TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 777/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 777/2021 promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Esmeralda Parte_1 C.F._1
Parentini
ATTORE CONTRO
, residente a [...], Loc. S. Martino Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'unica parte costituita ha concluso come da verbale di udienza del 18.02.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex art. 2052 c.c. del Controparte_1 convenuto in relazione ad una aggressione subita da parte di un cane di proprietà del n data CP_1
26.09.2019, chiedendo condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti, quantificati nella somma di Euro 11.523,33 ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal momento del sinistro al giorno del pagamento effettivo;
il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto: (i) che alle 17:30 circa del giorno 26.09.2019, in località San Martino, il sig. , che dall'orto di sua proprietà si sarebbe trasferito in Parte_1 quello del vicino, sig. , per controllarne la motozappa non funzionante, sarebbe stato Persona_1 azzannato da un pastore maremmano che aveva saltato la rete metallica, posta al confine tra il terreno pagina 1 di 5 di proprietà del sig. e quello in cui erano lo ed il (ii) che il cane, di Controparte_1 Per_1 Parte_1 proprietà del sig. , avrebbe azzannato ripetutamente il sig. alla coscia Controparte_1 Parte_1 sinistra, alla mano e al braccio sinistro;
(iii) che a seguito delle lesioni riportate, l'attore sarebbe stato trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso del locale Ospedale civile;
(iv) che le lesioni complessivamente residuate sarebbero consistite in un periodo di inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni 10 (dieci) ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti), nonché postumi permanenti nell'ordine del 7% (sette per cento), intesi come danno biologico comprensivi del danno estetico, nonché del disturbo ansioso secondario all'evento occorsogli, così come accertato dalla relazione medico legale redatta dal CTP dott. (v) che i danni patiti sarebbero pertanto Persona_2 da liquidarsi in complessivi Euro 11.523,33 ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal momento del sinistro al giorno del pagamento effettivo.
È rimasto contumace, benché ritualmente citato in giudizio, , sicché all'udienza Controparte_1 del 14.07.2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, all'esito delle quali è stata disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 18.02.2025, sulle conclusioni dell'unica parte costituita, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'odierna azione va qualificata (cfr. sul potere qualificatorio del Giudice di merito,
Cass. Ordinanza 11 luglio 2022 n. 21865) come azione di responsabilità per danni cagionati da animali disciplinata dall'art. 2052 cod. civ., trattandosi di sinistro, per quanto emerso in questa sede, causato da un animale domestico di proprietà ed in uso al convenuto.
Ciò posto, l'art. 2052 cod. civ. prevede che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito;
trattasi di una forma di responsabilità latu sensu oggettiva cui si applica una disciplina in parte derogatoria rispetto a quella prevista dall'articolo
2043 c.c. e che postula un collegamento causale tra il fatto dell'animale e il danno, unitamente al rapporto di proprietà o di utenza dell'animale.
Quanto all'onere probatorio, per quello che qui rileva, va condiviso l'indirizzo secondo cui “spetta all'attore provare l'esistenza del nesso eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non giù di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale” (cfr. Cass.
7260/2013). Di recente, è stato anche affermato che l'imprevedibilità dell'animale non costituisce un pagina 2 di 5 caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario, atteso che l'imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio (cfr. Cass. 7903/2015).
Venendo dunque al caso di specie, dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Risulta innanzitutto comprovato il fatto storico dell'aggressione, confermato espressamente in via testimoniale, ovvero dalla deposizione, del tutto coerente e credibile, del teste oculare Persona_1
(indifferente alle parti), il quale non solo ha confermato il fatto storico del sinistro e la proprietà (o comunque la disponibilità) dell'animale in capo al ma anche che già in diverse occasioni il CP_1 cane in questione aveva aggredito altre persone e che lo stesso presentava un'indole aggressiva, avendo riferito che, in passato, il cane aveva “morso anche i padroni, in particolare la moglie del , CP_1 precisando che tale circostanza gli fu riferita dallo stesso (cfr. verbale di udienza del CP_1
12.04.2023). Lo stesso teste ha anche riferito che la rete metallica posta tra il terreno in cui si trovava il cane del e quello in cui si trovava il teste insieme al risultava in uno stato di CP_1 Parte_1 manutenzione tale per cui essa era in diversi punti “acciambellata” su se stessa e “presentava numerosi cedimenti tali da ridurre l'altezza complessiva della stessa”, riconoscendo tale rete nelle fotografie mostrate (cfr. doc 10 attore) e precisando (i) che in tali foto la rete era già stata “alzata”, mentre al momento dell'aggressione “era leggermente più bassa”; (ii) che al momento dell'aggressione “la rete era compromessa anche perché il cane si appoggiava sul bordo spesso e quindi l'aveva deformata” e che (ii) sotto la rete metallica, all'interno del giardino di pertinenza dell'immobile in cui risiede il
, “si trovava una catasta di legna di rami d'olivo la cui presenza aveva agevolato al Controparte_1 cane il salto della rete” (cfr. verbale di udienza del 12.04.2023).
Il secondo teste escusso (indifferente alle parti), rendendo anch'egli una dichiarazione Testimone_1 coerente e priva di contraddizioni intrinseche, ha riferito che in passato anche lui era stato aggredito e morso dal cane bianco di grossa taglia di proprietà di , precisando di essere stato Controparte_1 aggredito da questo cane nel mese di marzo dell'anno 2019-2020 (cfr. verbale di udienza del
12.04.2023). Lo stesso teste ha anche riferito che la rete metallica posta tra il terreno in cui si trovava il cane del e quello in cui si trovava il teste insieme al “presentava numerosi cedimenti CP_1 Parte_1 tali da ridurre l'altezza complessiva della stessa”, riconoscendo tale rete nelle fotografie mostrate (cfr. doc 10 attore) e precisando che in tali foto la rete era già stata “alzata” e che al momento dell'aggressione subita dal teste, questi si trovava nella proprietà del ed era assieme a lui CP_1 quando il cane lo aggredì (cfr. verbale di udienza del 12.04.2023).
La terza teste di parte attrice (moglie dell'attore in comunione dei beni) è stata invece Testimone_2 ritenuta incapace a testimoniare in quanto portatrice di un evidente interesse nella causa, stante il suo rapporto di coniugio con l'attore in comunione dei beni. pagina 3 di 5 Il quarto, quinto e sesto teste di parte attrice , e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
(tutti figli dell'attore) hanno invece riferito circa le conseguenza negative dell'aggressione per cui è causa sull'equilibrio psicofisico dell'attore, confermando che il dopo la guarigione, Parte_1
“manifesta evidente disagio a scoprire la parte in cui sono visibili le cicatrici dell'aggressione”, riconosciute nelle fotografie mostrate (cfr. doc. 12) e che, in particolare, l'attore ha cessato di recarsi al mare durante il periodo estivo per diverso tempo (alcuni anni), “per evitare di mettersi in costume”, come dallo stesso attore riferito ai figli in più occasioni (cfr. verbale del 16.01.2024).
Va infine dato atto che il convenuto, ritualmente citato per rendere l'interrogatorio formale ammesso
(cfr. deposito del 19.06.2023), non è comparso né ha comunicato un legittimo impedimento, sicché tale contegno va in ogni caso valutato ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Ebbene, alla luce dell'esito dell'istruttoria, trova conferma in giudizio il fatto storico dell'aggressione, così come la proprietà dell'animale in capo al convenuto . Controparte_1
Quanto al nesso causale tra il fatto dell'animale e il danno, l'accertamento peritale disposto in corso di giudizio (cfr. perizia medico a legale a firma del dott. – deposito del 4.05.2024) ha Persona_3 accertato che dall'evento traumatico per cui è lite è derivata (i) una inabilità temporanea biologica assoluta di giorni 10, giorni 10 di inabilità biologica parziale al 50% ed ulteriori giorni 10 di inabilità temporanea biologica al 25%; (ii) un danno biologico permanente, comprensivo del pregiudizio estetico indotto dalle cicatrici operatorie, della sintomatologia dolorosa riferita e di tutti i riflessi sulla sfera psicofisica del danneggiato, pari al 4% (quattro %) (cfr. perizia pag. 15), il tutto senza incidenza sulla capacità lavorativa del danneggiato;
(iii) spese mediche, ritenute congrue, pari a complessivi Euro
391,00, costituite da un ticket di 25,00 € quale contributo a visita ortopedica ospedaliera ed € 366,00 che l'Attore ha sostenuto per la visita e la relazione medico legale di parte, senza necessità di spese mediche da sostenersi in futuro (cfr. perizia pag. 16-17).
Sussistono dunque tutti gli elementi previsti dall'art. 2052 c.c. per ascrivere l'accaduto al predetto animale domestico di proprietà del convenuto, e dunque per l'addebito di responsabilità a CP_1
, quale proprietario dell'animale, essendosi in questa sede accertato il collegamento causale
[...] tra il fatto dell'animale e il danno, unitamente al rapporto di proprietà o di utenza dell'animale.
Né pare potersi individuare un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno, trattandosi, come dimostrato anche per testimoni, di condotta improvvisa ed imprevedibile tenuta da un animale domestico, in collegamento causale con il danno residuato, dovendosi in questa sede comunque considerare che l'imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio, circostanza che esclude anche il caso fortuito esimente (cfr. Cass. 7903/2015).
pagina 4 di 5 Ne deriva che spetta all'attore, in applicazione delle vigenti Tabelle di Milano per il risarcimento del danno biologico, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (73 anni), la somma complessiva di Euro 6.883,50, inclusiva delle spese mediche sostenute, per la perizia medico legale di parte ed a titolo di compenso corrisposto al CTP nel presente giudizio (da riconoscersi quale danno indiretto e mediato che si presenta come effetto normale secondo il principio della cd. regolarità causale” - Cass. Civ. III sez. 4/07/2006 n.15274), cui deve essere aggiunta, in via equitativa, una personalizzazione sino alla concorrenza della somma complessiva di Euro 8.944,00, stante l'accertata incidenza delle lesioni residuate sulle abitudini di vita dell'attore, segnatamente sulle attività di svago nel periodo estivo ed in contesti marittimi, dove è stata dimostrato un particolare disagio dell'attore nel mostrare le cicatrici residuate (cfr. verbale di udienza del 16.01.2024).
Da tutto quanto sopra esposto, deriva che il convenuto dovrà essere condannato a corrispondere all'attore la somma complessiva di Euro 8.944,00. Trattandosi di debito di valore liquidato unitariamente in conseguenza di illecito extracontrattuale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto (26.09.2019) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto alle spese di CTU espletata in corso di causa, queste devono essere poste definitivamente, stante l'esito delle operazioni peritali, a carico della parte soccombente.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, condanna a corrispondere in Controparte_1 favore di la somma di Euro 8.944,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria sulla somma da prima devalutata alla data del fatto (26/09/2019) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat sino alla data della sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla Sentenza al saldo;
2) condanna a corrispondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 300,00 per spese vive;
nonché complessivamente
Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso in Grosseto il 25.06.2025 Il Giudice
Si comunichi. Dott. Amedeo Russo pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
-SEZ. CIVILE-
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Amedeo Russo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 777/2021 promossa da:
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Esmeralda Parte_1 C.F._1
Parentini
ATTORE CONTRO
, residente a [...], Loc. S. Martino Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'unica parte costituita ha concluso come da verbale di udienza del 18.02.2025, nonché come da scritti conclusionali depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità ex art. 2052 c.c. del Controparte_1 convenuto in relazione ad una aggressione subita da parte di un cane di proprietà del n data CP_1
26.09.2019, chiedendo condannare lo stesso al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti, quantificati nella somma di Euro 11.523,33 ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dal momento del sinistro al giorno del pagamento effettivo;
il tutto con vittoria di spese.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto: (i) che alle 17:30 circa del giorno 26.09.2019, in località San Martino, il sig. , che dall'orto di sua proprietà si sarebbe trasferito in Parte_1 quello del vicino, sig. , per controllarne la motozappa non funzionante, sarebbe stato Persona_1 azzannato da un pastore maremmano che aveva saltato la rete metallica, posta al confine tra il terreno pagina 1 di 5 di proprietà del sig. e quello in cui erano lo ed il (ii) che il cane, di Controparte_1 Per_1 Parte_1 proprietà del sig. , avrebbe azzannato ripetutamente il sig. alla coscia Controparte_1 Parte_1 sinistra, alla mano e al braccio sinistro;
(iii) che a seguito delle lesioni riportate, l'attore sarebbe stato trasferito in ambulanza al Pronto Soccorso del locale Ospedale civile;
(iv) che le lesioni complessivamente residuate sarebbero consistite in un periodo di inabilità temporanea assoluta al 100% di giorni 10 (dieci) ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti), nonché postumi permanenti nell'ordine del 7% (sette per cento), intesi come danno biologico comprensivi del danno estetico, nonché del disturbo ansioso secondario all'evento occorsogli, così come accertato dalla relazione medico legale redatta dal CTP dott. (v) che i danni patiti sarebbero pertanto Persona_2 da liquidarsi in complessivi Euro 11.523,33 ovvero nella somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal momento del sinistro al giorno del pagamento effettivo.
È rimasto contumace, benché ritualmente citato in giudizio, , sicché all'udienza Controparte_1 del 14.07.2021, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio sono state depositate memorie, ammesse ed espletate prove testimoniali, all'esito delle quali è stata disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 18.02.2025, sulle conclusioni dell'unica parte costituita, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'odierna azione va qualificata (cfr. sul potere qualificatorio del Giudice di merito,
Cass. Ordinanza 11 luglio 2022 n. 21865) come azione di responsabilità per danni cagionati da animali disciplinata dall'art. 2052 cod. civ., trattandosi di sinistro, per quanto emerso in questa sede, causato da un animale domestico di proprietà ed in uso al convenuto.
Ciò posto, l'art. 2052 cod. civ. prevede che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito;
trattasi di una forma di responsabilità latu sensu oggettiva cui si applica una disciplina in parte derogatoria rispetto a quella prevista dall'articolo
2043 c.c. e che postula un collegamento causale tra il fatto dell'animale e il danno, unitamente al rapporto di proprietà o di utenza dell'animale.
Quanto all'onere probatorio, per quello che qui rileva, va condiviso l'indirizzo secondo cui “spetta all'attore provare l'esistenza del nesso eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non giù di essere esente da colpa, bensì l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale” (cfr. Cass.
7260/2013). Di recente, è stato anche affermato che l'imprevedibilità dell'animale non costituisce un pagina 2 di 5 caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario, atteso che l'imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio (cfr. Cass. 7903/2015).
Venendo dunque al caso di specie, dall'istruttoria è emerso quanto segue.
Risulta innanzitutto comprovato il fatto storico dell'aggressione, confermato espressamente in via testimoniale, ovvero dalla deposizione, del tutto coerente e credibile, del teste oculare Persona_1
(indifferente alle parti), il quale non solo ha confermato il fatto storico del sinistro e la proprietà (o comunque la disponibilità) dell'animale in capo al ma anche che già in diverse occasioni il CP_1 cane in questione aveva aggredito altre persone e che lo stesso presentava un'indole aggressiva, avendo riferito che, in passato, il cane aveva “morso anche i padroni, in particolare la moglie del , CP_1 precisando che tale circostanza gli fu riferita dallo stesso (cfr. verbale di udienza del CP_1
12.04.2023). Lo stesso teste ha anche riferito che la rete metallica posta tra il terreno in cui si trovava il cane del e quello in cui si trovava il teste insieme al risultava in uno stato di CP_1 Parte_1 manutenzione tale per cui essa era in diversi punti “acciambellata” su se stessa e “presentava numerosi cedimenti tali da ridurre l'altezza complessiva della stessa”, riconoscendo tale rete nelle fotografie mostrate (cfr. doc 10 attore) e precisando (i) che in tali foto la rete era già stata “alzata”, mentre al momento dell'aggressione “era leggermente più bassa”; (ii) che al momento dell'aggressione “la rete era compromessa anche perché il cane si appoggiava sul bordo spesso e quindi l'aveva deformata” e che (ii) sotto la rete metallica, all'interno del giardino di pertinenza dell'immobile in cui risiede il
, “si trovava una catasta di legna di rami d'olivo la cui presenza aveva agevolato al Controparte_1 cane il salto della rete” (cfr. verbale di udienza del 12.04.2023).
Il secondo teste escusso (indifferente alle parti), rendendo anch'egli una dichiarazione Testimone_1 coerente e priva di contraddizioni intrinseche, ha riferito che in passato anche lui era stato aggredito e morso dal cane bianco di grossa taglia di proprietà di , precisando di essere stato Controparte_1 aggredito da questo cane nel mese di marzo dell'anno 2019-2020 (cfr. verbale di udienza del
12.04.2023). Lo stesso teste ha anche riferito che la rete metallica posta tra il terreno in cui si trovava il cane del e quello in cui si trovava il teste insieme al “presentava numerosi cedimenti CP_1 Parte_1 tali da ridurre l'altezza complessiva della stessa”, riconoscendo tale rete nelle fotografie mostrate (cfr. doc 10 attore) e precisando che in tali foto la rete era già stata “alzata” e che al momento dell'aggressione subita dal teste, questi si trovava nella proprietà del ed era assieme a lui CP_1 quando il cane lo aggredì (cfr. verbale di udienza del 12.04.2023).
La terza teste di parte attrice (moglie dell'attore in comunione dei beni) è stata invece Testimone_2 ritenuta incapace a testimoniare in quanto portatrice di un evidente interesse nella causa, stante il suo rapporto di coniugio con l'attore in comunione dei beni. pagina 3 di 5 Il quarto, quinto e sesto teste di parte attrice , e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
(tutti figli dell'attore) hanno invece riferito circa le conseguenza negative dell'aggressione per cui è causa sull'equilibrio psicofisico dell'attore, confermando che il dopo la guarigione, Parte_1
“manifesta evidente disagio a scoprire la parte in cui sono visibili le cicatrici dell'aggressione”, riconosciute nelle fotografie mostrate (cfr. doc. 12) e che, in particolare, l'attore ha cessato di recarsi al mare durante il periodo estivo per diverso tempo (alcuni anni), “per evitare di mettersi in costume”, come dallo stesso attore riferito ai figli in più occasioni (cfr. verbale del 16.01.2024).
Va infine dato atto che il convenuto, ritualmente citato per rendere l'interrogatorio formale ammesso
(cfr. deposito del 19.06.2023), non è comparso né ha comunicato un legittimo impedimento, sicché tale contegno va in ogni caso valutato ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Ebbene, alla luce dell'esito dell'istruttoria, trova conferma in giudizio il fatto storico dell'aggressione, così come la proprietà dell'animale in capo al convenuto . Controparte_1
Quanto al nesso causale tra il fatto dell'animale e il danno, l'accertamento peritale disposto in corso di giudizio (cfr. perizia medico a legale a firma del dott. – deposito del 4.05.2024) ha Persona_3 accertato che dall'evento traumatico per cui è lite è derivata (i) una inabilità temporanea biologica assoluta di giorni 10, giorni 10 di inabilità biologica parziale al 50% ed ulteriori giorni 10 di inabilità temporanea biologica al 25%; (ii) un danno biologico permanente, comprensivo del pregiudizio estetico indotto dalle cicatrici operatorie, della sintomatologia dolorosa riferita e di tutti i riflessi sulla sfera psicofisica del danneggiato, pari al 4% (quattro %) (cfr. perizia pag. 15), il tutto senza incidenza sulla capacità lavorativa del danneggiato;
(iii) spese mediche, ritenute congrue, pari a complessivi Euro
391,00, costituite da un ticket di 25,00 € quale contributo a visita ortopedica ospedaliera ed € 366,00 che l'Attore ha sostenuto per la visita e la relazione medico legale di parte, senza necessità di spese mediche da sostenersi in futuro (cfr. perizia pag. 16-17).
Sussistono dunque tutti gli elementi previsti dall'art. 2052 c.c. per ascrivere l'accaduto al predetto animale domestico di proprietà del convenuto, e dunque per l'addebito di responsabilità a CP_1
, quale proprietario dell'animale, essendosi in questa sede accertato il collegamento causale
[...] tra il fatto dell'animale e il danno, unitamente al rapporto di proprietà o di utenza dell'animale.
Né pare potersi individuare un concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno, trattandosi, come dimostrato anche per testimoni, di condotta improvvisa ed imprevedibile tenuta da un animale domestico, in collegamento causale con il danno residuato, dovendosi in questa sede comunque considerare che l'imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio, circostanza che esclude anche il caso fortuito esimente (cfr. Cass. 7903/2015).
pagina 4 di 5 Ne deriva che spetta all'attore, in applicazione delle vigenti Tabelle di Milano per il risarcimento del danno biologico, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (73 anni), la somma complessiva di Euro 6.883,50, inclusiva delle spese mediche sostenute, per la perizia medico legale di parte ed a titolo di compenso corrisposto al CTP nel presente giudizio (da riconoscersi quale danno indiretto e mediato che si presenta come effetto normale secondo il principio della cd. regolarità causale” - Cass. Civ. III sez. 4/07/2006 n.15274), cui deve essere aggiunta, in via equitativa, una personalizzazione sino alla concorrenza della somma complessiva di Euro 8.944,00, stante l'accertata incidenza delle lesioni residuate sulle abitudini di vita dell'attore, segnatamente sulle attività di svago nel periodo estivo ed in contesti marittimi, dove è stata dimostrato un particolare disagio dell'attore nel mostrare le cicatrici residuate (cfr. verbale di udienza del 16.01.2024).
Da tutto quanto sopra esposto, deriva che il convenuto dovrà essere condannato a corrispondere all'attore la somma complessiva di Euro 8.944,00. Trattandosi di debito di valore liquidato unitariamente in conseguenza di illecito extracontrattuale (cfr. Cass., Sez. Un., n. 1712 del 1995), tale somma andrà maggiorata degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dapprima devalutata alla data del fatto (26.09.2019) e poi via via rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT sino alla Sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Quanto alle spese di CTU espletata in corso di causa, queste devono essere poste definitivamente, stante l'esito delle operazioni peritali, a carico della parte soccombente.
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea, condanna a corrispondere in Controparte_1 favore di la somma di Euro 8.944,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria sulla somma da prima devalutata alla data del fatto (26/09/2019) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat sino alla data della sentenza;
il tutto oltre interessi legali dalla Sentenza al saldo;
2) condanna a corrispondere in favore di le spese Controparte_1 Parte_1 del giudizio, che liquida complessivamente in Euro 300,00 per spese vive;
nonché complessivamente
Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso in Grosseto il 25.06.2025 Il Giudice
Si comunichi. Dott. Amedeo Russo pagina 5 di 5