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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1179/2023 R.G. promossa da
, IN PERSONA Parte_1
DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Muraca
-ricorrente opponente-
contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Controparte_1
Citraro
-resistente opposta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 823/2023 R.G., l'odierna opposta, dirigente medico presso il punto di primo intervento di Chiaravalle Centrale, adiva il Tribunale di Catanzaro, esponendo di aver reso n. 106 turni di guardia festiva
Pag. 1 a 5 diurna negli anni 2020-2021-2022 e di non aver ricevuto l'indennità stabilita dall'art. 26, comma 5, CCNL Sanità del 19.12.2019, pari ad € 100,00 per ogni turno.
1.1. All'esito del procedimento, veniva emesso il decreto ingiuntivo n.
151/2023, con il quale l' veniva condannata a pagare, nei Parte_2 confronti della dott.ssa la somma di € 10.600,00, oltre interessi, spese e CP_1
competenze del procedimento.
2. Parte ricorrente propone, ora, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: che l'indennità per i turni di guardia deve essere corrisposta solo qualora il turno effettuato sia pari a 12 ore;
che, invece, nel caso in esame, dalle rilevazioni delle presenze, emerge che i turni di guardia festiva diurna osservati dall'opposta hanno avuto, per la gran parte, una durata inferiore;
che, in particolare, nel 2020, soltanto l'8.11.2020 la dott.ssa ha svolto un turno di CP_1
guardia di 12 ore, nel 2021 sono stati svolti turni di guardia tutti di 6 ore, nel 2022, infine, i turni di 12 ore sono stati espletati l'11 ed il 18 dicembre 2022 e sono stati regolarmente retribuiti con la busta paga di febbraio 2023.
3. Parte opposta eccepisce l'infondatezza dell'avversa domanda e ne chiede il rigetto.
4. L'opposizione è fondata nei termini che seguono.
5. Il CCNL dell'area sanità applicabile all'odierna fattispecie (non prodotto in giudizio e pur tuttavia, in quanto afferente al pubblico impiego privatizzato, rientrante nell'ambito delle necessarie conoscenze giudiziali - iura novit curia - e delle regole di interpretazione proprie delle fonti del diritto: cfr. Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, n.28764), è quello sottoscritto in data 23.1.2024 e relativo al triennio 2019-2021, in quanto concernente, sia per la parte giuridica, che per la parte economica, il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, nel cui ambito ricadono i turni di guardia festiva diurna espletati dall'opposta.
Pag. 2 a 5 5.1. Il richiamato CCNL, per quel che concerne l'indennità rivendicata dalla dipendente, prevede all'art. 29, comma 5, che “La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda o Ente: a) all'interno dell'orario di lavoro, è stabilita: - in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo…”.
5.2. Il comma 6 stabilisce, poi, che “Il turno di guardia è organizzato normalmente su dodici ore consecutive nelle fasce orarie 8-20 e 20-8. Turni di durata minore in fascia oraria diurna, comunque non inferiori a sei ore, determinano il riproporzionamento delle remunerazioni di cui al comma 5”.
5.3. La tesi dell'opponente, secondo cui potrebbero essere retribuiti i turni di guardia della durata di 12 ore, non può, dunque, essere accolta integralmente, dal momento che la disciplina collettiva applicabile al rapporto espressamente stabilisce la corresponsione di € 100,00 per ogni turno di guardia della durata di 12 ore consecutive e la riduzione proporzionale del suddetto importo (quindi, non l'esclusione del riconoscimento di qualsivoglia emolumento), nel caso di turno di durata inferiore e, comunque, non inferiore a 6 ore.
6. Ciò posto, non è controverso, tra le parti, che la dott.ssa ha espletato CP_1
i seguenti turni di guardia festiva diurna:
- nel 2020, 42 turni di durata pari a 6 ore ed 1 turno di durata pari a 12 ore
(8.11.2020);
- nel 2021, 30 turni di durata pari a 6 ore;
- nel 2022, 1 turno di 5 ore, 27 turni di 6 ore, 3 turni di 7 ore e 2 soli turni di durata pari a 12 ore (11 e 18 dicembre 2022).
6.1. Applicando i parametri fissati dal CCNL, il compenso spettante alla parte opposta è, allora, pari a:
- nel 2020: € 2.100,00 (ossia, 42 turni di 6 ore x € 50,00) + € 100,00 (per l'unico turno da 12 ore) = € 2.200,00;
- nel 2021: € 1.500,00 (ossia, 30 turni di 6 ore x € 50,00);
Pag. 3 a 5 - nel 2022: € 42,66 (per l'unico turno da 5 ore) + € 1.350,00 (ossia, 27 turni di
6 ore x € 50,00) + € 174,99 (ossia, 3 turni da 7 ore x € 58,33) + € 200,00 (per i due turni da 12 ore) = € 1.767,65;
- per un totale complessivo pari ad € 5.467,65.
6.2. Da tale importo, deve essere sottratta la somma di € 300,00, che parte opponente ha dedotto di aver liquidato all'opposta a titolo di indennità per i turni di
12 ore dell'11 e del 18 dicembre 2022, con il cedolino paga del mese di febbraio Parte 2023 (per un totale di € 200,00 cfr. doc. n. 7 del fascicolo dell' , nonché per il turno dell'8 novembre 2020, con il cedolino paga del mese di gennaio 2024 (cfr. doc. allegato alle note di trattazione scritta di parte opponente del 12.6.2024).
6.3. Alcun altro pagamento risulta, invece, essere stato effettuato in corso di causa.
6.4. Ne consegue che l'indennità da riconoscere alla lavoratrice è pari alla somma finale di € 5.167,65.
7. Alla luce di quanto sin qui esposto, l'opposizione deve essere accolta nei
Parte termini appena indicati e l' opponente deve essere condannata a pagare, nei confronti dell'opposto, la somma di € 5.167,65, oltre interessi nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione (C. Cost. n. 82 del 2003), prevalendo le esigenze di contenimento della spesa pubblica che non vengono in gioco per i rapporti con datore di lavoro privato (C. Cost. n. 459 del 2000). In considerazione della natura del credito, pertanto, non spetta il cumulo tra interessi e rivalutazione, in ossequio all'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991 che ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, e di conseguenza parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
8. Alla luce della parziale rideterminazione del credito spettante all'opposta, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di
Pag. 4 a 5 cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 5.167,65, in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo (con esclusione di quella istruttoria, che non ha avuto luogo) e di un importo pari al minimo tariffario (vista la scarsa complessità delle questioni controverse affrontate), vengono compensate tra le parti in misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie l'opposizione nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 151/2023, condanna parte opponente a corrispondere, in favore dell'opposto, la somma di € 5.167,65, per le causali indicate in parte motiva, oltre la maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sulla somma nominale dal dovuto e sino al soddisfo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994;
- compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi €
1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, e pone a carico di parte opponente i restanti 2/3, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte opposta.
Catanzaro, 12/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1179/2023 R.G. promossa da
, IN PERSONA Parte_1
DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Muraca
-ricorrente opponente-
contro
, rappresentata e difesa dall'avvocato Leonardo Controparte_1
Citraro
-resistente opposta-
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 823/2023 R.G., l'odierna opposta, dirigente medico presso il punto di primo intervento di Chiaravalle Centrale, adiva il Tribunale di Catanzaro, esponendo di aver reso n. 106 turni di guardia festiva
Pag. 1 a 5 diurna negli anni 2020-2021-2022 e di non aver ricevuto l'indennità stabilita dall'art. 26, comma 5, CCNL Sanità del 19.12.2019, pari ad € 100,00 per ogni turno.
1.1. All'esito del procedimento, veniva emesso il decreto ingiuntivo n.
151/2023, con il quale l' veniva condannata a pagare, nei Parte_2 confronti della dott.ssa la somma di € 10.600,00, oltre interessi, spese e CP_1
competenze del procedimento.
2. Parte ricorrente propone, ora, opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, eccependo: che l'indennità per i turni di guardia deve essere corrisposta solo qualora il turno effettuato sia pari a 12 ore;
che, invece, nel caso in esame, dalle rilevazioni delle presenze, emerge che i turni di guardia festiva diurna osservati dall'opposta hanno avuto, per la gran parte, una durata inferiore;
che, in particolare, nel 2020, soltanto l'8.11.2020 la dott.ssa ha svolto un turno di CP_1
guardia di 12 ore, nel 2021 sono stati svolti turni di guardia tutti di 6 ore, nel 2022, infine, i turni di 12 ore sono stati espletati l'11 ed il 18 dicembre 2022 e sono stati regolarmente retribuiti con la busta paga di febbraio 2023.
3. Parte opposta eccepisce l'infondatezza dell'avversa domanda e ne chiede il rigetto.
4. L'opposizione è fondata nei termini che seguono.
5. Il CCNL dell'area sanità applicabile all'odierna fattispecie (non prodotto in giudizio e pur tuttavia, in quanto afferente al pubblico impiego privatizzato, rientrante nell'ambito delle necessarie conoscenze giudiziali - iura novit curia - e delle regole di interpretazione proprie delle fonti del diritto: cfr. Cassazione civile sez. lav., 09/11/2018, n.28764), è quello sottoscritto in data 23.1.2024 e relativo al triennio 2019-2021, in quanto concernente, sia per la parte giuridica, che per la parte economica, il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, nel cui ambito ricadono i turni di guardia festiva diurna espletati dall'opposta.
Pag. 2 a 5 5.1. Il richiamato CCNL, per quel che concerne l'indennità rivendicata dalla dipendente, prevede all'art. 29, comma 5, che “La remunerazione delle guardie notturne e/o festive svolte in Azienda o Ente: a) all'interno dell'orario di lavoro, è stabilita: - in € 100,00 per ogni turno di guardia notturno e/o festivo…”.
5.2. Il comma 6 stabilisce, poi, che “Il turno di guardia è organizzato normalmente su dodici ore consecutive nelle fasce orarie 8-20 e 20-8. Turni di durata minore in fascia oraria diurna, comunque non inferiori a sei ore, determinano il riproporzionamento delle remunerazioni di cui al comma 5”.
5.3. La tesi dell'opponente, secondo cui potrebbero essere retribuiti i turni di guardia della durata di 12 ore, non può, dunque, essere accolta integralmente, dal momento che la disciplina collettiva applicabile al rapporto espressamente stabilisce la corresponsione di € 100,00 per ogni turno di guardia della durata di 12 ore consecutive e la riduzione proporzionale del suddetto importo (quindi, non l'esclusione del riconoscimento di qualsivoglia emolumento), nel caso di turno di durata inferiore e, comunque, non inferiore a 6 ore.
6. Ciò posto, non è controverso, tra le parti, che la dott.ssa ha espletato CP_1
i seguenti turni di guardia festiva diurna:
- nel 2020, 42 turni di durata pari a 6 ore ed 1 turno di durata pari a 12 ore
(8.11.2020);
- nel 2021, 30 turni di durata pari a 6 ore;
- nel 2022, 1 turno di 5 ore, 27 turni di 6 ore, 3 turni di 7 ore e 2 soli turni di durata pari a 12 ore (11 e 18 dicembre 2022).
6.1. Applicando i parametri fissati dal CCNL, il compenso spettante alla parte opposta è, allora, pari a:
- nel 2020: € 2.100,00 (ossia, 42 turni di 6 ore x € 50,00) + € 100,00 (per l'unico turno da 12 ore) = € 2.200,00;
- nel 2021: € 1.500,00 (ossia, 30 turni di 6 ore x € 50,00);
Pag. 3 a 5 - nel 2022: € 42,66 (per l'unico turno da 5 ore) + € 1.350,00 (ossia, 27 turni di
6 ore x € 50,00) + € 174,99 (ossia, 3 turni da 7 ore x € 58,33) + € 200,00 (per i due turni da 12 ore) = € 1.767,65;
- per un totale complessivo pari ad € 5.467,65.
6.2. Da tale importo, deve essere sottratta la somma di € 300,00, che parte opponente ha dedotto di aver liquidato all'opposta a titolo di indennità per i turni di
12 ore dell'11 e del 18 dicembre 2022, con il cedolino paga del mese di febbraio Parte 2023 (per un totale di € 200,00 cfr. doc. n. 7 del fascicolo dell' , nonché per il turno dell'8 novembre 2020, con il cedolino paga del mese di gennaio 2024 (cfr. doc. allegato alle note di trattazione scritta di parte opponente del 12.6.2024).
6.3. Alcun altro pagamento risulta, invece, essere stato effettuato in corso di causa.
6.4. Ne consegue che l'indennità da riconoscere alla lavoratrice è pari alla somma finale di € 5.167,65.
7. Alla luce di quanto sin qui esposto, l'opposizione deve essere accolta nei
Parte termini appena indicati e l' opponente deve essere condannata a pagare, nei confronti dell'opposto, la somma di € 5.167,65, oltre interessi nei limiti dell'art. 16 legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, e dunque con esclusione del cumulo fra interessi e rivalutazione (C. Cost. n. 82 del 2003), prevalendo le esigenze di contenimento della spesa pubblica che non vengono in gioco per i rapporti con datore di lavoro privato (C. Cost. n. 459 del 2000). In considerazione della natura del credito, pertanto, non spetta il cumulo tra interessi e rivalutazione, in ossequio all'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991 che ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, e di conseguenza parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
8. Alla luce della parziale rideterminazione del credito spettante all'opposta, le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di
Pag. 4 a 5 cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (€ 5.167,65, in base all'art. 5 DM n. 55/2014 e, dunque, in applicazione del criterio del decisum, invece che di quello del disputatum, per l'individuazione del valore della lite), delle singole fasi del processo (con esclusione di quella istruttoria, che non ha avuto luogo) e di un importo pari al minimo tariffario (vista la scarsa complessità delle questioni controverse affrontate), vengono compensate tra le parti in misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie l'opposizione nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 151/2023, condanna parte opponente a corrispondere, in favore dell'opposto, la somma di € 5.167,65, per le causali indicate in parte motiva, oltre la maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sulla somma nominale dal dovuto e sino al soddisfo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994;
- compensa per 1/3 le spese di lite, liquidate per l'intero in complessivi €
1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, e pone a carico di parte opponente i restanti 2/3, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte opposta.
Catanzaro, 12/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 5 a 5