) come indicato nelle buste paga consegnate dal datore al dipendente;
1 che di fatto il sig. ha svolto dal 2015 in poi la propria Parte_1 attività di lavoro fuori dalle sedi di lavoro indicate nei documenti aziendali (ovvero Barletta e Bari) avendo dunque diritto alla trasferta e relativo rimborso chilometrico;
di aver lavorato dal mese di gennaio 2015 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro all'Ospedale IRCSS AV De LL di AN RO;
che, avendo utilizzato giornalmente la propria autovettura (e non quella aziendale) per percorrere la tratta AM/AN RO (casa-lavoro)
e la tratta (lavoro-casa) ha pacificamente diritto Parte_2 al rimborso chilometrico, ovvero il rimborso che l'azienda avrebbe dovuto erogargli in virtù dell'utilizzo del proprio veicolo;
che con pec del 30.4.2021 (all.1) sollecitava la società resistente al pagamento quantomeno dell'indennità chilometrica dovuta, atteso il mancato utilizzo del mezzo aziendale (seppur strumentalmente assegnato ma mai utilizzato).
Pertanto, chiede:
“
1. accertare e dichiarare che il sig. nel periodo Parte_1 dal 1.1.2015 al 7.3.2021 ha prestato mansioni di sostituzione, pulizia e spostamenti dei filtri delle U.T.A. (Unità Trattamento Aria) e delle sale operatorie nonché del lavaggio dei filtri c.d. “fancoil” alle dipendenze della presso l' Ospedale IRCSS AV De LL di AN CP_1
RO alla via Turi 27 prestando la sua attività dal lunedì al venerdì e a volte anche il sabato ma comunque per cinque giorni alla settimana;
2. accertare e dichiarare che il sig. dal 1.1.2015 al 7.3.2021 Parte_1 si è recato a lavoro con la sua autovettura Audi A4 Avant targata DJ348CF da
AM alla via IV Novembre 36/A (residenza) all' Ospedale IRCSS AV
De LL di AN RO sito alla via Turi 27 (luogo di lavoro) e dall' Ospedale IRCSS AV De LL di AN RO ad AM alla via IV Novembre 36/A (residenza);
3. accertare e dichiarare che il sig. durante il Parte_1 periodo dal 1.1.2015 al 7.3.2021 non ha mai utilizzato l'auto aziendale
Peugeot Partner 2018 targata FX420DV per percorrere il tragitto su indicato
(ovvero il tragitto AM/AN RO –
[...]
), ma unicamente la sua autovettura Audi A4 Avant targata Parte_2
DJ348CF;
2
4. accertare e dichiarare che il sig. durante il Parte_1 periodo dal 1.1.2015 al 7.3.2021 non ha mai utilizzato la scheda carburante aziendale Multicard Routex per effettuare il rifornimento di carburante della sua autovettura che anzi ha sempre effettuato di “tasca sua”;
5. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il rimborso chilometrico relativo al percorso effettuato giornalmente e comunque per cinque giorni alla settimana dal 1.1.2015 al
7.3.2021 relativo al tragitto da AM (luogo di residenza) via IV
Novembre 36/A all' Ospedale IRCSS AV De LL di AN RO
(luogo di lavoro) via Turi 27 e dall'Ospedale IRCSS AV De LL di
AN RO (luogo di lavoro) ad AM (residenza) alla via IV
Novembre 36/A ;
6. per l'effetto condannare la società (p.iva ) CP_1 P.IVA_1 al pagamento della somma di euro 107.348,016 a titolo di rimborso chilometrico per gli anni dal 2015 al 2021 (dal 1.1.2015 al 7.3.2021) relativo alle spese di carburante compiute dal ricorrente per il percorso effettuato giornalmente con la sua autovettura Audi A4 Avant targata DJ348CF dal luogo di lavoro a casa e viceversa (percorso: AM alla via IV Novembre 36/A
(residenza) all' Ospedale IRCSS AV De LL di AN RO alla via Turi 27 (luogo di lavoro) e dall' Ospedale IRCSS AV De LL di
AN RO ad AM) ed in particolare euro 16.802,25 per l'anno
2015, euro 16.377,456 per l'anno 2016, euro 17.804,784 per l'anno 2017, euro
17.952,048 per l'anno 2018, euro 18.235,248 per l'anno 2019, euro 18.062,496 per l'anno 2020 ed euro 2.113,734 per l'anno 2021 e in ogni caso a quell'altra somma da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo di CTU di cui si fa sin d'ora richiesta”.
Parte resistente, costituitasi in giudizio, eccepisce la prescrizione quinquennale dei presunti crediti e, nel merito, insiste per il rigetto del ricorso.
Dalla prova testimoniale svolta, risulta pacifica la circostanza che il lavoratore abbia prestato la propria attività lavorativa nel periodo 2015-
2021 presso l'Ospedale IRCSS AV De LL di AN RO, in maniera continuativa.
Parte ricorrente, sostiene che la società indicava in busta luoghi di lavoro di lavoro differenti da quello effettivamente assegnato (l'Ospedale
IRCSS AV De LL di AN RO), dunque avrebbe diritto
3 all'indennità di trasferta e relativo rimborso chilometrico sulla base delle tabelle ACI allegate in atti.
Tuttavia, nella lettera di assunzione del marzo 2001 (allegata in atti) vengono indicate come sedi di lavoro “gli uffici e cantieri di Bari e provincia”.
Parte resistente, inoltre, rileva che le buste paga mensili e gli Unilav della vengono elaborati per ciascun dipendente da un software CP_1 che collega il centro di costo della sede operativa provinciale della CP_1 al lavoratore, indipendentemente dal luogo di lavoro ovvero dalla sede effettiva di prestazione lavorativa che invece coincide con il cantiere cui l'impiegato e/o l'operaio manutentore è adibito e presso cui deve recarsi quotidianamente.
Tale circostanza è stata confermata nel corso della prova istruttoria.
Dunque, parte ricorrente sostiene di avere diritto a un rimborso spese,
o, meglio, trasferta, atteso il richiamo all'art.7 (trasferte) del ccnl di riferimento (doc. in atti).
Tale rimborso dovrebbe coprire le spese sostenute quotidianamente dal lavoratore con il proprio mezzo per percorrere il tragitto andata/ritorno sul posto di lavoro.
Diversamente, la declaratoria del ccnl Metalmeccanici allegata in ricorso nulla dice circa la previsione di rimborso chilometrico.
Dalla disamina della documentazione allegata in atti non risulta neanche vi fosse alcuna pattuizione a riguardo tra lavoratore e datore di lavoro.
Inoltre, si rileva come l'istituto della trasferta indica un trasferimento e soggiorno temporaneo e provvisorio del lavoratore verso una località diversa da quella in cui normalmente esegue la prestazione lavorativa e comunque di breve durata.
Risulta che il ricorrente nel periodo in questione, sette anni, abbia svolto quotidianamente e continuativamente la propria attività lavorativa presso l'Ospedale di AN RO, quindi, nel caso di specie non si può assolutamente parlare di trasferta, atteso il carattere temporaneo e provvisorio di quest'ultima.
Dunque, a parere di questo giudicante, anche in assenza di pattuizioni tra le parti in costanza di rapporto, non vi sono i presupposti giuridici e
4 di fatto per considerare i chilometri percorsi dal lavoratore con la propria auto per recarsi sul luogo di lavoro abituale ai fini della indennità di trasferta.
In particolare, deve valorizzarsi il fatto che il contratto di lavoro stipulato tra le parti prevedesse quali sedi di lavoro “gli uffici e cantieri di Bari e provincia”, senza che questo comportasse trasferta, per cui l'adibizione ad una sede ricompresa nella provincia di Bari è ordinaria sede di lavoro. Inoltre, non può attribuirsi un peso decisivo alla sede di lavoro indicata in busta paga – come indicato da parte resistente – è elaborata da un software che collega il centro di costo della sede operativa provinciale della al lavoratore, senza che possa assumere rilievo fidefacente circa CP_1
l'assegnazione a detta sede da parte dell'azienda.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore dichiarato della controversia e tenuto conto della attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente sul ricorso proposto da nel Parte_1 proc. n.11577/2021 nei confronti di ogni diversa domanda ed CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della società resistente, che si liquidano in € 7.500,00, oltre RSG, IVA e
CA, come per legge.
Bari, 20 giugno 2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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