Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 12/05/2022, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/05/2022
N. 00430/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2022, proposto da
Spedicato Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Danilo D'Arpa e Fabio Patarnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Angelini, Ada Carabba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorita' Idrica Pugliese, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Regione Puglia e Comune di Muro Leccese, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione dirigenziale dell'Autorità Idrica Pugliese n. 178/2019 R.G., del 7.10.2019, sottoscritta dal D.G. Ing. Vito Colucci, avente ad oggetto “approvazione e contestuale dichiarazione di pubblica utilità del progetto esecutivo “Acquisizione mediante procedura espropriativa per pubblica utilità delle aree ospitanti pozzi privati ubicati nel territo- rio della provincia di Lecce. Pozzi denominati Muro 1, Muro 2, Muro 3, in agro di Muro Leccese” e delle unite note AQP S.p.A. di comunicazione, prot. n. U-24/10/2019–0084549 e n. U-24/10/2019–0084551; tutte conosciute a seguito della missiva del 8.4.2022, a firma del Sig. Salvatore Spedicato, proprietario dei terreni espropriandi;
- delle note prot. U-24/10/2019–0084549 e prot. U-24/10/2019–0084551 di AQP, sottoscritte dal R.U.P., Geom. F. Lanfrancotti, nonchè dal Resp. Ufficio Espropri, Ing. Sergio Blasi e dal Resp. Ingegneria di Progettazione, Ing. Massimo Pellegrini, con oggetto “intervento P1517 - progetto esecutivo - Espropriazione di pozzi privati che hanno il giudizio di idoneità - Pozzi denominati Muro 1-2-3 in agro di Muro Leccese - Approvazione e determinazione provvisoria dell'indennità d'esproprio”;
- della nota prot. U-26.09.2019–0076909, della Direzione Ingegneria Ufficio Espropri di AQP S.p.A., di riscontro alle osservazioni presentate dal Sig. salvatore Spedicato;
- dell'Avviso di esecuzione del decreto di esproprio n. 0004437 del 25.1.2022 - art. 23 e 24 D.P.R. n. 327/2001, notificato in data 28.2.2022 (nella duplice copia di cui alle racc.te AG nn. 78760540971-8 e 78790540970-7), con il quale il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni dell'AQP S.p.A. ha avvisato il proprietario dei terreni espropriandi che il giorno 11.3.2022 alle ore 8:30 con prosieguo “il Tecnico incaricato, procederà in esecuzione del decreto di esproprio mediante immissione in possesso dei beni immobili descritti nel decreto di esproprio”;
- del medesimo decreto di esproprio prot. 2022 n. 0004437 - I 25.1.2022, allegato al suddetto Avviso di esecuzione, avente ad oggetto “Intervento P1517 - Espropriazione di pozzi privati che hanno giudizio di idoneità - Pozzi denominati Muro 1-2-3 in agro di Muro Leccese”;
- di ogni altro atto presupposto, coevo, collegato e/o consequenziale, anche non pervenuto e/o non conosciuto, non esclusi, gli atti espressamente richiamati dai suddetti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese S.p.A. e dell’Autorita' Idrica Pugliese;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to D. D'Arpa, avv.to F. Patarnello e avv.to G. Angelini, anche in sostituzione dell'avv.to A. Carabba;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso (proposto avverso la disposta acquisizione immediata dei soli 3 pozzi artesiani di che trattasi - già oggetto di convenzionamento con la Spedicato Impianti S.r.l. che assicura l’immissione dell’acqua potabile nella rete AQP almeno sino al 31/12/2023 - in stralcio rispetto all’originario progetto complessivo rivolto all’acquisizione di 35 pozzi per superare l’emergenza idrica regionale nel Salento) - a prescindere da ogni questione di ricevibilità ed ammissibilità del gravame - non appare assistito dal necessario fumus boni iuris , atteso - essenzialmente - che l’art. 16, comma 9, del D.P.R. n. 327/2001 dispone che l’Autorità espropriante non è tenuta a dare comunicazione di avvio del procedimento ablatorio a chi non risulti essere proprietario (secondo le risultanze dei registri catastali) del bene immobile interessato e l’art. 25, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 327/2001 contempla l’estinzione automatica di tutti i diritti reali e personali di soggetti terzi gravanti sul bene immobile espropriato (e, peraltro, nella specie, il proprietario dei terreni in questione non avrebbe comunicato all’Autorità espropriante l’esistenza di diritti di soggetti terzi), nel mentre, da un lato, AQP S.p.A. ha evidenziato il sicuro interesse pubblico all’immediata acquisizione dei tre pozzi di che trattasi e delle relative aree di pertinenza (le aree di sedime e quelle finitime di tutela assoluta e di rispetto), come stabilito nella dichiarazione di pubblica utilità di cui alla determinazione dirigenziale dell’Autorità Idrica Pugliese n. 178/2019 del 7/10/2019 (relativa ai soli tre pozzi in questione), e la scelta discrezionale dell’Amministrazione resistente di procedere in tal senso non appare illogica, e, dall’altro lato, sembrano infondate le ulteriori doglianze formulate da parte ricorrente, in particolare non occorrendo nella specie l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio in variante urbanistica al vigente P.d.F. del Comune di Muro Leccese, non essendo prevista la realizzazione di nuove opere pubbliche né la materiale trasformazione delle aree in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge la domanda cautelare di parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO